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Tesi di laurea

Aspetti penalistici del doping sportivo


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CAPITOLO IV

 

 

Le sanzioni e le fattispecie ausiliarie

 

SOMMARIO: 4.1. Il delitto di commercio di farmaci illegali o sostanze proibite. - 4.2. Le circostanze aggravanti.- 4.3. Le pene accessorie.- 4.4. Reati di doping e tentativo.- 4.5. Il concorso di reati.

4.1. Il delitto di commercio di farmaci illegali o sostanze proibite.

 

 

L'articolo 9, comma 7, della legge 376 del 2000 prevede che “ Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle altre strutture che detengono farmaci, direttamente destinati all'utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 5.164 a € 77.468 ” .

Tale ipotesi delittuosa si caratterizza e al tempo stesso si distingue da quella prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 9, della legge n. 376 del 2000, per due aspetti: la condotta e il trattamento sanzionatorio.

La condotta consiste nello svolgere un'attività di commercio, avente ad oggetto farmaci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali ufficiali, rappresentati da farmacie o altre strutture autorizzate, e quindi illegalmente.

Il trattamento sanzionatorio è notevolmente più grave di quello previsto per il reato di doping e l'irrigidimento sanzionatorio è particolarmente evidente nel minimo della pena previsto (due anni di reclusione anziché i tre mesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9).

Soggetto attivo del reato può essere “ chiunque ”, come risulta evidente dal dettato normativo e per questo il reato in esame è di tipo comune.

Quanto all'elemento psicologico, è richiesto che il soggetto agisca con dolo e, cioè, con la consapevolezza che i farmaci o le sostanze commerciate siano ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1; in particolare il dolo richiesto è generico e consiste nella volontà di realizzare la condotta descritta, unita alla consapevolezza di agire in assenza delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, nonché della natura proibita delle sostanze e dei farmaci commercializzati.

Importane è sottolineare che in questo caso non viene richiesto il dolo specifico, come invece previsto per i delitti di cui ai commi 1 e 2, perché la previsione incriminatrice risponde unicamente all'esigenza di evitare che tali sostanze siano immesse sul mercato al di fuori delle rigorose prescrizioni di cui all'articolo 7 della legge in esame e non richiede invece che la condotta del soggetto agente sia finalizzata ad alterare le prestazioni agonistiche o i risultati dei controlli effettuati .

La mancata previsione del fine specifico, previsto invece per le altre ipotesi delittuose, consente di estendere l'ambito della fattispecie anche oltre i ristretti limiti delle competizioni agonistiche, per punire il commercio clandestino destinato agli sportivi “ non atleti ”, con particolare riferimento ai frequentatori di palestre.

In materia di stupefacenti la dottrina ha individuato nella fattispecie del commercio l'attributo della “ professionalità ”, che induce a ricompredervi solo le condotte caratterizzate dalla predisposizione di un minimo di organizzazione e/o dalla continuità della condotta delittuosa.

È pertanto da ritenere che in assenza di tali elementi il singolo atto o i singoli atti sporadici di consegna o procacciamento della sostanza, per l'immediato consumo, andranno ad integrare la fattispecie meno grave, sotto il profilo sanzionatorio, di cui al comma primo .

Sulla base delle considerazioni su esposte, il delitto in esame deve considerarsi necessariamente come abituale: ai fini della responsabilità sarà pertanto necessario accertare una reiterazione della condotta protratta nel tempo, che faccia apparire i singoli episodi che la compongono come momenti di una più ampia attività.

Diversamente, potrà ipotizzarsi soltanto la più lieve ipotesi di procacciamento. Non deve, insomma, ritenersi un caso che il legislatore, piuttosto che utilizzare il termine “ vendere ”, abbia optato per il verbo “ commerciare ”, che evoca per l'appunto lo svolgimento di un'attività di scambio prolungata nel tempo.

Il commercio illecito previsto dall'art. 9, comma 7, della l. 376/2000, a differenza della previsione contenuta nel T.U. sugli stupefacenti e delle ipotesi delittuose descritte al comma primo, assume, rispetto al bene giuridico tutelato (la salute pubblica) una posizione maggiormente defilata.

