Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo
Data: 21/03/2012La "causa" del rapporto di praticantato è quella di
assicurare al giovane praticante, da parte
di un professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto,
nella
prospettiva e nell'ambito di una futura determinata professione
intellettuale,
la formazione teorica ricevuta nella sede scolastica.
Pertanto , disattendendo la
qualificazione giuridica data al
rapporto lavorativo intercorrente
dalle parti in causa, seppur effettuata con atti scritti, va escluso la
configurabilità della figura del "praticantato", nel caso in
cui al
lavoratore/tirocinante interessato,
peraltro ancora privo del titolo di studio necessario per intraprendere
la
professione di commercialista, esercitata dal titolare dello studio,
siano
state affidate incombenze lavorative ripetitive, proprie di un
impiegato
d'ordine, e non sia stato impartito alcun insegnamento, finalizzato al
superamento del relativo esame di stato.
In questo caso il rapporto
intercorrente tra il
professionista/datore di lavoro ed il praticante/tirocinante precario
deve
essere qualificato, invece, nell'ambito dell'istituto giuridico del lavoro subordinato, nella concorrenza
dei relativi requisiti.
Si è così
espresso il Tribunale di Foggia, sezione lavoro,
accogliendo il ricorso di un giovane, praticante/tirocinante
commercialista,
proposto nei confronti del proprio "tutor"/datore di lavoro, titolare
di un ben avviato studio professionistico, in provincia di Foggia, e
condannando il titolare del medesimo studio al pagamento della somma di
€.
4.000,00 (euro quattromila), quale residuo importo di spettanze di
lavoro di
impiegato (addetto ad un computer per la gestione della
contabilità forfettaria
dei clienti ed alla tenuta dei relativi registri), che il giovane
tirocinante
assumeva e reclamava di avere svolto, con orari
regolari, alle dipendenze del proprio
"tutor-commercialista",
durante gli oltre cinque anni di "praticantato"
alle dipendenze del professionista condannato.
Il Tribunale di Foggia, nel
pronunciarsi in accoglimento del
ricorso presentato dal giovane dottore/ praticante, lamentante un
ingiusto sfruttamento della propria
posizione
lavorativa, ha disatteso, così, la tesi difensiva del
commercialista/convenuto,
secondo cui il giovane/ tirocinante aveva frequentato lo studio solo
per
acquisire pratica professionale (come egli stesso aveva dichiarato
espressamente per iscritto) in cambio del solo rimborso delle spese
vive da lui
sostenute durante il praticantato, facendo proprio, invece, un recente
orientamento della Suprema Corte di Cassazione , in forza del quale il
professionista/tutor deve fornire al giovane praticante tutte quelle
nozioni
indispensabili per l'attuazione, nella prospettiva e nell'ambito di una
futura
e determinata professione intellettuale, della formazione teorica
ricevuta in
ambito scolastico ( così Cassazione civile, sezione lavoro,
19 luglio 1997 n.
6645).
Quando, di contro, le
attività svolte dal tirocinante, così
come confermato in giudizio dalle prove testimoniali espletate, siano
state di
mero carattere esecutivo, prive di qualsiasi contenuto formativo o
professionale, ripetitive, proprie di un impiegato d'ordine, di
modestissimo
livello intellettuale, e prive di qualsivoglia contenuto professionale,
nè vi è
stata prova , in corso di causa,di insegnamenti impartiti al giovane
praticante
dallo stesso professionista, ricorrono, secondo il Tribunale di Foggia,
tutti
gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato
(inserimento nella
struttura organizzativa, sottoposizione al potere direttivo e
disciplinare;
rispetto di orario predeterminato).
Il Giudice del Lavoro , dunque,
mentre ha puntualmente
riscontrato tutti gli elementi che, secondo giurisprudenza oramai
consolidata,
contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato, ha escluso che
fossero
riscontrabili, nel caso di specie e alla luce della istruttoria
esperita,
quelle connotazioni giuridiche proprie del "praticantato" la cui
finalità specifica e preminente è l'
addestramento professionale, che
giustifica l'immediata e diretta strumentalità
dell'inserimento ai soli fini
dell'apprendimento , compatibile con l'assenza di qualsivoglia compenso
per il
tirocinante. (in
tal senso si è altresì
espresso Tribunale Milano, 23 ottobre 1999).
Sull'argomento interviene l'avv.
Eugenio Gargiulo il quale
evidenzia come la recente sentenza del Tribunale dauno rappresenta uno
"spartiacque" davvero importante in tema di attività di
"praticantato" e "tirocinio", poiché
fissa, in modo preciso, i paletti ed i
limiti giuridici all'utilizzo corretto di tali due istituti di diritto
del lavoro,
spesso "sfruttati", in modo abnorme e non legittimo, da numerosi
titolari di studi professionistici che , soprattutto nelle regioni del
Sud
Italia, approfittano dell'abbondanza di "manodopera/tirocinante" per
"colmare" , a titolo gratuito, vuoti di organico presenti nei loro
studi...e tutto questo sempre a danno dei giovani dottori, disoccupati,
costretti ad "accogliere ogni richiesta" ,pur di portare a termine il
periodo obbligatorio di praticantato previsto , per legge, prima di
poter sostenere
l'esame di stato di abilitazione alla professione!
Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo