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Articolo del 15/03/2011 | Autore Avv. Alessandro Amaolo | Altri articoli dell'autore |
In via del tutto preliminare, lo scrivente osserva come, proprio in questi ultimi anni, in presenza dell’assoluta necessità di disarticolare il crimine organizzato, l’istituto giuridico della confisca è stato oggetto di un rinnovato interesse sia in ambito nazionale che in quello internazionale.
Inoltre, lo scrivente osserva che il termine italiano “confisca” trae la sua origine dal verbo “confiscare” che, a sua volta, deriva dall’omografo verbo latino “confiscare” a sua volta derivato, come verbo denominale, da fiscus (inteso proprio come tesoro imperiale) con il prefisso cum (con). In particolare, il concetto di fisco è proprio quello di una cassa generale dello Stato; pertanto, si parla nel linguaggio ordinario di “confisca” al fine di evocare l’idea di incamerare dei beni, coattivamente, nelle casse dello Stato. Più in dettaglio, la confisca esprime, appunto, l’ablazione coattiva di uno o di più beni a favore di un ente pubblico o sovrano, così come l’ablazione coattiva e definitiva del potere di disporre di una “res” al suo titolare. Lo scrivente osserva, altresì, come LA CONFISCA RISPONDE ALL’ESIGENZA DI PUNIRE IL COLPEVOLE DI UN REATO CON L’ULTERIORE OBIETTIVO (principale od aggiuntivo) DELLA RIDISTRIBUZIONE DELLE CONSISTENZE PATRIMONIALI ILLECITAMENTE OTTENUTE.
La confisca penale non va confusa né con la confisca amministrativa, quale sanzione punitiva di un illecito amministrativo già commesso, né con l’espropriazione per pubblica utilità. Lo scopo precipuo della misura di sicurezza reale in commento è proprio quello di evitare che il reo, mantenendo la disponibilità di tali cose, sia indotto all’ulteriore commissione di reati.
Tutto ciò premesso, l’istituto giuridico della confisca(1) penale è stato inserito e collocato dal legislatore all’interno del codice penale e, precisamente, nel libro I (Dei reati in generale), Titolo VII (Delle misure amministrative di sicurezza), Capo II (Delle misure di sicurezza patrimoniali), con gli articoli 236(2) e 240 c.p. del 1930. Oggetto di confisca possono essere solo le cose mobili od immobili, a cui non sia stata già impressa per legge una destinazione e che non appartengano già allo Stato. In particolare, sono confiscabili anche i beni appartenenti a persone giuridiche.
Con lo strumento giuridico della confisca si opera l’espropriazione(3) ad opera dello Stato di beni collegati all’esecuzione di fatti criminosi, beni che potrebbero essere nuovamente utilizzati per porre in essere un’attività criminosa.
La confisca(4) rappresenta la principale misura di sicurezza patrimoniale(5) prevista dal codice penale ed è in grado di incidere sul patrimonio e non sulla persona del condannato. Più in particolare, la confisca consiste nell’ablazione di determinati beni che si trovino in rapporto di pertinenzialità con il reato per il quale sia stata pronunciata la sentenza di condanna.
LA CONFISCA PENALE E’ IRREVOCABILE (effetto definitivo), dato che la durata dei suoi effetti non risulta commisurata alla permanenza dello stato di pericolosità sociale.
LA RATIO LEGIS DI QUESTO ISTITUTO E’ LA TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO ossia di contrastare in modo efficace i “moderni” fenomeni di illecito arricchimento fra i quali, nello specifico, tutti quelli riconducibili alla criminalità organizzata(6).
La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato tre differenti tipologie di confisca riconducibili a quella facoltativa, obbligatoria e per equivalente. Quest’ultima ricorre allorquando si possono confiscare, in alternativa al denaro, anche beni diversi (es. si veda il delitto di usura ex lege n. 108/1996).
Per una migliore completezza espositiva dell’argomento, affermo che la confisca facoltativa viene disposta dal giudice in presenza di alcuni precisi presupposti:
● PERICOLOSITA’ DELLA COSA E DEL SOGGETTO AGENTE;
● NECESSARIETA’ CHE IL SOGGETTO ABBIA SUBITO UNA CONDANNA, CON SENTENZA O CON UN DECRETO PENALE;
● OCCORRE CHE LA COSA NON APPARTENGA AD UN TERZO ESTRANEO AL REATO.
Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 c.p. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, legge stupefacenti, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall’art. 12 sexies del Decreto Legge n. 306/1992 convertito nella Legge n. 356/1992, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell’ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 5 aprile 2000, n. 4214)
In sintesi, si può nuovamente affermare che la confisca è in termini di strumentalità rispetto alla commissione del reato. Inoltre, le cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e quelle che ne costituiscono il prodotto e il profitto formano oggetto della confisca facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.). NEL CASO DI CONFISCA FACOLTATIVA IL GIUDICE E’ TENUTO A MOTIVARE L’ESERCIZIO DEL SUO POTERE DISCREZIONALE.
La funzione della confisca facoltativa è proprio quella tendente a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, qualora rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole. In estrema sintesi, la confisca facoltativa può essere applicata ogni volta che il giudice, nel caso concreto, ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sottoposte a sequestro e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. In tema di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l’applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 8 giugno 2005, n. 21703)
Con riferimento alla confisca facoltativa il Giudice della Nomofilachia ha ritenuto del tutto legittima la confisca di un’autovettura adoperata al fine di introdurre dall’estero in Italia sostanze stupefacenti che erano state occultate all’interno del paraurti posteriore.
Pertanto, il principio di diritto enucleato dagli ermellini in riferimento al predetto caso è stato il seguente: “Deve ritenersi legittima la confisca, ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p., delle cose che siano servite per commettere un reato quando tra esse e l’illecito sussista una relazione oggettiva non meramente occasionale, ma tale da giustificare un intervento ablativo che tolga al colpevole la disponibilità di uno strumento idoneo alla reiterazione del comportamento da lui posto in essere”, (Cassazione penale, sezione II, sentenza 27 ottobre 2009, n. 41285)
Invece, LE COSE CHE COSTITUISCONO IL PREZZO DEL REATO FORMANO OGGETTO DI CONFISCA OBBLIGATORIA (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.). Tuttavia, la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 240, comma 2, n. 1 , c.p., non può essere disposta nel caso di estinzione del reato. (Casszione penale, sezioni unite, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38834)
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, poiché l’art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240, secondo comma, c.p., e tale norma è espressamente richiamata dall’art. 355, comma terzo, c.p.p., in materia di sequestro probatorio. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 15 febbraio 2007, n. 6383).
Sempre in tema di confisca obbligatoria, il Giudice della Nomofilachia ha enunciato il seguente principio di diritto: “I proiettili traccianti, i bossoli e l’involucro di una bomba a mano sono soggetti a confisca obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, trattandosi di cose di cui non sono consentiti, sia pure a determinate condizioni, la detenzione e il porto”. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 15 ottobre 2007, n. 38013)
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 16 ottobre 2008, n. 38951)
Invece, in tema di gestione dei rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, prevista per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti (artt. 256, comma primo in relazione all’art. 259, comma secondo, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), deve essere disposta anche nel rito speciale del procedimento per decreto, in quanto tale obbligo sussiste ogni volta che la confisca sia obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma secondo, c.p. ovvero ai sensi delle leggi speciali. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 29 gennaio 2008, n. 4545)
Inoltre, gli ermellini hanno affermato che “La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando deve essere sempre disposta dal giudice anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione”. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 7 luglio 2010, n. 25887)
Ancora in riferimento alla confisca obbligatoria, la Suprema Corte ha stabilito che: “In relazione al delitto di divulgazione di materiale pedopornografico, la confisca dello stesso e degli apparecchi di qualunque tipo ad esso riferibili ha natura obbligatoria e va disposta anche nel caso di patteggiamento o di proscioglimento per estinzione del reato, in quanto deve essere applicata non già la disciplina generale in tema di confisca prevista dall’art. 240 c.p. ma le specifiche disposizioni di cui agli art. 600 ter e 600 septies. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 giugno 2006, n. 24054).
Aggiungo che proprio nell’articolo 416-bis, comma 7, c.p. il legislatore ha introdotto un’ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria per il delitto di associazione di tipo mafioso.
L’istituto giuridico della confisca trova molteplici applicazioni nel diritto penale, tanto che può essere disposta nei confronti di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione. Tuttavia, non può essere confiscata l’automobile usata per agevolare la prostituzione altrui, mancando, in tale ipotesi, l’imprescindibile nesso strumentale che deve collegare, direttamente e immediatamente la cosa al reato. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 22 maggio 1978 – 19 ottobre 1978, n. 12798)
Resta ancora da analizzare l’ultima tipologia di confisca che è quella cd. “PER EQUIVALENTE”. In particolare, le ipotesi di confisca per equivalente(7) sono fornite, ad esempio, dai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (art. 322-ter(8) c.p.), da alcuni delitti contro il patrimonio mediante frode (art. 640-quater c.p.), dalla responsabilità da reato delle persone giuridiche (art. 19, Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), dai reati di pedo-pornografia (art. 600 septies c.p. inserito dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228), dai c.d. reati transnazionali (art. 11, Legge 16 marzo 2006, n. 146) ed, infine, in relazione agli illeciti penali in materia di società e di consorzi (art. 2641 c.c.). L’istituto giuridico della confisca “per equivalente” fu introdotto, per la prima volta, all’interno del nostro ordinamento dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura. Infatti, proprio a tal proposito, l’aart. 644, comma 6, codice penale, stabilisce che, in conseguenza di condanna, la confisca può avere ad oggetto non solo i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, ma anche, in alternativa, beni appartenenti al reo per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vanataggi o compensi usurari. La finalità perseguita dal legislatore con l’introduzione della cd. confisca per equivalente è stata proprio quella di agevolare il più possibile l’operatività dell’istituto considerate le difficoltà che, in concreto, si possono incontrare ogni qual volta i vantaggi economici del reato siano stati occultati o trasformati in altri beni.
Tuttavia, l’unico limite che vede l’istituto è la corrispondenza del valore, potendo lo Stato acquisire solo beni di valore “corrispondente” al prezzo o al profitto del reato.
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sentenza 6 ottobre 2009, n. 38691) hanno stabilito che, in mancanza di norme omogenee, la confisca per equivalente può essere applicata solo al prezzo del reato di peculato e non al profitto.
In questi ultimi anni, la giurisprudenza tende ad ampliare la portata dei beni confiscabili ritenendo legittima l'ablazione dei beni acquisiti da terzi per donazione o compravendita dall'imputato, accedendo ad una nozione di "disponibilità" come comportamento uti dominus del soggetto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo.
Proprio in riferimento all’ipotesi di confisca per equivalente il Giudice della Nomofilachia ha stabilito quanto segue: “In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce prezzo del reato ogni qualvolta sia stata data o ricevuta come controprestazione per lo svolgimento dell’azione illecita ed, in quanto tale, è assoggettata a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 1 c.p., il cui ambito di applicazione risulta altresì allargato prima dall’art. 322 ter c.p., introdotto dall’art. 3 legge 29 settembre 2000, n. 300 e poi dall’art. 335 bis c.p., introdotto dall’art. 6 L. 27 maggio 2001, n. 97.” (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 giugno 2001, n. 24043) In sintesi, la predetta sentenza riporta il caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto prezzo del reato la somma indebitamente ricevuta dal pubblico ufficiale magistrato come controprestazione per avere adottato delle modalità e dei criteri assolutamente illeciti nella liquidazione del compenso al custode.
Inoltre, osservo che, in riferimento al diritto penale della circolazione stradale, il la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue: “Ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza(9), non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera (Fattispecie in tema di sequestro preventivo). (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 24 settembre 2010, n. 34687)
In ultima analisi, lo scrivente osserva come il fondamento (la funzione) della confisca si rinviene proprio nella specifica esigenza di evitare che la disponibilità di cose funzionali o conseguenti al reato possa spingere nuovamente il reo a delinquere. Infatti, se fossero lasciate nella piena disponibilità del reo, le predette res potrebbero, certamente, costituire un incentivo alla commissione si ulteriori reati.
Infine, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, il legislatore ha stabilito che anche gli animali vivi possono essere oggetto di confisca penale, ex art. 19-quater disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale. Quindi, il testo del predetto articolo (affidamento degli animali sequestrati o confiscati) è il seguente: “Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”. Pertanto, dalla lettura della sopraccitata norma si evince che la tutela da assicurare all’animale vivo si manifesta anche in ordine alla custodia, che significativamente viene assegnata ad enti che presentino garanzia in ordine alla concreta assicurazione di una simile tutela.
