Circolazione stradale, multe, ricorsi, autovelox, punti patente
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Massime a Sentenze della Corte di Cassazione

Se desideri consultare tutte le massime ufficiali a sentenze della Corte di Cassazione, rigurdanti il tema della circolazione stradale, ricorsi, sanzioni e autovelox visita l'archivio di Overlex , costantemente aggiornato:

Massime a sentenze Cassazione : circolazione stradale

Modelli e formulari utili per verbali, multe e ricorsi
Sul sito: www.aduc.it

» RICHIESTA PAGAMENTO BOLLO ARRETRATO: CONTESTAZIONE VERBALE

» RICHIESTA PAGAMENTO BOLLO ARRETRATO: CONTESTAZIONE CARTELLA ESATTORIALE

» RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA

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Multe: informazioni utili

» Chi deve pagare le multe stradali? A chi si tolgono i punti?
Di norma il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie (multe) per violazioni del codice della strada sono dovute dal conducente che commette l'infrazione nel momento in cui essa viene rilevata.
In caso di impossibilita' del conducente nel pagare la sanzione, l'obbligo ricade sul proprietario del veicolo, a meno che quest'ultimo possa dimostrare che non era a conoscenza che il veicolo veniva condotto dal presunto conducente sanzionato.

> Ulteriori sanzioni come sospensione o ritiro della patente, sono invece a carico esclusivo del conducente al momento dell'infrazione.
> Nel caso di ritiro dei punti della patente si applica..
> Nel caso di infrazioni commesse da persone capaci di intendere e volere, ma soggette a vigilanza o responsabilita' altrui (genitori di figli minorenni etc.) sia chi commette l'infrazione che l'incaricato della vigilanza/responsabilita' saranno soggetti IN SOLIDO al risarcimento del danno o alla sanzione amministrativa.
Il pagamento in solido significa che la sanzione dovra' comunque essere pagata, o dall'uno o dall'altro soggetto responsabile.
Nel momento in cui uno dei soggetti paga, gli altri non hanno piu' alcun obbligo di pagamento verso le Autorita'.
> Per quanto riguarda la patente a punti e le norme che regolano le sanzioni in merito, visionare la pagina dedicata alla patente a punti

» Multe in misura ridotta?
L'art. 202 del codice della strada, stabilisce che in caso di sanzione pecuniaria (multa), il trasgressore potra' pagare entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della stessa, un importo pari al minimo fissato per la norma infranta. Una sanzione appunto in misura ridotta.
Non ci sono in questo caso riduzioni per eventuali sanzioni accessorie (ritiro patente, sospensione, etc).

Non e' possibile ottenere il pagamento in forma ridotta se il conducente di veicolo a motore non ha arrestato il veicolo sotto l'ordine delle forze di Polizia, oppure si e' rifiutato di esibire documento d'identita', la patente, il libretto o altri documenti da detenere obbligatoriamente per la guida in quel particolare caso.
Dal codice della strada: "Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni (1)"

» Pagamento delle multe
Di norma le multe vanno pagate tramite bonifico bancario o bollettino postale.
E' altresi' spesso possibile pagare la sanzione presso l'ufficio competente in contanti o bancomat, oppure in alcuni comuni presso tabaccherie/ricevitorie del Lotto convenzionate, portando con se la scheda allegata al verbale recapitato a casa.
Ecco la lista dei comuni che hanno aderito all'iniziativa Lottomatica.

Alcuni comuni prevedono il pagamento on line con carta di credito.

E' comunque consigliabile visitare il sito del proprio comune e cercare informazioni a riguardo.

Ricorsi a sanzioni: quando e come si puo' fare ricorso

Fare ricorso non e' sempre qualcosa di semplice, e non basta un modello di ricorso prestampato o una sentenza simile al proprio caso per proporre o vincere il ricorso.

Innanzitutto occorre ovviamente analizzare il verbale della contravvenzione, e controllare la eventuale presenza di vizi di forma o sostanziali.

Di seguito riportiamo alcuni degli errori e delle situazioni in cui e' frequenta opporre ricorso.

- Mancata contestazione immediata. Violazione dell' art. 200 del C.D.S. 

- Mancata esposizione nel verbale dell'importo della sanzione espresso in EURO , come previsto dall'art. 51 D.Legislativo 24/06/1998 n. 213 (in G.U. 08/07/1998 n. 157) in vigore dal 1° gennaio 2002

 

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