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Tesi di laurea

Aspetti penalistici del doping sportivo


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CAPITOLO V

Il doping nell'attuale ambito sistematico-normativo

SOMMARIO: 5.1. Le tabelle ministeriali quali condizioni di applicabilità della norma. – 5.2. Il rapporto tra doping e delitto di frode in competizioni sportive. – 5.3. Il rapporto tra il reato di doping e il d.P.R. sugli stupefacenti.

5.1. Le tabelle ministeriali quali condizioni di applicabilità della norma.

L'art. 2 della L. 376/2000, rimette ad un decreto del Ministero della Sanità, adottato di concerto con quello dei beni culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'art. 3, la determinazione dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche mediche vietate.

Il legislatore ha dunque seguito il metodo tabellare, già sperimentato con il T.U. 9 ottobre 1990, n. 309 ai fini della repressione dell'uso delle sostanze stupefacenti, rimettendo ad una fonte secondaria il compito di precisare ed integrare il precetto penale, determinando in concreto le sostanze ed i metodi vietati.

Da un punto di vista strutturale si tratta di norme penali in bianco : l'individuazione di un elemento essenziale dell'illecito è rimessa alla competenza di organi tecnici privi, in quanto tali, di qualsiasi competenza in materia penale.

Il sistema tabellare trova giustificazione nell'estrema difficoltà di trovare definizioni della fattispecie criminosa effettivamente esaustive dal punto di vista giuridico e scientifico in un ambito, come quello della farmacologia, che è notoriamente caratterizzato da una costante evoluzione. Detto sistema, consentendo continui aggiornamenti degli elenchi delle sostanze e dei metodi vietati, accresce quindi la capacità e la tempestività della risposta sanzionatoria.

La dottrina maggioritaria sostiene che il rinvio al decreto ministeriale non abbia funzione meramente classificatoria, essendo invece necessario ad individuare con precisione i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche rientranti nella sfera del penalmente rilevante.

Se si prescindesse da una loro chiara, razionale e coerente elencazione, i destinatari della legge si troverebbero nell'impossibilità di distinguere le condotte vietate da quelle lecite. Di conseguenza, la funzione preventiva, repressiva e rieducativa, tipiche della legge penale, risulterebbero compromesse: la prima, perché non si può far recedere dal tenere un comportamento se non ne vengono puntualmente delineati gli elementi identificativi e distintivi; la seconda, in quanto è arbitrario punire una persona per la sua ribellione all'ordinamento giuridico quando la condotta ribelle può essere confusa con un'attività lecita; e la funzione rieducativa, perché non ha senso sensibilizzare all'osservanza dei valori civili chi da questa si allontana per essere stato condotto fuori strada dall'insufficiente chiarezza del precetto . In altri termini, sanzionare penalmente una condotta senza mettere i destinatari della norma nelle condizioni di comprendere le azioni od omissioni vietate, equivale a renderli responsabili della inefficienza dello stato e ciò rappresenta una violazione del principio di tassatività.

A tale riguardo si discute sulla configurabilità dei reati di doping rispetto a fatti accaduti dopo l'entrata in vigore della legge (dal 2 gennaio 2001), ma al contempo prima dell'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, ovvero, rispetto a fatti accaduti dopo, ma che hanno ad oggetto farmaci, sostanze o pratiche non espressamente richiamati nella elencazione ministeriale, e dunque sul carattere tassativo o meno di quest'ultima. Ci si chiede al riguardo se la fase amministrativa di ripartizione in classi abbia carattere semplicemente ricognitivo, o costitutivo e in tal caso la suddetta fase verrebbe qualificata come una vera e propria condizione di applicabilità della normativa antidoping.

Secondo un primo orientamento, i decreti ministeriali avrebbero natura meramente classificatoria, dal momento che l'articolo 1 della legge 376 del 2000 assolverebbe solo la funzione di definire la nozione di sostanza dopante sulla base dei parametri sostanziali in esso indicati (idoneità ad alterare le condizioni psico – fisiche dell'organismo e finalizzazione ad alterare le prestazioni agonistiche), cosicché la ripartizione in classi avrebbe carattere puramente ricognitivo .

A tal riguardo si evidenzia che la Camera dei deputati, nell'approvare l'art. 2, ha apportato una determinante modifica al testo approvato dal Senato: la sostituzione dell'originario termine “i ndividuati ” con quello attuale “ ripartiti ”. Secondo questa dottrina l' iter parlamentare svela l'intenzione del legislatore di demandare alla fonte normativa subordinata non già l'individuazione dei farmaci, sostanze e pratiche mediche costituenti doping, bensì la loro semplice ripartizione in classi.

Il risultato che si vuole in questo modo raggiungere è quello di rendere applicabile la legge in relazione a condotte che abbiano come riferimento farmaci, sostanze e pratiche che, pur non essendo elencate in modo esplicito nei citati decreti, appartengono alle classi già approvate, svolgendo un'azione “ affine ” a quella dei farmaci, sostanze e pratiche in esse comprese . Secondo i sostenitori di tale indirizzo , una simile interpretazione non esporrebbe al rischio di arbitri giudiziari, in quanto dovrebbe comunque provarsi il dolo dell'autore della condotta tipica.

Infatti, l'accertamento del dolo in tutti i reati previsti dall'art. 9, rappresenta una garanzia contro il rischio di un sommario rigore sanzionatorio, in quanto, il suo accertamento non può prescindere dalla dimostrazione della coscienza dell'efficacia dopante della sostanza.

L'impostazione richiamata renderebbe possibile comprendere nell'alveo penale sia sostanze medicinali utilizzate a fini di doping, sia sostanze medicinali diverse da quelle contenute nell'elenco, ma che sono ugualmente utilizzate come doping, perché se ne sfruttano azioni primarie o secondarie attraverso un utilizzo off-label , sia sostanze che rientrano nella definizione di doping contenuta nella legge 376/2000, ma che non sono commercializzate come specialità medicinali .