La condotta incriminata non possiede, infatti, alcuna potenzialità lesiva diretta, rispetto agli interessi tutelati dall'art. 9, perché la nota di disvalore consiste nell'introdurre all'interno del mercato sostanze dopanti senza passare attraverso canali ufficiali di distribuzione, in modo da aggirare i controlli amministrativi predisposti a monte dalla normativa di settore, facilitando così la diffusione e la disponibilità delle sostanze vietate .

La nozione di “ commercio ” è peraltro basata sul carattere della patrimonialità e quindi, il reato che direttamente vi corrisponde ha, e non può essere altrimenti, una marcata connotazione patrimoniale. Per commercio si intende una attività economica che si basa sullo scambio di beni in compenso di denaro o di altri prodotti, quindi detta nozione è indissolubilmente legata se non al lucro (guadagno monetario) almeno al profitto, che si traduce in una convenienza, anche non necessariamente economica.

È proprio il profitto che segna la linea di demarcazione tra le fattispecie di reato previste rispettivamente dai commi settimo e primo dell'art. 9 della l. 376/2000 .

Infatti la condotta di « procurare ad altri » sostanze dopanti, prevista e punita dal primo comma, si distingue dal « commercio » proprio in ragione del profitto, che solo chi fa commercio persegue e consegue .

La mera detenzione di sostanze dopanti, pur se oggettivamente destinate al commercio, in quanto rappresenta un momento prodromico rispetto all'effettiva attività di immissione nel mercato clandestino, sarà punibile a titolo di tentativo. Il reato è di mero pericolo e quindi si realizza semplicemente con il porre in essere una attività di commercio illegale di tali sostanze, a nulla rilevando il fatto che le sostanze non siano poi impiegate per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o i controlli antidoping: una volta imboccata, nel campo del doping, la strada dell'intervento penale, sarebbe poco produttivo attendere la verificazione dell'evento dannoso e l'effettiva lesione dei beni tutelati, perché questo significherebbe rendere inutile la tutela penale apprestata, in quanto la distribuzione clandestina, al di fuori dei circuiti ufficiali, scardina e svuota di significato l'intero sistema di lotta al doping. È proprio sulla base di queste considerazioni che alcuni autori giustificano il differente trattamento sanzionatorio, più grave nel caso di commercio illegale rispetto ai fatti “ classici ” di doping.

Per concludere poi, un cenno merita certamente l'interpretazione offerta da alcuni autori, secondo la quale, l'ipotesi di commercio illecito, in quanto ipotesi autonoma di reato, potrebbe porsi in concorso con il procacciamento e la somministrazione delle stesse, punite dalla legge al comma primo dell'art. 9 .

Tale interpretazione sembra, tuttavia, non compatibile con il dato testuale dell'art. 9, comma primo, il quale fa salva l'ipotesi che il fatto costituisca più grave reato, così escludendo in partenza la possibilità di porre in concorso il delitto di procacciamento e somministrazione di sostanze illecite, con il commercio abusivo di sostanze dopanti .

 

4.2. Le circostanze aggravanti.

 

 

Il terzo comma dell'articolo 9 stabilisce che: “ La pena cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del C.O.N.I., o di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto dal C.O.N.I .”.

Si tratta di circostanze che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie base e dato il fatto che non è previsto un aumento specifico di pena, le tre ipotesi sono da considerarsi circostanze aggravanti ordinarie, implicanti un aumento di pena fino a un terzo .

Seguendo lo schema di classificazione delle circostanze di cui all'art. 70 c.p., quelle previste dalle lettere a) e b) possono essere qualificate come circostanze oggettive, attenendo la prima alla gravità del danno e la seconda ad una condizione personale dell'offeso.

La terza circostanza ha, invece, natura soggettiva concernendo una condizione o qualità personale del colpevole.

La prima ipotesi, di cui alla lettera a), pone il problema della individuazione del significato che la legge attribuisce al termine “ danno ”: al riguardo può farsi riferimento all'ipotesi delle lesioni personali ex art. 582 c.p., ed alla giurisprudenza che su di esso si è formata, secondo la quale per danno si intende qualsiasi menomazione personale delle qualità psicofisiche dell'organismo .

Nei reati di doping la previsione dell'evento integrante la circostanza di cui alla lett. a), dovrà essere valutata prendendo in considerazione tutti i dati oggettivi della condotta materiale (qualità delle sostanze proibite utilizzate, quantità somministrate, reiterazione nel tempo della somministrazione) e le particolari condizioni fisiche o di salute dell'atleta che ne ha fatto uso (l'età, il sesso e quant'altro ragionevolmente possa far prevedere la realizzazione dell'evento lesivo).

Il legislatore non ha previsto anologa aggravante con riferimento all'eventuale decesso del destinatario dei farmaci o delle pratiche dopanti. Questa eventualità, peraltro, non può essere ricondotta alla circostanza del “ danno alla salute ”, perché da un lato si verrebbe a creare una equiparazione di trattamento sanzionatorio tra l'ipotesi di lesione e di omicidio; dall'altro, il concetto di “ danno alla salute ” non sembra letteralmente compatibile con un evento implicante la morte dell'individuo.

Non è chiaro se l'aggravante in questione debba applicarsi anche ai casi di autodopaggio. Al riguardo se la ratio della rilevanza del doping autogeno deve ritenersi connessa ad una esigenza di tutela assoluta della salute, non vi sarebbero ostacoli a ritenere che anche la disposizione di cui alla lett. a), risulti a tale ipotesi riferibile.

Se, per contro, si ritiene invece che l'unico senso possibile della repressione dell'autodopaggio risieda nell'esigenza di garantire il fair play, il ricorso all'aggravante, rispondendo ad una finalità diversa ed anzi estranea rispetto alle ragioni dell'incriminazione, potrebbe ritenersi invece impraticabile.

Per l'aggravante in questione potrebbe porsi il problema se sia ravvisabile un concorso tra il reato di lesione ed il reato di somministrazione aggravato dal danno alla salute per l'atleta. La soluzione premessa non può essere accettata per il rapporto di genere a specie che intercorre tra la prima fattispecie e la seconda: è infatti evidente che il delitto di lesioni personali è ipotesi generale nell'ambito della quale si pone l'ipotesi speciale delle lesioni di cui all'art. 9, comma terzo, lett. a) .

Per quanto concerne l'inasprimento sanzionatorio nell'ipotesi di fatto commesso nei confronti di un minorenne, di cui alla lett. b), la ragione che l'ha determinato risiede ovviamente nella particolare condizione soggettiva della vittima, sulla quale atti come quelli di somministrazione o di induzione al consumo di sostanze dopanti, già gravi per chiunque, possono avere effetti ancora più deleteri sotto un profilo sanitario ed eventualmente come incentivo alla prosecuzione di carriere sportive “ artificialmente ” create .

La previsione si inserisce in un disegno generale di rafforzamento della tutela della salute in riferimento all'atleta minore, il cui regolare sviluppo psicofisico è gravemente minacciato dal ricorso alle pratiche vietate .

Il fatto che l'aggravante qualifichi il minore come soggetto passivo della condotta, esclude che l'aumento di pena trovi applicazione nei casi in cui sia stato lo stesso minore ad aver posto in essere i comportamenti vietati. Sarà, pertanto, punito in modo più grave colui che ha somministrato o comunque favorito l'assunzione da parte del minore, mentre quest'ultimo risponderà del reato di cui all'art. 9 della l. 376/2000 (naturalmente con l'esclusione dell'aggravante) qualora sia imputabile e abbia quattordici anni compiuti. La terza ed ultima circostanza aggravante, prevista dal legislatore alla lett. c), si caratterizza per il riferimento ad una particolare qualificazione del soggetto agente nell'ambito dell'organizzazione sportiva, ritenendo ragionevolmente più grave il reato qualora venga commesso da soggetti “ qualificati ”, che in virtù della peculiare posizione organica occupata, dovrebbero piuttosto assicurare una più solida garanzia ai beni protetti .

L'aggravante si applica a coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata con gli enti pubblici o privati menzionati nella fattispecie normativa (“C.O.N.I., federazione sportiva nazionale, società, associazione o un ente riconosciuto dal C.O.N.I.”) . Al riguardo si deve sottolineare una condivisibile critica mossa al legislatore con riferimento al fatto che non è stata prevista una specifica aggravante per l'ipotesi di condotte delittuose realizzate dal medico , stabilendo solo, in caso di accertamento della penale responsabilità del medico e conseguentemente di condanna per i fatti previsti dalla legge 376/2000, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione sanitaria.

