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Tesi di laurea

Aspetti penalistici del doping sportivo


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Capitolo II

Delitto di doping: normativa penalistica

SOMMARIO: 2.1. Il quadro normativo antecedente la L. 376/2000.- 2.2. Tratti generali: “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.

2.1. Il quadro normativo antecedente la L. 376/2000.

L'evoluzione normativa in Italia in materia di lotta al doping è caratterizzata da una evidente episodicità, segnata da diversi provvedimenti legislativi purtroppo non legati da un unico filo conduttore 1, ma nonostante ciò, appare chiaro come il dato di partenza di ogni discorso giuridico sul doping non può essere che l'art. 32 della Costituzione 2, ove, al primo comma, si indica la tutela della salute quale “ fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ” 3.

Prima dell'entrata in vigore della legge 376/2000 il quadro normativo risultava particolarmente frastagliato e fragile sotto il profilo dell'entità della risposta sanzionatoria 4. In assenza di specifici strumenti di contrasto, la prassi era solita riferirsi, tra gli altri, all'art. 445 c.p. e all'art. 1 comma 1 l . n. 401 del 1989.

L'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela, sia dal lato esogeno (somministrazione), che dal lato endogeno (assunzione), veniva assicurato grazie al ricorso a fattispecie che, sebbene estraniate dal contesto sistematico entro il quale erano originariamente inserite, sembravano fornire una risposta minimamente convincente all'inevasa domanda di pena 5.

Nello specifico l'art. 445 c.p. delinea una speciale ipotesi « di frode in commercio qualificata dal pericolo per l'incolumità delle persone », che punisce chiunque nell'esercizio, anche abusivo, del commercio di sostanze medicinali le somministra « in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella pattuita ».

L'incriminazione, posta a presidio della salute pubblica , mette a disposizione della lotta contro il doping un arsenale francamente deludente.

Trattandosi, infatti, di un reato proprio del farmacista, rimane completamente estranea alla sfera di tutela dell'art. 445 c.p. la somministrazione medica di farmaci dopanti.

Oltre che di norme “ prese a prestito ”, o utilizzate in modo “ improprio ” e/o forzato, tali da determinare vere e proprie “ acrobazie giurisprudenziali ” , generate, come in molti altri casi di supplenza giudiziaria , da una obiettiva inerzia legislativa, attesa la mancanza di un'adeguata tutela in ordine alle condotte aggressive mediante doping dell'integrità psicofisica degli atleti , la strategia di lotta al doping si giova anche di alcune norme specificatamente dedicate alla tutela della salute dei partecipanti ad attività sportive.

A questo proposito pare interessante evidenziare come dai primi provvedimenti normativi sull'argomento, tendenti a preservare i valori etici dello sport e la regolarità della competizione sportiva, l'attenzione si è spostata progressivamente fino a considerare il doping come un problema di vera e propria salute del cittadino, a salvaguardia della quale si sono resi necessari differenti interventi.

La prima normativa emanata in Italia che contiene disposizioni contro il fenomeno doping risale al 1942 ed è la legge n. 426/42, relativa alla “ costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ”. In essa si stabiliva espressamente che l'assunzione di sostanze farmacologiche e chimiche, per migliorare le potenzialità fisiche dell'atleta, era contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva correlati alla necessità di intendere il perfezionamento atletico come connesso al miglioramento fisico e morale (articolo 2).

Si trattava, tuttavia, di un'affermazione di principio del tutto priva di un correlato sistema sanzionatorio, sia pure solo interno all'ordinamento sportivo.

In seguito la diffusione del fenomeno anche al di fuori del circuito professionistico, soprattutto negli ambienti amatoriali e dilettantistici e la conoscenza dei suoi effetti collaterali e lesivi della salute, rendevano necessario un intervento del legislatore.

Il primo provvedimento normativo che contiene specifiche disposizioni in materia antidoping è la legge del 26 ottobre 1971, n. 1099 intitolata “ Tutela sanitaria delle attività sportive ” . La legge si muoveva lungo tre direttive: riconosceva la necessità della tutela sanitaria delle attività sportive, affidandola alle regioni; conteneva un gruppo di disposizioni rivolto a punire il fenomeno del doping con sanzioni penali; affermava la necessità di una capillare organizzazione di medici professionisti specializzati in medicina sportiva . Con riferimento alle sanzioni penali, l'art. 3 comma primo puniva, con la pena dell'ammenda da 50.000 a 500.000 lire, la condotta di un atleta partecipante ad una competizione sportiva che impiegasse la sostanza proibita, in quanto nociva per la salute, al fine di modificare artificialmente le proprie energie naturali.

Si trattava di un reato proprio, essendo richiesta una stretta correlazione tra il momento dell'assunzione della sostanza e lo svolgimento della competizione.

Con l'ammenda da 100.000 lire a 1 milione era invece sanzionato, al secondo comma, “ chiunque ” , animato da identiche finalità, somministrasse le suddette sostanze agli atleti.

L'ammenda era poi triplicata nei casi di commissione del fatto da parte di dirigenti, allenatori, commissari tecnici ovvero di fatto commesso nei confronti di minori di anni diciotto.

L'elemento soggettivo era dato, sia relativamente alla condotta dell'atleta, sia relativamente alla condotta del somministratore, dal dolo specifico.

La punibilità, ovviamente, era esclusa qualora la somministrazione fosse stata sorretta da fini diversi, oppure nei confronti di chi avesse potuto provare la propria ignoranza circa l'uso effettivo della sostanza (es. il farmacista rispetto alla destinazione che ne avrebbe dato l'atleta-acquirente) .