L'opposto orientamento sostiene, invece, il carattere costitutivo e non meramente ricognitivo della classificazione contenuta nei decreti ministeriali, sulla base del dato letterale delle disposizioni normative stesse .

A tal riguardo, da un lato si pone la considerazione del possibile contenuto che possono assumere le disposizioni ministeriali, non richiedendosi una assoluta conformità delle tabelle agli elenchi di sostanze contenuti nelle disposizioni internazionali, attribuendo, infatti, agli organi competenti il compito di predisporre una ripartizione in classi “ anche ”, e quindi non solo, attenendosi alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo.

La stessa previsione di una periodica revisione e con cadenza non superiore ai sei mesi, delle classi di sostanze dopanti, confermerebbe il carattere integrativo della fattispecie penale dei decreti ministeriali.

Dall'altro lato, è sul dato letterale della legge 376 del 2000 che parte della dottrina fa leva per escludere l'applicabilità delle norme penali di cui all'art. 9, ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, ma in assenza del decreto ministeriale di ripartizione in classi delle sostanze vietate.

Si è, infatti, sostenuto che senza la ripartizione in classi la norma penale non potrebbe operare e l'operazione di ripartizione in classi non costituirebbe un semplice riordino delle sostanze già contemplate dalla legge 522 del 1995, di ratifica della Convenzione di Strasburgo, ma un'operazione del tutto nuova, per la quale è prevista la costituzione di una apposita Commissione e l'emanazione di un decreto ministeriale.

L'art. 2, inoltre indica i criteri da seguire per effettuare la suddetta operazione, citando, tra le fonti da considerare, “ anche ” le disposizioni della Convenzione di Strasburgo e quindi la relativa legge di ratifica n. 522 del 1995: risulta quindi evidente che se il legislatore avesse voluto prevedere solo una attività di mero riordino, con valore solo ricognitivo, non avrebbe indicato la L. 522 del 1995 tra gli atti da considerare, ma avrebbe affidato alla Commissione il compito di effettuare una ripartizione in classi delle sostanze già indicate dalla L. 522/'95.

Risulta quindi evidente che essenzialmente due sono le alternative ricostruttive sul piano dogmatico, che si traducono, rispettivamente, nell'affermazione o nella negazione dell'autosufficienza delle norme incriminatrici della legge n. 376/2000. La teorica sostenibilità di entrambe le tesi ha trovato riscontro in due distinti e contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità .

Nella sentenza 4 novembre 2004 n. 46764, la sezione III della Corte di Cassazione ha affermato, muovendo da un argomento letterale, l'immediata operatività, e quindi l'autosufficienza, delle fattispecie delineate dal legislatore del 2000. In particolare, atteso che ex art. 2 comma 1 L . 376/2000, all'Autorità amministrativa compete solo la « ripartizione in classi» delle sostanze dopanti, secondo la III sezione tale classificazione andrebbe effettuata «anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della L. n. 522/1995 ».

Premesso, pertanto, che l'Italia è vincolata al rispetto della Convenzione e che l'elenco degli agenti dopanti allegato al trattato è stato recepito dall'art. 2 della legge di ratifica, allora nell'art. 2 della legge n. 376 del 2000 si dovrebbe ravvisare un rinvio recettizio a tale elenco.

In quest'ottica si tratterebbe di norme incriminatrici perfette e in quanto tali immediatamente efficaci: se così fosse, i decreti ministeriali avrebbero carattere solo ricognitivo – classificatorio.

A questa pronuncia della III sezione ha risposto una pronunzia della II sezione, di segno contrario, che si conclude con una rimessione dei ricorsi alle Sezioni unite. Nel più recente intervento, i supremi giudici sostengono che i precetti delle norme incriminatrici dell'art. 9 della L.376/2000, attenderebbero di essere integrati dai decreti ministeriali, che

elencano le sostanze vietate: la loro concreta operatività sarebbe condizionata all'emanazione dei provvedimenti amministrativi.

L' iter argomentativo si basa su un rigoroso esame della legge n. 376 e in particolare si osserva che diversi sono i beni giuridici tutelati, rispettivamente, dalla Convenzione di Strasburgo e dalla legge 376. La prima, infatti, tutelerebbe solo il fair play sportivo, “ purificato ” da prestazioni atletiche surrettiziamente alterate. Di conseguenza, nella prospettiva dei firmatari del trattato, le eventuali successive leggi di ratifica (per l'Italia la summenzionata L. 522/1995) avrebbero certamente potuto sanzionare, nel contesto degli ordinamenti nazionali, solo condotte avute di mira dalla convenzione. In questa prospettiva, il puntuale elenco di agenti biologicamente e farmacologicamente attivi, ivi previsto, è « insuscettibile di fungere da termine di rinvio recettizio operato dall'art. 2 L . 376/2000 » .

La tesi che vede nell'art. 2 L . 376/2000 un rinvio “ fisso ” alla Convenzione di Strasburgo del 1989 ed alla relativa legge di ratifica, trascura un elemento fondamentale. È presente nel concetto di doping una evidente “ volatilità ”: la sperimentazione – a scopi agonistici – di sostanze sempre nuove, l'evoluzione della ricerca farmacologica e le novità nell'ambito medico – scientifico, esigono strumenti normativi flessibili, in grado di aggiornare tempestivamente l'elenco delle sostanze vietate.

Tale flessibilità e tempestività, assicurata solo per via amministrativa, può garantire la validità e l'efficacia della lotta al doping: i decreti ministeriali, lungi quindi, dall'essere declassati al rango di provvedimenti aventi natura ricognitiva, consentono di adattare la fissità del precetto penale, alla dinamicità del fenomeno doping.

In ultimo va osservato che la recente eliminazione, nella nuova versione della lista delle sostanze proibite, di cui all'appendice della Convenzione di Strasburgo, del riferimento al termine “ e sostanze affini ”, sembra far venire meno uno degli elementi utilizzati per sostenere la natura meramente ricognitiva dei decreti ministeriali. L'adozione anche a livello internazionale di una elencazione rigida e tassativa di classi di sostanze vietate – che non consente nessuna estensione – attribuisce senza alcun dubbio, ai decreti, natura costitutiva, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni penali della legge 376 del 2000 ai fatti di doping commessi prima della emanazione del decreto ministeriale, che assurge a vera e propria condizione di applicabilità della fattispecie penale in tema di doping.

