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SENTENZA| L’imposta sarda sul lusso costituisce un aiuto di Stato |
Pubblicata da:
Dott.ssa Daria Perrone
Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 17.11.2009 n° C-169/08
Con la sentenza 17 novembre 2009, C-169/08, la CGCE si è pronunciata sulla compatibilità con il Trattato CE dell’imposta regionale sarda sullo scalo turistico di aeromobili, nonché di unità da diporto, prevista all’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, recante disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.
Investiti della competenza dalla Corte Costituzionale italiana, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno affermato che l’istituzione di una imposta sullo scalo turistico gravante unicamente su coloro che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, si pone, in primo luogo, in netto contrasto con il principio di libera circolazione dei servizi (art. 49 TCE).
Infatti, l’art. 49 CE vieta ad una norma tributaria di un’autorità regionale di provocare una disparità di trattamento tra residenti e non residenti. In questo senso, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi, poiché non vi è alcuna obiettiva diversità di situazione che possa giustificare la suddetta disparità di trattamento tra le varie categorie di contribuenti.
Secondo la Corte, nemmeno il fondamento razionale sotteso della nuova imposta potrebbe giustificare una compromissione del principio di libera circolazione dei servizi. L’imposta si inserisce nell’ambito di in una nuova politica regionale di tutela ambientale e paesaggistica del territorio della Regione Sardegna. Tale politica prevedrebbe l’istituzione di vari contributi volti, da un lato, a disincentivare il consumo eccessivo del patrimonio ambientale e paesaggistico costiero e, dall’altro, a finanziare gli interventi onerosi di riassetto delle zone costiere. Tale imposta sarebbe inoltre fondata sul principio «chi inquina paga», poiché, indirettamente, essa graverebbe sugli esercenti dei mezzi di trasporto, i quali costituirebbero una fonte di inquinamento.
Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, a prescindere dall’esistenza di uno scopo legittimo che corrisponda a motivi imperativi di interesse generale, la giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in questione sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento (v. ex multis sentenza 30 gennaio 2007, causa C150/04, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-1163, punto 46).
Anche se i motivi invocati dalla Regione Sardegna potrebbero costituire il fondamento dell’istituzione dell’imposta regionale sullo scalo, gli stessi non possono giustificare le modalità di applicazione di tale imposta e, segnatamente, la disparità di trattamento degli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, i quali sono gli unici debitori di tale imposta.
Infatti, è evidente che dette modalità, che comportano una restrizione della libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE, non appaiono atte a garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, né sono necessarie per raggiungerli. Gli aeromobili e le imbarcazioni dei residenti contribuiscono al degrado dell’ambiente tanto quanto quelli dei non residenti.
Pertanto, la restrizione alla libera prestazione di servizi, quale essa risulta dalla normativa tributaria in questione, non può essere giustificata da motivi relativi alla tutela dell’ambiente in quanto l’applicazione dell’imposta regionale sullo scalo che essa istituisce si basa su una differenziazione tra le persone priva di relazione con detto obiettivo ambientale. Una restrizione del genere non può neanche essere giustificata da motivi sanitari, non avendo la Regione Sardegna fornito alcun elemento che consenta di constatare che tale normativa mira a tutelare la sanità pubblica.
Inoltre, per quanto concerne la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, la CGCE ritiene che l’art. 87, n. 1, CE dev’ essere interpretato nel senso che una normativa tributaria di un’autorità regionale che istituisce un’imposta sullo scalo, quale quella di cui all’art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, la quale grava unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, costituisce una misura di aiuto di Stato a favore delle imprese stabilite su questo stesso territorio.
Infatti, l’imposta de qua incide sui servizi forniti in relazione allo scalo di aeromobili e di unità da diporto, che riguardano il commercio intracomunitario, essendo quindi in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Non solo. Tale imposta, attribuendo un vantaggio economico agli
Dott.ssa Daria PerroneCorte di Giustizia Europea
Grande Sezione
Sentenza 17 novembre 2009
«Libera prestazione dei servizi – Art. 49 CE – Aiuti di Stato – Art. 87 CE – Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto che grava unicamente sugli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale»
Nel procedimento C169/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte costituzionale con ordinanza 13 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2008, nella causa
Presidente del Consiglio dei Ministri
contro
Regione Sardegna,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. K. Lenaerts, J. C. Bonichot, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Regione Sardegna, dagli avv.ti A. Fantozzi e G. Campus;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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