La suddetta critica, che personalmente condivido pienamente, muove dalla seguente considerazione: se è vero che la previsione di un'aggravante per soggetti “ qualificati ”, orbitanti nell'ambito delle anzidette organizzazioni sportive, si giustifica con il ruolo di garanti della regolarità delle competizioni agonistiche, allora, nel caso del sanitario, che è senza ombra di dubbio il “ custode ” della salute degli atleti, non si comprendono le ragioni di un trattamento differenziato e più favorevole a lui riservato dal legislatore nel caso in cui realizzi condotte analoghe.

Naturalmente, sulla base delle considerazioni su esposte, non sono assolutamente d'accordo con chi ritiene che la lacuna legislativa, in riferimento alla mancata previsione di un'aggravante specifica, ove il fatto sia stato commesso da un medico, sia solo apparente, perché, « nel caso in cui si tratti di medico sociale, legato da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato alla società sportiva o alla federazione, l'aggravante di cui alla lett. c) trova applicazione ». E in caso contrario?

È chiaro quindi che si è in presenza di una chiara lacuna legislativa, di cui “ beneficia ” il sanitario non legato alle suddette organizzazioni sportive, il quale non subisce l'applicazione dell'aggravante nel caso in cui ponga in essere l'attività vietata, perché non prevista dal dettato normativo.

4.3. Le pene accessorie.

 

Mosso dall'intento di rafforzare il meccanismo punitivo risultante dalle sanzioni penali principali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 L . 376/2000, il legislatore ha introdotto due nuove e specifiche pene accessorie.

In particolare, si tratta dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, nell'ipotesi di commissione del fatto da parte di un soggetto che esercita la professione sanitaria (art. 9, co. 4) e dell'interdizione permanente dagli uffici direttivi del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I., nel caso in cui a commettere il reato sia un componente o un dipendente di uno di questi organismi (art. 9, co. 5) .

L'intervento di alcuni professionisti sanitari nel doping è talora centrale, per cui la previsione appare opportuna. D'altra parte, che il doping violi, oltre che la salute dell'atleta, l'etica dello sport e l'etica delle professioni sanitarie, è chiaramente indicato sia in alcune deliberazioni internazionali , sia nel Codice di Deontologia del medico. Tale contrasto appare quindi rendere motivata l'irrogazione della sanzione accessoria della interdizione temporanea dalla professione per il professionista che sia riconosciuto aver commesso il delitto.

La previsione di cui al co. 4 si presta a comprendere nel suo raggio di operatività anche il farmacista che compia o comunque agevoli pratiche dopanti . Poiché non è espressamente stabilita la durata della interdizione, troverà applicazione l'articolo 37 c.p. in base al quale, qualora la legge non stabilisca in modo specifico la durata della pena accessoria, questa ha una durata uguale a quella della pena principale inflitta.

Quindi, nel caso previsto dal comma in esame, la pena accessoria oscillerà tra una durata minima di tre mesi ed una massima di tre anni; ma, qualora i limiti della pena principale dovessero elevarsi per effetto di una o più circostanze aggravanti concorrenti, la pena accessoria non potrà avere durata inferiore ad un mese né superiore a cinque anni, come stabilito dall'art. 30, comma 2 c.p., che prevede, come norma generale, la pena accessoria dell'interdizione da una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello stato.

Il comma 5 dell'art. 9 stabilisce che: “ Nel caso previsto dal comma 3 lett. c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni od enti di promozione, riconosciuti dal C.O.N.I. ”.

Risulta subito evidente la diversa portata delle due sanzioni accessorie. Al riguardo comprensibile e pienamente condivisibile risulta la posizione di autori per i quali « non si comprende perché trattamento almeno analogo non sia stato riservato al medico che commette i medesimi fatti ». Infatti ai sensi del comma 4 dell'art. 9, se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna accede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, mentre a carico dei soggetti indicati dall'art. 9 comma 3 lett. c), è prevista l'interdizione permanente dagli uffici.

