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SENTENZA| Urbanistica. Parcheggi sotterranei |
Pubblicata da:
www.lexambiente.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO
2001
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6967/2001 proposto dai sigg. Aldo VXXX
e Anselmo VXXX rappresentati e difesi dall'avv. Amselmo Torchia
e Francesco Attinà con domicilio eletto presso di loro in
Roma Via Sannio n. 65.
contro
la sig.ra Teresa ScaXXX rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano
Servello con domicilio eletto in Roma via XX Settembre n. 4 presso
l'avv. Franco Dell'Erba,
e nei confronti
del Comune MAIERATO non costituitosi;
per la riforma
della sentenza del TAR CALABRIA - Catanzaro, sez. II, n. 498/2000,
resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso
proposto dalla sig.ra ScaXXX.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra ScaXXX:
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell'8.11.2005, relatore il consigliere Aniello
Cerreto ed udito altresì l'avv. Di Mattia per delega dell'avv.
Servello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza TAR Calabria, Catanzaro, sez. II n. 498/2000 è stato
accolto il ricorso proposto dalla sig.ra ScaXXX avverso la
concessione edilizia n. 44/1997, rilasciata in sanatoria il 16.1.1998
a favore dei sigg. VXXX.
2. Il TAR ha motivato l'accoglimento del ricorso per violazione
della disciplina di cui all'art. 9 L. 24.3.1989 n. 122, essendo
il parcheggio assentito (senza il rispetto delle prescritte distanze)
per nulla sotterraneo ma posto sullo stesso piano di calpestio
dell'immobile.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigg. VXXX
deducendo:
- la irricevibilità del ricorso originario, in quanto con
la concessione edilizia n. 44/1998 era stata ripristinata l'originaria
destinazione a parcheggio assentita con concessione n. 16/94, mai
impugnata, per cui il nuovo atto era meramente confermativo;
- le concessioni n. 16/1994 e n. 44/98 avevano asentito la costruzione
di un fabbricato da adibire a parcheggio, di pertinenza di altro
fabbricato;
- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non era necessario
che il parcheggio si collocasse nel sottosuolo o nei locali siti
al piano terreno, essendo sufficiente ai sensi dell'art. 9 L. 122/1989
che esso si trovasse in un cortile, senza l'osservanza delle norme
di piano sulle distanze, come ritenuto dalla decisione sez. V n.
1007/1995.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra ScaXXX ha chiesto il rigetto
dell'appello.
Con ordinanza n. 4148/2001, questa Sezione ha respinto l'istanza
cautelare proposta dall'appellante.
Alla pubblica udienza dell'8.11.2005 il ricorso è passato
in decisione.
4. L'appello è infondato.
4.1. Priva di pregio è l'eccezione di irricevibilità del
ricorso originario in relazione all'asserito carattere meramente
confermativo della concessione n. 44/98, dedotta dall'appellante.
La concessione edilizia n. 44/98 è stata rilasciata a seguito
di specifica istruttoria e nuova valutazione della situazione anche
per superare il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia,
come risulta dall'atto di valutazione allegato al provvedimento
in data 16.1.1998. Per cui comunque essa non può considerarsi
atto meramente confermativo della precedente concessione edilizia
n. 16/94, come del resto evidenziato dal TAR.
4.2. Neppure può accogliersi la doglianza con la quale si
sostiene la legittimità della concessione in sanatoria.
L'art. 9, 1° comma, della legge 24.3.1989, n. 122, e successive
modificazioni, stabilisce che "i proprietari di immobili possono
realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al
piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti". La norma continua
disponendo che “tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali
esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani
urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante
e compatibilmente con la tutela delle risorse idriche”. In base
alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati,
se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di
un fabbricato, nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel
sottosuolo di un'area pertinenziale esterna (V. la decisione di
questa Sezione n. 1662 del 29.3.2004).
Né può estendersi l'applicabilità delle agevolazioni
di cui alla menzionata disposizione ad altre ipotesi in relazione
al suo carattere eccezionale. In particolare, detta disposizione
non poteva applicarsi al caso in esame in cui il parcheggio assentito
(senza rispettare le prescritte distanze) non era per nulla sotterraneo
ma posto sullo stesso piano di calpestio dell'immobile, come rilevato
dal TAR e sul punto non contestato.
Non pertinente è la decisione di questa Sezione n. 1007
del 7.7.1995 (richiamata dall'appellante), la quale ha ritenuto
illegittima nella specifica fattispecie il mancato rilascio della
concessione edilizia relativa ad un parcheggio, collocato in un
cortile di pertinenza del fabbricato e non posto al di sotto dell'andamento
altimetrico naturale del terreno, in quanto essa è motivata
essenzialmente sulla base della disciplina urbanistica del comune
di Torino, il che non viene in considerazione nel caso in esame.
5. Per quanto considerato, l'appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge l'appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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