Tesi di laurea
Aspetti penalistici del doping sportivo
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Introduzione
La parola “ doping ” sembra trarre origine dall'olandese “ doop” nel suo significato di salsa o da “ dopen” adoperato nel significato di mescolare. Da queste etimologie sarebbero poi derivati sia il verbo inglese ” to dope ” (alla lettera “ drogare ”), che il termine “ dope ”, nel senso di estratto liquido denso.
Taluni autori riconducono invece l'origine del termine al “ dop” , bevanda alcolica primitiva, usata dagli indigeni africani della tribù Kafir nelle danze cerimoniali.
Ciò nonostante, l'ansia di vittoria degli atleti, ma spesso anche quella di coloro che in un modo o nell'altro vi gravitano attorno, ha stravolto i nobili principi dello sport: il motto è spesso, se non sempre, vincere ad ogni prezzo.
Per questa strada, per questa esagerata fame di vittoria, si è diffuso l'uso di sostanze dopanti che spingono la reattività e la resistenza muscolare oltre i normali limiti umani, anche e sopratutto perché nel mondo sportivo attuale, l'atleta è sempre più prigioniero non tanto di se stesso, ma di dirigenti e multinazionali che investono ingenti capitali e che male accetterebbero il fisiologico decremento delle sue prestazioni agonistiche.
Il ricorso alle sostanze “ prodigiose ”, non è tuttavia prerogativa dell'uomo contemporaneo, ed è noto l'uso di droghe da parte dei cacciatori preistorici, ma a differenza di questi, che ne facevano uso esclusivamente per vincere paura e fatica nella caccia e quindi per sopravvivere, l'uomo moderno vi fa ricorso per motivi certamente meno importanti, che minacciano la salute e purtroppo sempre con maggior frequenza la pregiudicano.
L'esigenza di migliorare il rendimento dell'atleta nella performance agonistico – sportiva, ha da sempre favorito la diffusione del convincimento di poter ricorrere, spesso a discapito dell'integrità psicofisica, all'assunzione di farmaci o di altre sostanze esogene, capaci di indurre un'azione stimolante – energizzante e quindi migliorativa sulla prestazione 1; si narra che Filippide, che portò la notizia della vittoria di Maratona, fosse drogato al punto da non accorgersi che era andato oltre le sue possibilità e che il cuore stava cedendo.
Nell'antica Grecia venivano usate erbe e funghi ritenuti capaci di far aumentare il rendimento fisico e le capacità atletiche; gli Aztechi mangiavano il cuore delle vittime sacrificali per assimilarne la forza e conoscevano le proprietà di aumentare la resistenza allo sforzo fisico possedute da una sostanza estratta da un cactus. Agli inizi del secolo si passò dall'uso di zollette di zucchero imbevute di etere, alle più " moderne " miscele di stricnina, brandy e vino in cui erano state fatte macerare foglie di coca; per arrivare agli anni '50 in cui fecero la loro comparsa le amfetamine, i primi stimolanti di sintesi.
In passato, tuttavia, queste pratiche sleali erano circoscritte alla sola cerchia degli atleti professionisti, e per lo più limitate al giorno prima della gara, oggi il doping è diventato un fenomeno preoccupante che interessa vasti strati della popolazione sportiva.
Indipendentemente dal tipo di sostanza utilizzata e dall'esito finale, il doping rappresenta prima di tutto un fatto di coscienza. E' fraudolento l'intento stesso di migliorare le proprie capacità atletiche, contravvenendo alle regole di correttezza, lealtà e rispetto per gli altri che sono il fondamento di qualsiasi attività sportiva.
La pratica del doping si configura senza dubbio come un comportamento plurioffensivo, in quanto lede, da una parte i principi di lealtà e correttezza sportiva, alterando la normale e sana competizione sportiva tra i partecipanti, dall'altra parte, contestualmente, danneggia e pregiudica il bene dell'integrità psicofisica di atleti e sportivi, costituendo in questo modo una seria e grave minaccia alla salute.
Non esiste, infatti, farmaco o pratica che comporti benefici per la salute di un soggetto sano, anzi, in questi casi l'unico risultato è l'accresciuto pericolo di insorgenza di effetti collaterali (c.d. adverse drug reaction ), che rappresentano, secondo le recenti statistiche americane, la quarta causa di morte dell'individuo.
