Pubblicato da : Dott.ssa Alessandra Concas
Data: 08/02/2012La disciplina
giuridica dell'appalto è
contenuta al capo VII
"dell'appalto", del titolo III "dei singoli contratti",
del libro IV "delle obbligazioni" del
codice civile dall'articolo 1655 all'articolo 1677.
L'articolo 1655 del
codice civile rubricato
“nozione” definisce il contratto di appalto e
recita testualmente:
"l'appalto
è il contratto con il quale
una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a
proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro".
Interpretando
l'articolo si evince che
l'appalto è un contratto bilaterale, consensuale e a titolo
oneroso, con il
quale una parte chiamata appaltatore,
si impegna nei confronti di un'altra parte denominata appaltante
o committente.
Oggetto dell'appalto,
stando al tenore
dell'articolo, può essere sia il compimento di un'opera, sia
il compimento di
un servizio.
Esempio di appalto
d'opera è il contratto
con il quale un'impresa edile si obbliga a costruire un palazzo,
esempio di
appalto di servizi e il contratto e si stipula con un'impresa di
pulizie.
Perché un
contratto che ha per oggetto il
compimento di un'opera o di un servizio dia origine al contratto di
appalto, è
necessario che l'attività svolta dall'appaltante sia
un'attività rivolta
all'organizzazione dei mezzi e alla gestione a proprio rischio, si deve
trattare di un'attività organizzata in forma di impresa, e
l'appaltatore deve
essere un imprenditore (con le caratteristiche illustrate dall'articolo
2082
del codice civile), nella fattispecie un imprenditore commerciale di
solito non
piccolo.
Il contratto di
appalto si perfeziona con il
pagamento di un corrispettivo in danaro da parte del committente.
Il contratto di
appalto e il contratto di vendita
si distinguono tra loro in relazione all'oggetto.
L’appalto
ha per oggetto una prestazione di
fare, la vendita ha per oggetto un dare.
Nella pratica
è meno facile notare la
distinzione quando ad una prestazione di dare si affianca una
prestazione di
fare, come avviene di solito quando si commissiona una cosa che deve
essere
fabbricata dall'altra parte.
Esempio:
Tizio (committente)
ordina a Caio
(appaltatore) che svolge l’attività di il
falegname di costruire una libreria.
Il contratto
stipulato configura un appalto
o una vendita di cosa futura?
L'interrogativo
è risolto dalla
giurisprudenza che applica il criterio della prevalenza.
Si ha appalto se la
prestazione di fare,
vale a dire l'attività lavorativa, prevale sulla prestazione
di dare, vale a dire
la fornitura di materiale.
Si ha vendita se la
prestazione di dare,
vale a dire la fornitura di materiale prevale sulla prestazione di
fare, vale a
dire l'attività lavorativa.
La prevalenza deve
essere valutata con
riguardo allo scopo del negozio.
Di conseguenza si
avrà vendita di cosa
futura se il bene ordinato rientra nella normale produzione del
venditore, si
avrà appalto se il bene ordinato presenta caratteristiche
particolari che lo
differenziano da quelli prodotti di solito dal fornitore.
Il committente
dell'opera o del servizio può
essere sia un soggetto privato sia lo Stato oppure un ente pubblico,
anche se
la disciplina che detta il codice civile può essere
applicata solo agli appalti
privati. Se il committente è un ente pubblico, la disciplina
stessa è in più
punti integrata o sostituita da una
legislazione speciale che interessa l'intero svolgimento
del rapporto è
che è stata di recente raccolta nel codice degli appalti
pubblici (decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163).
L'obbligazione
fondamentale dell'appaltatore
è quella di compiere l'opera
o il
servizio che è stato ordinato dal committente, egli deve
fornire anche la
materia prima necessaria al compimento dell'opera.
Allo scopo di
esonerarsi da responsabilità
per vizi e difformità dell'opera dovuti a difetto di
materiali, l'appaltatore,
se la materia è fornita in tutto oppure in parte dal
committente, deve
denunciare subito i difetti che possono compromettere la regolare
esecuzione
dell'opera e la stessa deve essere eseguita dall’appaltatore
secondo le
modalità tecniche concordate con il committente, di solito
descritti in un
apposito documento che prende il nome di "capitolato".
L'opera deve avvenire
a regola d'arte, cioè
con perizia tecnica professionale, di conseguenza l'appaltatore deve
rilevare e
fare presenti al committente gli eventuali difetti del progetto che
potrebbero
pregiudicare la realizzazione dell'opera.
L'appaltatore non
può cambiare le modalità
di esecuzione stabilita senza l'autorizzazione del committente, e la
stessa
deve essere approvata per iscritto, se il prezzo dell'opera
è stato determinato
globalmente, l'appaltatore ha diritto a un compenso aggiuntivo solo se
questo è
espressamente stabilito.
Il committente ha
diritto di controllare lo
svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato, di
persona
oppure a mezzo di un direttore dei lavori nominato dallo stesso
committente.
Obbligazione
fondamentale del committente è
il pagamento del corrispettivo in denaro.
Il prezzo
può essere determinato globalmente
per tutta l'opera oppure a forfait, l'appaltatore non ha diritto ad un
compenso
integrativo per le variazioni oppure le aggiunte da lui apportate anche
se
queste sono state autorizzate dal committente.
Il prezzo
può essere stabilito anche per
ogni unità di misura dell'opera, ad esempio per ogni metro
cubo costruito, ma
sono ammesse anche le forme miste di determinazione del prezzo.
Pubblicato da : Dott.ssa Alessandra Concas