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ORDINANZA| Esame avvocato: insufficiente il solo voto numerico nella prova orale in assenza del presidente |
Pubblicata da:
Redazione
Con questa ordinanza il T.A.R. della Lombardia, sez. Brescia, si esprime a favore dell'istanza cautelare di un praticante avvocato sulla non idoneità all'esercizio della professione di avvocato, espressa nella fattispecie da una sottocommissione di esame di Brescia.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
Registro Ordinanze: 65 / 2004
Registro Generale: 1441/2003
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
GIANLUCA MORRI Ref., relatore
MAURO PEDRON Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 16 Gennaio 2004
Visto il ricorso 1441/2003 proposto da:
F.D.
rappresentato e difeso da:
B. G.
con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12
contro
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D'APPELLO DI BRESCIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentati e difesi da:AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BRESCIA VIA S. CATERINA, 6 presso la sua sede
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del giudizio di non idoneità all'esercizio della professione di avvocato e degli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, gli avvocati delle parti;
Rilevato, ad un sommario esame:
- che la Sezione ritiene di condividere l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui devono considerarsi superate le isolate pronunce, che, in forza di una interpretazione meramente letterale dell'art. 22 del R.d.l. n. 1578 del 1933, hanno ritenuto che le sottocommissioni debbano necessariamente essere presiedute dal presidente titolare. D'altro canto, l'esigenza di tendenziale omogeneità delle valutazioni ben può essere soddisfatta, in via di fatto, attraverso l'opera di coordinamento dei lavori delle singole sottocommissioni ad opera del presidente titolare, per cui le sottocommissioni o la commissione principale possono essere presiedute anche dal vicepresidente senza che occorra, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione, ciò ad evitare la reiterazione di formule di stile variamente costruite (Consiglio Stato , Sez. IV, 01.2.2001, n. 367; Consiglio Stato, Sez. IV, 25.9.2002, n. 4925);
- che, come riferito dal Presidente della Commissione Esami, non risultano essere stati predefiniti i criteri di valutazione della prova orale;
- che i criteri e gli indirizzi generali fissati nella seduta plenaria del 13.1.2003 riguardano esclusivamente la prova scritta;
- che, in assenza di criteri predefiniti per la valutazione della prova orale, la sola espressione del voto numerico accompagnato dalla verbalizzazione delle domande non può ritenersi del tutto sufficiente quale motivazione del giudizio di idoneità o inidoneità del candidato;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
accoglie la suindicata domanda cautelare al fine di completamento della motivazione che ha determinato la dichiarazione di non idoneità della ricorrente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 16 Gennaio 2004
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