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SENTENZA
La distruzione del testamento olografo

Pubblicata da: Avv. Alessandro Amaolo


Corte di cassazione penale
sentenza 3636/04 del 24/02/2004

Il testamento olografo costituisce una delle forme più significative di espressione della libertà di disporre dei propri beni.

Tuttavia, aisensie per gli effetti dell’articolo 6841 del codice civile il testamento olografo2 che viene distrutto, lacerato o cancellato viene considerato come revocato3 dal testatore. La suddetta regola generale non è sempre assoluta, ma può subire delle deroghe. Infatti, il sopraccitato principio non è valido se il testatore o chiunque vi abbia interesse prova che il testamento fu lacerato, distrutto o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che il testatore non aveva l’intenzione di revocarlo. La fattispecie di cui all’articolo 684 codice civile è molto complessa, ma lineare nella sua interpretazione. La revoca tacita del testamento olografo si verifica ogni qual volta il de cuis era animato dall’intento revocatorio. Invece, al contrario non sussiste la revoca allorquando vi sia la possibilità di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il de cuis non era animato dall’intento revocatorio, oppure che non è stato l’autore di atti riconducibili alla distruzione, lacerazione o cancellazione di un testamento da egli in precedenza redatto e firmato. In sintesi, il cosiddetto effetto revocante si basa su di una duplice presunzione:

●la paternità del testatore delle condotte di lacerazione, distruzione o cancellazione;

●l’intento revocatorio.

Sulla base di queste brevi premesse, si deve affermare che le condotte individuate dall’articolo 684 codice civile hanno carattere tassativo, in ragione del fatto che nessun altro comportamento al di fuori di quelli previsti dall’articolo de quo è in condizione di consentire l’intento revocatorio. La matrice comune di tali atti, comportamenti è la compromissione materiale dell’integrità della scheda testamentaria.

In conclusione, l’art. 684 codice civile (Distruzione del testamento olografo)configura una fattispecie di revoca del testamento a struttura complessa, dove la volontà de ltestatore di revocare il testamento è presunta al verificarsi di alcuno degli eventi (distruzione, lacerazione, cancellazione) che sonotassativamenteindicatidallanorma. Tale presunzione in capo al de cuis può essere superataquandoisopraccitatieventitrovino la loro causa in un fatto naturale. Peraltro, la prova di quest’ultimo deve essere fornita da chiintende avvalersi del testamento per disporre dei beni ereditari.

In dottrina si ritiene che la distruzione del documento testamentario produca l’effetto di revocare il testamento, anche se attuata da un terzo su incarico del testatore.

Infine, secondo la teoria di Guido Capozzi la fattispecie giuridica in esame è un negozio giuridico e, più precisamente, un negozio (presunto di attuazione); tale figura ricorre quando la volontà non viene espressa attraverso una dichiarazione scritta, ma soltanto con la sua stessa realizzazione.

Si riporta in allegato una sentenza in merito all’argomento in esame che si connota, a mio parere, per la sua specificità in tema di distruzione di testamento olografo.

CORTE DI CASSAZIONE Sezione II, sentenza 24 febbraio 2004, n. 3636

Svolgimento del processo. - M. L. (detta M.) D. G., con testamento olografo redatto il 20 agosto 1956, nominava suo erede universale il proprio marito R. G. e detto documento, deceduta la disponente il 5 ottobre 1986, veniva pubblicato il 24 ottobre 1986 per atto notar R. D'A. di A. (rep. n. 9235, racc. n. 1691).

Il 9 ed il 19 dicembre 1988 F. G. di C. notificava a F. C. G. ed E. P. atto di citazione innanzi al tribunale di Roma con il quale, assumendo esserle stata legata dalla M. L. D. G. una spilla con grande topazio di F. per codicillo testamentario del 23 febbraio 1986, contenente una serie di disposizioni a titolo particolare in favore di persone care, chiedeva che il primo, quale figlio adottivo ed erede del R. G., e la seconda, quale attuale detentrice materiale, venissero condannati a consegnarle il gioiello.

Costituendosi, F. C. G. chiedeva respingersi l'avversa domanda evidenziando come il bene fosse stato donato dai coniugi G. alla E. P. prima della morte della M. L., ciò che aveva comportato l'implicita revoca della disposizione in favore della F. G. di C., e come, inoltre, la disposizione stessa risultasse cancellata nel codicillo.

La E. P. non si costituiva.

L'adito tribunale, con sentenza 18 gennaio 1995, rigettava la domanda sulla considerazione, tra l'altro, che il codicillo non risultava sottoscritto e che, comunque, la attrice non ne aveva prodotto l'originale, sì che agli atti risultavano due copie della disposizione testamentaria in discussione, una delle quali con evidenti cancellature ed interpolazioni, le cui divergenze ostavano all'accertamento dell'autenticità dell'una o dell'altra per prova testimoniale.

