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Esame di avvocato 2005 Tracce civile e penale assegnate all'esame scritto 2005 per l'abilitazione alla professione di avvocato. |
Prima traccia in materia civile:
tizio quale titolare del camping mare azzurro si reca da un legale, al quale espone quanto segue
nel giugno del 2004 era stato stipulato con caio, assessore al comune di zeta, un contratto in virt# del quale egli si impegnava a dare per il tempo di due ,mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati
decorso il termine stabilito, semprionio e la sua famiglia continuavanoi a detenere il bongolow senza che nessun pagamento pagamento fosse mai stato effettuato a favore di tizio, a nulla essendoi approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito
il candidato, assunte le vesti del legale- premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico previsto - rediga motivato parere ..
Seconda traccia in materia civile:
Tizio concede in comodato al figlio Caio un immobile di sua proprietà, allo scopo di adibirlo ad abitazione della famiglia dello stesso Caio, sposato con Mevia e padre di due figli minori, Tizietto e Sempronia. Dopo pochi anni, tuttavia, Caio e Mevia si separano e, all'esito del giudizio di separazione personale, il Giudice assegna detto immobile a Mevia, affidataria dei due figli minori.
Tizio chiede allora a Mevia l'immediata restituzione della casa, non essendo stato pattuito alcun termine di durata del contratto di comodato, manifestando altresì l'intenzione di agire in giudizio in caso di mancata restituzione del bene. Mevia si reca quindi da un avvocato di sua fiducia, chiedendo delucidazioni in merito alla propria posizione, con particolare riguardo all'eventuale obbligo di restituzione al suocero proprietario dell'immobile assegnatole.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevia, rediga un motivato parere al riguardo
Sentenza di riferimento per la 2a traccia di diritto civile: Atipicità e contratto a favore di terzo
Prima traccia in materia penale:
Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere, in concorso con Caio e
Mevia - il primo nella qualita' di medico ginecologico, il secondo di
medico anestesista, la terza di ostetrica - di plurimi omicidi
premeditati, connessi al fine di percepire indebiti compensi, su feti
in avanzato stato di gestazione (comunque superiore ai 90 giorni),
provocando l'induzione al parto tramite somministrazione di idonei
farmaci e rottura manuale della membrana, con successiva fuoriuscita
del feto, soppresso mediante consapevole condotta omissiva idonea a
determinarne la morte.
Risultava accertato, all'esito della complessa attivita' istruttoria
effettuata nel corso delle indagini preliminari ed in particolare
delle dichiarazioni delle donne alle quali erano stati praticati gli
interventi, dalle testimonianze assunte e dalle consulenze tecniche
effettuate su alcuni feti riesumati che quest'ultimi erano vivi e
vitali al momento del parto e che la pretesa "sofferenza derivata
dalla rottura silente della membrana", patologia surrettiziamente
documentata nei referti quale causa della morte dei feti, anche ad
ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la morte di
questi ultimi. Risultava, altresi, accertato che, pur non essendo
provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei
neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle
cure necessarie per mantenerli in vita.
Il candidato, assunte le vesti di legale degli imputati, rediga
motivato parere sulle fattispecie configurabili nel caso in esame
soffermandosi sulla individuazione degli elementi costitutivi e
distintivi dei delitti di omicidio, infanticidio ed aborto.
Seconda traccia in materia penale:
Tizio, maggiore di eta', veniva tratto a giudizio per rispondere dei
delitti commessi in concorso con i minori Caio, Sempronio e Mevio, di
omicidio pluriaggravato (dal nesso teleologico e dai motivi abbietti e
futili), di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persone in
danno della minore Caia.
Dalle risultanze delle indagini preliminari tecniche, dagli
accertamenti medico legali e dalle dichiarazioni confessorie rese da
tutti gli imputati, risultava accertato che in occasione e
contemporaneamente agli atti di violenza sessuale erano stati posti
altresi atti diretti all'uccisione della vittima al fine di evitare
che la giovane potesse dare l'allarme e denunciare i gravi delitti
fino a quel momento commessi.
Tanto premesso in linea di fatto, il candidato, assunte le vesti del
legale di Tizio rediga motivato parere sulle seguenti problematiche
sottese alla fattispecie in esame:
1) se la circostanza aggravante prevista dall'art. 576, comma 1 n.5
cod. pen. per il reato di omicidio, quando lo stesso sia stato
eseguito "nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli
artt. 519,520 e 521 cod. pen." sia tuttora configurabile, nonostante
l'abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell'art.1 Legge
15 Febbraio 1996 n.66, con il riferimento ai delitti di violenza
sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. cod. pen., inseriti dalla
stessa legge tra i delitti contro la liberta' personale e in
particolare con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale
di gruppo prevista dall'art. 609 octies cod. pen.;
2) in caso di soluzione positiva al quesito di cui al punto n.1, se
sia compatibile il concorso della circostanza aggravante della
violenza sessuale di gruppo, riconducibile all'art. 576 comma 1 n.5
cod. pen., con quella della connessione teleologica fra l'omicidio e
la violenza sessuale, prevista dall'art. 61, n.2 cod. pen., richiamato
dall'art. 576 comma 1 n.1 cod. pen.
Atto giudiziario di diritto civile
La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma s.p.a., per sentire dichiarare risolto, per l'inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2/3/2000 e per ottenere il risarcimento dei danni. Assumeva che nell'anno 2000, appunto, contestualmente all'acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest'ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di "ferritina", principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto. Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma s.p.a. aveva comunicato l'intenzione di rinunciare, entro l'anno successivo, all'utilizzazione della "ferritina" di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica. L'Amministratore delegato della Gamma s.p.a. si reca da un legale al quale - ad integrazione di quanto esposto nella citazione - rappresenta le ulteriori seguenti circostanze. Il venir meno di fabbisogno di "ferritina" era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l'impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Sentenza di riferimento: Cassazione Civile 23618/04
Atto giudiziario di diritto penale
Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune di Alfa, veniva avvistato dai Carabinieri in servizio, alla guida dell'auto del comune con a bordo due minori di età, il giorno 22 settembre 2001 alle ore 18,30 circa. I Carabinieri, che conoscevano Tizio, non fermavano l'autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica. Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all'accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d'uso. II candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
Sentenza di riferimento per l'atto di penale.
Peculato d'uso: assoluzione se per uso momentaneo
Il comodato concesso dal terzo
Parere di diritto civile svolto dalla dott.ssa Alessandra.Scotto durante il corso on line Overlex di preparazione all'esame di stato (traccia 22-bis)
Atto giudiziario di diritto amministrativo
A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine. Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all'art. 7 n. 1 del D.P.R. 25/10/1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione. Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell'originario atto i contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l'accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l'agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all'inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli. Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M. Successivamente, l'organo di disciplina dell'amministrazione di appartenenza, senza procedere alai modificazione dell'originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l'abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell'assistito.