Non esente da critiche è stato l'art. 3, sopra citato, che, da un lato, si limita a sanzionare il consumo e la somministrazione di sostanze dopanti da parte di atleti e accompagnatori solo in occasioni di « competizioni sportive » o di gare, restando impunito l'utilizzo durante altre fasi delicate, quali la preparazione e l'allenamento dell'atleta; dall'altro, non considera per nulla le ipotesi di commercializzazione e di possibili prescrizioni anomale di prodotti vietati da parte di medici e farmacisti . Al fine di assicurare una maggiore tutela della salute dell'atleta, l'art. 4 della l. 1099/1971, sanzionava il comportamento di chi, in occasione di competizioni sportive, fosse stato trovato negli spazi destinati agli atleti, alle gare e al personale addetto, in possesso delle sostanze “ proibite ”.

Si trattava di una tipica figura di « reato-ostacolo », punendosi il « semplice » possesso delle sostanze per frammettere un impedimento al compimento di fatti concretamente offensivi quali sono invece l'assunzione o la somministrazione .

L'art. 5 della medesima legge, al secondo comma, poi, contemplava l'ammenda da 50.000 a 500.000 lire a carico dell'atleta che rifiutasse di sottoporsi al prelievo.

Questa norma è stata giudicata particolarmente opportuna, perché in grado di colpire un ventaglio di comportamenti che, pur non potendo essere riconosciuti come doping alla stregua del normale iter, fatto di prelievi e di analisi, costituiscono comunque indice di una condizione fisica alterata dell'agente.

Anche se la pena pecuniaria non sembrava poter assicurare la necessaria controspinta psicologica, le norme incriminatrici appena ricordate, in ragione della specificità del bene giuridico tutelato, si dimostravano maggiormente a loro agio, almeno da un punto di vista strutturale, nel dare una prima risposta alle esigenze di tutela in materia di doping. Nonostante ciò, molte sono le ragioni per le quali questa legge, di fatto, non è mai stata attuata. In primo luogo la legge è entrata in vigore nel marzo del 1972, ma già dal 1° aprile dello stesso anno cessavano le competenze del Ministero della Sanità in quanto, in seguito al d.P.R. 14 Gennaio 1972, n. 4, le funzioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive venivano trasferite alle regioni. Queste, da parte loro, non erano in grado di assicurare le prestazioni richieste e non hanno pertanto attuato la norma n. 1099/1971. In secondo luogo la legge rimandava ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione di un elenco di sostanze proibite, decreto emanato solo cinque anni dopo e mai aggiornato.

Tuttavia, a partire dall'ormai lontano Novembre 1981 sul loro capo pende lo spettro dell'avvenuta depenalizzazione operata dall'art. 32 comma 1 L . n.689 del 1981, che degradò a rango di illeciti amministrativi tutti i reati contravvenzionali puniti con la pena della sola ammenda .

Questa rigorosa conclusione è stata però contestata da chi ritiene che i reati in esame sarebbero stati sottratti alla depenalizzazione ratione materiae.

Secondo alcuni, infatti, le disposizioni in questione, pur prevedendo la sola pena pecuniaria, non rientrano tra quelle depenalizzate ai sensi dell'art.32 della legge 689/1981, in quanto, « senza eccessive forzature, è possibile considerarle come norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come tali escluse dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, lett. n legge 689 » .

La dottrina prevalente, invece, propende per la tesi della depenalizzazione, in base a diverse argomentazioni, innanzitutto di carattere formale: la legge n. 689/1981 non conteneva un'espressa esclusione delle fattispecie di doping , come invece era avvenuto con la prima legge di depenalizzazione (la n. 706 del 1975 che aveva esplicitamente fatto salvi i reati di cui alla l. 1089 del 1971). Inoltre, il richiamo alla materia sugli infortuni e igiene del lavoro (esclusa dall'intervento abrogativo) esige che il soggetto passivo sia parte di un rapporto di lavoro subordinato, mentre la tutela apprestata dalla normativa antidoping del 1971 si riferiva a qualsiasi atleta partecipante a competizioni sportive, professionista e non .

A tale assimilazione era di ostacolo anche la diversa finalità e natura delle normative. Quella in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, assolvendo una funzione di carattere preventivo, si rivolge alla generalità dei soggetti che prestano l'attività nello stesso ambiente di lavoro e sanziona condotte prevalentemente omissive da parte dei soggetti posti al vertice della struttura produttiva, i quali, in quanto dotati di poteri organizzativi e di spesa, devono essere in grado di assicurare la tutela dei lavoratori ad essi sottoposti.

Quella, invece, in materia di doping, svolge una funzione preventiva ma anche repressiva, rivolgendosi al singolo atleta, oltre che a soggetti che non rivestono particolari posizioni di garanzia e circoscrive la sanzione penale a condotte a carattere commissivo . Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, sembra preferibile optare per la tesi della depenalizzazione delle fattispecie in esame, che dovrebbero avere pertanto la natura di illecito amministrativo .

A seguito della depenalizzazione della legge n. 1099 del 1971, nel tentativo di evitare che l'utilizzazione di sostanze proibite a fini illeciti restasse priva di sanzione penale, la dottrina e la giurisprudenza fecero ricorso alla fattispecie della frode in competizione sportive, prevista dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La norma punisce con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da € 258 a € 1.032, “ chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I., dall'U.N.I.R.E. o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.

Il delitto in questione è stato introdotto nel nostro ordinamento per la difficoltà di riconoscere, nelle ipotesi di comportamenti fraudolenti in occasione di competizioni sportive, tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'esistenza del reato di truffa previsto dall'art. 640 c.p. (l'uso di artifizi o inganni, conseguente induzione in errore di un determinato soggetto, conseguimento di un ingiusto profitto, danno patrimoniale ad altri arrecato) .

La questione da verificare, che sarà approfondita nello specifico nel capitolo V, ma che deve per lo meno essere accennata per grandi linee fin da ora, è quella concernente la possibile configurabilità del delitto di frode in competizioni sportive, e in particolare dell'ipotesi degli « altri atti fraudolenti », nei confronti dell'atleta che abbia assunto sostanze destinate a migliorare artificiosamente il proprio rendimento agonistico.