A questo punto della trattazione dell’argomento, lo scrivente ritiene, altresì, doveroso fare un’ultima riflessione proprio in riferimento all’ipotesi di una possibile illegittimità di un provvedimento ablativo di confisca. Proprio su quest’ultimo punto, la Suprema Corte ha specificato quanto segue: “La distruzione della cosa oggetto di confisca, disposta in sede esecutiva a reato prescritto, non pregiudica il diritto della parte privata interessata a far valere l’illegittimità del provvedimento ablativo, in quanto, pur esclusa la possibilità di restituzione della cosa, residua la possibilità di conseguire il ristoro per il danno subito”. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 22 dicembre 2009, n. 49367)
Infine, riferimento al diritto penale della circolazione stradale, lo scrivente ritiene molto peculiare ed interessante il seguente principio di diritto enucleato dal Giudice della Nomofilachia: “La falsa attestazione di regolare revisione, apposta con timbro, sulla carta di circolazione di un autoveicolo, non inficia la validità del documento nella sua interezza. Pertanto, è illegittima la confisca del suddetto documento, mentre è sufficiente che da esso venga eliminato, con la sentenza dichiarativa della falsità, la falsa dicitura impressa. (Fattispecie incriminatrice penale relativa al delitto ipotizzato dall’art. 468 c.p.) – (Cassazione penale, sezione V, sentenza 28 marzo 1996, n. 756)
ARTICOLO 240 - CODICE PENALE. CONFISCA
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre disposta la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato:
2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
(1) In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce prezzo del reato ogni qualvolta sia stata data o ricevuta come controprestazione per lo svolgimento dell’azione illecita e, in quanto tale, è assoggettata a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, n. 1, c.p. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2006, n. 46
(2) Art. 236 Specie: regole generali. Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: 1) la cauzione di buona condotta; 2) la confisca. (…omissis….)
(3) La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. Ne consegue che la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione. Cassazione penale, sezione IV, sentenza 23 giugno 2010, n. 23968
(4) A norma dell’art. 259, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sempre disposta la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per i reati di traffico illecito di rifiuti.
(5) In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l’art. 6 legge n. 152 del 1975 prevede, a tutela dell’ordine pubblico, la confisca obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed ogni altro oggetto destinato ad offendere, ciò in deroga alla disciplina ordinaria in tema di confisca, che è pertanto imposta anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ed in presenza di una causa estintiva del reato, salva la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 240 c.p., cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato. Cassazione penale, sezione I, sentenza 22 settembre 2006, n. 34042
(6) Il denaro sequestrato in quanto ritenuto il risultato economico dell’attività di spaccio va qualificato come profitto del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e non come prezzo di questo. Esso, pertanto, può essere assoggettato a confisca anche in caso di “patteggiamento”, dato che l’art. 445, comma 1, c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003 n. 134, richiama ora indistintamente tutti i casi di cui all’art. 240 c.p., a differenza di quanto prevedeva il previdente testo, che si riferiva esclusivamente all’art. 240, comma 2, c.p. Ai fini della confisca occorre, però, che sussista un “nesso” tra il denaro e l’attività di spaccio e, sul punto, il giudice deve motivare. (Ciò che nella specie, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva fatto, ravvisando nel denaro sequestrato la qualità di profitto dell’attività di spaccio svolta dall’imputato sia evidenziando che egli deteneva il denaro sulla sua persona unitamente alla sostanza stupefacente, sia soprattutto sottolineando che la somma era costituita da banconote di diverso taglio, ritenute indicative di una pregressa vendita di droga). Cassazione penale, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2006, n. 35
(7) Può configurarsi come confisca per equivalente anche l’istituto previsto dall’art. 19 decreto legislativo n. 23 del 2001 che reca la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
(8) La confisca “per equivalente” prevista dall’art. 322 ter comma 1 ultima parte c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui agli art. 314 e 320 c.p., può essere rapportata, in base al testuale tenore della norma, non al “profitto” ma soltanto al “prezzo” del reato, inteso quest’ultimo in senso tecnico e, quindi, non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a condanna per peculato). Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 marzo 2006, n. 17566
(9) In tema di guida in stato d’ebbrezza, è inammissibile la confisca dell’autovettura appartenente ad una società in nome collettivo (della quale l’imputato sia socio), in quanto quest’ultima è soggetto giuridico estraneo al reato. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 14 gennaio 2010, n. 1536)
Avv. Alessandro Amaolo
Avvocato www.avvocatoamaolo.com |
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