Il doping deve essere considerato un fenomeno sempre più dilagante e non adeguatamente controllato; un fenomeno che, oltre a produrre rilevanti effetti sul piano economico – sociale, implica un ben più grave problema, legato all'illecita manipolazione del corpo umano e alle pericolose conseguenze per la salute.
Dopo un lungo e tortuoso percorso normativo, che analizzerò nello specifico nel secondo capitolo, il doping oggi non è solo un illecito sportivo, ma è anche un vero e proprio reato, sia dell'atleta che ne fa uso, sia di colui che lo somministra e di coloro che in qualche modo ne hanno reso possibile la somministrazione.
Solo negli ultimi anni e verrebbe da dire, finalmente negli ultimi anni, proprio a causa del dilagare in maniera preoccupante del fenomeno in questione, dovuto a sua volta, nel professionismo, agli interessi economici che ruotano attorno al mondo dello sport, ed a livello amatoriale, alla volontà di emulare i ” campioni ” e alla volontà di primeggiare sempre e comunque, che è insita nella natura umana, gli studiosi del diritto hanno prestato maggiore attenzione alla materia ed hanno evidenziato la presenza di un vuoto normativo da colmare necessariamente.
Si è così giunti alla legge antidoping 376/2000, che è venuta in essere sull'onda lunga della Convenzione contro il doping firmata già nel 1989 a Strasburgo.
Il doping diventa reato penale e la “ corsa ” degli atleti che ne fanno uso e dei loro dirigenti sportivi rischia sovente di concludersi dietro le sbarre carcerarie.
Tutto quello che ha preceduto la vigente normativa, infatti, è una serie di interventi legislativi e di proposte di legge non uniformi, rimasti di fatto inattuati e superati ampiamente dal grado evolutivo ed espansionistico che il doping aveva ormai raggiunto.
La legge in commento ha, infatti, il merito di avere introdotto una regolamentazione organica in materia, fino ad oggi frammentariamente trattata da alcuni testi di legge che avevano affrontato specifiche problematiche connesse al doping da diverse angolazioni (si vedano in proposito la L.1099/71, la L. 522/95 e secondo talune interpretazioni giurisprudenziali l'art. 1 L . 401/89), senza tuttavia pervenire all'individuazione e attuazione di contromisure adeguate a fronteggiare il fenomeno in questione nella sua globalità.
Nello specifico ai sensi della L.376/2000, costituisce doping, la somministrazione o l'assunzione di sostanze ovvero l'adozione di pratiche mediche idonee ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o a mascherare i risultati dei controlli e solo in caso di particolari condizioni patologiche, documentate, l'atleta può fare uso di sostanze e pratiche mediche catalogate come vietate, purché siano rispettate modalità e dosaggi d'impiego 2.
Sul contenuto della legge in questione si fonda il mio lavoro, teso ad analizzare uno specifico lato del doping, quello della sua rilevanza penale, laddove si pone come problema di rilevanza plurilaterale ed etico – sociale: partendo dalle origini storiche del fenomeno, passando per l'analisi dell'evoluzione normativa in materia, ho incentrato l'attenzione sul delitto di doping, analizzando i suoi elementi essenziali, le condotte incriminate, per concludere con l'analisi della posizione rivestita dalla fattispecie normativa in esame, nell'ambito dell'attuale contesto normativo, con particolare attenzione alla posizione concretamente ricoperta dai decreti ministeriali di ripartizione in classi dei farmaci e sostanze vietate, il cui ruolo è stato oggetto di distinte e configgenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Vengono messi in risalto gli aspetti di carattere innovativo che scaturiscono dalla qualificazione della attività sportiva come pratica diretta alla tutela della salute.
Si affrontano gli aspetti sanzionatori che mostrano alcuni consistenti elementi di problematicità connessi con la non univoca identificazione dei destinatari, che ha importanti ripercussioni sulla qualificazione del reato come comune o proprio, del bene giuridicamente tutelato dalla norma (la salute o il fair play sportivo?) e della corretta identificazione dell'elemento soggettivo, che unanimemente individuato nel dolo, si pone poi il problema di porlo come generico o specifico.
In breve, si pone l'accento su alcune ambivalenze ed ambiguità del testo, che possono comportare nel concreto difficoltà nel rendere efficace l'intervento normativo.
1SERGIO BONINI, Doping e diritto penale, Cedam, Milano, 2006, pag. 06.
2« Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti .» (art.2, comma 2, L .376/2000).