Tesi di laurea
Aspetti penalistici del doping sportivo
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Capitolo I
Doping, principi e definizioni
SOMMARIO: 1.1. Lineamenti storici. - 1.2. Sviluppo giuridico sostanziale del principio di doping.
Lineamenti storici.
L'utilizzo di essenze prodigiose è da ritenersi una prassi antica quanto l'uomo, ove si consideri che già nelle civiltà del passato i soldati, ma anche gli atleti , ricorrevano all'assunzione di cibi, miscele di droghe o particolari estratti di erbe, o a quanto altro la tradizione popolare attribuiva proprietà stimolanti, idonee a vincere la fatica, la paura e a potenziare la forza fisica 1: già gli atleti greci e romani in occasione dei Giochi di Olimpia utilizzavano diete carnee drogate con sostanze stimolanti.
Si ricordi, infatti, a tal proposito, i commenti riportati da Filostrato e da Galeno, sull'etica degli atleti ai giochi olimpici circa la somministrazione agli atleti di funghi ad azione stimolante; la somministrazione di droghe ai gladiatori prima dei loro combattimenti; l'idromele somministrato ai cavalli per le gare al circo ed ai soldati prima di una cruenta battaglia. Nella mitologia nordica, poi, è riportato come i guerrieri assumessero bevande a base di amanita falloide, contenente la bufotenina (alcaloide eccitante) 2 ; nella Cina Imperiale si impiegavano allo stesso scopo estratti di edera, contenenti efedrina.
Ancora nell'America del sud è riportato l'uso di masticare le foglie di coca durante lunghe, talvolta con esito letale, estenuanti corse a piedi.
Nell'ottocento si diffuse l'abitudine degli atleti di bere estratti di cola, ricchi di caffeina, o di ingerire zuccherini imbevuti di etere etilico, ed ancora stricnina a bassi dosaggi od addirittura nitroglicerina per i suoi effetti sull'apparato cardiovascolare, per arrivare agli anni '50, in cui fecero la loro comparsa le anfetamine, i primi stimolanti di sintesi 3.
Solo alla fine del ventesimo secolo, negli Stati Uniti, tale consuetudine fu per la prima volta denominata doping 4, termine col quale si volle indicare, nel caso specifico, la somministrazione di una miscela di oppio e tabacco ai cavalli da corsa per incrementarne la prestazione durante le gare 5.
La parola doping pare tragga origine dall'olandese doop , dal significato di salsa , o da dopen adoperato nel significato di mescolare ; da queste etimologie sarebbero poi derivati sia il verbo to dose , alla lettera drogare , che il termine dope nel senso di estratto, liquido denso .
Taluni autori riconducono invece l'origine del termine doping al dop , bevanda alcolica estratta dalle vinacce ed adoperata dagli indigeni africani della tribù Kafir quale stimolante nei rituali tribali sacri 6.
In questo ultimo secolo, parallelamente al crescente uso di farmaci nella popolazione, si è osservato tra gli sportivi il frequente ricorso a sostanze, per lo più esogene, in grado di potenziare non solo la prestazione durante la competizione, ma anche e soprattutto il training preparatorio alla gara, trasformando quindi la assunzione di tali sostanze da occasionale ad abitudinaria; a ciò contribuendo la disponibilità di molecole o pratiche illecite in grado di ottemperare allo stesso tempo alle esigenze dell'evento agonistico e di quelle delle fasi di allenamento 7.
L'era moderna del doping coincide naturalmente con l'era moderna dello Sport, ovvero con De Coubertin e il rinnovato Olimpismo. Va, peraltro, detto che almeno in una prima fase l'assunzione di sostanze era il portato di una concezione dello sport per così dire « aristocratica » che non prevedeva l'allenamento ma solo la gara e l'uso di supporti era quindi senz'altro legato all'esigenza di sopportare l'intenso sforzo agonistico in carenza di adeguata preparazione fisica.
Contemporaneamente alla ripresa significativa delle competizioni sportive (1896), si assistette alla ripresa della pratica del doping: gli atleti assumevano sostanze zuccherine, caffè, alcool ma anche stricnina e nitroglicerina, che potevano sortire effetti collaterali talora gravemente invalidanti se non addirittura mortali.