Gli atleti che hanno assunto sostanze dopanti al fine di alterare il risultato della competizione sportiva, possono essere ritenuti responsabili del delitto in esame? Prima facie, la risposta dovrebbe essere positiva, in quanto il « chiunque », con il quale la norma incriminatrice indica il soggetto attivo del reato, non può non ricomprendere anche gli stessi atleti partecipanti alla competizione, integrando l'assunzione e la somministrazione di sostanze e farmaci al di fuori di ogni necessità terapeutica un artificio idoneo ad alterare il naturale esito della medesima .

Ad una più attenta analisi, tuttavia, ci si rende conto che è preferibile la soluzione negativa. La norma « è nata soprattutto per combattere forme di corruzione che dall'esterno si proiettano verso l'interno », cioè verso il mondo sportivo e le sue competizioni .

In questo senso perché sussista il delitto in esame, è necessario che un extraneus, ossia una persona diversa dal partecipante alla competizione, alteri o tenti di alterare il risultato della competizione attraverso l'offerta o la promessa di una somma di denaro o altra utilità (in questo caso il partecipante alla competizione, complice dell'operazione fraudolenta, viene equiparato al corruttore extraneus) ovvero attraverso altri atti fraudolenti (ed allora la responsabilità dell'atleta è correttamente esclusa, in quanto egli non sarebbe più correo, bensì vittima del comportamento fraudolento) .

Pertanto, si è ritenuto che la seconda condotta prevista dal comma 1 dell'art. 1 della legge in esame costituisce una « modalità alternativa » del comportamento di corruzione sportiva previsto dalla prima parte del comma 1 ; modalità alternativa che, in quanto tale, può essere compiuta unicamente da chi poteva eseguire la modalità principale (la corruzione) e quindi solamente l'extraneus .

 

2.2. Tratti generali: “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.

 

L'ulteriore diffusione dell'uso di sostanze vietate per il miglioramento della performance sportiva, anche oltre il ristretto ambito dello sport d'eccellenza o professionistico, ed il crescente impiego di sostanze o metodi pericolosi per la salute, hanno dilatato la portata del problema facendo del doping una vera e propria piaga sociale, per fronteggiare la quale si è reso necessario nel nostro paese un diretto coinvolgimento dell'autorità statale .

Questo inquietante scenario ha indotto il Parlamento a prendere in esame un disegno di legge che era stato presentato dal senatore Cortiana l'11 novembre del 1996 e ad approvare, a conclusione di un lungo e tormentato iter, la legge 14 dicembre 2000, n. 376, contenente la nuova “ Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ”.

La legge, si compone di nove articoli, cui se ne aggiunge un decimo relativo alla copertura finanziaria.

L'art. 1 esordisce con un'enunciazione di principio già contenuta nella convenzione contro il doping di Strasburgo: l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e dei principi etici e valori educativi dell'ordinamento sportivo.

Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. Ne consegue, pertanto, il divieto di svolgerla con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsivoglia natura che “ possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti ” . Come ormai d'abitudine nell'area della legislazione complementare, il legislatore del dicembre 2000, dopo il “ preambolo ”, contenuto nel 1° comma dell' art. 1, detta una tipica norma definitoria, chiarendo che cosa si debba intendere per doping ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.

Viene da chiedersi allora se una definizione di doping sia effettivamente opportuna. Se, come noto, su un piano generale l'opportunità del ricorso a definizioni legislative è vivamente controversa - anzi si sottolinea che talora i relativi contro prevalgono sui pro - occorre peraltro tener presente che nelle leggi extra codicem le definizioni assolvono spesso una funzione chiarificatrice realmente significativa, attesa la particolare complessità tecnica delle materie da disciplinare .

Ciò premesso, notiamo che la definizione di doping di cui all'art. 1, comma 2 si caratterizza per una condizione negativa – la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche, devono infatti essere « non giustificate da condizioni patologiche» -, per un presupposto di carattere positivo – le suddette condotte sono vietate nella misura in cui risultino « idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo » - e per un requisito di natura soggettiva – le condotte in questione devono essere contrassegnate dal « fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti » -.

L'art. 1 comma 3, poi, con una classica norma “ equiparatoria ”, dichiara equipollenti al doping « la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche , finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel co. 2 ».

Si tratta della così detta “ manipolazione farmacologica, chimica e fisica ” che consiste nell'uso di sostanze e di metodi che alterano, o che si ripropongono di alterare, l'integrità dei campioni di urina utilizzati nei controlli antidoping, al fine di mascherare o di occultare l'assunzione di steroidi anabolizzanti androgeni o di altre sostanze parimenti impiegate nella pratica del doping.

Il comma 4 dell'art. 1 prevede infine che nell'ipotesi di condizioni patologiche dell'atleta, documentate e certificate da un medico, possa essere prescritto specifico trattamento da attuare secondo i dosaggi richiesti dalle effettive necessità terapeutiche; in tal caso, lo sportivo ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni agonistiche purché ciò non ponga a repentaglio la sua integrità psicofisica.

Appare necessario sottolineare che la norma è con tutta evidenza intesa ad armonizzare la finalità della prevenzione e repressione del doping con l'altra finalità, non meno legittima e anzi prevalente, di garantire all'atleta i trattamenti necessari per la cura di stati morbosi, evitando tuttavia abusi e comportamenti pretestuosi . Quindi: necessità di una diagnosi medica debitamente certificata e stretta correlazione tra lo stato morboso in diagnosi e la natura e il dosaggio del farmaco, che devono corrispondere alle specifiche esigenze terapeutiche .

L'art. 2 comma 1 prevede che i farmaci, le sostanze o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'art. 1, siano ripartiti in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della Sanità d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping per la tutela della salute nelle attività sportive .