In caso di estinzione del reato, avendo le sanzioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 9 natura di pene accessorie, si estingueranno contestualmente; qualora l'esecuzione della pena venga condizionalmente sospesa, anche la pena accessoria non troverà applicazione per il periodo di sospensione.

Mentre le sanzioni accessorie precedentemente esaminate si riferiscono a soggetti “ qualificati ”, l'ultima è invece riferita a tutti I casi di affermazione di responsabilità per i reati esaminati: « Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato » (art. 9 comma 6).

Si tratta di una speciale ipotesi di confisca che ha ad oggetto beni che si caratterizzano per un importante nesso strumentale con il reato realizzato. La sua previsione si basa su una presunzione di pericolosità dei beni utilizzati per realizzare il reato (ad es. Il farmaco) e svolge una funzione preventiva della commissione di altri reati, ma secondo alcuni anche punitiva .

La confisca è obbligatoria, come si desume dal termine “ sempre ” utilizzato dal legislatore, che esclude qualsiasi discrezionalità da parte del giudice. La confisca obbligatoria è prevista anche nell'ambito del commercio illegale di farmaci o sostanze vietate ex art. 9, comma 7.

Infatti, sebbene sia prevista in un comma (co. 6) che precede la previsione del commercio illegale(co. 7), la differente collocazione non sembra di ostacolo.

4.4. Reati di doping e tentativo.

 

 

Il reato di doping viene inquadrato nella categoria generale dei reati di pericolo e quindi problematica appare l'ammissibilità del tentativo, il quale, punendo il soggetto che compie atti idonei e diretti in modo univoco a commettere un reato doloso, anticipa la soglia della punibilità a quei comportamenti che pongono in pericolo il bene tutelato dalla norma. L'idoneità del farmaco o della sostanza a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo o i risultati dell'analisi deve essere valutata non già ex post , in base agli effetti eventualmente riscontrabili nel soggetto che ne ha fatto uso, bensì ex ante , tenendo cioè conto soltanto della loro intrinseca attitudine a cagionare detti effetti.

D'altronde, la fattispecie criminosa in esame si configura come reato di pura condotta, tant'è che si consuma all'atto stesso in cui la sostanza dopante viene procurata, somministrata o assunta, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno alla salute.

Prova ne sia che tale evenienza è espressamente prevista come circostanza aggravante del reato dall'art. 9, comma 3, lett. a). Ammettere il tentativo rispetto ad un reato di pericolo significherebbe anticipare ancor di più la soglia della punibilità, con il rischio di comprendervi condotte meramente preparatorie che non assumono una valenza offensiva (ad es. l'acquisto di una siringa).

La configurazione della fattispecie in esame come reato di pericolo non esclude, però, che sia possibile il tentativo rispetto a quelle condotte che hanno un rapporto causale con la verificazione del pericolo e rilevino l'intenzione dell'agente in modo esplicito. Risponderà, pertanto, di tentata assunzione, l'atleta che verrà sorpreso, in prossimità della competizione, in possesso di sostanze anabolizzanti, oppure di tentato procacciamento il medico che, rivolgendosi ai circuiti non ufficiali, abbia formalizzato un ordinativo di sostanze proibite ancora non consegnate.

In caso di tentativo, il colpevole verrà punito con la pena stabilita dall'art. 9, diminuita da un terzo a due terzi, mentre, nel caso in cui il colpevole volontariamente desiste dall'azione, è sottoposto alla pena per gli atti compiuti, se questi costituiscono autonomamente reato.

 

4.5. Il concorso di reati.

 

 

Nell'ambito della fattispecie di doping pare necessario soffermarsi sui rapporti tra la nuova disposizione incriminatrice ed altri già esistenti e riferibili a fatti “ analoghi ”.

La norma che maggiormente sembra “ interferire ” col campo applicativo del reato di doping, è sicuramente quella dell'art. 73 TU in materia di stupefacenti, nel caso in cui la sostanza inserita nelle tabelle ministeriali, relative alle sostanze vietate, sia al contempo contenuta in quella sui prodotti psicotropi o stupefacenti (come potrebbe ad es. avvenire con riferimento all'efedrina o la cocaina).