Le statistiche mediche sportive non fecero tuttavia registrare fino alla metà del novecento un utilizzo diffuso delle sostanze dopanti, dato che un vero e proprio incremento numerico significativo di atleti che usavano tali sostanze fu registrato nel secondo dopoguerra, intorno al 1950, quando la consuetudine di assumere anfetamine si trasferì dai militari impegnati sui fronti di guerra agli sportivi.
Risale al 1866 la prima vittima accertata dell'era moderna dovuta al doping, ovvero il ciclista inglese Luiton, morto durante la Parigi-Bordeaux per abuso di stimolanti, ma fu solamente a seguito del decesso del ciclista Tommy Simpson, avvenuta negli anni '60 sul Mont Ventoux (nel Tour de France 1967), ascritto allora all'effetto additivo di anfetamina e grande caldo, che emerse alla ribalta delle cronache e all'attenzione del grande pubblico il problema connesso con l'uso di sostanze potenzialmente mortali da parte degli sportivi.
In quegli stessi anni, giungevano dai paesi dell'Est Europa, notizie sull'impiego di sostanze che in poco tempo erano in grado di aumentare a dismisura la resa muscolare: la voce era alimentata anche dalla constatazione che nelle competizioni più importanti, come le Olimpiadi, gli atleti dei paesi dell'Est dominavano, portando nell'Atletica leggera, soprattutto nelle gare di lancio (peso, giavellotto, ecc.), le misure dei record mondiali a valori stupefacenti per quei tempi.
Il culmine della diffusione del doping tra gli atleti di livello superiore e di fama internazionale, che la memoria ricordi dal tempo delle Olimpiadi e dei giochi romani, lo si raggiunse alla fine degli anni '70. Il fenomeno divenne eclatante e si manifestò in molti sportivi, soprattutto nelle donne, che assumevano forti dosi di anabolizzanti e i loro tratti somatici si trasformavano, diventando decisamente mascolini. Quando ci si accorse della ampia diffusione del doping tra gli atleti famosi, ci si rese conto anche di quanto diffuse fossero in tutto il mondo, specialmente nei cosiddetti sport di forza, queste pratiche illecite e quanto potessero essere gravemente pericolose: ancora una volta iniziarono a circolare e a diffondersi notizie di gravi patologie, soprattutto forme tumorali, conseguenti a prolungati periodi di assunzione di sostanze ormonali.
Con la caduta del muro di Berlino, l'Occidente poté venire a conoscenza di ciò che realmente era accaduto per decenni agli atleti dei paesi del blocco sovietico, come la Germania Est e la Russia. I governanti di quelle nazioni avevano sostanzialmente imposto, per scopi di propaganda politica e per rinforzare il sentimento popolare nazionalistico e antioccidentale attraverso le vittorie sportive, il doping di stato: giovani ragazzi e ragazze di tutte le età dovevano assumere ormoni anabolizzanti, farmaci e tutto ciò che potesse servire allo scopo di vincere le competizioni internazionali, senza badare agli effetti collaterali a breve e a lungo termine. Purtroppo, anche al di qua della cosiddetta cortina di ferro , nei paesi occidentali, l'assunzione di ormoni anabolizzanti si era intanto diffusa al punto di diventare un tratto culturale di molti sportivi, specialmente tra gli appassionati del body building: negli anni '70-'80 tra i pesisti l'utilizzo di anabolizzanti si configurava come una sorta di rito obbligato 8.
Negli anni '80 si diffondono gli steroidi anabolizzanti e questo decennio è importante perché scandito dalle Olimpiadi di Mosca (1980) e Los Angeles (1984), dove il doping, prima usato in modo per lo più empirico, anche se non causale, assurge a pratica pianificata, sistematizzata e globalizzata, sia pur con moventi diversi per i vari sistemi sociali, ma ancora « sottotraccia » e negato all'interesse dei mass media. Con l'olimpiade di Seul (1988), esplode come fenomeno di costume con il noto caso di Ben Johnson che dà la stura ai sospetti su tanti altri campioni dell'atletica e di altre discipline e la fine degli anni '80 vede affermarsi l'utilizzo in preparazione e durante la competizione del cosiddetto doping ematico, metodologie che verranno prima adottate alla luce del sole anche da atleti italiani e poi studiate e messe al bando da CIO e CONI solo alcuni anni dopo. Negli anni '90 dilagano gli ormoni peptidici (EPO), ma si assiste anche da parte dei vertici sportivi internazionali ad una diversa e più consapevole presa di coscienza del fenomeno, non più etichettato sdegnosamente come fatto circoscritto a poche « pecore nere », ma riconosciuto nella sua reale pericolosità, potenzialmente in grado di minare la credibilità stessa dello sport 09.