Il legislatore ha dunque seguito il metodo tabellare, rimettendo ad una fonte secondaria il compito di precisare ed integrare il precetto penale, determinando in concreto le sostanze ed i metodi vietati .

Il sistema tabellare trova del resto giustificazione nell'estrema difficoltà di trovare definizioni della fattispecie criminosa effettivamente esaustive dal punto di vista giuridico e scientifico in un ambito, come quello della farmacologia, che è notoriamente in costante evoluzione .

È espressamente previsto che la ripartizione in classi avvenga per i farmaci e le sostanze attive “ sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche ”, e per le pratiche mediche “ sulla base dei rispettivi effetti fisiologici ” (comma 2) e che sia periodicamente aggiornata con cadenza non superiore a sei mesi (comma 3).

L'art. 3 prevede le funzioni e la composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, rimettendo ad un decreto del Ministero della Sanità, di concerto con quello per i Beni e le Attività Culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina del suo funzionamento .

È presieduta dal direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, ed i componenti alla scadenza non sono rinnovabili, ad eccezione dei rappresentanti del Ministero della Salute e di quello per i Beni e le Attività Culturali.

Si occupa principalmente della predisposizione delle classi di sostanze vietate e della loro revisione “ anche ” nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 1989 e delle indicazioni del CIO e degli altri organismi internazionali.

L'art. 4 demanda i controlli antidoping a due diverse tipologie di laboratori a seconda del tipo di gara o di attività sportiva nell'ambito delle quali i controlli predetti devono essere effettuati. Più in particolare nelle competizioni ed attività sportive, determinate anche in conformità con il CIO e con altre istituzioni internazionali, il controllo sarà assicurato dai laboratori in possesso dell'accredito del CIO o di altri organismi di certificazione internazionale riconosciuti.

Nelle restanti competizioni agonistiche il controllo verrà invece affidato ad altri laboratori in possesso dei requisiti organizzativi e di funzionamento, determinati con apposito decreto del Ministero della Sanità sentita la Commissione di cui all'art. 3.

I laboratori accreditati con le modalità predette, oltre che l'attività di controllo, eseguono « programmi di ricerca sui farmaci, sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini doping nelle attività sportive ». Si vuole in questo modo cercare di aumentare le conoscenze scientifiche di coloro che combattono il doping rispetto a quelle, fino ad oggi di gran lunga maggiori, di coloro che lo praticano.

L'art. 5 prevede un notevole coinvolgimento delle regioni nella lotta al doping, rimettendo loro la programmazione di attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive.

Un'importanza centrale riveste l'art. 6 rubricato “ Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi ”, in quanto volto a realizzare il coordinamento della nuova disciplina con l'ordinamento sportivo.

Viene stabilito l'obbligo per una serie di enti sportivi di “ adeguare i loro regolamenti ” alla legge in esame, prevedendo, in particolare, le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati “ in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli ” .

L'art. 7 contiene la disciplina dei “ farmaci contenenti sostanze dopanti ”, stabilendo l'obbligo per i produttori, importatori e distributori di farmaci vietati di trasmettere annualmente al Ministero della Sanità i dati relativi alle “ quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o altre strutture autorizzate ” per ogni singola specialità farmaceutica .

E' altresì previsto che le confezioni dei farmaci rechino un apposito contrassegno sull'involucro e che nel foglio illustrativo sia inserito un apposito paragrafo contenente “ le precauzioni per chi pratica attività sportiva ”.

Quanto alle preparazioni farmaceutiche effettuate direttamente dal farmacista, che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi vietate, quindi modiche quantità di sostanze vietate per doping, la prescrivibilità è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile che il farmacista è tenuto a conservare in originale per sei mesi.

L'art. 8 prevede inoltre che il Ministero della Sanità predisponga una relazione annuale al Parlamento circa lo stato di attuazione della legge in esame.

L'art. 9 reintroduce nel nostro ordinamento disposizioni penali in materia di doping: le reintroduce in quanto quelle di cui agli art. 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971 n. 1099, erano state depenalizzate, al pari di tutte le altre sanzionate con la sola pena della multa o dell'ammenda, dall'art. 32, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 .

Il punto di riflessione fondamentale è costituito dalla ridefinizione del doping come reato e soprattutto dalla conseguente previsione di pene detentive per gli autori .

La norma inizia con la clausola di sussidiarietà, espressa nel primo comma e riprodotta anche nel secondo, « Salvo che il fatto costituisca più grave reato » e la maggiore gravità è da rapportare alla pena edittale stabilita per il doping, nella reclusione da tre mesi a tre anni e nella multa da € 2.580 a € 51.645 .

L'art. 9, commi primo e secondo, rappresenta una norma penale in bianco , poiché rinvia per l'individuazione di uno degli elementi esenziali del reato – farmaci, sostanze farmacologicamente e biologicamente attive, pratiche mediche vietate – alla competenza del Ministro della Sanità, che, in qualità di organo tecnico, deve stabilire le classi dei farmaci vietati, d'intesa con il Ministro per i Beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive .

Si tratta di una tecnica di costruzione della fattispecie penale spesso utilizzata dal legislatore in quelle materie (si veda, ad esempio, la legislazione in materia di stupefacenti) in cui, sia la natura strettamente tecnica di alcuni elementi della norma penale, sia la necessità di aggiornare periodicamente l'elenco delle sostanze vietate, impongono di attribuire un potere di integrazione della norma ad organi tecnici .

I primi commentatori ritenevano che, finché la Commissione non avesse predisposto l'elenco delle sostanze dopanti, le norme penali previste dall'art. 9 non potevano ancora considerarsi in vigore, in quanto difettava l'individuazione di un elemento essenziale dell'illecito, rimessa alla competenza dell'organo tecnico .

A ben vedere questa conclusione non è scontata come potrebbe sembrare da una prima lettura della legge.

