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SENTENZA| E’ giusta la riduzione dell’assegno di mantenimento quando il marito paga il mutuo della casa assegnata alla ex |
Pubblicata da:
Dott.ssa Mariagabriella Corbi
Corte di Cassazione, I Sez Civile, n. 15333 depositata 25/06/2010
Dott.ssa Mariagabriella CorbiLa Corte di Cassazione ha ritenuto equa l’autoriduzione dell’assegno di mantenimento posto a carico del marito separato, perché lo stesso aveva anche l’onere di provvedere al pagamento dell’intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale – in regime di comunione dei beni - assegnata alla donna ed in assenza di prole (prima sezione civile, sentenza n.15333). Fermo restando la comproprietà dell’immobile, la Signora possiede anche altri redditi che, oltre a poter contribuire al rateo, le consentono di mantenere il “pregresso tenore di vita in costanza di matrimonio”.
“La Corte Territoriale nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacità economiche dei coniugi, valutate nel complesso degli elementi fattuali, non necessariamente reddituali, ma comunque capaci d’incidere almeno approssimativamente sulle capacità economiche, in cui si concentrano le circostanze rilevanti ex art.156 comma 2c.c., ha determinato il quantum che ha ritenuto lo abbia assicurato.” Così ha provveduto al rigetto del ricorso presentato dalla donna.
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