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SENTENZA| Dichiarazione di nullita’ matrimoniale del tribunale ecclesiastico |
Pubblicata da:
Dott.ssa Mariagabriella Corbi
Cassazione civile Sez. I del 04-02-2010 n. 2600
Sia il matrimonio civile che il matrimonio concordatario possono essere dichiarati nulli.
Bisogna precisare:
1) In tema di matrimonio concordatario, non è corretto parlare di annullamento, ma di dichiarazione di nullità, suscettibile di ottenere effetti civili mediante delibazione della sentenza ecclesiastica. Si ribadisce che la riserva mentale costituisce un ostacolo alla delibazione se il coniuge che non l’ha posta era in buona fede e si oppone alla declaratoria di efficacia civile; essa non impedisce invece la delibazione se è lo stesso coniuge in buona fede a richiedere la declaratoria degli effetti civili .
2) Ciò che viene delibato non è il “rito matrimoniale ecclesiastico”, bensì la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Non va poi confuso il processo canonico di nullità (che è solo ecclesiastico) con il procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica (che è invece solo civile), attivabile unicamente su richiesta di almeno uno dei coniugi e che è notevolmente e notoriamente più breve (ed anche meno costoso) di un procedimento civile di nullità oppure di una separazione o di un divorzio contenziosi.
3) Una volta delibata la sentenza ecclesiastica, non è esatto affermare che è come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato, perché divengono applicabili le disposizioni del codice civile sul matrimonio putativo; se poi la delibazione intervenisse dopo che è passata in giudicato la sentenza di divorzio, addirittura non verrebbero meno neppure le statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio.
4) L’inconsumazione non è certo un motivo di nullità, ma di scioglimento del matrimonio mediante dispensa papale (logicamente con effetti ex nunc!), come accade anche nell'ordinamento italiano, che prevede l'ipotesi del divorzio per inconsumazione (legge 898/1970, art. 3, n. 2), lett. f). Il riconoscimento della dispensa papale agli effetti civili, previsto dal Concordato del 1929, non era più possibile già a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982 ed ora non è più contemplato dalla vigente normativa concordataria.
La dichiarazione di nullità, quindi, è disposta se vi è una violazione della legge in maniera irreparabile, che stabilisce i requisiti per la celebrazione del matrimonio e gli impedimenti dei coniugi.
Solitamente i motivi per la pronuncia sono:
Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, per ottenere gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere alla Corte d'appello la declaratoria di validità attraverso un procedimento detto "giudizio di delibazione".
La sentenza ecclesiastica di nullità resa esecutiva con la delibazione permetterà di celebrare nuove nozze con rito religioso cattolico.
A differenza di quanto sopra, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio produce quale effetto principale il venir meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un assegno divorzile, quando ve ne ricorrano le circostanze.
In questo caso, è preclusa ogni possibilità di celebrare un nuovo matrimonio con rito religioso cattolico.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale fa stato tra le parti ed assume l'autorità di cosa giudicata che preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante.
La pronuncia ecclesiastica, regolarmente delibata, sancisce l'invalidità del matrimonio e l'insussistenza del vincolo: è indubbio che la pronuncia di divorzio, presupponendo la validità del matrimonio e la sussistenza del vincolo, si ponga in radicale contrasto con essa."
Dott.ssa Mariagabriella Corbi
Cassazione civile Sez. I del 04-02-2010 n. 2600
...omissis...
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
La B., con il primo motivo, lamenta violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 5, degli artt. 27 e 31 disp. gen., sostiene nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 799 e 797 c.p.c., nonchè ex artt. 34 - 295 c.p.c., e art. 124 c.c.; difetto di motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, lamenta violazione degli artt. 12 9 e 129 bis c.c., nonchè dell'art. 112 c.p.c..
Lo S. propone ricorso incidentale: con un unico motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione alla L. n. 898 del 1970, e agli artt. 796 e 797 c.p.c., nonchè difetto di motivazione della sentenza impugnata, e omessa pronuncia circa l'eccezione di giudicato.
Per ragioni sistematiche, si esamina dapprima il ricorso incidentale, che deve essere accolto.
Le parti hanno ampiamente dibattuto i rapporti tra giurisdizione civile ed ecclesiastica, principio di prevenzione, possibilità o meno di delibazione di sentenza ecclesiastica, in pendenza del giudizio di divorzio. Ma tutto ciò non è pertinente alla fattispecie in esame; nel corso del giudizio di divorzio è intervenuta la delibazione, non impugnata (e passata in giudicato) prima della pronuncia di divorzio.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale fa stato tra le parti ed assume l'autorità di cosa giudicata che preclude ogni altra pronuncia con essa contrastante.
La pronuncia ecclesiastica, regolarmente delibata, sancisce l'invalidità del matrimonio e l'insussistenza del vincolo: è indubbio che la pronuncia di divorzio, presupponendo la validità del matrimonio e la sussistenza del vincolo, si ponga in radicale contrasto con essa.
Rimangono dunque travolte la sentenza di divorzio e le statuizioni economiche ad esso conseguenti (non potrebbe parlarsi di passaggio in giudicato di tali statuizioni concernenti l'assegno di divorzio, poichè lo S., seppure in subordine, aveva impugnato, in sede d'appello, pure tali statuizioni)(vedi in analoga fattispecie Cass. n. 10055 del 2003).
Per quanto sopra osservato va rigettato il ricorso principale: quanto al primo motivo, va ribadito che non al rapporto tra le due giurisdizioni, civile ed ecclesiastica, o al principio di prevenzione va fatto riferimento, ma all'efficacia del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., della delibazione di pronuncia ecclesiastica di nullità che travolge la successiva sentenza di divorzio nonchè le statuizioni economiche ad esso conseguenti (che erano state comunque impugnate, con appello dallo S.).
Il motivo va dunque rigettato siccome infondato.
Nè si potrebbe parlare di violazione degli artt. 129 e 129 bis c.c., con riferimento al secondo motivo proposto, che non appare sul punto pertinente, in quanto non sono state proposte domande, al riguardo, dalla B. o dallo S., neppure in via subordinata.
Pure si censura, nel motivo, la condanna alla restituzione dell'assegno di divorzio, sotto il profilo del mancato accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia di delibazione. In verità, la restituzione viene disposta, proprio in virtù dell'acquisita - e mai contestata precedentemente - definitività della pronuncia di delibazione.
Va per di più osservato che non viene contestata la legittimità in sè di tale condanna alla restituzione di quanto percepito.
Il motivo è dunque inammissibile.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta, relativa alla L. n. 898 del 1970, art. 5, là dove esso non consente di riconoscere l'assegno divorzile, in caso di delibazione di pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale, si è già pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 32 9 del 2001, dichiarandola infondata (il riferimento era agli artt. 129 e 129 bis c.c., ma la questione era identica), mentre appaiono del tutto generiche e comunque non rilevanti nella specie le proposte questioni di incostituzionalità di disposizioni della L. n. 121 del 1985, artt. 796 e 797 c.p.c., ovvero di disposizioni della L. n. 218 del 1995 (senza indicazione, in quest'ultimo caso, delle norme, cui ci si dovrebbe riferire).
Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale. Va cassata la sentenza impugnata, in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale.
Può decidersi nel merito, non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti di fatto: va dichiarata inammissibile la domanda di divorzio per sopravvenuta carenza di interesse.
La natura della causa e la complessità delle questioni trattate richiedono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità e di quello d'appello.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale; cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo sul merito, dichiara inammissibile la domanda di divorzio, per sopravvenuta carenza di interesse, compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quello di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità e dati identificativi delle persone nominate, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010
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