5.2. La relazione tra doping e delitto di frode in competizioni sportive.

L'ordinamento sportivo prevede espressamente e sanziona come illecito « l'alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, o l'assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica » (art. 2 comma 1 C .G.S.). L'ordinamento giuridico non contemplava invece una norma ad hoc che regolasse la materia e ciò evidenziò sia l'inadeguatezza dei tradizionali strumenti penalistici, sia l'urgenza di un intervento da parte del legislatore.

Prima dell'entrata in vigore della legge n° 401/1989 l'unica norma che avrebbe potuto prestarsi a reprimere il fenomeno, era quella sulla truffa (art. 640 c.p.). Per poter applicare tale norma occorreva pertanto accertare una sequenza causale rappresentata da tre anelli fondamentali: gli espedienti o i raggiri dei giocatori, il risultato artefatto della gara conseguente a tali artifici, il danno patrimoniale conseguente al risultato artefatto . In definitiva, la difficoltà nell'accertamento concreto degli elementi costitutivi della truffa, portarono, sia la dottrina che la giurisprudenza, ad esprimere numerose perplessità sulla applicabilità dell'art. 640 c.p. ai comportamenti tipici di frode sportiva.

Dopo numerose proposte , che suggerivano l'introduzione di specifiche ipotesi di reato, venne dunque approvata la legge n.401/1989, che all'art. 1 configura la nuova fattispecie di frode in competizione sportiva . Il legislatore, quindi, ha avvertito l'esigenza di configurare la frode in competizioni sportive quale fatto tipico antigiuridico da perseguire anche nell'ordinamento statale.

L'art 1 della legge n. 401/1989 recita testualmente: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa ».

La norma richiamata individua due condotte tipiche: l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità o vantaggio; il compimento di altri atti fraudolenti , cioè la frode generica. Ai fini della presente trattazione, la fattispecie incriminatrice che assume rilievo è quella contemplata dalla seconda parte del primo comma dell'art. 1, che prevede, come detto, la frode generica in competizioni sportive, perché, dopo l'entrata in vigore della legge in esame, per i chiari motivi antecedentemente esposti, è emerso il problema della riconducibilità o meno del fenomeno doping alla fattispecie di frode sportiva, dato che la legge 401/1989 per lungo tempo ha, di fatto, rappresentato l'unica vera risposta del legislatore al fenomeno doping .

La condotta descritta nella seconda parte della disposizione (“ ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ”), infatti, per la sua genericità, è apparsa suscettibile di applicazione anche alle condotte di doping riguardanti gli atleti impegnati in attività agonistiche, integrando l'assunzione e la somministrazione di sostanze e farmaci al di fuori di ogni necessità terapeutica un artificio idoneo ad alterare il naturale esito della competizione. Una tale operazione ermeneutica, però, non ha sempre incontrato il favore della giurisprudenza, almeno fino ad alcune recenti pronunce di merito (tra cui la sentenza n. 5412/2004 emessa il 26 novembre dal tribunale di Torino nella vicenda riguardante il medico sociale e l'amministratore delegato della Juventus) che hanno rivisto in chiave molto critica l'orientamento restrittivo espresso in materia dalla stessa Corte di Cassazione. Il vero nodo interpretativo è rappresentato dalla possibilità o meno di ricondurre alla nozione di “ altri atti fraudolenti ” non soltanto la condotta di chi somministra o prescrive all'atleta sostanze e farmaci “ vietati ” (c.d. doping esogeno) ma anche quella dell'atleta che assume volontariamente sostanze “ vietate ” (c.d. doping autogeno). In dottrina essenzialmente si individuano due tesi, una favorevole alla riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva e l'altra, invece, contraria. La tesi negativa sostiene che non sia configurabile a carico dell'atleta partecipante alla gara il reato di frode sportiva. L'art. 1 l . 401/89, infatti, contempla due tipologie di incriminazione; la prima ricalca lo schema “ della corruzione ”, la seconda, di tipo residuale, punisce alla stessa maniera il compimento di “ altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ”.

Si tratta di una norma a più fattispecie , quindi di modalità alternativa e non cumulativa, sorretta da un unico tipo di dolo specifico. Si pone, pertanto il problema della punibilità dell'atleta che abbia fatto autonomamente ricorso a tali sostanze, del fenomeno cioè del cd “ doping autogeno ”. La Corte di Cassazione ha risolto questo problema escludendo che rientri nell'ipotesi di reato di cui all'art. 1 l . 401/89, l'assunzione di sostanze dopanti da parte di un corridore, con una sentenza che individua come lo scopo dell'anzidetta norma sia esclusivamente quello di evitare l'irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine .

La Corte Suprema evidenzia che una diversa lettura della norma porterebbe ad un paradosso: « a contrario è facile osservare che, se così non fosse, qualsiasi illecito sportivo, dallo spintone al calciatore in corsa alla spinta del gregario al campione ciclista in difficoltà, siccome oggettivamente volti a provocare un esito della gara diverso da quello cui avrebbe dato luogo una leale competizione, dovrebbero rientrare nella previsione della normativa in esame: il che all'evidenza non è ». La giustizia di merito è pervenuta alle stesse conclusioni della Corte, poiché ritiene insussistente il reato di frode in competizioni sportive, quando il comportamento fraudolento sia posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara, dato il fatto che « la ratio della norma mira a evitare che extraneus (persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato, anche mediante la semplice promessa di denaro o altre utilità ».