Le fattispecie in questione, pur potendo condividere la condotta, risultano infatti diverse con riferimento ai presupposti ed anche con riferimento alle qualità dell'oggetto del reato, posto che una norma dà rilievo agli effetti “stupefacenti” di certe sostanze, mentre l'altra a quelle “ dopanti .

Se così è, la situazione dovrebbe essere qualificata secondo lo schema del concorso formale di reati.

È evidente che nei casi segnalati, la norma in materia di sostanze stupefacenti risulterà prevalente in base alla particolare modalità di risoluzione del conflitto di norme delineata nell'art. 9, diretta a sancire l'applicazione della fattispecie sanzionata più gravemente .

Il reato di doping potrebbe, inoltre, concorrere con quello di frode sportiva, dato che, come si è già avuto modo di ricordare, quest'ultima fattispecie pare essere integrata anche nell'ipotesi in cui il singolo atleta si sottoponga a pratiche di drogaggio. In questo caso, stante la minore gravità della comminatoria edittale prevista dall'art. 1 L . 401/1989, la clausola di riserva non potrà operare, con il risultato di dover affermare il concorso formale tra i reati in oggetto.

Un ulteriore ambito di fattispecie con cui la norma incriminatrice di cui all'art. 9, risulterà spesso concorrente, è quella relativa alla tutela della vita e dell'incolumità individuale, quando dalla pratica doping derivino danni per l'integrità fisica dello sportivo. In questi casi ci troveremo normalmente di fronte a situazioni di concorso formale, destinate però a divenire concorso apparente, per la presenza della prevista clausola di riserva , ogni qual volta la norma che tutela l'integrità fisica risulti più gravemente sanzionata .

Di fatto gli spazi entro i quali è possibile ipotizzare, almeno dal punto di vista astratto, un concorso di reati, sono stati ulteriormente ridotti dall'opportuna introduzione della clausola espressa di sussidiarietà dei delitti, da ultimo citati, qualora il fatto costituisca più grave reato.

1Sulla sanzione penale prevista ex art. 9, comma 7, osserva A. VALLINI, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping , in Leg. Pen ., 2000, fascicoli 3-4 (dicembre) pag. 665: «Colpisce immediatamente la severità della comminatoria edittale. Se la sanzione è l'indice della gravità del reato, è allora necessario interpretare la fattispecie in modo tale da proporzionarla a cotanto rigore punitivo».

2In tal senso R. GUARINIELLO, La legge sul doping tra Corte di cassazione e ministero della salute , in Il foro it ., 2002, n. 5, pag. 284: «A differenza dell'art. 9, comma 1, l . 376/2000, non si richiede che la condotta del soggetto agente sia preordinata al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (dolo specifico), ma esige soltanto che il soggetto agente si rappresenti la commercializzazione di farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1(dolo generico)».

3In tal senso A. TRAVERSI, Diritto penale dello sport , Giuffrè, 2001, pag. 121: «L'uso del verbo “commerciare” fa ritenere che la condotta incriminata sia configurabile soltanto in presenza di una attività di vendita (o di intermediazione di vendita) di farmaci o sostanze organizzata in forma di impresa (illecita) e non anche nel caso di episodi isolati di cessione o somministrazione che, non per nulla, sono puniti meno severamente a termini dell'art. 9, comma 1. Affinché sia integrata la più grave fattispecie di commercio illegale di farmaci o sostanze dopanti è da ritenersi infatti indispensabile l'esercizio abituale di detta attività, desumibile dalla reiterazione degli atti di cessione a clienti diversi o anche dalla predisposizione di mezzi».

4Per il Tribunale di Venezia – sezione distrettuale del riesame, 17 giugno 2003, De Toffoli, presidente - «Se il “commercio” punibile non può materialmente prescindere da episodi di acquisto e di cessione, è nel carattere di reiterazione di acquisti e vendite che, deve essere individuato il criterio discretivo della condotta punibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 rispetto ad una pure possibile continuazione in cessioni, inidonee a fare circuito alternativo, sia pure nello scenario delineato dall'imputazione, a quello illegale».

5Sul profilo patrimoniale del delitto di “commercio” osserva G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistic i, in Cass. pen ., 2001, fasc. 10, pag. 2867: «Non è da escludere che la connotazione necessariamente patrimoniale del commercio abbia contribuito a determinare il giudizio di disvalore attribuito dal legislatore a questa condotta. Se questo è vero, non si può sottacere la miopia legislativa nella costruzione dell'apparato sanzionatorio relativo a questa ipotesi. Trattandosi di un'ipotesi delittuosa criminologicamente ascrivibile alla c.d. criminalità del profitto, sarebbe stato più opportuno predisporre misure inidonee al aggredire il patrimonio illecito a disposizione dell'agente, magari mediante la previsione di una forma di confisca del profitto conseguito attraverso la gestione del traffico illecito, rafforzando così l'efficacia general - preventiva della comminatoria edittale. Rispetto al conseguimento di tale obiettivo, la limitativa previsione della confisca dei farmaci e delle sostanze che formano oggetto del reato, prevista dall'art. 9 comma 5, è assolutamente insufficiente».

6Così L. FADALTI , Il delitto di doping , in Riv. pen ., 2003, n. 11, pag. 927.

7G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping , Milano,Giuffrè, 2005, pag. 125. Nello stesso senso S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376/2000 , in Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag.334.

8 I. TRICOMI, Sanzioni penali: il gioco si fa duro , in Guida al diritto , 2000, n. 47, pag. 34 ss., l'autore in proposito all'eventuale prospettazione di un concorso di reati che potrebbe in astratto realizzarsi tra l'ipotesi del commercio e quelle della somministrazione e del procacciamento di sostanze dopanti afferma: «Il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti sembra poter concorrere con quello di procacciamento o di somministrazione delle predette sostanze: il commercio di farmaci prescinde da episodi di singole cessioni o somministrazioni, rappresentando di per sé una attività illecita ed è quindi configurabile sulla base di una condotta diversa da quella che integra il reato di cui al comma 1».

9Di questa opinione è G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistic i, in Cass. pen ., 2001, fasc. 10, pag. 2867.

10In tal senso G. AIELLO, Prime riflessioni sulla legge antidoping , in Riv. dir. sport ., 2000, fascicoli 1-2 (giugno) pag. 20: «L'aumento della pena, non essendo determinato dalla disposizione richiamata, sarà conseguentemente applicato fino ad un terzo ai sensi dell'art. 64 c.p.».

11Sulla classificazione delle circostanze aggravanti ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 98: «La circostanza di cui alla lett. a), è una circostanza estrinseca, consistendo in un fatto – evento cronologicamente successivo alla condotta, quindi estraneo alla consumazione del reato, pur se alla stessa causualmente riconducibile; le altre due sono, invece, circostanze intrinseche, attenendo ad elementi del fatto, rispettivamente all'oggetto della condotta e ad una qualità personale del soggetto agente».

12La giurisprudenza prevalente definisce malattia «Qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali» così Cass., sezione V, 2 febbraio 1984, DE CHIRCO, in Giust. Pen ., 1985, II, pag. 32. Più recentemente la Supreme Corte ha ristretto il concetto di malattia rilevante ai fini del reato di lesioni volontarie ai sensi dell'art. 582 c.p. affermando che «Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o a lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta , l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia e quindi non possono integrare il reato i lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità» così testualmente riportato da G. LATTAZZI, Codice penale , Milano, 2002, pag. 1364, che richiama la sentenza Cass., 14 novembre 1996, in Cass. pen ., 1998, pag. 481.

13Sul punto G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistic i, in Cass. pen ., 2001, fasc. 10, pag. 2865: «Gli spazi entro i quali è possibile ipotizzare, almeno dal punto di vista astratto, un concorso di reati sono stati ulteriormente ridotti dall'opportuna introduzione di una clausola espressa di sussidiarietà dei delitti qualora il fatto costituisca più grave reato».

14Così S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376/2000 , Cedam 2006, in Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag. 329.

15Sulla situazione del minore ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 104: «Si tratta di soggetti che, a cagione della minore età, non hanno ancora acquisito una piena capacità di autodeterminarsi e di intendere compiutamente il disvalore sociale di certi comportamenti; pertanto, sono maggiormente esposti alle iniziative illecite di chi intende alterare le loro prestazioni agonistiche».