Attualmente il mercato del doping è di tale vastità che si può solo formulare una stima approssimativa delle sue dimensioni, ma ciò che preoccupa di più le autorità è il livello di sofisticatezza raggiunto dai preparati, livello in grado di mettere in difficoltà i sistemi più moderni di controllo, i quali, invero, hanno mostrato negli ultimi anni molti limiti, in parte dovuti anche a legislazioni non omogenee tra gli stati e a discordanze di applicazione tra le diverse federazioni sportive.
Intanto però lo sport piange i suoi morti: pochi sono i nomi famosi come quello di Pantani, ma molti, moltissimi, sono gli sconosciuti che perdono la salute e anche la vita per colpa di abusi che ancora troppo spesso vengono considerati privi di reale pericolosità.
1.2. Sviluppo giuridico sostanziale del principio di doping.
Il problema dell'utilizzo di sostanze o metodi artificiali per aumentare la prestazione atletica, come già esposto, ha origini lontane, ma è solo sulla spinta emozionale dell'opinione pubblica, scossa dalle morti del ciclista danese Knut Enemark Jensen, durante la 100 km di ciclismo ai Giochi di Roma nel 1960, del ciclista inglese Tom Simpson, nel Tour de France del 1967 e del calciatore francese Jean-Louis Quadri nel 1968, che le istituzioni, governative e sportive, cominciano ad interessarsi attivamente del problema 10.
In Italia la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) nel 1962 individua una sua prima definizione di doping: « E' da considerarsi doping l'assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificiosamente le prestazioni in gara del concorrente, pregiudicandone la moralità, l'integrità fisica e psichica ».
È tuttavia del 1963 la prima definizione ufficiale di « doping », allorquando il Comitato Europeo per l'educazione extrascolastica (Strasburgo 1963) lo adoperò per indicare la « ingestione o l'uso di sostanze non biologiche, in forma o per via anormale, da parte di individui sani, con il solo scopo di migliorare artificialmente e slealmente la propria prestazione in vista di una gara », prospettandosi quindi ufficialmente per la prima volta l'interesse per la tutela della salute degli atleti unitamente alla verifica della correttezza delle competizioni.
Era l'epoca in cui i mass media diffondevano notizie relative alla esistenza del rapporto causale tra i decessi di alcuni atleti e l'assunzione di sostanze dopanti 11. Nel 1964 viene convocata la conferenza mondiale sul doping a Tokio.
A seguire Francia e Belgio legiferano nel 1965 in materia.
La normativa francese traccia una sua definizione, individuando come perseguibile dalla legge « qualsiasi persona avrà utilizzato volutamente in vista o nel corso di una competizione sportiva una delle sostanze indicate come dopanti dal regolamento di amministrazione pubblica, sostanze destinate ad aumentare artificialmente e in modo passeggero le sue capacità fisiche suscettibili di danneggiare la sua salute 12». Al di là del richiamo ad un regolamento amministrativo per l'individuazione delle sostanze dopanti, fatto di per se stesso innovativo, si noti come la supposta intenzionalità (evidenziata dall'utilizzo del termine volutamente ) nell'assunzione di sostanze, obbiettivamente difficile da provare, abbia reso pressoché inapplicabile la norma.
La legge belga definisce invece il doping come « l'uso di sostanze o metodi allo scopo di migliorare artificialmente la prestazione di un atleta che prenda parte o prepari una competizione, dove questo possa pregiudicare la sua integrità fisica o psicologica ».
Nel 1967 il Consiglio d'Europa invita per la prima volta i Governi degli Stati membri ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sportive, le misure necessarie alla lotta al doping nello sport 13.
Il Consiglio, nel suo primo atto, si esprime definendo il doping « la somministrazione ad un soggetto sano o l'utilizzazione da parte dello stesso, per qualsiasi mezzo, di sostanze estranee all'organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o per via anomala, e ciò al solo scopo di influenzare artificialmente ed in modo sleale la prestazione sportiva di detto soggetto in occasione della sua partecipazione ad una competizione »; definizione questa che troverà applicazione sia in ambito strettamente scientifico che legislativo, spostando sempre più l'interesse generale dall'etica, al diritto alla tutela della salute.
Ancora il Consiglio d'Europa individua in una successiva risoluzione 14 come l'azione antidoping dei Governi debba avere carattere non solamente repressivo ma anche preventivo, attraverso il rafforzamento dell'educazione sanitaria.
Sempre nello stesso anno la Commissione medica del Comitato Olimpico Internazionale dichiarando le proprie finalità (garantire la tutela della salute dell'atleta, la difesa dei principi etici dello sport e l'uguaglianza tra tutti i partecipanti al momento della competizione), diffuse un elenco di classi di sostanze considerate doping , partendo dal presupposto che una mera lista di principi attivi ad azione dopante non sarebbe mai stata sufficientemente esaustiva, attesi il continuo evolversi della ricerca farmacologica e quindi le possibili applicazioni, sia pure illecite, in ambito sportivo 15.
Nel 1971 in Italia viene approvata la legge n. 1099 che sostituisce la precedente normativa in argomento 16 . La legge n.1099/71 individua come sanzionabili secondo i termini di legge « gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute » e nel successivo comma allarga le sanzioni a chiunque somministri agli atleti dette sostanze.
Queste prime definizioni già sottolineano alcuni punti sostanziali del problema: ad una prima fase, individuabile da inizio secolo fino agli anni '50, nella quale il problema era stato sottovalutato dai Governi e dall'ordinamento sportivo, fa seguito un momento storico nel quale entrambe le forze in campo assumono una posizione, sebbene non sempre chiara e coordinata.
È evidente dalle definizioni proposte come il concetto di doping sia strettamente correlato alla salute dell'individuo, anche se ancora emerge in maniera preponderante l'intenzione di salvaguardare i principi etici dell'organizzazione sportiva.
L'azione governativa si affida alla costituzione di propri comitati per l'individuazione delle sostanze e dei metodi proibiti e gli organismi sportivi cominciano a sviluppare un proprio indipendente sistema di controllo.
In tutto questo l'atleta è sempre al centro dell'universo sportivo, si considera il doping prerogativa esclusiva dell'agonista vero e proprio e verso quest'ultimo si rivolgono le attenzioni.
Gli anni '70 sono segnati dal così detto doping di Stato dell'ex Repubblica democratica tedesca. L'impiego dell'industria farmaceutica di Stato è manifesto nel produrre sia sostanze dopanti sia metodologie atte ad eludere i controlli nelle grandi competizioni internazionali. In Francia il 28 giugno 1989 viene approvata una nuova legge sul doping 17 che abroga la precedente legge n. 412/1965 mantenendo il reato penale solo nel caso di traffico di prodotti dopanti.
L'assunzione di tali prodotti da parte degli atleti è solo oggetto di sanzioni sportive. Il Consiglio d'Europa, dopo una serie di inviti ai Governi degli Stati membri, decide, nel 1989, di redigere una convenzione con la quale vincolare gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie a dare effetto alle disposizioni nella stessa contenute. La convenzione di Strasburgo contro il doping, che si pone come finalità principale quella di ridurre e in prospettiva, eliminare il « doping nello sport » 18, è l'atto sopranazionale decisamente più importante, in quanto sembra dare il primo forte impulso politico per contrastare il doping e costituirà il sostrato per le future legiferazioni in materia 19. A tal fine invita gli Stati firmatari ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni in essa contenute, le quali sono dirette, per un verso a coordinare la lotta contro il doping sia a livello nazionale, tra i vari organismi pubblici interessati, sia a livello sopranazionale, prevedendo una stretta cooperazione tra gli Stati e tra le diverse organizzazioni sportive 20; per altro verso, ad offrire alcuni criteri sulla base dei quali gli Stati firmatari si impegnano ad intervenire e vigilare direttamente nei confronti delle proprie organizzazioni sportive, affinché queste prendano le misure necessarie per ridurre la disponibilità e l'utilizzazione nello sport di sostanze e metodi dopanti.