Così nel processo che ha visto imputati i calciatori Angelo Peruzzi ed Andrea Carnevale, indagati entrambi per il reato di cui all'art. 1 della legge 401/1989, oltre al reato di autocalunnia per quanto riguardava Peruzzi, nonché per il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 per il solo Carnevale, perché in seguito ad accertamento antidoping, effettuati al termine di una partita di calcio, erano risultati positivi ai test per avere assunto “ fentermina ”, sostanza stupefacente inserita nella tabella IV della classificazione ministeriale allegata al suddetto d.P.R., il Giudice per le indagini preliminari di Roma, all'esito dell'udienza preliminare, ha concluso dichiarando che il reato di frode sportiva non sussiste qualora il comportamento fraudolento fosse stato posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla gara e non da un extraneus non partecipante alla competizione . La conclusione si fondava sulla considerazione che l'art. 1 della L. 401/1989 punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio al partecipante ad una manifestazione sportiva o comunque compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, poi equiparando in termini sanzionatori il partecipante che accetta denaro o altra utilità o vantaggio o ne accetta la promessa. In tale maniera si persegue il soggetto estraneo alla competizione sportiva che cerchi di alterare il risultato finale della gara mediante le condotte incriminate.

Orbene nel caso di Peruzzi e Carnevale non vi era stata alcuna offerta di denaro o di altra utilità ad opera di un soggetto estraneo e non vi era stata nessuna forma di “c orruzione ” che dall'esterno si fosse proiettata all'interno . È ragionevole quindi sostenere, che la sentenza in esame stabilisce il principio secondo il quale l'assunzione di sostanze dopanti da parte di un atleta al di fuori di una competizione sportiva non integra gli estremi della fattispecie di frode sportiva.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, punire ex art. 1, co. 1, la condotta di doping autogeno realizzata dall'atleta al di fuori di un “ patto corruttivo ”, significherebbe forzare il significato letterale della norma, con la conseguente violazione del principio di legalità . Non sono però mancate decisioni di segno contrario e come detto in precedenza le tesi in dottrina risultano essere due, per cui, dopo aver analizzato quella contraria, è quindi necessario porre l'attenzione su quella favorevole.

La tesi positiva, adottata dal GIP di Forlì, nel procedimento relativo al ciclista Pantani , sostiene che il bene giuridico tutelato dal delitto di frode sportiva sia da individuare nella correttezza e nella lealtà della gara e che l'esclusione dal novero dei possibili autori del reato dei partecipanti alla competizione agonistica, conduca a conseguenze inaccettabili, sia sul piano del principio di uguaglianza, che su quello della ragionevolezza.

Affermando, infatti, che il “ chiunque ” del 1° comma dell'art. 1 della l. 401/89 sia il soggetto che regge entrambe le previsioni delittuose, “ offrire utilità o vantaggio ”, o “ compiere atti fraudolenti ”, significa che coerentemente il soggetto attivo di tutta la previsione normativa, e quindi anche degli atti fraudolenti, non potrebbe essere il partecipante, ma un extraneus, in quanto il promittente può essere solo persona diversa dal partecipante. Questa obiezione, tuttavia trascura l'eventualità che offerente o promittente possa anche essere un altro partecipante.

Ne consegue che, non essendovi ragione, anche per la formulazione letterale della norma (chiunque), di escludere dalla gamma dei soggetti attivi del reato il partecipante eventualmente corruttore (in quanto ciò sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza davanti alla legge), neppure vi è ragione di escludere, quale soggetto attivo, il partecipante autore di una frode “ unilaterale ”.

Affermato il concetto che il soggetto attivo del reato di frode in competizione sportiva possa essere anche lo stesso partecipante alla gara sportiva, resta da stabilire se nell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dello stesso, prima di una gara agonistica, sia da ravvisarsi un “ atto fraudolento ”.

In proposito è opportuno precisare il concetto di atto fraudolento prendendo spunto dalla nozione data espressamente dalla Corte di Cassazione, « qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato » . Si ha mezzo fraudolento, quindi, quando attraverso un'attività di simulazione o dissimulazione viene rappresentata come apparentemente regolare una situazione in realtà irregolare.

Non vi è dubbio che nell'ampio concetto di atto fraudolento, così come determinato, si presti ad essere ricondotta l'assunzione di sostanze dopanti da parte dell'atleta in prossimità della gara agonistica, in quanto costituisce un espediente per simulare, e quindi far risultare artificiosamente, una capacità di prestazione che non corrisponde a quella reale dell'atleta.

Di conseguenza tutte le considerazioni sopra esposte conducono a ritenere configurabile il reato di cui all'art. 1 comma 1 della legge 401/1989 in caso di doping unilaterale posto in essere dall'atleta.

Con riferimento al doping esogeno, espressione con cui si indica la condotta di mettere a disposizione di un atleta una sostanza proibita (mediante cessione, prescrizione, consegna o somministrazione), merita di essere segnalata una recente sentenza del Tribunale di Ferrara (del 19 novembre 2003) ove si è affermato che “ l'agevolazione o la somministrazione di farmaci ” volti a stimolare per via esogena l'eritropiesi, ovvero la produzione di globuli rossi, integra gli estremi della condotta di frode in competizioni sportive, potendosi ricondurre tali azioni all'espressione “ atti fraudolenti ”.

Alla medesima conclusione sono pervenuti altri giudici di primo grado. In particolare la condotta di somministrazione di farmaci e sostanze vietati è stata ritenuta rientrare nella nozione di “ atti fraudolenti ” in due recentissime sentenze del Tribunale di Bologna (sentenza dell'1 ottobre 2004, Giudice M. Passarini) e del Tribunale di Torino (sentenza del 26 novembre 2004, Giudice G. Casalbore) .

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, le più recenti decisioni di primo grado hanno concluso che l'interpretazione più corretta della norma di cui all'art. 1, comma 1 della L. 401/1989, sia quella secondo la quale “ gli altri atti fraudolenti ” vadano intesi come del tutto svincolati ed autonomi dalle condotte corruttive previste dalla prima parte di quel medesimo comma, si da consentire a pieno titolo di farvi rientrare anche le condotte di doping in quanto da considerarsi pacificamente attività fraudolente.

