Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo
Data: 01/04/2012Ottime
notizie per quei lavoratori precari
che lavorano nei "call center":
hanno diritto tutti ad una regolare assunzione.
Lo ha stabilito la Suprema
Corte di Cassazione - sezione Lavoro - con la recentissima sentenza n.
4476 del
21 marzo 2012 .
I
magistrati del "Palazzaccio", nel
respingere il ricorso avanzato da una società di "call
center", hanno
confermato la sentenza già emessa dalla Corte d'Appello che
aveva ordinato
l'assunzione di un lavoratore considerato precario. La
società di call center ,
di contro, continuava a non voler riconoscere la natura subordinata del
rapporto di lavoro instaurato con quel dipendente.
I
giudici della Suprema Corte, invece, non hanno
inteso aderire alla tesi dell'azienda ricorrente, affermando in
sentenza che
"requisito fondamentale del rapporto
di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal
rapporto di lavoro autonomo,
è il vincolo di
soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del
datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini
specifici, oltre
che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e
controllo
dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale
vincolo va
concretamente apprezzata con riguardo alla specificità
dell'incarico conferito
al lavoratore e al modo della sua attuazione."
In
buona sostanza - hanno evidenziato nella loro
pronuncia gli ermellini - "una volta accertato, nel concreto
atteggiarsi
del rapporto, il vincolo di soggezione del lavoratore con inserimento
nell'organizzazione aziendale, correttamente il giudice di merito ha
ritenuto
che non poteva assumere rilevanza contraria la non
continuità della prestazione
e neppure la mancata osservanza di un preciso orario".
La
Corte d'Appello aveva, difatti, ritenuto che,
nonostante il "nomen juris" attribuito dalle parti al rapporto - che
prevedeva dapprima contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e poi
contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di
continuità per oltre sei
anni - in base alle risultanze istruttorie sussistevano, nel caso
concreto del
lavoratore del call center, tutti quei requisiti essenziali della
subordinazione, con la conseguenza che, essendo comunque nulli i
termini
apposti ai contratti, perché privi della indicazione del
motivo che giustificasse
l'assunzione, doveva ritenersi costituito un unico rapporto a tempo
indeterminato sin dall'origine!
I
magistrati della Suprema Corte hanno poi rilevato
che corretto è il ragionamento logico-giuridico seguito dai
giudici della Corte
d'Appello, che avevano altresì evidenziato che il dipendente
doveva coordinarsi
con le esigenze organizzative aziendali e quindi era pienamente
inserito
nell'organizzazione aziendale, utilizzando strumenti e mezzi di
quest'ultima;
che esisteva un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non
usuale
neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e,
quindi,
inconciliabile con la tipologia del rapporto autonomo di lavoro.
Il
lavoratore, inoltre, era stato acclarato in
giudizio essere sottoposto "non tanto a generiche direttive, ma a
istruzioni specifiche, sia nell'ambito di "briefing", finalizzati a
fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni
contrattuali, sia
con puntuali ordini di servizio, o a seguito di interventi
dell'assistente di
sala".
Sull'argomento
interviene, altresì, l'avv. Eugenio
Gargiulo il quale evidenzia come i
giudici della Suprema Corte di Cassazione abbiano
sottolineato in merito
, altresì, che non è idoneo a surrogare il
criterio della subordinazione
neanche il "nomen juris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue
stesse parti, il quale pur costituendo un elemento dal quale non si
può
prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non
risulti in
contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo. In
sintesi, il
giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione
giuridica del
rapporto, deve attribuire valore prevalente, rispetto al "nomen
juris" adoperato in sede di conclusione del contratto, al comportamento
delle parti nell'attuazione del rapporto stesso!
Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo