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La TIA, tassa o tariffa?

23/06/2010 Autore : Mazzaraco Mariagrazia Altri articoli dell'autore

La TIA tariffa d’igiene ambientale – introdotta con il D. Lgs. n. 22/97 e sostitutiva della TARSU, è un tributo o un corrispettivo? In caso di controversia, competente a decidere è il giudice ordinario o il giudice tributario?

Circa la natura della TIA, due opinioni si confrontano: quella della Consulta e quella degli “ermellini” ovvero giudici di Cassazione. Già nel 2005 il legislatore con il D.L. n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005, parlava di natura tributaria della tariffa e riconosceva la competenza del giudice tributario per la risoluzione delle controversie relative.

La Suprema Corte ha rimesso in discussione la natura della tariffa d’igiene ambientale alla luce delle sentenze pronunciare dalla Consulta nell’allora 2008, n. 64 e n. 335.

Un primo spunto di riflessione, fa notare la Cassazione, è che la TIA ha molto in comune con la disciplina inerente le prestazioni giudicate non tributarie dalla Corte Costituzionale e cioè “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” a cui si allude nella disciplina della tariffa per il servizio idrico integrato, la deficienza di una normativa ai fini dell’accertamento per l’eventuale e successiva applicazione di sanzioni nonché la regolamentazione del contenzioso, l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto a cui la Tia è soggetta: gli elementi descritti sembrerebbero più che sufficienti ad escluderne la natura tributaria.

A conforto di quanto sottolineato dalla Suprema Corte, la Consulta nella sentenza n. 64 ha dichiarato l’illegittimità del D. Lgs. n. 546/92 nell’assunto in cui si assegnavano alla giurisdizione tributaria le controversie inerenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); nella n. 335 ha cassato l’art. 14, 1° co della L. n. 36/94 ( in merito alle risorse idriche) e l’art. 155, 1°co del D.Lgs. n 152/2006 – Testo Unico Ambientale – nella parte in cui si disponeva che le quote di tariffe per il servizio di depurazione fosse a carico degli utenti ovvero quando l’impianto fognario fosse privo di un centralizzato impianto di depurazione anche se temporaneamente inattivo.

Pur trattandosi, il COSAP ed il canone per lo scarico e la depurazione di acque refluee di fattispecie differenti dalla TIA, la Suprema Corte sindaca sul contenuto dell’art. 2, 2°co del D. Lgs n. 546/92 per cui dalla sola lettura è possibile attestarne la natura tributaria in quanto è comune, tra i dottori della legge, l’opinione che, proprio dal D. Lgs. si evinca la natura non tributaria delle prestazioni.

Il passaggio, dunque, dalla tassa alla tariffa di cui si discute in questa sede potrebbe trovare giustificazione nella volontà da parte del legislatore di attuare quella scelta legislativa diretta alla “privatizzazione dei servizi, connessi ad un processo di detributarizzazione, in particolare riferito alla finanza locale, in una prospettiva federalista in cui si esalta il principio del  beneficio che rappresenta lo snodo essenziale che induce e giustifica il passaggio dalla tassa alla tariffa. Scelta legislativa a cui fa eco la direttiva comunitaria sui rifiuti  regolata dal principio per cui “chi inquina paga”.


Mazzaraco Mariagrazia ^ Vai all' inizio


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