![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Consulenza Legale on line Overlex
.
Consulenza Fiscale on line Overlex
![]() fabias Utente registrato 12/05/2011 18:12:42 |
![]() http://questure.poliziadistato.it/Pescara/articolo-6-395-87-1.htm "(b) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto...ecc." Si deduce, credo, che tale dichiarazione può esser presentata dal momento in cui materialmente l'inquilino prende possesso dell'appartamento, il che, in linea teorica, puo avvenire anche mesi dopo. Se non è vincolante la firma del contratto di fitto, credo non lo siano nemmeno i vari contratti contratti firmati per le utenze. Nessuno mi vieta di stipulare il contratto con l'ENEL oggi e di prendere possesso materialmente tra 2 mesi dell'immobile. Domanda: come fa la questura a questo punto eventualmente a stabilire se la data in cui l'inquilino è entrato effettivamente in casa è quella indicata dal proprietario? Boh...! |
![]() claistron Staff 10163 interventi 12/05/2011 22:07:21 | ![]() Visto che i contratti devono essere obbligatoriamente "registrati" presso l'Agenzia delle Entrate (ora anche telematicamente), la cessione del fabbricato è già a conoscenza della pubblica amministrazione e quindi non è più necessario "duplicare" gli adempimenti. Decorrenza dell’abolizione della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione di fabbricati(Art.4, comma 1, lett.b). Con riferimento alle nuove modalità di comunicazione delle cessioni o locazioni di fabbricati previste dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 344-345), in adempimento alle norme in materia di pubblica sicurezza (secondo le quali, dal 1° gennaio 2005, in luogo della comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza da effettuarsi entro le 48 ore successive alla cessione o alla locazione dell’immobile, deve essere inoltrata una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo uno specifico modello da approvare con decreto interdirigenziale), viene previsto che, sino a quando non verrà emanato il nuovo modello di comunicazione, restano fermi gli adempimenti precedenti (vigenti sino al 31 dicembre 2004)..... Chiedi comunque conferma presso l'ufficio P.S della tua zona. |
![]() fabias Utente avanzato 15 interventi 13/05/2011 15:31:24 | ![]() |
![]() claistron Staff 10163 interventi 13/05/2011 19:55:33 | ![]() Regolati. |
![]() Mavrina Utente semplice 2 interventi 27/10/2011 11:18:40 | ![]() riporto quanto ho trovato ... mi devo fidare a non fare la comunicazione? ------------ Comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato” a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell’art. 12 D.L. 59/78 convertito in L. 191/78. L’art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la c.d. “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78. Più recentemente, l’art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 nr. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati. Premesso quanto sopra a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.L. 23/2011 – per i contratti di locazione registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78 – che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita – non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo. Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni. |
![]() claistron Staff 10163 interventi 27/10/2011 14:09:22 | ![]() Oltretutto non è più necessario "replicare" dati già in possesso della pubblica amministrazione. Visto che un contratto di affitto o di vendita devono essere obbligatoriamente registrati, appare superfluo "replicare" la registrazione già fatta anche presso pa P.S. |
![]() Mavrina Utente semplice 2 interventi 27/10/2011 14:15:08 | ![]() INOLTRE un'altra chicca della nostra agenzia delle entrate avete provato a cercare la cifra dei diritti di segreteria da mettere nell'F23 per pagare la registrazione? è una caccia al tesoro qualcuno ha un documento UFFICIALE e aggiornato sull'ammontare della cifra? ... per la Lombardia ho trovato 3,72 4,00 4,13, 5,16 e forse anche altri .... peccato che dopo che uno ha fatto la coda un impiegato ci informa che la cifra è sbagliata .... ![]() |