L'adesione a tale indirizzo interpretativo impone un'attenta analisi del rapporto tra la fattispecie della frode sportiva e quelle di doping di cui all'art. 9 L . 376/2000, potendo uno stesso fatto assumere rilevanza penale contemporaneamente per entrambe le normative.

Il problema può, infatti, porsi in riferimento alle condotte poste in essere successivamente alla entrata in vigore della L. 376/2000 e non può essere risolto con l'applicazione della clausola di riserva prevista nella speciale fattispecie normativa in materia di doping (“ salvo che il fatto costituisca più grave reato ”), essendo il reato di frode punito meno gravemente.

Come autorevolmente sostenuto , difettando un rapporto di specialità tra le due fattispecie non potrà, pertanto, invocarsi la disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo, potendo porsi solo un problema di interferenza tra le due normative quando l'atto fraudolento consista nell'uso di sostanze rientranti nelle tabelle approvate in attuazione della legge 376/2000.

In tal caso dovrà farsi ricorso alla disciplina sul concorso formale di reati, applicandosi la pena prevista per il più grave reato di doping aumentata fino al triplo, come previsto dall'art. 81, co. 1, codice penale.

 

5.3. Il rapporto tra il reato di doping e il d.P.R.

309/90.

Conclusa l'analisi della fattispecie di frode sportiva, si esaminerà ora il profilo della sanzionabilità, in base al testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990), dei comportamenti aventi ad oggetto sostanze stupefacenti e psicotrope predisposte dal Ministero della Sanità.

È preliminarmente necessario sottolineare che si tratta di un profilo particolare, attinente solo determinate categorie di sostanze, proprio per la loro duplice natura sia dopante che stupefacente, nonostante una singolare affermazione dottrinale secondo cui “… il ricorso a sostanze dopanti può costituire il primo passo verso l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ” .

Il fondamentale requisito da soddisfare perché i fatti di doping siano sanzionati penalmente in base alla legislazione antidroga, è dunque semplicemente classificatorio: occorre che le sostanze dopanti abbiano anche natura stupefacente, cioè rientrino nelle prime quattro tabelle del testo unico .

Con l'entrata in vigore della legge antidoping si pone un problema di coerenza all'interno dell'ordinamento, relativo al rapporto tra la disciplina delle sostanze stupefacenti da una parte e di quelle dopanti dall'altra.

Alcune sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle ministeriali, di cui all'art. 14 del d.P.R. 309/90, sono tradizionalmente considerate “ anche ” dopanti, e come tali inserite anche nelle tabelle internazionali relative alle sostanze dopanti: la Convenzione di Strasburgo contro il doping, ad esempio, include, nell'elenco allegato, prodotti della canapa indiana, anfetamine, cocaina, etc .

Nell'ambito del nostro ordinamento interno, con Decreto Ministero della Salute, 13 aprile 2005, rubricato “ Revisioni della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 ” , si pone un'evidente problema di coerenza del sistema repressivo penale, concernente la condotta di assunzione personale di sostanze considerate al tempo stesso stupefacenti e dopanti .

Il legislatore, nel delineare la fattispecie penale di cui all'art. 9, ha inserito una clausola di riserva: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito […]», in base alla quale in presenza di una condotta di spaccio di una sostanza stupefacente – dopante, al principio di specialità, che porterebbe all'applicazione della norma relativa al reato di doping, si preferisce quello della sussidiarietà e di conseguenza, in caso di concorso di norme, si applicherà quella che sottende un'offesa maggiore del medesimo bene (nel caso in esame la norma che sanziona lo spaccio di stupefacenti, che prevede la pena della reclusione da otto a venti anni).

Potendo una sostanza stupefacente essere compresa nelle classi vietate dalla normativa antidoping, non può escludersi che, in alcuni casi, la condotta integri entrambe le fattispecie. Così, ad es. si pensi al medico sportivo che procura all'atleta delle anfetamine per eliminare il senso di fatica o il calciatore che cede ad un compagno di quadra della cocaina quale stimolante. In tal caso, stante la clausola di riserva, dovrà applicarsi quella tra le due discipline che prevede una sanzione più grave.

Se in presenza di condotte di spaccio di sostanze stupefacenti – dopanti, o comunque di casi in cui soggetto attivo non è l'atleta, il sistema repressivo sembra mantenere una sua coerenza, assicurata dall'applicazione della clausola di sussidiarietà, nei confronti delle condotte di assunzione e consumo di dette sostanze la coerenza sembra venire meno .

Mentre il consumo personale di sostanze stupefacenti, infatti, non è considerato reato, con l'entrata in vigore della legge 376/2000, il consumo personale (o meglio l'assunzione) di sostanze stupefacenti, considerate al contempo dopanti, sarà considerato reato qualora finalizzato all'alterazione delle prestazioni agonistiche. Le incongruenze sono facilmente visibili.

Laddove lo spacciatore che cede sostanze stupefacenti – dopanti è punito molto più severamente rispetto a quello che cede sostanze solo dopanti (da otto a venti anni nel primo caso, da due a sei anni nel secondo), il consumatore, mentre non è generalmente punibile se consuma sostanze stupefacenti – dopanti, lo è invece quando le consumi col fine di alterare le prestazioni agonistiche .

Si è in presenza, in questo secondo caso, di trattamenti sanzionatori diversi riferiti a condotte aventi ad oggetto la medesima sostanza e lesive del medesimo bene.

Dinanzi a due soggetti, uno dei quali assume sostanze stupefacenti – dopanti (ad es. cocaina) al fine di ottenere una “ eccellente prestazione in discoteca ”, mentre l'altro assume la medesima sostanza al fine di ottenere una migliore prestazione agonistica, la risposta dell'ordinamento è diversa: la condotta del primo sarà solo amministrativamente censurabile, la condotta del secondo sarà, invece, penalmente rilevante.

