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SENTENZA| Esecuzione forzata – beni immobili – diritto di abitazione |
Pubblicata da:
Dott.ssa Daria Perrone
NOTA A SENTENZA: Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 463
ESECUZIONE FORZATA – BENI IMMOBILI – DIRITTO DI ABITAZIONE
La pronuncia in oggetto si pronuncia in merito al conflitto tra diritto del coniuge superstite a continuare a godere della casa destinata ad abitazione della famiglia e l’opposto diritto dei creditori dell'originario debitore a soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene.
In generale, i creditori hanno diritto ad espropriare i beni su cui è stata iscritta ipoteca, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 c.c.).
Tuttavia, nel caso di specie, il problema è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale.
Secondo la Corte, se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2.
Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo.
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(omissis)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.....
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