La citata Convenzione definisce la materia come segue: « si intende per doping nello sport la somministrazione negli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping ».
Si evidenzia una voluta semplicità nella definizione della materia quasi a voler accentuare altri aspetti del problema 21.
Come visto in precedenza, ad una prima fase di sottovalutazione del problema aveva fatto seguito un'azione comune ma non coordinata da parte di organismi sportivi e governativi. La Convenzione di Strasburgo segna l'inizio di una terza fase, nella quale il Consiglio d'Europa riafferma la propria posizione guida sull'argomento e considera gli organismi sportivi e governativi quali soggetti per un'indispensabile collaborazione per lo sviluppo della lotta al doping.
Il problema di definire correttamente cosa sia il doping appare sempre più rilevante e non si può non concordare con chi sostiene che « una definizione operativa è essenziale » 22.
Il problema è dare una definizione che trascenda dalle affermazioni di intenzionalità o utilizzo durante o in preparazione di competizioni e che si basi sull'oggettivo riscontro di sostanze proibite nei campioni prelevati di sangue o urine.
Una definizione di doping basata sul principio chiamato di strict liability 23è adottata ad esempio dalla federazione di atletica leggera (IAAF), che nel proprio manuale riporta:« Il reato di doping avviene quando: (i) una sostanza proibita è presente nei tessuti o fluidi dell'organismo di un atleta; o (ii) un atleta usa o trae vantaggio da una tecnica proibita; o (iii) un atleta ammette di aver usato o tratto vantaggio da una sostanza proibita o tecnica proibita » 24.
In questa direzione i provvedimenti dei Governi e degli organismi sportivi si susseguono negli anni '90. Il Parlamento francese approva nel 1999 la legge n. 223 che allarga la tutela della salute degli sportivi alla lotta contro il doping.
Anche lo Stato italiano nel 2000 legifera in materia 25 e colma il vuoto normativo provocato dall'inattuabilità della legge n.1099/71.
La nuova legge definisce il doping: « la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ».
In tutto quello che precede è evidente che se l'evoluzione del sistema definitorio in materia è segnale di come il fenomeno si sia evoluto e di come sia stato necessario porsi di fronte ad esso scientificamente e giuridicamente in forma diversa, pare certo che la tutela della salute sembra comunque riservata all'agonista. In tutte le definizioni, infatti, ricorre il termine atleta.
Il fenomeno di massa alla base del problema rimane ignorato nella convinzione, forse, che il movimento olimpico sia rappresentativo esclusivamente degli atleti agonisti. La vasta base di frequentanti le palestre, di ciclisti, podisti o comunque dilettanti è lasciata a se stessa, sacrificata a causa di innegabili, ma preoccupanti, problematiche economiche ed organizzative 26.
. Note:
1 R. GAGLIANO-CANDELA, P. RIZZITELLI, L. STRADA, Normativa antidoping , Bari, Laterza, 2001, pag 10.
2GAGLIANO-CANDELA, Tossicologia forense , Milano, 2001, pag. 89.
3La produzione delle anfetamine iniziò nel 1930, il loro uso nello sport risale agli anni '50 e raggiunse l'apice negli anni '60. Agiscono a livello del sistema nervoso centrale e vegetativo ed inibiscono il centro ipotalamico della termoregolazione. Per lungo tempo sono state commercializzate in molti prodotti per dimagrire e quindi anche facilmente reperibili. Inibiscono il senso di fatica e il dolore muscolare: l'atleta non avverte più i suoi limiti fisiologici e può protrarre lo sforzo sino a procurarsi lesioni importanti (morte improvvisa, fratture ).
