Pubblicato da : Avv. Carmine Gatto
Data: 18/04/2012 Ai sensi dell’art.
17
del D. Lgs. 81/08 il
datore di lavoro non può
delegare la
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento
previsto dall’art. 28.
Pertanto,
occorre elaborare un documento in cui si dia contezza
dei criteri e delle scelte adoperate in merito alla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavori. Inoltre,
bisogna indicare tutti
i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
Cosa
accade qualora il documento in questione sia omesso ovvero
non soddisfi i parametri in materia di sicurezza?
In tal caso, la materia
è
disciplinata dal decreto
legislativo 758/94 (Modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro).
L’art.
20 del
predetto decreto stabilisce che l’organo di vigilanza
impartisce al
contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un
termine funzionale all’adozione delle adeguate misure
di sicurezza. Il termine è suscettibile di
proroga, non
superiore ai sei mesi, a richiesta del contravventore per la
particolare
complessità dell’opera.
Il comma IV della norma in
questione stabilisce che, impartita la prescrizione, e
nell’attesa
dell’adeguamento da parte del contravventore,
l’organo di vigilanza è comunque
obbligato a notiziare il Pubblico Ministero, ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. La
Procura e’ quindi messa in preallarme, pronta ad esercitare
l’azione penale
laddove non si adempia tempestivamente alle prescrizioni impartite.
L’art. 21 del decreto
legislativo 758/94 si
occupa
invece di verificare l’adempimento della prescrizione.
Entro 60 giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione l’organo di
vigilanza verifica
se la violazione è stata eliminata.
Qualora il documento
soddisfi i requisiti richiesti, il contravventore è ammesso
a pagare in sede
amministrativa, entro trenta giorni dalla verifica
dell’adempimento, una somma
pari al quarto del massimo dell’ammenda
stabilita, evitando quindi la celebrazione del processo
penale.
L’adempimento
della
prescrizione ed il pagamento della sanzione amministrativa determinano
l’estinzione del reato ex art.
24 decreto legislativo
758/94.
Nulla quaestio nel
caso in cui non si
paghi la predetta somma: la
Procura, già posta in preallarme eserciterà
l’azione penale.
Cosa accade invece se la
somma sia sì pagata ma oltre
il termine dei trenta giorni?
La giurisprudenza sul punto
è pacifica nel ritenere il termine
perentorio.
Si afferma infatti che
“la
speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di
prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dall’art. 24 d.
lg. 758/1994, non
opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di
oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni
trenta, in
quanto quest’ultimo ha natura perentoria e non
ordinatoria”. Cass. sez. III, 11.02.2010 n. 11265; Cass.
sez. III, 05.04.2007 n. 236674; Cass. sez. III, 09.02.2055, n. 231065.
Tuttavia,
l’orientamento della Suprema Corte sembra non
considerare che, essendo il reato de
quo suscettibile
di oblazione ex art.
162 c.p., il contravventore
si troverebbe a pagare non solo la sanzione amministrativa di cui
all’art. 24
d. lgs. 758/1994 ma, in aggiunta ad essa, anche una somma pari alla
terza parte
del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione in
questione, ricevendone in questo modo un pregiudizio economico che
sembra non
trovare un’adeguata giustificazione, laddove in taluni casi
il ritardo nel
pagamento è ascrivibile soltanto ad una cattiva
organizzazione dei rapporti
interni dell’impresa e non già ad una intenzionale
e fraudolenta volontà di sottrarsi
all’adempimento.
Pubblicato da : Avv. Carmine Gatto