Discussione: La pensione di reversibilita' ai figli

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Messaggio iniziale:

Romina
Utente non registrato
24/07/2005
12.37.20
ciao.
So che in caso di morte del marito, la vedova puo' godere della famosa pensione di reversibilita' pari al 60 % della pensione del marito.

Ma per i figli come funziona? anche loro ne hanno diritto , e in che modalita'?

grazieeeeeeeeee


Risposte alla discussione: (Pagina: 1 )
Canelli
Utente non registrato
(0 risposte nel forum)
24/07/2005 12.39.06
si la pensione va anche al figlio minorenne, o a quello maggiorenne (ma solo nel periodo legale per terminare gli studi).

Ovviamente se il figlio era invalido, gli spetta anche a lui di certo.

Rispondi

mario1600
Utente non registrato
(0 risposte nel forum)
18/06/2007 20.24.48
ciao la pensione di reversibilità spetta ai figli minori fino alla maggiore età, ai figli anche maggiorenni se studenti in corso fino ai 26 anni di età e ai figli maggiorenni purchè dichiarati dal medico inps "inabili al lavoro". Se gli aventi diritto sono due fratelli va il 40% a ciascuno, se gli aventi diritto sono il figlio o uno dei figli e il genitore superstite va il 60% al genitore e il 20% al figlio.
Qualcuno mi sa dire con precisione cosa succede quando muore il genitore superstite al figlio inabile al lavoro? Mantiene il suo 20%? Raggiunge il 60%? oppure ottiene il 20% del primo genitore deceduto + il 20% del secondo genitore deceduto? E in questo caso, la reversibilità del primo genitore deceduto viene computata nel calcolo del reddito soggetto a reversibilità al figlio inabile al lavoro?
grazie a tutti
ciao

Rispondi


Denise*

Utente semplice
1 risposte
nel forum
19/03/2009 10.41.05

Buongiorno, sono una studentessa di Verona e percepisco la pensione di REVERSIBILITA' da mio padre.
Poichè sarei interessata ad iniziare a lavorare con CONTRATTI DI LAVORO OCCASIONALE (es. hostess, promoter) qual è il tetto massimo di guadagno annuo che non dovrei superare, affinchè non mi venga tolta la pensione di reversibilità?

Qualcuno puo aiutarmi???..grazie mille....

Rispondi


Valyn

Utente semplice
1 risposte
nel forum
09/10/2009 16.45.18
L'inizio di una attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione comporta la sua sospensione (non revoca).
Per lavoro retribuito 'intende ogni attività lavorativa redditizia QUALUNQUE sia il reddito. Quindi anche l'attività occasionale, come per l'apprendista, comporta la sospensione della prestazione che poi riprende quando si cessa 'attività lavorativa.
Ciao e Auguri per gli studi.

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