4Sul punto L. FADALTI , Il delitto di doping , in Riv. pen ., 2003, n. 11, pag. 927, il quale, in nota, specifica che «Il termine doping nasce negli ippodromi intorno al 1980» ; G. MICHELETTA, I profili penalistici della normativa sul doping , in L'indice penale , 2001, fascicolo 3(dicembre), pag. 1320: «Doping è un termine inglese, inizialmente usato per indicare il drogaggio dei cavalli. L'espressione compare per la prima volta verso la fina dell''800, riferita ad una mistura di oppio e narcotici usata per i cavalli».
5Secondo G. AIELLO , La commissione d'indagine sul doping , in Riv. Dir. Sport ., 1993, pag 667, in origine si è parlato di doping esclusivamente con riferimento ad una mistura di narcotici per cavalli.
6Riferisce A. ALBANESI, Tutela sanitaria delle attività sportive , in Riv. Dir. Sport ., 1971, pag. 385, che il termine doping deriva dalla lingua boera, nella quale con la parola dop si indicava un liquore forte usato come stimolante durante cerimonie religiose.
7S. CALIFANO, Doping:istruzioni per l'uso , in Profili attuali di diritto sportivo e nuova legge antidoping, a cura di G. GAMBOGI, Firenze, Giuffrè, 2001, pag. 68.
8PALMIERI, PINCOLINI, CASTI, Doping 2004 .
9Così S. CALIFANO, cit ., pag. 71, il quale si chiede: «Quali sono le nuove frontiere del doping? Hb sintetiche, PFC, Plasma-expander, prodotti tutti che confermano purtroppo la vitalità del fenomeno e la sua radicatezza. Non meno preoccupante poi, soprattutto in relazione allo sport amatoriale, la possibilità di acquistare via Internet qualsiasi sostanza, anche quelle non commercializzate in Italia».
10Sul punto L. FADALTI, Il delitto di doping, in Riv. pen ., 2003, n. 11, pag. 923: «Operando una volgarizzazione sociologica, si potrebbe affermare che il doping è figlio di un'epoca esasperatamente edonistica».
11Sul punto, GAGLIANO-CANDELA, Tossicologia forense , Milano, 2001, pag 91, il quale afferma che, in seguito alla morte del ciclista danese K.E. Jensen deceduto durante i Giochi Olimpici di Roma nel 1960 e del ciclista inglese T. Simpson nel Tour de France del 1967, «Le varie Federazioni Sportive ebbero ragione a predisporre periodici controlli sugli atleti affiliati alle proprie discipline, al fine dunque di tutelare la salute e l'integrità psicofisica ed offrire contestualmente un'adeguata immagine di etica dello sport».
12R. NICOLAI, La lotta al doping tra ordinamento sportivo e ordinamento statale , in La tutela della salute nelle attività motorie e sportive: doping e problematiche giuridiche , Maggioli Editore, 2004, pag. 30.
13Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 29 giugno 1967, n. 12: Doping degli atleti.
14Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa 7 Marzo 1967, n. 7: Aspetti medici delle attività sportive.
15R. GAGLIANO-CANDELA, P. RIZZITELLI, L. STRADA, Normativa antidoping , Bari, Laterza, 2001, pag. 13.
16La legge del 25 ottobre 1971, n. 1099, Tutela sanitaria delle attività sportive entra in vigore il 23 Marzo del 1972 ed abroga la precedente legge n. 1055/1950.
17Legge del 28 giugno 1989, n. 432, sulla prevenzione e la pena per l'uso di agenti dopanti nelle manifestazioni sportive.
18G. MICHELETTA, I profili penalistici della normativa sul doping , in Indice pen ., 2001, fasc. 3, pag. 1308.
19«1. Le parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport. 2. Esse vigilano affinché sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinché siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 7, demandando, se del caso, l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorità sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una organizzazione sportiva» (art. 3).
20«Le parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le organizzazioni sportive» (art. 8, par. 1°).
21R. NICOLAI, cit., pag. 33.
22B. HOULIHAN, Die to win , ed. Conseil de l'Europe, 1999 traduzione italiana su concessione del Consiglio d'Europa di P. Salerno, Roma, 2000, pag. 220.
23Strict liability o responsabilità assoluta, da altri tradotto con il termine stretta osservanza .
24International Amateur Athletic Federation Handbook 2002, Regola 55, pag. 81.
25 Legge 14 Dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela della sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping .
26R. NICOLAI, cit., pag 41.