Discussione:
Assicurazione condominio procedura inusuale
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![]() rasty28 Utente registrato 27/05/2010 10.22.19 |
Salve, circa due mesi fa ho subito un danno al mio appartamento dovuto all'applicazione su una tettoia di un materiale impermeabile che non consentiva all'acqua di defluire. Ristagnando praticamente sul davanzale della finestra essa è penetrata nella camera da letto rovinando completamente il muro sottostante con la relativa perdita di intonaco su tutta la parete. Ho proceduto a contattare l'amministratrice la quale ha esposto il tutto all'assicurazione. Quest'ultima ha inviato il suo perito che ha quantificato il danno in 400 euro. Così l'assicurazione mi ha inviato la proposta di liquidazione, proposta che io ho prontamente accettato. Tuttavia dopo un mese di silenzio ho contattato l'assicurazione la quale mi ha riferito che il liquidatore ha bocciato la pratica in quanto l'immobile versa in cattive condizioni.. è lecita questa procedura?Vi ringrazio anticipatamente |
claistron Staff 6844 risposte nel forum 27/05/2010 13.23.07 | La procedura è lecita! La mancata "normale" manutenzione del davanzale (che è di competenza del privato e non del condominio) può inibire il risarcimento da parte dell'assicurazione. Un'attenta analisi da parte del perito ha accertato la tua inerzia ed ha imputato a te personalmente i danni da te stesso provocati e non al condominio e quindi all'assicurazione condominiale, anche se durante l'indagine preliminare ciò non era emerso. La proposta quindi è stata validamente revocata. In questo caso un ricorso appare temerario. |
rasty Utente semplice 1 risposte nel forum 07/06/2010 10.03.48 | Se fosse così è giusto che sia revocata. Tuttavia i danni sono stati provocati dall'applicazione di un materiale impermeabile ( ViaPol) da parte dell'amministratrice (senza mio previo consenso) la quale ha consentito che il suddetto fosse applicato in maniera non corretta... è sempre lecita la revoca?
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claistron Staff 6844 risposte nel forum 07/06/2010 13.26.01 | La revoca dell'amministratore può essere deliberata "solo" dall'assemblea con le maggioranze previste dal Codice, non dal "singolo" condómino: http://www.condomini.altervista.org/MaggioranzeAssemblee.htm |
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