La domanda è d'obbligo: la salute del secondo è forse messa in pericolo di più di quanto lo sia quella del primo? È mai possibile che l'assunzione, da parte di un atleta, di sostanze dopanti sia punita con la stessa pena prevista per il procacciamento e per la somministrazione di tali sostanze, mentre non è più previsto come reato il fatto, certamente più grave (sotto il profilo sociale), dell'uso personale di sostanze stupefacenti?

L'unica spiegazione possibile è che la disposizione incriminatrice si proponga plurime finalità e, cioè, di garantire non soltanto la « tutela sanitaria delle attività sportive », ma anche il rispetto di quei valori di lealtà e correttezza che costituiscono il fondamento dello sport e in quanto tale “ giustifica ” l'incriminazione.

 

Note:

1 La categoria è assai controversa. Per una messa a fuoco sul punto, FIANDACA – MUSCO, Diritto penale parte generale , Zanichelli, 1997, pag. 52 ss.

2A. TRAVERSI, Diritto penale dello sport , Giuffrè, 2001, pag. 115: « Affinché il doping possa essere concretamente perseguibile come reato è quindi indispensabile che la norma incriminatrice penale venga integrata dall'apposito decreto del Ministero della Sanità (emanato d'intesa con il Ministro per i Beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) nel quale sono contemplati , classificati e periodicamente aggiornati ed integrati i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping»; I. TRICOMI, Sanzioni penali: Il gioco si fa duro , cit., pag. 34: «Perché il doping possa essere concretamente reato e come tale perseguibile, non è sufficiente la mera entrata in vigore della legge, ma occorre avere l'individuazione dei farmaci con il decreto sopra descritto, pubblicato sulla G.U .»; G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici. , in Cass. pen . 2001, fasc. 10, pag. 2867: « La solerte pubblicazione nella G.U. e il decorso dell'ordinario termine di vacatio non sono però ancora sufficienti ad assicurare la piena operatività della nuova normativa, almeno sul piano penale. A tal fine è necessario attendere l'approvazione delle classi di sostanze e delle pratiche mediche dopanti da parte della Commissione ministeriale »; G. AIELLO, Prime riflessioni sulla legge antidoping , in Riv. dir . sport ., 2000, fascicoli 1-2 (giugno) pag. 11: « La mancata inclusione di una sostanza o di un metodo nella tabella implica che la sua eventuale assunzione o uso siano qualificati come un fatto che non costituisce reato ». Conforme O. FORLENZA, Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite, in Guida Dir ., 2002, n. 9, pag. 88; M. CINGOLANI, P. FRATI, R. FROLDI, D. RODRIGUEZ, Aspetti medico – legali e tossicologici della legge 4 dicembre 2000, n. 376 in tema di doping , in Riv. it. Med. Leg ., 2001, n. 23, pag. 229.

3Così M. CINGOLANI, I reati connessi al doping nella prospettiva del principio di tassatività e del diritto alla salute , in Riv. it. Med. Leg .,2003, n.2, pag. 411.

4In tal senso R. GUARINIELLO, La legge sul doping tra Corte di cassazione e Ministero della salute , in Foro it . , 2002, II, pag. 282, secondo il quale « l'intento del legislatore sarebbe stato quello di delegare al decreto ministeriale, non l'individuazione dei farmaci, sostanze, pratiche mediche costituenti doping, bensì l'approvazione delle classi in cui siffatti farmaci, sostanze, pratiche mediche sono destinati a ripartirsi ».

5Tale orientamento sembra trovare un avallo nelle prime pronunce in materia della Corte di cassazione, in particolare nell'ordinanza del 1° febbraio 2002 della sezione terza. La Suprema corte (su ricorso della Procura della Repubblica preso il Tribunale di Biella avverso ordinanza di non convalida dell'arresto per il reato di commercio di farmaci e sostanze dopanti), infatti, ha ritenuto applicabile la legge 376 del 2000 anche prima dell'approvazione con decreto ministeriale delle classi di sostanze e metodi il cui impiego costituisce doping.

6In tal senso G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 59.

7 Ad es. neurologici e cardiologici che svolgono azioni affini a quelli delle sostanze esemplificate.

8Ad es. integratori utilizzati in dosaggi diversi da quelli autorizzati per un uso alimentare e tali da determinare effetti dopanti. È questa tra l'altro la tesi sostenuta da R. GUARINIELLO nell'accusa da lui mossa nell'ambito del processo per doping che vede imputati l'A.D. Antonio Girando e il medico sociale Riccardo Agricola della Juventus.

9In tal senso I. TRICOMI, Sanzioni penali: Il gioco si fa duro , cit., pag. 34: «Senza questa indispensabile fase amministrativa, difettando l'indicazione, voluta dalla legge, dei farmaci dopanti, non potrà essere considerato sussistente il reato di cui all'art. 9 comma 1 della legge 376/2000». Vd. inoltre Trib. Bari 24 ottobre 2003, giud. Pirelli e Cass. Sez. II, ordinanza 20 – 29 dicembre 2004 n. 49949.

10O. FORLENZA, Dubbia la sussistenza dell'illecito penale senza la tabella delle sostanze proibite , in Guida Dir ., 2002, n. 9, pag. 88.

11Le due pronunce qui richiamate sono nello specifico: Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2004, n. 46764, in Diritto e Giustizia 2005, n. 6, pag. 82; Cass.pen., Sez. II, 20 – 29 dicembre 2004, n. 49949, in Diritto e Giustizia , 2005, n. 6, pag. 51.

12Così L. FADALTI, M. REBECCA , Delitto di doping: irrisolto il contrasto interpretativo tra le sezioni semplici della Cassazione , in Rivista penale , 2005, n. 9, consultabile su http://latribuna.corriere.it.

