Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo
Data: 01/04/2012"Striscia"
il cartellino
anche per i “colleghi” assenti: licenziato
in tronco insieme ai dipendenti che voleva coprire!
L'accordo
preventivo tra dipendenti per
l'illecita timbratura dei cartellini (badges)
giustifica la definitiva perdita di fiducia da parte del
datore nei confronti dei lavoratori “truffaldini”.
Deve
, pertanto, essere confermato
il provvedimento sanzionatorio massimo del licenziamento,
inflitto a tre dipendenti che risultavano presenti ,a giudicare dal
badge "strisciato",
sul posto di lavoro, nonostante, in realtà, fossero
materialmente fuori dallo
stabilimento: la circostanza oggettiva verificatasi era frutto di un
accordo
preventivo con scambi di favori fra
colleghi, abituati a "coprirsi" a vicenda! È
quanto ha stabilito
la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della sezione lavoro, n.
4693,
pubblicata in data 23 marzo 2012.
Dopo
la sconfitta anche in sede di
Corte di Appello, tre dipendenti di un stabilimento siderurgico avevano
proposto
ricorso in Cassazione al fine di impugnare il licenziamento
disciplinare
intimato loro dall'azienda.
Sulla
base delle dichiarazioni, rese
dai testimoni, l’azienda era riuscita a dimostrare, durante
il giudizio di
merito, che uno dei dipendenti aveva timbrato, durante l'orario di
lavoro e più
di una volta, i cartellini “marcatempo” di tutti e
tre i lavoratori, nonostante
gli altri due fossero assenti!
Circostanza
questa, che evidenziava
come la condotta dei lavoratori fosse frutto di un preventivo accordo
diretto a
far risultare, fittiziamente, ottemperato l'obbligo di regolare
presenza sul
posto di lavoro.
Da
tale fatto ne è conseguito che il
reiterato comportamento dei tre dipendenti/complici è stato
sufficiente a
ledere la fiducia dell'azienda
nella
futura correttezza dell'adempimento della prestazione di lavoro.
In
questo caso, trova, perciò, per
la Suprema Corte, corretta applicazione il licenziamento senza
preavviso che è stato
intimato dall’azienda su un fatto che, peraltro, costituisce
un delitto,
altresì, ai sensi dell'art. 640 c.p. Così hanno
affermato i magistrati di
Piazza Cavour ,rigettando di fatto il ricorso dei tre lavoratori ,e
condannando
i medesimi al
pagamento dello spese processuali!
Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo