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ORDINANZA| Tutela ambientale - misure straordinarie - questione illegittimita' |
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Tutela ambientale e misure straordinarie smaltimento rifiuti in campania - questione di illegittimita’ costituzionale dell’art. 6 del d.l. 172/2008 – infondatezza
[Tribunale di Nola, GOT Dott. Antonio Verde, ordinanza dell’11 maggio 2009]
(massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli)
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale dettate dal D.L. 172/08: illegittimità costituzionale per violazione degli artt.3, 25 e 77 Cost. – infondatezza, per essere sussistente lo stato di emergenza “eccezionale e temporaneo” con la determinazione della durata ed estensione temporale della vigenza del decreto.
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Antonio Verde, ha pronunciato la seguente Ordinanza sulla richiesta avanzata dal difensore di Tizio, imputato nel presente procedimento, riguardante la questione di illegittimità costituzionale dell’art.6, comma 1 lett. b), del D.L. nr.172/2008 per violazione degli artt.3, 25 e 77 Cost.
Preliminarmente, si osserva che le motivazioni poste dalla difesa a sostegno della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.6 del D.L. nr.172/2008 ripropongono, sostanzialmente, le osservazioni contenute nell’Ordinanza di accoglimento della questione stessa da parte del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata - Dr. Marcopido.
In particolare, in quella Ordinanza, il Giudice poneva l’accento sulla violazione degli artt.3, 25 e 77 della Costituzione, nella parte in cui tale norma determinava un ingiustificato e diverso trattamento sanzionatorio del soggetto che abbia a commettere il reato nel territorio della Regione Campania rispetto ad altro soggetto che commetta lo stesso reato in un’altra regione del territorio nazionale.
Inoltre, veniva posto l’accento sulla insussistenza di una concreta situazione di necessità e di urgenza tali da legittimare l’intervento normativo da parte del Consiglio dei Ministri.
Orbene, si deve preliminarmente osservare che il D.L. 172/2008 riguardante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”, è stato emanato per poter fronteggiare il “concreto ed attuale stato di emergenza” dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania in virtù e nel pieno rispetto della L. 24.2.1992 nr.225, che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
In concreto, tale decreto prevede la possibilità di perseguire penalmente determinate condotte, tra le quali l’abbandono di rifiuti ingombranti, che nel resto del territorio italiano risultano essere punite addirittura con una semplice sanzione amministrativa, mentre per altre, tra le quali la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti pericolosi, da semplici contravvenzioni si trasformano in delitti puniti con pene molto severe.
Questo Giudice, pur non tralasciando la circostanza che già altro Tribunale ha sospeso un procedimento per fatti analoghi, sostenendo che esistano fondate ragioni per ritenere accoglibile la questione di illegittimità Costituzionale della norma in esame per contrasto con gli artt.3, 25 e 77 Cost., ritiene che le motivazioni poste a sostegno di tale provvedimento non siano condivisibili e che, di conseguenza, la questione sollevata non possa ritenersi fondata.
Innanzitutto, bisogna osservare che lo “stato di emergenza”, presupposto imprescindibile per poter adottare delle norme derogatorie alle vigenti disposizioni legislative, è stato formalmente dichiarato dal Parlamento Italiano con il D.L. nr.90/2008, convertito poi nella Legge nr.123/2008, recante “misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”.
Pertanto, ogni questione di legittimità costituzionale della norma in esame per contrasto con l’art.25 della Costituzione risulta essere del tutto infondata e, quindi, certamente non accoglibile.
Di conseguenza, viene meno anche il paventato contrasto con l’art.77 Cost., in quanto il Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.5 della L. nr.64/1992, ha il potere di deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione temporale.
Ed infatti, l’art. 5 recita che “… al verificarsi degli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi …”.
Per quanto riguarda, infine, la sollevata violazione dell’art.3 Cost., questo Giudice osserva che sussistevano delle condizioni del tutto particolari nell’ambito del territorio della Regione Campania che hanno determinato, inevitabilmente, l’adozione di norme severe con uno specifico trattamento sanzionatorio.
Alla base di queste nuove norme risulta esservi, come già riferito, la dichiarazione dello “stato di emergenza nel settore dei rifiuti” che ha legittimato, vista la grave situazione di fatto creatasi nei territori della Regione Campania, il Consiglio dei Ministri ad emanare la normativa in esame.
Inoltre, bisogna osservare che la stessa risulta essere del tutto “eccezionale e temporanea” in quanto cesserà con la revoca dello stato di emergenza, individuato ad oggi nella data del 31.12.2009.
Pertanto, questo Giudice anche per quanto riguarda la paventata violazione dell’art.3 Cost. ritiene manifestamente non fondata la suddetta questione e, di conseguenza, la stessa non può essere rimessa al vaglio di legittimità costituzionale della Consulta.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.6 del D.L. 172/2008 per contrasto con gli artt.3, 25 e 77 Cost. proposta dal difensore dell’imputato.
Ordina alla cancelleria di notificare la presente Ordinanza al P.M. sede, al difensore ed all’imputato.
Nola, 11.5.2009
Il G.O.T.
Dott. Antonio Verde
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