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SENTENZA| Il diritto dei nonni ad una relazione affettiva con il nipote minorenne, figlio di una coppia soggetta a separazione personale |
Pubblicata da:
Avv. Valter Marchetti
Cassazione civile, I Sezione, 16 ottobre 2009, n.22081
Fatto e svolgimento del processo.
Durante un processo di separazione personale tra coniugi, i genitori del ricorrente nonché nonni dei due figli minori della coppia, intervengono nel giudizio nanti il Tribunale, deducendo che no nonostante in sede presidenziale fosse stato disposto l’affidamento condiviso, la madre dei due minori impediva di fatto che essi mantenessero i rapporti con i nonni ed i cuginetti.
A seguito della eccezione di inammissibilità dell’intervento sollevata dalla difesa della resistente, il Tribunale emette sentenza parziale dichiarando inammissibile l’intervento dei nonni.
L’impugnativa proposta dai soccombenti viene accolta dalla Corte di Appello la quale, pur negando l’esistenza di un diritto proprio dei nonni tale da legittimare un intervento autonomo o litisconsortile, affermava la sussistenza di un interesse giuridicamente protetto dei medesimi il quale consentiva ai medesimi nonni un ruolo attivo nel giudizio nelle forme dell’intervento ad adiuvandum ex art.105, comma 2, cpc. La difesa della resistente, propone ricorso per cassazione.
Richiamo della Cassazione Civile n.364 del 1996.
Già la sentenza n.364 del 1996 aveva risolto in senso negativo il problema dell’ammissibilità dell’intervento dei noni o di altri familiari nel giudizio di separazione dei coniugi. In tale decisone si era osservato che oggetto del giudizio di separazione è l’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione ai coniugi a cessare la convivenza e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi coniugi e nei confronti dei figli. Viene altresì osservato dai giudici della Cassazione che, quanto sopra espresso dalla sentenza richiamata, coerente con la descritta delimitazione dell’oggetto del giudizio “ è l’attribuzione della legittimazione ad agire esclusivamente ai coniugi “ ex art.150 c.c. e quindi la non ravvisabilità di diritti relativi all’oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento di terzi, ai sensi del primo comma dell’art.105 cc o di un interesse di terzi a sostenere le ragioni di una delle parti sul quale fondare un intervento ad adiuvandum ai sensi dell’art.105, comma secondo, cpc.
Tutela indiretta all’interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori.
Sempre nella sentenza del 1996, i giudici hanno osservato come il nostro ordinamento non garantisce in via immediata e diretta l’aspirazione dei nonni alla frequentazione dei nipoti, ma offre una tutela soltanto indiretta ex art.336 cc all’interesse dei parenti, mediante il riconoscimento della loro legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale sull’esercizio della podestà dei genitori che non possono, senza un motivo plausibile, impedire i rapporti dei figli con detti congiunti.
La tutela degli interessi dei figli minori nel processo di separazione/divorzio, non impone il riconoscimento della loro qualità di parti processuali.
Infatti, osservano i Giudici, è rimessa al legislatore, secondo una valutazione ritenuta costituzionalmente corretta dal giudice delle leggi, la scelta degli strumenti di tutela. A tal proposito viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 1986 la quale ha dichiarato che “ nel sistema vigente gli interessi dei figli minori non rimangono senza tutela, ma sono garantiti da una serie di misure che il legislatore ha ritenuto idonee e sufficienti “.
L’intervento obbligatorio in giudizio del pubblico ministero.
Si pensi, in particolare, all’intervento del pm in giudizio, al fine di aver cura, appunto, degli interessi del minore esercitando tutte le facoltà a lui consentite. Ma altri strumenti di tutela sono rappresentati dagli ampi poteri del giudice istruttore o dal potere del Collegio di pronunciare a prescindere dalle richieste delle parti.
La novella del 2006, crescita serena ed equilibrata del minore.
La legge 8 febbraio 2006 n.64, osservano i Giudici, “ ha riconosciuto e valorizzato il ruolo degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando all’art.155, comma primo, c.c. il diritto del figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale ( o di divorzio) dei genitori, rapporti significativi con i medesimi ”. Ma tale disposizione introdotta dalla novella del 2006 non incide sulla natura e l’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio nonché sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti. Infatti, il secondo comma del medesimo art.155 c.c. demanda al giudice l’adozione dei provvedimenti relativi alla prole “ per realizzare la finalità indicata dal primo comma”, assumendo come esclusivo parametro di riferimento l’interesse morale e materiale della prole, non sulla base delle deduzioni delle parti, ma anche attraverso l’eventuale apporto fornito dal pubblico ministero e degli altri elementi acquisiti d’ufficio.
Vuoto normativo in ordine alla legittimazione processuale dei parenti del minore.
Nonostante il legislatore del 2006 abbia previsto la titolarità del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale, ciò non è sufficiente a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. Lo stesso art.155 ter cc prevede che solo i genitori possano chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli o l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi o disposizioni di natura economica.
La Cassazione nega ai nonni del minore l’intervento ad adiuvandum nel processo de quo.
Secondo i giudici della Cassazione infatti, detto intervento ad adiuvandum “ presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione con il rapporto dedotto in giudizio tale da esporlo ai cd effetti riflessi del giudicato”. Nella situazione in esame, non è configurabile un interesse proprio all’attuazione di un diritto del minore che, nel giudizio de quo, non è parte processuale.
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