L'art. 2, infatti, prevede che la Commissione, nell'individuare le sostanze dopanti, deve rispettare “ anche ” l'elenco già predisposto con la Convenzione di Strasburgo ratificata in Italia con la legge n. 522/95.

L'utilizzo dell'avverbio “ anche ” se da un lato autorizza l'inserimento di classi di sostanze diverse da quelle indicate nella Convenzione di Strasburgo, dall'altro impone alla Commissione di rispettare sempre e comunque queste indicazioni.

Dunque, un elenco dei farmaci considerati dopanti era già previsto da una legge adottata dallo Stato in esecuzione di un trattato internazionale e le norme penali introdotte con la legge 376/2000 potevano considerarsi immediatamente efficaci e cogenti sin dall'entrata in vigore della legge.

L' argomento sembrerebbe ormai superato dalla circostanza che la Commissione antidoping, a distanza di molto tempo dal suo insediamento, ha finalmente elaborato l'elenco delle sostanze e pratiche vietate , ma in realtà è ancora aperta e sul punto si tornerà in seguito, poiché il problema continua a porsi, causa la rapidissima evoluzione della pratica del doping .

Nello specifico, l'art. 9 della legge 376/2000 prevede tre distinte ipotesi di reato . Il primo comma sanziona la condotta di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci « dopanti » o che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo ovvero, ancorché quelle assunte non siano di per sé sostanze dopanti, siano comunque idonee a modificare l'esito dei controlli.

Al secondo comma è prevista la medesima pena per chi adotta o si sottopone a pratiche mediche non giustificate dalle condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

Le due fattispecie appena indicate sono identicamente formulate e si differenziano quindi soltanto per la natura dello strumento utilizzato per raggiungere l'obiettivo; infatti, mentre il primo comma punisce l'utilizzo di farmaci e sostanze biologicamente attive, la fattispecie del secondo comma si incentra sulle pratiche mediche.

Sono previste alcune condotte tipiche dell'atleta (l'assunzione) ed altre che facilitano o rendono possibile l'assunzione da parte dell'atleta. Le condotte ascrivibili all'extraneus sono: il procacciamento, la somministrazione (ad es.: prescrizione medica o iniezione del farmaco) e il favoreggiamento dell'utilizzazione.

Quest'ultima modalità ricomprende una serie vastissima di attività, concretizzatesi nell'esercitare un'influenza agevolatrice sul potenziale assuntore .

Maggiori problemi ha dovuto affrontare il legislatore per giungere ad affermare invece la responsabilità penale dell'atleta che assume le sostanze dopanti.

Dall'assunzione di farmaci vietati da parte dell'atleta intanto potrà derivare una sua responsabilità penale, in quanto vi sia il suo consenso.

L'eventuale somministrazione di farmaci e sostanze illecite all'insaputa dell'atleta aggraverà la posizione dell'extraneus (che risponderà non solo del reato di doping, ma anche di lesioni dolose nel caso in cui dalle pratiche vietate sia derivato un danno alla salute dell'atleta), ma non potrà determinare la punibilità dell'atleta, che resterà soltanto vittima del reato.

Il legislatore ha dunque optato per la punibilità dell'atleta e si è passati pertanto ad un'impostazione che smette di considerare l'atleta come una vittima inconsapevole del proprio entourage , proponendolo invece come parte attiva delle vicende di doping nelle quali è coinvolto.

È importante sottolineare che l'assunzione e la somministrazione di farmaci dopanti (o di pratiche mediche dopanti) sono puniti solo quando il fatto è commesso “ al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o di modificare il risultato dei controlli sulle pratiche vietate ”. Si tratta di una classica ipotesi di dolo specifico, in quanto la condotta dell'agente deve essere necessariamente orientata verso due precise finalità alternative (l'alterazione della prestazione o il mascheramento dei controlli antidoping).

La terza ipotesi di reato è invece prevista dal settimo comma dell'art. 9, che sanziona “ chiunque commercia i farmaci e le sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico ”. La norma intende perseguire l'introduzione nel mercato di sostanze dopanti realizzata senza passare attraverso i canali ufficiali di distribuzione, cioè quelle condotte che - aggirando i controlli amministrativi previsti “ a monte ” della catena ufficiale di distribuzione - facilitano la diffusione e la disponibilità delle sostanze vietate.

La fattispecie, che è sanzionata in modo più severo con la reclusione fino a 6 anni , si differenzia dalla condotta di “ procacciamento ” prevista dal primo comma per il fine di lucro che deve necessariamente connotare la condotta di chi commercia.

E' importante sottolineare come il legislatore non abbia costruito questa fattispecie di commercio di sostanze dopanti secondo lo schema del dolo specifico, per cui la fattispecie si può considerare integrata anche in assenza di una destinazione dei farmaci dopanti all'utilizzo nelle competizioni sportive. In altri termini, per la punibilità del commercio di sostanze dopanti non occorre che la condotta sia preordinata al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, avendo la legge individuato il disvalore del fatto nel connotato patrimoniale del commercio non autorizzato. Infine è da segnalare che il terzo comma prevede una serie di aggravanti ai reati previsti ai precedenti commi 1 e 2. Si tratta di aggravanti ordinarie (con aumento di pena fino a un terzo) nei casi seguenti:

•  se dal fatto deriva un danno per la salute;

•  se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

•  se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del C.O.N.I.,

o di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto dal C.O.N.I.

Pene accessorie sono invece previste dai commi 4 e 5, nei confronti dell'autore di reato esercente una professione sanitaria o da soggetto ricompresso nel comma 3 lettera c), e consistono rispettivamente nell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione e nell'interdizione permanente dai relativi uffici direttivi.

Per concludere, l'art. 10 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge .

note

In tal senso, R. NICOLAI, La lotta al doping tra ordinamento sportivo e ordinamento statale , in La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche, Maggioli Editore, 2004, pag. 74.

Sul punto vd. S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376 /2000 , in Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona, a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, pag. 262.

Richiamano anche gli art. 31 e 33 Cost., sub specie di tutela dell'infanzia e della gioventù e dell'istruzione morale, rispettivamente, F. OCCHIOGROSSO , Lo sport tra etica e codice penale , in Minori giustizia , 1998, pag. 14 e G. AIELLO, Doping: come l'ordinamento interno recepisce la Convenzione di Strasburgo , in Riv. dir. Sport ., 1996, pag. 72; ma vengono ritenuti in ogni caso obiettivi secondari rispetto alla protezione della salute.

RIONDATO, in Nota introduttiva, Commentario breve al codice penale , (a cura di) CRESPI-STELLA-ZUCCALA', Cedam, 1999, pag. 1142.

G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici ., in Cassazione Penale , 2001, fasc. 10 (ottobre), pag. 2852: «La prassi ha molto faticato ad adattare alle peculiarità di un fenomeno fino ad allora sconosciuto quel poco che aveva a sua disposizione, finendo così per trovarsi nell'impossibilità di garantire risposte adeguate».

In questo senso si pronuncia la dottrina prevalente. Per tutti MANZINI, Trattato di diritto penale , vol. VI, Utet, 1981, pag. 470; MUCCIARELLI, voce Medicinali guasti o pericolosi , in Dig. disc. Pen ., vol. VII, Utet, 1993, pag. 584. Isolata è invece rimasta l'opinione di chi individua il bene giuridico tutelato nella «correttezza degli scambi commerciali nel particolare settore delle sostanze medicinali». FORTUNA, voce Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica , in Enc. Dir ., vol. XLII, Giuffrè, 1990, pag. 1284. Accogliendo quest'ultima prospettiva verrebbe messa ancor di più in risalto l'eccentricità della prospettiva di tutela rispetto al fenomeno doping.

Sul punto, S. BONINI, cit., pag. 291.

Per restare al doping, si pensi anche all'applicazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, di cui si dirà in seguito.

Rileva (prima della l. 376/2000) una lacuna legislativa nel settore del doping, per es., S . RIONDATO , Nota introduttiva agli artt. 422-452, op. cit., pag. 1142.

Pubblicata sulla G.U. del 23 dicembre 1971, n. 324.

G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano,Giuffrè, 2005, pag.4.

Si tratta, in questo caso, di reato comune, realizzabile da un qualsiasi soggetto, ad es. da dirigenti o medici o anche da altri atleti.

A. ALBANESI, Tutela sanitaria delle attività sportive ,in Riv. Dir. Sport ., 1971, pag. 396-397.

In tal senso, R. GAGLIANO-CANDELA, P. RIZZITELLI, L. STRADA, Normativa antidoping , Bari, Laterza, 2001, pag. 34.

S. BONINI, Doping e diritto penale prima e dopo la L.376 /2000, Cedam 2006, cit., pag. 270.

Così, LARIZZA , Profili critici della politica di depenalizzazione , in Riv.it.dir. e proc.pen , 1981, pag. 74. Nello stesso senso, I. TRICOMI, Sanzioni penali: il gioco si fa duro , in Guida al dir., 2000, n. 47, pag. 34.

Così F. ALBEGGIANI, voce Sport (dir. pen.), in Enc. Dir ., XLIII, Milano, 1990, pag. 542, il quale rileva in nota che «Questa conclusione è suggerita sia dalla circostanza che le norme relative all'igiene sul lavoro e le disposizioni antidoping hanno in comune la finalità di tutelare l'integrità fisica del lavoratore-sportivo, sia dal fatto che l'attività sportiva agonistica è oggi in prevalenza ricondotta alla figura del contratto di lavoro».

Art. 34, lett . n , l. n. 689/1981: « La sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o all'ammenda non si applica ai reati previsti … dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro ».

In questo senso, vd. G. VIDIRI , Il doping tra normativa sportiva e ordinamento statale , in Foro it ., 1991, III, pag. 225, il quale ritiene appunto che la ratio della legge 1099 è proprio quella di «Salvaguardare la stessa funzione sociale della pratica sportiva inconciliabile con il ricorso a sostanze capaci di incidere in termini negativi sulle doti fisiche e morali di quanti si dedicano alle diverse discipline sportive».

G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, , op. cit., pag. 7.

Così, V. LENOCI , Profili penalistici del doping sportivo , in Riv. dir. sport ., 1992, fasc.1, pp. 126-129.

Sulla difficoltà di applicare il delitto di truffa ex art. 640 c.p. alla frode sportiva A. MEYER , voce Sport (dir. pen.) , in Dig. disc. Pen ., Torino, 1990, p. 580, l'autore rileva che «Noti e condivisibili, infatti, erano i rilievi critici circa l'applicabilità del reato di truffa alla gran parte delle ipotesi di frode sportiva. A fronte di alcune pronunce della Cassazione che tentavano di sopperire ad una evidente lacuna di tutela penale ritenendo configurabile la fattispecie, si evidenzia, ora l'impossibilità di “provare il nesso causale tra la condotta dei giocatori incriminati e il risultato della gara e, quindi, il danno”, ora la difficoltà di individuare i soggetti passivi e la conseguente impossibilità applicativa della norma, ora, infine, la mancanza dell'ingiusto profitto». In senso conforme P. NUVOLONE, L'illecito sportivo nela prospettiva dell'art. 640 c.p ., in Indice pen ., 1981, pag. 25 ss.; G. VASSALLI, La frode sportiva , in Riv dir. sport ., 1963, pag 13 ss.; E.F. BARABBA, Illecito sportivo e illecito penale , in Riv. dir. sport ., 1981, p. 193 ss.

G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, , op. cit., pag. 7.

