Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo
Data: 10/02/2012Il Giudice civile può, con
un provvedimento d'urgenza ,
emesso ai sensi dell' art. 700 del codice di procedura civile, ordinare
l'allontanamento di animali molesti dal condominio,
con divieto assoluto di ritorno nell'edificio
condominiale , già solo ove esista una norma regolamentare
che faccia divieto
agli inquilini di tenere animali molesti. Pertanto, sussistendo tale
norma
regolamentare, non sono ulteriormente richiesti gli estremi e l'
elemento
oggettivo della "immissione rumorosa ed intollerabile" dell' animale
,così come previsto dall' art. 844 del codice civile.
Lo ha deciso il Tribunale di Foggia,
chiamato a decidere in
merito alla istanza di allontanamento dalla intera
"proprietà
condominiale" di un esemplare di cane "pitbull"
, formulata da un amministratore di
condominio nei confronti di un condomino,
proprietario/detentore presso il proprio appartamento del suddetto
"animale domestico" reo,
a
detta di tutti gli altri condomini ,di "violare" la tranquilla e
pacifica "convivenza civile" all'interno del predetto stabile .
Il condominio ricorrente aveva
richiesto l' invocata cautela
giudiziaria sulla scorta delle plurime violazioni ascrivibili al
condomino/proprietario del "pitbull", sia in relazione alla
compromissione del diritto alla salute dei singoli condomini, che in
ordine al
ridotto ordinario godimento parziale dei beni comuni (oltre che di
determinate
proprietà individuali), in virtù delle
intollerabili "immissioni"
(latrati e fetore), provenienti dall'appartamento in cui risultava
"ricoverato" il
cane, e tanto
in spregio delle prescrizioni del regolamento
condominiale adottato.
Il condomino, chiamato in giudizio,
si era difeso sostenendo
la legittimità del suo operato in quanto detentore del cane
presso l'
appartamento di sua esclusiva proprietà all'interno dello
stabile condominiale
, nonché respingendo la tesi della "vincolatività" delle norme del
regolamento del condominio
che "vietano" il possesso nei locali di esclusiva proprietà
del
condomino di animali domestici , così come sancito da alcune
sentenze della
Suprema Corte (in tal senso, infatti, Cassazione Civile, sez. II, 4
dicembre
1993, n. 12028).
Ma il Tribunale di Foggia non ha
inteso aderire alla tesi
difensiva, esposta in giudizio dal proprietario del cane di razza
"pitbull" ,in quanto dalle sommarie informazioni raccolte ha
potuto riscontrare
tutte quelle
emergenze, richiamate dalla collettività condominiale, in
primis l'odore
nauseabondo, proveniente dal luogo di ricovero dell'animale, che non
consentiva
un ordinario godimento dei beni comuni e di quelli di
proprietà esclusiva,
ubicati nelle vicinanze dell'appartamento altresì adibito a
ricovero del cane,
con la conseguente configurazione di gravi problemi igienici; peraltro,
nell'ambito del procedimento cautelare, ha acquisito il verbale di
approvazione
del regolamento condominiale con il quale il condominio aveva previsto
l'assoluto divieto di tenere animali (cani, gatti, ecc.), con specifico
riferimento agli appartamenti dello stabile ,oltre che ai box ed alle
mansarde presenti
nell'edificio.
Il Magistrato foggiano ha evidenziato
nel suo provvedimento
come non possa escludersi la circostanza che il cane "pitbull" , pur
essendo un animale domestico o d'affezione, risulti incluso nell'
elenco delle
razze di "cani potenzialmente
pericolosi" , ai sensi dell' ordinanza del Ministero della
Salute del
9/9/2003, a causa della accertata loro "inerente tendenza alla scarsa
socializzazione, in grado di influenzare atteggiamenti di
aggressività verso
persone e/o altri animali".
Il Tribunale di Foggia ha, quindi,
accolto il ricorso del
condominio ,ordinando al condomino/proprietario del "pitbull" di
provvedere all' immediato allontanamento del predetto cane dall'appartamento
insistente nel fabbricato
condominiale, con il conseguente trasferimento dell'animale in altra
idonea
struttura privata esterna , rientrante nella esclusiva
disponibilità del
condomino, ossia, in subordine, nel più
vicino canile pubblico, con il
contestuale ripristino dell'ordinaria agibilità sul piano
igienico del locale
medesimo, una volta sgomberato e liberato dalla presenza del
"pitbull".
Il Tribunale dauno ha , infine, precisato che, nel caso in esame, non può non ricorrere l'elemento giuridico del "periculum in mora" poiché , proprio per la natura delle verosimili violazioni prospettate, la misura di urgenza di allontanamento adottata appare chiaramente finalizzata ad assicurare gli effetti della probabile sentenza di condanna, sia sotto l'aspetto della tutela di natura obbligatoria per violazione del regolamento condominiale, sia sotto il profilo della difesa di natura reale per la proprietà immobiliare condominiale e sia, infine, sotto il profilo della salvaguardia dell'integrità psicofisica dei soggetti costituenti la collettività condominiale, ragion per cui , valorizzando soprattutto l' attentato al diritto alla salute dei condomini , è indubbia la sussistenza della minaccia di un pregiudizio immanente, verosimilmente irreversibile o irreparabile (e, comunque, non adeguatamente reintegrabile ovvero non integralmente satisfattivo in via risarcitoria), oltre che imminente, in favore della parte ricorrente. (in tal senso vedasi, altresì, Tribunale Salerno, sez. II, 23 marzo 2004).
Pubblicato da : Avv. Eugenio Gargiulo