Tesi di laurea
Aspetti penalistici del doping sportivo
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CAPITOLO VI
Profili di diritto comparato in materia penale di doping
SOMMARIO: 6.1. Il doping come problema penalistico nella prospettiva di diritto comparato.- 6.2. La legge francese contro il doping.- 6.3. Le sanzioni penali della legge francese antidoping.- 6.4. La legge svedese sulla disciplina penale del doping e il successivo intervento modificativo.- 6.5. Nozioni sulla legge antidoping statunitense.- 6.6. Assenza di normativa sul doping in Olanda e Regno Unito .
6.1. Il doping come problema penalistico nella prospettiva di diritto comparato.
Nel momento in cui in Italia l'attenzione è concentrata sull'attività legislativa, che ha prodotto il frutto dell'introduzione di una specifica disciplina contenente disposizioni, rivolte a contrastare il fenomeno del doping nelle competizioni sportive, sembra opportuno dare uno sguardo fuori dai confini per poter svolgere un esame relativo al dibattito ed eventualmente allo stato della legislazione e della applicazione pratica delle norme, esistenti in altri paesi.
In ambito europeo, tale ricerca trova la sua piena legittimazione nella necessità di analizzare le risposte che gli ordinamenti hanno dato all'input proveniente dalla Convenzione europea contro il doping del 1989, con la quale gli stati contraenti si sono impegnati a prendere le necessarie misure, nel rispetto delle relative disposizioni di diritto processuale, per ridurre e in tempi più lunghi eliminare l'utilizzazione di sostanze dopanti, restando del tutto libera la scelta, se intervenire anche con misure di natura penale 1.
Potremo vedere un panorama assai variegato, ricco di articolazioni e di contraddizioni, monitorando il quale, risulta davvero difficile poter parlare in questo momento di prospettive di armonizzazione. In esso, risulterebbero ancora presenti due diversi approcci, uno più “ interventista ” come quello francese, svedese e italiano; l'altro più “ tollerante ” come quello olandese o britannico, che ritiene di poter fronteggiare il fenomeno in questione attraverso il ricorso a sanzioni di carattere disciplinare, stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali o, accanto a queste, prevedere l'applicazione di norme generali del codice penale o norme in materia di stupefacenti.
Ma se queste sono le conclusioni, in ordine alle prospettive di armonizzazione, almeno degli ordinamenti che hanno aderito nel 1989 alla Convenzione Europea contro il doping, il discorso muta sensibilmente quando si passa a considerare le vicende della prassi applicativa del diritto vigente, con particolare riguardo all'intervento delle federazioni sportive.
Come spesso avviene, l'invocazione di una nuova legge, non sarebbe che il sintomo delle difficoltà, nel far funzionare gli strumenti normativi esistenti.
Se ciò avviene per incapacità o scarsa volontà è rilevante fino ad un certo punto; il dato di fatto è che, in particolare le disposizioni, la cui effettiva attuazione richiede un certo grado di operatività da parte degli organismi sportivi, sono rimaste sostanzialmente disattese.
Quale che ne sia la causa, e non si può non riconoscere che vi siano anche oggettivi problemi probatori a fungere da ostacolo, quel che sembra certo è la inadeguatezza di qualsiasi intervento in termini di penalizzazione a cambiare lo stato attuale delle cose 2.
6.2. La legge francese contro il doping.
Il momento di svolta che ha segnato la crescita di interesse dell'opinione pubblica francese intorno al fenomeno del doping è senz'altro da ricondurre al 1998; sino ad allora, poco si era discusso e non molto si era fatto sul versante dei controlli. In quell'anno la più importante manifestazione sportiva che ha luogo in Francia, ovvero il Tour de France, fu colpita da un autentico ciclone, essendo stato scoperto un massiccio traffico ed uso di sostanze dopanti con consequenziale coinvolgimento di atleti di fama, seguito da immediate e spettacolari inchieste da parte di polizia e Magistratura.
La legge del 1965, emanata per reprimere l'uso di stimolanti in occasioni di competizioni sportive, non aveva in sostanza prodotto conseguenze, infatti non aveva trovato alcuna pratica applicazione così come la legge del 1989 3.
La vicenda del Tour contribuì, ad elevare notevolmente il grado di sensibilizzazione al problema. La pressione degli organi di informazione e l'opinione pubblica indussero allora il legislatore ad intervenire, e lo strumento scelto fu quello di una legge speciale, la n. 99-223 del 1999, relativa alla “ tutela della salute degli sportivi e alla lotta contro il doping ”, che senza apportare modificazioni al codice penale, fu volta a regolare, nel suo insieme, con la previsione anche di sanzioni penali, il fenomeno del doping 4.
6.3. . Le sanzioni penali della legge francese antidoping.
Per quel che interessa maggiormente in questa sede, concentriamo la nostra attenzione sull'articolo 27 della suddetta legge. Il primo comma di tale disposizione prevede la pena della reclusione di sei mesi e di un'ammenda, per chi si oppone all'esercizio delle funzioni di cui sono incaricati gli agenti ed i medici abilitati ai controlli antidoping, previsti nell'art. 20 della legge n. 99-223 e le stesse pene anche per chi non ottempera agli obblighi interdettivi imposti con le pronunce del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il doping 5.
Il secondo comma prevede la pena della reclusione di cinque anni e l'ammenda, per chi, in violazione della disposizione dell'art.10, della suddetta legge, prescrive, cede, offre, somministra o applica ad uno degli sportivi menzionati dall'art.17(chiunque nel corso di competizioni o manifestazioni sportive organizzate da una federazione sportiva od in vista della partecipazione ad esse) una delle sostanze menzionate nello stesso articolo, oppure ne facilita l'uso o, in qualsiasi modo, istiga lo sportivo a farne uso 6.
E' poi prevista una circostanza aggravante, che porta la pena a sette anni di reclusione e ad un'ammenda nei casi in cui i fatti siano commessi in banda organizzata oppure nei confronti di un minore. In virtù del terzo comma, il tentativo dei delitti sopraindicati è punibile con la medesima pena prevista per la consumazione. Le persone fisiche ritenute colpevoli, delle infrazioni indicate nel secondo comma, incorrono anche nella condanna ad alcune pene accessorie.
Queste il quarto comma dell'art. 27, sono: la confisca delle sostanze o dei procedimenti e degli oggetti o documenti che sono serviti a commettere il fatto o a facilitarne la commissione; l'affissione o la diffusione della decisione pronunciata, secondo le condizioni previste dall'art. 131 del codice penale francese; la chiusura, per una durata di un anno o più di uno, di tutti gli stabilimenti d'impresa che sono serviti a commettere il fatto e che appartengono alla persona condannata; l'interdizione, nelle condizioni previste dall'art. 131 del codice penale francese, ad esercitare l'attività professionale o sociale, nel cui esercizio o in occasione del quale il fatto è stato commesso; l'interdizione alle medesime condizioni, all'esercizio di una funzione pubblica.
Anche le persone giuridiche, alle condizioni previste dall'art. 121 del codice penale francese, possono essere dichiarate penalmente responsabili per una delle infrazioni definite nel primo e nel secondo comma; 7 lo sancisce il quinto comma, che elenca le pene che possono essere inflitte.
Si tratta dell'ammenda, secondo le modalità di cui all'art. 131 del codice penale francese e , in riferimento ai fatti definiti nel secondo comma, delle pene complementari previste nei nn. 2,8 e 9 dell'art. 131 del codice penale francese e della chiusura, per una durata di un anno o più, di uno e degli stabilimenti d'impresa che sono serviti a commettere il fatto ed appartengono alla persona giuridica condannata.
Il successivo art. 28 specifica che nel processo penale possono esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile, quando si giudica per uno dei delitti previsti nell'art. 27, il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese riguardo ai fatti commessi in occasione di competizioni che ricadano nella sua sfera di competenza e le singoli federazioni sportive di volta in volta interessate.
6.4. La legge svedese sulla disciplina penale del doping e il successivo intervento modificativo.
Il tema del doping incontra da molto tempo una notevole sensibilità presso i mezzi di comunicazione e l'opinione pubblica in Svezia. Il tradizionale senso di lealtà sportiva, insito in questo popolo, non poteva non condurre a vedere con particolare sfavore ogni tipo di pratica idonea ad ottenere indebitamente risultati nei vari campi dello sport.
La questione del doping venne affrontata con una legge speciale già nel 1991; tale legge (n. 1969: “ sul divieto di determinate sostanze dopanti ”) entrò peraltro in vigore solo il primo luglio del 1992.
Nel paragrafo 1, la legge individua innanzitutto le sostanze alle quali si riferisce, elencandole tassativamente. Nel paragrafo 2 definisce le condotte punibili. Esso infatti vieta che le sostanze elencate nel paragrafo precedente, salvo che per fini medici o scientifici, vengano introdotte nel territorio dello stato, oppure cedute, prodotte, acquistate col fine di alienarle, messe in commercio o utilizzate. Per intervento della legge n. 44 del 25 febbraio 1999, (legge di “ modifica alla legge sul divieto di determinate sostanze dopanti ”) 8, alle citate condotte e stata aggiunta quella costituita dal possesso delle sostanze.
Si tratta dunque di fattispecie tutte dolose, ma per la cui integrazione non viene richiesta alcuna specifica intenzionalità 9.
Il paragrafo 4 ammette anche la punibilità del tentativo, secondo la disciplina ordinaria del cap. 23 del codice penale svedese, ma solo se il fatto non appare di scarsa rilevanza e solo in rapporto alle condotte di cessione, produzione, acquisto a fine di alienazione e messa in commercio, restando invece comunque esclusi il tentativo di possesso e di consumo.
Sempre il paragrafo 4, in relazione alle medesime condotte interessate dalla disciplina del tentativo, dichiara applicabili, in caso di compartecipazione di più persone al fatto, le norme generali dei paragrafi 4 e 5 del cap. 23 del codice penale.
Ciò comporta che la mera partecipazione, cioè istigazione o complicità nei casi non espressamente menzionati non è assoggettabile a pena 10.
6.5. Nozioni sulla legislazione antidoping statunitense.
Il quadro comparatistico fin qui esaminato è stato essenzialmente circoscritto all'esame di alcuni ordinamenti europei. E' forse opportuno fornire almeno qualche informazione sull'esperienza statunitense, prendendo a campione alcuni dati normativi riferendosi a singoli Stati dell'Unione. Il testo normativo maggiormente meritevole di segnalazione è quello di una legge federale. (Ontario)
Si tratta della legge sul controllo degli steroidi anabolizzanti del 1990, che ha introdotto nel titolo 21 della già vigente legge sulle sostanze controllate, la disciplina della punibilità di condotte illecite relative agli steroidi anabolizzanti e agli ormoni della crescita umana 11.
Già il semplice possesso di steroidi è illecito: nel caso di prima condanna è punibile con la pena detentiva non superiore ad un anno o con una pena pecuniaria minima di 1.000 dollari, oppure con entrambe le pene congiuntamente; le pene aumentano in caso di recidiva.
La distribuzione e il possesso, con intento di distribuzione di steroidi, sono punibili con la pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria che ammonta a 250.000 dollari per le persone fisiche e a 1.000.000 di dollari per le persone collettive.
Il possesso dell'ormone della crescita umana non è invece in sé punibile, mentre lo sono la distribuzione e il possesso con intento di distribuzione, sanzionati con la pena detentiva non superiore a 5 anni e/o la pena pecuniaria; la pena detentiva viene raddoppiata se il destinatario del fatto non ha compiuto diciotto anni 12.
Il particolare accento posto dalla legislazione americana sulle questioni relative a steroidi e ormoni si spiega soprattutto alla luce del fatto che si tratta di sostanze frequentemente utilizzate, non solo nell'ambito della pratica sportiva di alto livello, ma anche, molto diffusamente, da persone che, prevalentemente senza controllo medico, ne fanno lo strumento per un incremento delle masse muscolari a fini spesso solamente estetici.