Avverso tale decisione la F. G. di C. proponeva gravame cui resisteva il F. C. G.

Decidendone con sentenza 11 novembre 1999, la Corte d'appello di Roma lo respingeva sulla considerazione che il codicillo in questione non era stato pubblicato a norma dell'art. 620 c.c. e non costituiva, pertanto, come rilevabile anche d'ufficio, titolo legittimante alla proposizione dell'azione intesa ad ottenere l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute; che, comunque, il documento contenente detto preteso codicillo, per il suo tenore letterale e logico, era da considerare non un testamento, contenente disposizioni d'ultima volontà impositive d'oneri a carico dell'erede suscettibili in quanto tali d'esser fatti valere in via giudiziaria, ma l'espressione all'erede del proprio gradimento perché questi, a sua discrezione, volesse autonomamente disporre di taluni beni in favore delle persone indicate, quindi un suggerimento e non una manifestazione di volontà direttamente dispositiva idonea a costituire diritti per i nominati ed obblighi per l'erede.

Detta sentenza veniva impugnata dalla F. G. di C. con ricorso per cassazione basato su quattro motivi.

Resisteva il F. C. G. con controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie.

Motivi della decisione. - La ricorrente denunzia, ex art. 360, n. 5 c.p.c.: con il primo motivo, «insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia, rilevato d'ufficio in ordine alla legittimazione ad causam della appellante, conseguente alla mancata pubblicazione del testamento dedotto in lite»; con il secondo motivo, ancora «insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia sulla mancata sottoscrizione e sulla interpretazione della lettera codicillo 23 febbraio 1986 con conseguente declaratoria d'inapplicabilità dell'art. 590 c.c.»; con il terzo ed il quarto motivo, «omessa motivazione sul punto decisivo relativo alle prove testimoniali dedotte dall'appellante ed insufficiente ed illogica motivazione sul rigetto dell'istanza d'ammissione d'interrogatorio formale di E. P. dedotto dall'appellante».

La prima delle riferite censure, che attiene a questione cui la Corte di merito ha correttamente attribuito priorità logica di trattazione ed assorbente rilievo, non merita accoglimento.

È opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620/V c.c., come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.

Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass., 17 luglio 1974, n. 2145, 6 marzo 1956, n. 645).

È esatta, dunque, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale laddove ha ritenuto inammissibile l'azione della sedicente legataria - intesa ad ottenere, nei confronti dell'erede, la condanna alla consegna del bene assuntivamente oggetto d'una disposizione in favore d'essa deducente - in quanto promossa esclusivamente sulla base d'una scheda testamentaria per la quale non s'era previamente provveduto alla necessaria pubblicazione.

Né rilevava, in relazione ai termini nei quali il giudizio era stato promosso, che alla pubblicazione non si fosse potuto provvedere in quanto del preteso testamento olografo non era disponibile l'originale ma solo una fotocopia.

Come si è sopra evidenziato, l'impossibilità della pubblicazione non impedisce a chi ne abbia interesse di promuovere un'azione intesa a far valere disposizioni testamentarie assuntivamente contenute in un testamento olografo, ma detta azione deve, anzi tutto, contenere una domanda d'accertamento dell'esistenza e della persistenza del dedotto testamento, con le invocate disposizioni, al momento della morte del de cuius.

Potendo, infatti, il testamento olografo, come si desume dall'art. 684 c.c., essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità in originale, basta a legittimare la presunzione, posta dalla richiamata norma, che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esistesse ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non possa farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure chequest'ultimo, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse stato animato da volontà di revoca (Cass., 22 novembre 1995, n. 12098, 13 ottobre 1975, n. 3286, 10 maggio 1967, n. 952).

Nella specie, l'odierna ricorrente, facendo valere l'invocata disposizione, quale risultante dalla copia fotostatica d'un preteso testamento olografo, non ha mai chiesto espressamente, con specifica domanda, che fossero accertate la sussistenza e la persistenza della volontà della testatrice, quale dalla detta copia risultante, alla data della morte della testatrice stessa.

Né domanda siffatta può ritenersi proposta per implicito, pur ammessa l'idoneità di siffatta modalità di introduzione d'un thema decidendum, in ragione della richiesta prova testimoniale, dacché questa risulta intesa non all'accertamento della detta essenziale circostanza, bensì - come desumibile dai capitoli di prova riportati in ricorso e come, d'altronde, ivi dichiarato dalla medesima interessata, che fa riferimento «alla dimostrazione del fatto che il testo della disposizione riguardante l'odierna ricorrente era, in effetti, come dettato dalla sig.ra D. G., quello riportato nella scheda pubblicata in appendice al libro «La morte del Maestro» e non anche quello riportato nella copia prodotta dal convenuto-appellato dr. ..………., ove risultano cancellate le parole relative al gioiello F. per cui è causa» - all'accertamento d'una diversa circostanza, rilevante solo ove già fosse stato accertato che la testatrice, pur dovendosi presumere ex lege la revoca dell'una come dell'altra versione del testamento in mancanza d'entrambi gli originali, non avesse inteso, tuttavia, revocare le disposizioni d'ultima volontà manifestate nell'uno, o nell'altro, od anche in entrambi.

Non senza considerare come proprio il positivo esperimento della prova contraria alla presunzione d'avvenuta revoca della disposizione testamentaria, implicita nell'irreperibilità dell'originale, costituisse il necessario presupposto per l'ammissibilità e la rilevanza, sulla premessa dell'incolpevole indisponibilità dell'originale stesso da parte dell'odierna ricorrente, della richiesta prova testimoniale e per interpello, in quanto intesa alla ricostruzione dell'effettivo contenuto del testamento secondo l'una o l'altra delle contrapposte versioni dedotte in giudizio dalle parti, ond'è che la prova stessa, oggetto delle censure di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, andava e va considerata inutile e quindi, inammissibile.

Né, può soggiungersi, potevano venire in considerazione gli artt. 2712 e 2719 c.c. in materia di riproduzioni meccaniche e di copie fotografiche di scritture, dal momento che, quand'anche il convenuto non avesse espressamente disconosciuto la conformità all'originale della prodotta fotocopia informe dell'olografo, tale mancata contestazione sarebbe stata, di per se sola, del tutto irrilevante in assenza d'una valida prova atta a vincere l'evidenziata presunzione normativamente sancita, in quanto detta conformità, pur non contestata, non sarebbe valsa, in ogni caso, ad escludere la possibilità che il testamento nella dedotta versione, dopo essere stato fotocopiato, fosse stato revocato, mediante distruzione, dalla stessa testatrice.

In definitiva, avendo l'odierna ricorrente basato la propria domanda esclusivamente su di un testamento non pubblicato, documentato con la sola produzione di un'irrilevante sua fotocopia in luogo dell'originale, e non anche sull'alternativo previo accertamento dell'esistenza e persistenza della dedotta disposizione ancora alla data della morte della de cuius nonostante l'irreperibilità dell'originale, la decisione non poteva essere che quella, d'inammissibilità della domanda d'esecuzione della disposizione stessa, adottata dalla Corte territoriale.

Le svolte considerazioni sono assorbenti ed esimono dall'esame del secondo motivo, inerente all'interpretazione del preteso testamento quale fornita, d'altra parte con superflua motivazione aggiuntiva, dalla Corte territoriale, e dei motivi terzo e quarto, questi, d'altronde, già risultati inconferenti per quanto in precedenza evidenziato.

Come sopra integrata ex art. 384/II c.p.c. la motivazione dell'impugnata sentenza, le cui ragioni essenziali ed il cui dispositivo sono conformi a diritto, il ricorso va, dunque, respinto e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis).

1 Poiché, a norma dell’art. 684 codice civile, il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante la sua cancellazione, distruzione o lacerazione, il solo fatto della irreperibilità della scheda testamentaria, di cui si assuma l’esistenza in un periodo anteriore a quello della morte del de cuis, pone in essere una presunzione di revoca ad opera del testatore mediante distruzione della scheda medesima. Pertanto, la parte la quale intenda ricostruire, mediante prove testimoniali a norma degli articoli 2724 n. 3 e 2725 codice civile un testamento di cui, si assume la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell’esistenza del documento al momento dell’apertura della successione, poiché soltanto in tal modo può essere raggiunta l’assoluta certezza che il testamento non sia stato distrutto e, quindi revocato, dal medesimo defunto. Cassazionecivile,sezioneII,sentenza13ottobre1975, n. 3286

2 Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il quale – avendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie – si trovi nell’impossibilità di produrne l’originale, deve formulare una domanda di accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l’irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell’atto da parte del testatore che, ai seni dell’art. 684 codice civile, si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l’eventuale mancato disconoscimento della copia dell’originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l’originale dopo averlo fotocopiato. Cassazionecivile,sezioneII,sentenza24 febbraio 2004,n. 3636

Poiché il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 codice civile), il suo mancato reperimento giustifica la presunzione che il de cuis lo abbia revocato, distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che per vincere tale presunzione occorre provare o che la scheda testamentaria esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e che quindi la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, oppure che quest’ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca. Cassazionecivile,sezioneII,sentenza22novembre1995, n. 12098





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