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SENTENZA| E' reato non pagare l'assegno solo quando il coniuge è indigente |
Pubblicata da:
Dott.ssa Mariagabriella Corbi
Corte di Cassazione VI^ Sz Penale, sentenza n. 42631 depositata il 9 novembre 2009
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42631 depositata nella cancelleria il 9 novembre 2009, ha valutato che "non vi è interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice" per il mantenimento del coniuge, ove questi sia in grado di provvedere a se stesso, in considerazione che "l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile". Nello specifico: in 1^ istanza il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la non procedibilità nei confronti del coniuge per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, perché prescritto. In 2^ istanza, la Corte di Appello di Napoli, ribaltava tale sentenza, dichiarando l’imputato colpevole del reato ascrittogli, in relazione al danno procurato al coniuge separato. Lo stesso, avverso tale sentenza, ricorreva in Cassazione, per l’erronea applicazione del codice, avendo la Corte di Appello condannato per responsabilità dell’imputato alla violazione degli obblighi posti a carico di quest’ultimo in favore della moglie nel giudizio civile, eludendo il fatto che la moglie usufruiva di ulteriori mezzi di sussistenza e che l'obbligato era stato licenziato, con relativa perdita di retribuzione, cosa che non consentiva l'adempimento ai propri obblighi.
Per gli Ermellini, «ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570 c.p., nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza».
L'indagine conoscitiva dei mezzi di sostentamento «è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno».
Nella motivazione si riscontra che, «in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare non vi è interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice, in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, ma è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato». Quindi non è più automatica la sanzione che adduce alla condanna ex art. 570 cp in quanto i giudici di merito dovranno analizzare tutta la situazione reddituale della ex e, se dalle indagini emergerà che questa usufruisce di un introito e, di conseguenza, in grado di mantenersi da sola, l’obbligato, (al di là dell'illecito civile commesso) dovrà essere assolto.
In altri termini, il reato della violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) nei confronti del coniuge non costituisce la necessaria conseguenza del mero inadempimento nel versamento dell'assegno di mantenimento. Analoga corrispondenza è riscontrabile anche nelle pronunzie come: Corte di Cassazione Sezione 6 Penale - Sentenza del 13 dicembre 2006, n. 40708;Corte di Cassazione Sezione 6 Penale - Sentenza del 5 febbraio 1998, n. 3450. Una delle più evidenti decisioni in questo senso è stata depositata al Palazzaccio lo scorso giugno (Cass. 24631/2009) in cui è stato affermato che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art 570 c.p., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età, grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da latri congiunti esenta in alcun modo l'altro».
Se da una parte la Suprema Corte ha valutato in maniera elastica l’aspetto evidenziato nella sentenza n. 42631, ha invece, di contro, usato il “pugno duro” nei confronti dei padri che non contribuiscono al mantenimento dei figli.
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