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SENTENZA| L’acquisto esclusivo dell’azienda farmacia non e’ automatico in presenza di più coeredi |
Pubblicata da:
Avv. Daniele Golini
Nota alla Sentenza Cass. Civ. Sez. II, 27-05-2009, n. 12346
“L’acquisto esclusivo dell’azienda farmacia da parte dell’unico soggetto autorizzato all’esercizio del servizio farmaceutico non è automatico in presenza di più coeredi”
Una delle maggiori innovazioni in tema di acquisto della titolarità della farmacia è stata introdotta dall’art. 12 della L. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico). Invero, il comma 11 di tale disposizione normativa prevede che il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. A differenza del previgente regime normativo, con tale norma si è andati ad imporre che la titolarità della farmacia comprenda inscindibilmente sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell'azienda (restando, comunque, il trasferimento dell'azienda farmaceutica sottoposto alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo ad opera di un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei citati requisiti).
Tale principio pone una problematica di non poco conto se si considera che potrebbe accadere, in alcuni casi, che la farmacia cada in successione mortis causa, unitamente a tutto l’asse ereditario, in favore di diversi soggetti di cui uno solamente sia stato autorizzato all’esercizio del servizio farmaceutico. Sorge allora l’interrogativo se tale soggetto acquisiti o meno automaticamente la proprietà esclusiva della connessa azienda.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte è giunta alla conclusione che il soggetto autorizzato all’esercizio del servizio farmaceutico non acquista automaticamente la proprietà dell’azienda farmacia in assenza della divisione dell’intero asse ereditario cui appartiene la farmacia stessa. Ciò perché l’indissociabilità della titolarità dell’esercizio farmaceutico e della relativa azienda non comporta, quale effetto tipico, l’acquisto automatico della titolarità dell’azienda in capo al titolare dell’esercizio farmaceutico; questi ha l’obbligo di procurasene l’acquisto nei modi previsti dalla legge comune e, dunque, è necessario che intervenga la divisione dell’asse ereditario di cui faceva parte la farmacia.
Avv. Daniele GoliniSENTENZA
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