Questo aspetto, relativo dunque più alla tutela della salute pubblica che non alla ricaduta sulle competizioni sportive, traspare in modo evidente nelle singole legislazioni statali 13.
Le previsioni degli stati della California e di New York appaiono abbastanza generiche. Nel primo, è vietata la somministrazione di sostanze controllate se non per legittimi scopi medici e la sanzione comminata è la pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria oppure entrambe 14; nel secondo, si punisce il possesso di una sostanza controllata con la pena detentiva fino a un anno, mentre la vendita non autorizzata di anabolizzanti, con la pena detentiva fino a sette anni 15.
6.6. Assenza di normativa sul doping in Olanda e nel Regno Unito.
In Olanda l'assunzione di sostanze dopanti da parte degli sportivi non è penalmente sanzionabile. Allo stesso modo non vi è alcuna previsione normativa in ordine all'uso di sostanze a fini non sportivi da parte di chi frequenta scuole o palestre. L'attuale legislazione olandese consente solo di colpire penalmente il commercio di sostanze secondo le regole della legge sugli stupefacenti o di quella sui medicinali.
Poiché a questi fini non si fa riferimento all'elenco delle sostanze redatto dal C.I.O., le condotte in questione sono penalmente rilevanti nella misura in cui concernono sostanze che sono ritenute proibite ai sensi delle citate leggi. Tra i soggetti interessati, dunque, non vi è in alcun caso l'atleta, ma solo di volta in volta i produttori, i medici o gli allenatori.
Il diretto utilizzo delle sostanze è cosa che riguarda soltanto gli organi delle federazioni sportive 16.
Invece nell'ambito britannico, la parola d'ordine riguardo alla lotta contro il doping è che essa è di stretta competenza delle organizzazioni sportive, chiamate ad agire, in questo settore, in stretto collegamento con un organismo indipendente per il coordinamento delle politiche d'intervento contro il doping (United Kingdom Sports Council Doping Control Unit). Bisogna ricordare che in Gran Bretagna le federazioni sportive non sono, come invece in molti altri Paesi, enti pubblici che derivano la propria autorità dall'investitura governativa, bensì organizzazioni autonome che si basano sul rapporto contrattuale con i loro membri.
Ciò non toglie che il loro giudizio disciplinare sulla responsabilità di atleti, allenatori, in riferimento alla materia del doping sia soggetto a rimedi giurisdizionali tanto di diritto pubblico come di diritto privato.
Sull'applicabilità delle norme penali ordinarie in materia per esempio di tutela dell'integrità fisica o di traffico di stupefacenti, essa è sulla carta pacificamente ammissibile, ma non risultano procedimenti conclusi o in corso, né casi di questo tipo vengono per ora menzionati nella letteratura penalistica britannica 17
Note:.
1Fornasari-Canestrari , Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, pag. 347.
2Fornasari-Canestrari, op.cit., pag. 373 e ss.
3www.legfrance.gouv.Fr.
4Pubblicata nel “ Journal Officiel. Lois et Decrets ” n.70 del 24 marzo 1999, pag.4399 e ss.
5www.legifrance.gouv.Fr.
6Fornasari-Canestrari, op. cit ., pag. 348.
7Fornasari-Canestrari, op. cit ., pag. 349.
8www.swenskidrott.se/rf/default.
9Fornasari-Canestrari, o.p cit ., pag. 357.
10Fornasari-Canestrari, op. cit ., pag. 357.
11Fornasari-Canestrari, op. cit ., pag. 361.
12Per un commento, si può vedere FAN, Comment: Anabolic Steroids and Human Growth Hormone Abuse : Creating an Effective and Equitable Ergogenic Drug Policy, University of Chicago Legal Forum , 1994, pag. 439.
13Fornasari-Canestrari, op .cit ., pag. 362.
14California Health and Safety Code, §11153.5.
15New York Penal Law, rispettivamente §220.03 e 220.31.
16Fornasari-Canestrari, op. cit ., pag. 377.
17Fornasari-Canestrari, op. cit ., pag. 382.