16In tal senso I. TRICOMI, Sanzioni penali: il gioco si fa duro , in Guida al diritto , 2000, n. 47, pag. 38. Conforme S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376/2000 , in Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona, a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag. 329.

17Stante la chiara formulazione normativa che fa esplicito riferimento all'esistenza di un rapporto di lavoro dotato di stabilità o di carattere organico tra l'autore e l'ente sportivo, sembra potersi escludere l'aggravante nei confronti di quei soggetti che, pur svolgendo una funzione preminente nell'ambito sportivo, tuttavia non hanno alcun legame con gli enti sportivi. Si pensi, ad es., ai procuratori, agli ufficiali di gara o ai consulenti esterni del C.O.N.I. o delle Federazioni nazionali.

18G. MARRA Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistic i, in Cass. pen ., 2001, fasc. 10, pag. 2864: «Stupisce che il legislatore non abbia stimato opportuno prevedere un aggravamento della pena edittale qualora i fatti siano commessi da un medico. Alla luce della ratio incriminatrice e da una comparazione con l'aggravante prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c), qualora analoghe condotte siano tenute da un componente o da un dipendente del C.O.N.I. ovvero di una federazione sportiva nazionale, emerge con puntuale nitore l'irragionevolezza del silenzio serbato sul punto. Se in quest'ultima ipotesi l'aggravamento è giustificato dal fatto che tutti i soggetti considerati devono ritenersi garanti della genuinità dello svolgimento delle competizioni agonistiche, allora nel caso del medico, che senza eccessive forzature può essere ritenuto garante della salute degli atleti, non si capisce perché si sia inteso introdurre un trattamento più favorevole».

19ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 106, dove si evidenzia che la “svista” legislativa è solo apparente.

20Sulla previsione legislativa della sanzione accessoria a carico del medico ex art. 9 co. 4 E. GRAPPIOLO, I profili penali del doping , Firenze, Tassinari, 2002, pag. 87, il quale afferma che «Così facendo si “legano le mani” ai medici, gli unici soggetti dotati delle competenze tecnico – scientifiche necessarie per poter governare una terapia la cui prescrizione e valutazione costituisce atto medico rientrante nei normali rapporti medico – paziente, e che è attuata mediante il ricorso a farmaci legali normalmente venduti, anche se li si utilizza per finalità diverse da quelle per soddisfare le quali sono stati creati».

21Sulle sanzioni accessorie evidenzia S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376/2000 , in Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag. 330: «Nella legge manca un'ulteriore pena accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna, che era invece prevista in sede di lavori preparatori: è stato dunque cancellato uno strumento che corrisponde a importanti finalità, ritenendosi forse sufficiente la stigmatizzazione prodotta dal processo parallelo celebrato su giornali e televisioni cui consegue la condanna anticipata massmediatica dell'indagato».

22INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE MEDICAL CODE, june, 17, 1995.

23Vedasi al riguardo art. 99 T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il quale si riferisce a medici, chirurghi, farmacisti, infermieri professionali ecc.

24L. FADALTI , Il delitto di doping , in Riv. pen , 2003, n. 11, pag. 926.

25Al riguardo ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag. 96, in riferimento alla valenza punitiva della confisca cita l'esempio della «Confisca di un laboratorio stabilmente utilizzato per praticare metodi proibiti o di macchinari volutamente impiegati per contaminare alcuni integratori».

26Sul punto osserva A. VALLINI, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping , in Leg. Pen ., 2000, fascicoli 3-4(dicembre) pag. 663: «Tra le disposizioni intercorre, dunque, un rapporto di “specialità reciproca”, fondato, d'altra parte, sulla presenza, in ciascuna fattispecie, di elementi eterogenei ed ulteriori rispetto a quelli costitutivi della fattispecie contrapposta».

27Si ricordi al riguardo che il primo e il secondo comma dell'art. 9 L . 376/2000, si sprono con l'inciso “ Salvo che il fatto costituisca un più grave reato ”.

28Deve infine ricordarsi come non si ponga, invece, un problema di possibile convergenza contestuale sul medesimo fatto della fattispecie di doping e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Sul punto si rinvia a G. LEGEARD, La tutela della salute tra sostanze proibite e no , in Dir. pen. proc ., 1998, n.12, pag. 1459 ss.