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Omesse visure catastali/ipotecarie del notaio - responsabilita' |
Con la sentenza n. 6018 del 17 giugno 1999, la suprema Corte di Cassazione si pronuncia in tema di responsabilita' del notaio per omessa o parziale visura ipotecaria/catastale relativa all'immobile acquistato dal cliente.
In particolare, il notaio risulta in tale ipotesi responsabile soltanto qualora abbia ricevuto dal cliente specifico incarico di consulenza, che comporta l'obbligo di verificare e documentare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, tramite in questo caso le visure ipotecarie o catastali degli immobili.
Il notaio in questo caso e' responsabile, oltre che della stipula del "rogito", di tutti gli aspetti che consentano al cliente di giungere alla piena e definitiva proprieta' dell'immobile.
Il notaio che sia stato incaricato invece esclusivamente dell'autenticazione delle firme delle parti in calce ad una scrittura privata, senza pubblicazione in pubblici registri, non puo' essere considerato responsabile per dichiarazione non valide da parte delle parti.
Non e' in questo caso obbligatoria l'attivita' di accertamento in capo al notaio, per quanto riguarda nella fattispecie la concessione edilizia dell'intero edificio, l'effettuazione di visure ipotecarie e catastali, etc.