Sul punto, G.I.P. Trib. Roma, 21/01/1992, imp. Carnevale, Peruzzi, in Riv. dir. sport., 1992, pag. 123: «All'esito delle indagini preliminari il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di Carnevale Andrea e Peruzzi Angelo per rispondere il primo, del reato di cui all'art. 73 d. P.R. 309/90, il secondo di autocalunnia ed entrambi del reato di cui all'art. 1 legge 401/89. All'esito dell'udienza preliminare questo giudice dichiarava non luogo a procedere in ordine all'ipotesi di reato contestato ad entrambi gli imputati e contestualmente emetteva decreto di rinvio a giudizio in ordine alle altre ipotesi delittuose. […] Appare evidente che la norma mira a evitare che extraneus (persona ovviamente diversa dal partecipante alla competizione) alteri o tenti di alterare il risultato. Se ciò è vero la fattispecie non appare applicabile al caso in esame dove è emerso che il Carnevale ha assunto e ceduto al Peruzzi sostanza stupefacente in prossimità di una competizione calcistica. […] Resta da esaminare se il comportamento del Peruzzi e del Carnevale possa integrare gli estremi di cui alla 2° parte del comma 1 dell'art. 1 («ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo») e soprattutto, se tale norma di chiusura possa applicarsi anche al partecipante la cui responsabilità, alla luce del dettato normativo, appare invece limitata alla sola ipotesi di accettazione di danaro o altra utilità. La risposta appare negativa».

A. LAMBERTI, La frode sportiva , Napoli, 1990, pp 210-213, che propone l'esempio di un giornalista che, avendo libero accesso agli spogliatoi, induca uno o più atleti a bere una bevanda miscelata con della sostanza soporifera, dicendo che si tratta di un tonificante autorizzato.

Sul punto vd. T. PADOVANI, Commento all'art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in Leg. pen. 1990, p. 94, il quale afferma appunto che «L'art. 1 non costituisce una disposizione a più norme, bensì una norma a più fattispecie».

Così, V. LENOCI, Profili penalistici del doping sportivo , cit., p.129.

In tal senso G. LEGEARD, Sport e diritto penale: il legislatore introduce il reato di doping,, in Dir. pen. e proc ., 2001, n° 4, pag. 432: «Tale provvedimento si inserisce sulla scia di una preoccupazione crescente per lo sviluppo di questo fenomeno, il cui rilievo era già stato sottolineato nella Convenzione contro il doping stipulata a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata dal nostro Stato con la l. 29 novembre 1995, n. 522 ».

Nella relazione della XII Commissione permanente (affari sociali), presentata alla Presidenza della Camera dei deputati l'8 maggio 2000 è espressa la necessità di porre un argine legislativo al fenomeno del doping. Si legge, infatti, nella relazione: «La crescente diffusione del fenomeno negli ultimi anni impone un intervento di riordino della materia, nel presupposto che il doping va al di là dei confini del mondo sportivo per diventare tema di politica di interesse pubblico. Ciò impone che alla disciplina propria degli ordinamenti sportivi si sovrapponga una normativa statale volta a delineare, nel quadro delle regole vigenti a livello internazionale, metodi e strumenti più efficaci per contrastare i nuovi sviluppi del fenomeno».

S. BONINI, Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , Cedam 2006, cit., pag. 297,: «Secondo un'abitudine invalsa nei più recenti prodotti legislativi, intervenuti in materie ricche di problemi etici e/o preceduti da forti aspettative sociali, il legislatore del dicembre 2000 apre con un preambolo (art. 1, co. 1), il quale, risulta essere di aiuto all'interprete, in quanto indica subito con chiarezza il duplice obiettivo di tutela della legge: proteggere la salute individuale e collettiva degli atleti, ma anche garantire il rispetto dei principi etici e dei valori educativi cui deve essere informata la pratica sportiva».

G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, , cit., pag. 30.

Per esempio in termini di eccessiva rigidità e fissità del testo legislativo o per il rischio, nient'affatto teorico, che le definizioni siano superate o tradite da prassi giurisprudenziali “ ribelli ”.

In tal senso S. BONINI, Cedam 2006, Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , cit., pag. 300.

Art. 1 co. 2: « Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazione agonistiche degli atleti ».

Sulla definizione di farmaco e di pratica medica, G. MICHELETTA, I profili penalistici della normativa sul doping , in Ind. Pen ., 2001, n. 3, pag. 1317: «Farmaco è qualsiasi sostanza o prodotto usati o che si intenda usare per modificare o esplorare sistemi fisiologici o patologici con beneficio di chi lo riceve. Col termine pratiche mediche ci si riferisce a quelle procedure mediche dirette a migliorare le prestazioni fisiche dello sportivo senza il ricorso alla somministrazione di farmaci. L'esempio tipico è quello del c.d. doping ematico, che consiste in una procedura ergogenica nella quale viene indotta un'eritrocitemia normovolemica o attraverso l'infusione di globuli rossi autologhi (reifusione del sangue dello stesso atleta) o omologhi (trasfusione di sangue da donatore compatibile)».

G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, , cit., pag. 31.

Sul punto vd. G. UMANI-RONCHI – N.M. DI LUCA, Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto , in Guida al Diritto, 2000, n°47, pag 27, secondo il quale nello specifico i metodi in esame sono la «Sostituzione e/o la manomissione delle urine, l'inibizione della escrezione renale mediante l'uso di probenecid e relativi composti, nonché le alterazioni del rapporto testosterone – epitestosterone mediante la somministrazione di epitestosterone o di bromantan».

G. UMANI-RONCHI – N.M. DI LUCA, Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto , cit., pag. 28. In senso conforme G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, , cit., pag. 31; S. BONINI, Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , cit., pag. 302.

In tal senso G. AIELLO, Prime riflessioni sulla legge antidoping , in Riv. dir. sport ., 2000, fascicoli 1-2 (giugno) pag. 10: «Alla pratica medica, giustificata dall'effettiva esigenza di curare uno stato patologico dell'atleta, si devono accompagnare una serie di cautele ed adempimenti posti rispettivamente a carico del medico curante e dell'atleta. Se il primo avrà infatti l'obbligo di prescrivere l'assunzione dei farmaci nell'ambito delle indicazioni della farmacopea ufficiale e con i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche, il secondo sarà tenuto a custodire la relativa documentazione a disposizione delle autorità competenti».

La tabella contenente le sostanze e le pratiche vietate è stata definita con decreto del Ministero della salute del 15 ottobre 2002 successivamente modificata con il decreto del Ministero della salute del 10 luglio 2003, n. 222, pubblicato sulla G.U. del 24 settembre 2003, supplemento ordinario n. 154.

Anche la Convenzione di Strasburgo si era peraltro uniformata a questa impostazione, avendo rimesso l'individuazione delle sostanze e dei metodi vietati ad appositi allegati suscettibili di aggiornamenti nel tempo.

In tal senso G. AIELLO, Prime riflessioni sulla legge antidoping, cit., pag. 10.

E' previsto un numero di venti componenti di varia estrazione e competenza scientifica.

Trattasi di termine ordinatorio.

Sul punto G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, , cit., pag. 37: «Sembra che il legislatore abbia inteso aggirare l'ostacolo affidando all'ordinamento sportivo l'adozione di meccanismi di coercizione indiretta alla sottoposizione al controllo, esponendosi l'atleta in caso di rifiuto a pesanti squalifiche, sanzionate automaticamente e gravemente penalizzanti per la sua carriera sportiva».

Sul punto G. AIELLO, Prime riflessioni sulla legge antidoping, cit., pag. 11: «La disposizione è indubbiamente volta ad introdurre un monitoraggio dei volumi di sostanze farmacologiche che sono pericolose per la salute ed utilizzabili come doping immessi in commercio in Italia».

In tal senso G. UMANI-RONCHI – N.M. DI LUCA, Dietro le contraddizioni di una strategia la partita aperta di un efficace contrasto , cit., pag. 32. Conforme I. TRICOMI, Sanzioni penali: il gioco si fa duro , in Guida al dir ., 2000, n. 47, pag. 34.

L'art. 9, co. 1, testualmente recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze».

S. BONINI, Cedam, Milano, 2006. Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona , cit., pag. 314.

La categoria è assai controversa. Per una messa a fuoco vd. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale , Zanichelli, 1997, pp. 52 s.

 

In tal senso G. MARRA, Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici . Cit., pag. 1417. Conforme M. JOVINO, La repressione del doping:profili penali , in La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche , Maggioli editore, 2004, pag. 186.

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Sulla legittimità della tecnica legislativa adottata con riferimento al principio della riserva di legge ai sensi dell'art 25 della Costituzione si è pronunciata a più riprese la Corte Costituzionale con riferimento al d.P.R. n. 309/1990: Corte cost., 11 luglio 1991, n. 333, in Giur. Cost ., 1991, pag 2624; Corte cost., 27 aprile 1988, n. 475, ivi, 1988, pag. 2144.

Sul punto A. TRAVERSI, Diritto penale dello sport , Giuffrè, 2001, pag. 115: «Affinché il doping possa essere concretamente perseguibile come reato è quindi indispensabile che la norma incriminatrice penale venga integrata dall'apposito decreto del Ministero della Sanità (emanato d'intesa con il Ministro per i Beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) nel quale sono contemplati , classificati e periodicamente aggiornati ed integrati i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping»; conforme. I.TRICOMI, Sanzioni penali: Il gioco si fa duro, cit., pag. 34: «Perché il doping possa essere concretamente reato e come tale perseguibile, non è sufficiente la mera entrata in vigore della legge, ma occorre avere l'individuazione dei farmaci con il decreto sopra descritto, pubblicato sulla G.U.» ; da segnalare inoltre, GIP Tribunale Biella 13.9.2001, che non ha convalidato l'arresto di un soggetto indagato per il reato di cui all'art.9 legge n.376/00 per aver commerciato 10 fiale di medicinali Deca Durabolin (nandrolone decanoato), sul rilievo che non essendo ancora stato emanato il Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto individuare le classi di sostanze dopanti, la norma penale non poteva ancora considerarsi efficace.

Con Decreto del 15.10.2002 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha infatti approvato la lista dei farmaci, sostanze e pratiche considerate doping ai sensi dell'art. 2 legge n.376/00. L'elenco completo è consultabile sul sito www.ministerosalute.it.

In tal senso C. MARZELLA, il quale nell'ambito del convegno “ Legalità e sport ”, tenutosi a Modena il 24 gennaio 2004 afferma: «Gli sviluppi della scienza farmacologia, le stesse astuzie dei professionisti del doping, si presentano estremamente veloci, mentre il procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze dopanti è decisamente lento. Non sarà raro, quindi, che gli organi investigativi potranno trovarsi, nel corso di una perquisizione, di fronte a sostanze e metodi che, pur essendo finalizzati ad alterare le condizioni psicofisiche dell'organismo, non siano ricompresi nell'elenco elaborato dalla Commissione».

L'art 9, relativo ai profili sanzionatori a corredo della normativa nazionale antidoping, verrà trattato e analizzato in modo specifico nel capitolo successivo, qui viene invece fornito un quadro “ generale ”.

Si può citare l'esempio del titolare o gestore di una palestra, che mette a disposizione di terzi i locali e gli armadi dell'esercizio per la custodia dei farmaci dopanti; risponderà di favoreggiamento, a prescindere dalla sua diretta responsabilità nella cessione delle sostanze agli avventori della palestra.

Precisamente il reato in esame è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 5.164 a € 77.468.

Dopo la modifica legislativa ex art. 9 della legge finanziaria per il 2004, sono posti non più a carico del C.O.N.I. bensì formano oggetto di apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del ministero della salute.