Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo
Data: 10/04/2012Il
fatto che un dipendente
debba sopportare una mole di lavoro
maggiore, a causa della mancanza di
personale all'interno dell'azienda, secondo i giudici della
Suprema Corte
di Cassazione non costituisce da solo un motivo sufficiente per
riconoscere il
"danno da stress". Non è
detto, pertanto, che il datore di lavoro
si ritrovi a dover risarcire gli
impiegati che prestano servizio in condizioni stressanti a causa del
sottodimensionamento dell' organico in
servizio!
La
Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n
4324/2012 , ha dunque affermato che, seppur negli uffici sotto organico
gli
impiegati, quasi sempre, lamentano un forte stress dovuto al carico di
lavoro
eccessivo, il conseguente riconoscimento del danno, però,
non può essere
automatico.
Nel
caso sottoposto al vaglio dei magistrati del
Palazzaccio, un uomo, dipendente della Regione Puglia, si era rivolto
al
Tribunale chiedendo il riconoscimento del danno per "
l'attività
lavorativa svolta in ambiente insalubre ed in condizioni stressanti,
tenuto
conto della mole di lavoro a lui affidata".
Ma
anche la Corte d'Appello di Bari, nel 2010, aveva
confermato -in secondo grado- quanto già sentenziato nel
primo grado di
giudizio: nessun risarcimento per stress
causato era dovuto al ricorrente. In sede di istruttoria, infatti,
erano state
verificate le condizioni di lavoro denunciate dal cittadino; e, seppur
presenti, le carenze di organico e le deficienze dell'ambiente di
lavoro erano,
come avevano sottolineato i giudici di merito, largamente presenti in
non poche
realtà lavorative e, pertanto, le condizioni di lavoro
conseguenti non erano
connotate da anomalia e gravità tali da poter costituire
causa di danno.
Il
dipendente "stressato" aveva,
pertanto,deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, evidenziando le
patologie riscontrate personalmente e "strettamente connesse ad un
eccesso
di attività lavorativa e ad un ambiente di lavoro malsano".
Ma
anche gli ermellini della Suprema Corte gli hanno
dato torto , evidenziando nella sentenza in oggetto che "è
stato escluso
il diritto al risarcimento del danno da stress in quanto le circostanze
in cui
avveniva la prestazione lavorativa del ricorrente, come hanno riferito
anche i
suoi colleghi di lavoro, è quella in cui si trova ad operare
la maggioranza dei
lavoratori, dal momento che il fatto che il lavoro generi stress, anche
in
ragione degli organici ridotti ed in presenza di ambienti di lavoro a
volte non
confortevoli, costituisce un dato valevole in moltissime
realtà
lavorative"!
Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo