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SENTENZA| Assicurazione - responsabilita' civile - circolazione stradale – strada ad uso pubblico |
Pubblicata da:
Dott.ssa Daria Perrone
NOTA A SENTENZA: Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2009, n. 316
Contratto di assicurazione della responsabilità civile - circolazione stradale – strada ad uso pubblico
Nell'individuare l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile auto, l’art. 1, L. 990/1969, come del resto anche l’art. 122, D.Lgs. n. 209 del 2005, condiziona l'obbligo assicurativo all'essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate.
In giurisprudenza, è pacifico che la sosta è un momento della circolazione, tanto che viene regolata dal codice della strada come tale. Ne discende che un veicolo che si trovi in sosta, purchè lo sia su strada di uso pubblico o area ad essa equiparata, deve ritenersi in circolazione.
Secondo la Corte, inoltre, la norma dell'art. 1 non prevede come presupposto per l'obbligo assicurativo e, quindi, per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.
Qualora l'uso del veicolo sia, pertanto, conforme alle sue caratteristiche, è sufficiente che quell'uso sia compiuto su strada di uso pubblico o su area equiparata. Conseguentemente, se l'uso avvenga mentre il veicolo trovasi in sosta, ai fini dell'operatività della copertura diventa decisivo accertare se la sosta sia avvenuta su strada di uso pubblico o su area equiparata.
In conclusione quindi, la Corte afferma che “nella L. n. 990 del 1969, art. 1 il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggi;arsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice".
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(omissis)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
(…)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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