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Articolo del 10/04/2012 | Autore Avv. Eugenio Gargiulo | Altri articoli dell'autore |
Interessante
sentenza della Corte di Giustizia Europea,
che è tornata ad esprimersi in materia di diritti
d'autore.
Questa
volta il caso, sottoposto al vaglio dei
magistrati europei, ha riguardato la diffusione di "materiale
musicale" in uno studio dentistico italiano.
La
Corte comunitaria era stata chiamata in causa dalla
Società Consortile Fonografici (SCF), che aveva avanzato la
richiesta di risarcimento dei diritti,
per la musica d'ambiente diffusa
nelle sale d'attesa di alcuni studi
dentistici.
Nello
specifico, ad un dentista torinese era giunta una
richiesta di circa 25mila euro, somma a cui si sarebbe arrivati a causa
di 10
anni di musica di sottofondo, diffusa nella propria sala d'aspetto e
per la
quale non sarebbero stati pagati i relativi diritti
SIAE.
La
Società Consortile Fonografici, che gestisce in
Italia la raccolta e la distribuzione dei diritti per conto dei
produttori
fonografici e degli artisti interpreti ed esecutori,
aveva da tempo deciso di "inquadrare nel
suo mirino" una serie di studi dentistici, che allietano le attese dei
pazienti diffondendo musica d'ambiente, e , quindi,
di "accusare" i medesimi di violazione
della legge italiana (n. 633/1941) sul diritto d'autore.
Ma
la Corte Europea si è dimostrata di parere opposto. I
giudici comunitari hanno,infatti, respinto il ricorso della SCF ,
fondando la
loro decisione su due criteri: il numero di destinatari della musica e
il
carattere della diffusione musicale
stessa, ovvero se fatta a scopo di lucro
oppure no.
La
Corte di Giustizia, nella propria recentissima
sentenza, ha quindi chiarito che la nozione di "comunicazione al
pubblico" non riguarda la diffusione musicale gratuita effettuata
all'interno di uno studio odontoiatrico. Questo tipo di diffusione,
infatti,
non ha uno scopo di lucro, tenuto conto che ".i clienti si recano
presso
uno studio dentistico allo scopo di ricevere delle cure, ed
è solo in maniera
fortuita e indipendentemente dai loro desideri che beneficiano di un
accesso a
determinati contenuti musicali".
Non
esiste dunque in questo caso il diritto alla
percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici, come
previsto
dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100. Inoltre i giudici
hanno
sottolineato che i clienti di un dentista, costituiscono una
pluralità di
persone scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal
momento che
l'insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio
è, in generale,
alquanto ristretto!
Avv. Eugenio Gargiulo
Avvocato |
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