13Sulla difficoltà di applicare il delitto di truffa ex art. 640 c.p. alla frode sportiva A. MEYER , voce Sport (dir. pen.) , in Dig. disc. Pen ., Torino, 1990, p. 580, l'autore rileva che «Noti e condivisibili, infatti, erano i rilievi critici circa l'applicabilità del reato di truffa alla gran parte delle ipotesi di frode sportiva. A fronte di alcune pronunce della Cassazione che tentavano di sopperire ad una evidente lacuna di tutela penale ritenendo configurabile la fattispecie, si evidenzia, ora l'impossibilità di “provare il nesso causale tra la condotta dei giocatori incriminati e il risultato della gara e, quindi, il danno”, ora la difficoltà di individuare i soggetti passivi e la conseguente impossibilità applicativa della norma, ora, infine, la mancanza dell'ingiusto profitto». In senso conforme P. NUVOLONE, L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c.p ., in Indice pen ., 1981, pag. 25 ss.; G. VASSALLI, La frode sportiva , in Riv dir. sport ., 1963, pag 13 ss.; E.F. BARABBA, Illecito sportivo e illecito penale , in Riv. dir. sport ., 1981, p. 193 ss.

14La dottrina maggioritaria riteneva indispensabile la configurazione di una nuova ipotesi di reato in tal senso: NUVOLONE, L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c. p ., in RDS , 1982, pag. 204, che pur delimita il contorno di un'eventuale fattispecie entro “ il quadro di una generale incriminazione della corruzione nell'ambito del diritto privato” ; la dottrina minoritaria riteneva, invece, che fossero sufficienti le sanzioni disciplinari che le Federazioni comminavano agli iscritti in tal senso: VASSALLI, La frode sportiva , in RDS , 1963, pag. 50 s.; MAGNINI, Considerazionisull'illecito sportivo , in RGU , 1961, pag. 367.

15Sulla frode sportiva ex art. 1, legge n. 401/1989 vd. A. BOLOGNA, L'illecito sportivo nella nuova normativa , in Riv., dir., sport ., pag. 145 ss.; A. LAMBERTI, La frode sportiva , Napoli, 1990, pag. 211; T. PADOVANI, Commento alla legge 13 dicembre 1989 n. 401 , in Leg., pen ., pag. 91 ss.; E. PALOMBI, La frode nelle competizioni sportive , Riv. pen. econ ., pag. 126 ss.; G. VIDIRI, La frode sportiva: soggetti e condotta del reato , in Riv., dir., sport ., pag. 131 ss.

16Sul punto R. GAGLIANO-CANDELA, P. RIZZITELLI, L. STRADA, Normativa antidoping , Bari, Laterza, 2001: «Il legislatore mira a punire, con una disposizione di chiusura, tutti gli atti diversi da quelli contemplati dalla prima fattispecie analizzata, posti in essere da chiunque (estraneo o partecipante) tenti fraudolentemente di alterare il risultato della competizione, agendo senza la collaborazione di alcuno o servendosi del contributo di tesseratie non o degli stessi partecipanti».

17R. BORGOGNO, Sulla riconducibilità del doping al delitto “Di frode in competizioni sportive” ex art. 1, legge 13 dicembre 1989 , n. 401, in AP, 1994, pag. 606.

18Così PADOVANI, Commento all'art. 1, legge 13 dicembre 1989 n. 401 , in Leg. Pen ., 1990, pag. 94. Su disposizioni a più norme e norme a più fattispecie vd. per tutti F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale , III ed., Cedam, Padova, 1992, pag. 467 – 468.

19Corte di Cassazione, sez. pen. IV, 25 gennaio 1996, n. 3011, in Riv. pen. economica , 1997, pag. 129, di cui si riporta la massima tratta dall'archivio Juris Data – Giurisprudenza: «Non rientra nella ipotesi di reato di cui all'art. 1, l . 13 dicembre 1989, n. 401, l'assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore. I comportamenti fraudolenti previsti dalla suddetta norma invero consistono in attività proiettate all'esterno delle persone che le hanno deliberate e in qualche modo sinallagmatiche posto che collegano alla distorsione della gara, che il soggetto esterno persegue, denaro od altra utilità perseguita dall'altro soggetto partecipante alla gara: dette caratteristiche mancano nei fenomeni autogeni di “doping” che trovano adeguata sanzione negli ordinamenti sportivi. Pertanto non risponde ai sensi dell'art. 3 della l. 13 dicembre 1989, n. 401 il presidente della federazione sportiva che ometta di denunciare alla A.G. l'atleta che abbia assunto sostanze illecite per migliorare le proprie prestazioni sportive».

20GIP Roma, 21 febbraio 1992, in Riv. dir. sport ., 1992, pag. 123.

21Sul caso in esame evidenzia S. PAGLIARA, La tutela della salute nelle attività sportive ed il divieto di doping,, in Giust. Pen ., 2004, fasc. V, pag. 262: «I due atleti in questione furono assolti dalla giustizia ordinaria perché il loro comportamento non realizzava la fattispecie dell'art. 1 L . 401/1989 e condannati da quella sportiva per aver violato l'art. 32 del codice di giustizia sportiva della Figc che punisce i calciatori professionisti che, con condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, facciano uso di sostanze dopanti con la sanzione della squalifica giusta e vieta il ricorso a dette sostanze a tutela della salute dell'atleta ed a difesa della lealtà e della rettitudine sportiva».

22In tal senso S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376 /2000 , in Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag. 278: « Responsabili degli atti fraudolenti di cui alla seconda parte del co. 1 dell'art. 1 l . 401/1989 potranno essere esclusivamente soggetti estranei alle gare, mentre ricomprendere fra i soggetti attivi anche i partecipanti alle competizioni significherebbe operare un'inammissibile interpretazione “ in malam partem ” della norma ».

23In riferimento alle vicende processuali per doping di Marco Pantani, S. PAGLIARA, La tutela della salute nelle attività sportive ed il divieto di doping,, in Giust. Pen ., 2004, fasc. V, pag. 263 – 264: «L'inchiesta a carico di Pantani si è conclusa con la sentenza dell'11-12-2000 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì che lo ha condannato a mesi tre di reclusione con sospensione e non menzione della pena e sei mesi di sospensione dalle gare. Dalla motivazione della sentenza, inoltre, emerge che il giudice abbia condiviso pienamente la tesi della riconducibilità del doping al delitto di frode sportiva ed ha asserito che “attesa la statura dell'atleta in oggetto, indiscusso campione del ciclismo professionistico, nazionale e internazionale, e quindi l'entità dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto, e cioè la correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche è molto maggiore rispetto alla potenziale offesa arrecabile da atleti dilettanti o comunque, anche nell'ambito del professionismo, da atleti che non abbiano uno standard di prestazione e notorietà quale quello vantato da Marco Pantani”. Successivamente Pantani ha proposto ricorso in appello. Il giudice della prima sezione della Corte d'Appello di Bologna con la sentenza 23-10- 2001 ha stabilito che non ci sono prove evidenti che Pantani non si sia dopato. Al riguardo, la stessa modalità di somministrazione dell'eritropoietina, esclusivamente per via endovenosa, esige una collaborazione del soggetto che ne è destinatario e rende non verosimile l'ipotesi di un'assunzione inconsapevole di tale sostanza. Conseguentemente il giudice ha assolto l'appellante Marco Pantani non con formula di proscioglimento più favorevole ex art. 129 c.c.p. per insussistenza del fatto addebitato o perché l'imputato non lo ha commesso, ma con la formula del “perché il fatto non era previsto dalla legge come reato”. Il suddetto episodio, infatti, non era punibile in base alla legge 401 dell' 89, la legge sulla frode sportiva, che aveva portato in primo grado alla condanna di Pantani da parte del Giudice monocratico del Tribunale di Forlì».

24Cass. 17 luglio 1998, n. 8443, in Guida al diritto , 1998, n. 36, pag. 68.

25Nella sentenza n. 5412, del 26 novembre 2004, il medico sociale della Juventus, Riccardo Agricola, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi per frode sportiva ed è stato riconosciuto colpevole di frode sportiva (compreso l'uso di Epo) e di somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute. Per lui c'è anche l'interdizione dalla professione per la durata della pena. Tra le accuse che la Procura della Repubblica di Torino (rappresentata in aula, oltre che da Guariniello, dai Pm Gianfranco Colace e Sara Panelli) contesta agli imputati, ci sono la frode sportiva e la somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute. La tesi di Guariniello è che ai calciatori della Juventus, nel periodo dal 1994 al 1998, sarebbero stati somministrati farmaci al di fuori delle finalità terapeutiche, dunque, per ottenere un effetto dopante, sfruttando gli effetti secondari delle specialità: si tratta della cosiddetta "somministrazione off label", contestata per farmaci come Samyr, Voltaren, Bentelan, Neoton. L'accusa di frode sportiva deriva dallo scopo con cui questa pratica, secondo l'accusa, sarebbe stata messa in atto: alterare i risultati delle gare. Un capo d'imputazione sempre rifiutato dagli avvocati della Juventus, secondo i quali la legge del 1989 che punisce la frode sportiva è nata per colpire le scommesse clandestine e non può essere contestata per reati di doping .

26G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 21.

27A. MARTONE, Il doping nell'ordinamento sportiv o, in Il Corriere giuridico , n. 12, 1990, pag. 1210.

28Sul punto E. GRAPPIOLO, Profili penali del doping , Firenze, Tassinari, 2002, pag. 41: «Può sorprendere che esistano punti di contatto tra fenomeni così distanti come il doping e la droga; tuttavia esistono attività sportive, da un lato, che beneficiano grandemente dell'uso di stimolanti atti ad esaltare l'aggressività, la capacità di sopportazione della fatica, il coordinamento neuro – muscolare, e dall'altro, sport che vengono “aiutati” con sostanze capaci di diminuire la tensione nervosa, il dolore da sforzo, la tachicardia. Da qui il ricorso agli stimolanti e ai narcotici. Ogni sport ha il suo doping: ogni attività sportiva, cioè, per le peculiari caratteristiche del suo gesto atletico, può essere resa più semplice, e quindi la relativa performance atletica può essere migliorata, con sostanze diverse, che esaltano quelle che sono le caratteristiche psicofisiche ottimali per eccellenza in essa».

29Operando un raffronto tra le tabelle predette e quelle previste dalla Convenzione di Strasburgo, sono due le “ classi di sostanze doping ” che rilevano ai fini del presente discorso: gli stimolanti e i narcotici. Queste sostanze esauriscono praticamente l'elencazione della tabella I (eroina, cocaina, morfina, anfetamine e simili) e buona parte della tabella IV (ansiolitici, barbiturici, e calmanti) e oltre a poter essere impiegate in ambito sportivo, sono molo più spesso utilizzate a generici fini voluttuari.

30Infatti la sezione I, Decreto Ministero della Salute 13 aprile 2005, annovera tra le “ sostanze proibite solo in gara ”, ad es. i derivati della cannabis sativa ed indica.

31Sul punto osserva G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 110: « Una coincidenza tra le due fattispecie (in materia di doping e di stupefacenti), potrà aversi solo nel caso in cui soggetto attivo non sia l'atleta, perché l'art. 75 del d.P.R. 309/90 esclude la punibilità del soggetto assuntore. Quindi tutte le volte in cui la sostanza stupefacente “ dopant e” venga direttamente assunta dall'atleta al fine di alterare le prestazioni agonistiche, questi sarà punito unicamente ai sensi della normativa antidoping (anche se potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative, quali ad es. la sospensione della patente di guida, del passaporto, del porto d'armi ecc.)».

32Osserva SPINOSA, in La nuova legge antidoping: tutela della salute e uso dei farmaci nella pratica sportiva , in AA.VV., Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping , Milano, Giuffrè, 2002, pag. 92: «In sintesi l'assunzione di una dose di cocaina assume rilievo penale a seconda che l'assuntore intenda trascorrere una serata in discoteca o giocare una partita di calcio».

33Così A. TRAVERSI, Profili penali dell'attività sportiva , in AA.VV., Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping , Milano, Giuffrè, 2002, pag.105.