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CCIAA - Diritto annuale anno 2010

19/06/2010 Autore : Rag. Angelo Saitta Altri articoli dell'autore

Con la Circolare Ministeriale n. 19230 del 3 marzo 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla modalità di calcolo del parametro di riferimento (fatturato) da utilizzare per determinare il diritto annuale da parte dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, in seguito alla variazione della normativa dell'IRAP introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2008.

Dal 2008 la determinazione del diritto dovuto dipende dal tipo di iscrizione al Registro delle Imprese:

- i soggetti iscritti nella sezione speciale calcolano il diritto dovuto in misura fissa;

- i soggetti iscritti nella sezione ordinaria (comprese ditte individuali, società di persone,

cooperative) calcolano il diritto dovuto sulla base del "fatturato ai fini Irap".

Nulla è quindi cambiato per le società di capitali che continuano a calcolare il diritto dovuto sulla

base del "fatturato ai fini Irap".

Soggetti obbligati e soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese al

1° gennaio 2010 o che si iscrivono in corso d'anno (ad esempio le imprese di nuova costituzione).

L'importo del diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nel corso dell'anno di riferimento.

Se nel corso del 2010 l'impresa trasferisce la propria sede, il diritto è dovuto solo alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio 2010.

Quindi, un'impresa che al 1° gennaio 2010 aveva la propria sede a Milano e il 30 maggio 2010

trasferisce la propria sede a Torino, per il 2010 deve pagare il diritto annuale alla Camera di Commercio di Milano.

Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale:

- soggetti iscritti solo al REA: associazioni e simili;

- imprese per le quali nel 2009 è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, fatto salvo il caso in cui vi sia esercizio provvisorio dell'impresa;

- imprese individuali che hanno cessato l'attività nel corso del 2009, a patto che la domanda di cancellazione dal Registro Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio 2010;

- società e enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2009 e hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2010;

- cooperative sciolte nel 2009 per provvedimento dell'Autorità governativa.

Non sono pertanto esonerate dal pagamento del diritto annuale:

- le società in liquidazione;

- le società che hanno cessato completamente l'attività senza cancellarsi dal Registro delle Imprese;

- coloro che richiedono la cancellazione dal Registro Imprese con effetto retroattivo.

Determinazione del diritto annuale dovuto

Imprese iscritte nella sezione speciale

Il diritto si applica in misura fissa per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, come da tabella seguente:

 

Soggetti Sezione speciale:

Impresa individuale     € 88

Societa’ semplice agricola       € 88

Societa’ semplice non agricola            € 144

Societa’ tra avvocati     € 170

Imprese iscritte nella sezione ordinaria.

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (società di capitali, di persone, ditte individuali, consorzi e cooperative) il diritto è determinato in base al "fatturato ai fini IRAP" per l'anno 2009.

All'importo del fatturato IRAP devono essere applicate le aliquote per scaglione riepilogate nella seguente tabella:

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2009

da                zero              a        100.000          200 (fisso)

da           100.000           a        250.000          200 + 0,015%

da           250.000           a        500.000          222,50 + 0,13%

da           500.000           a       1.000.000      255 + 0,010%

da          1.000.000       a      10.000.000     305 + 0,009%

da         10.000.000      a      35.000.000     1.115 + 0,005%

da         35.000.000      a      50.000.000     2.365 + 0,003%

Oltre         50.000.000                                       2.815 + 0,001 (max 4.000)

Per fare un esempio si supponga un'impresa iscritta nella sezione ordinaria che ha conseguito nel 2009 un fatturato ai fini IRAP di Euro 655.000.

Il diritto annuale per il 2010 è così determinato:

fino a € 500.000 - Euro 255,00

da € 500.000 a € 650.000 (Euro 155.000 x 0,010%) = Euro 15,50

Totale Euro 270,50

arrotondato Euro 271.

Si ribadisce che qualora il fatturato non superi l'importo di Euro 100.000, il diritto annuale va versato nella misura minima di Euro 200.

Calcolo del fatturato utile per la determinazione del diritto annuale camerale

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria circolare n. 19230 del 3 marzo 2009, ha chiarito che il calcolo del diritto annuale camerale dall'anno 2009 si dovrà effettuare sulla base dei quadri del modello IRAP per i contribuenti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

In particolare, il termine "fatturato" deve essere inteso in senso leggermente diverso da quello economico aziendalistico classico, ossia in sede di diritto annuale devono essere considerati gli importi che rilevano ai fini del tributo regionale.

Come già affermato, infatti, dal periodo di imposta 2008:

- le società di capitali determinano la base imponibile IRAP facendo riferimento

esclusivamente alle voci rilevanti del proprio conto economico, senza applicare le regole

per la determinazione del reddito d'impresa contenute nel TUIR;

- le società di persone e gli imprenditori individuali, invece, operano sulla base della

normativa fiscale.

In particolare, per i soggetti IRPEF, non rilevano:

- i contributi in conto esercizio;

- le plusvalenze immobiliari;

- le plusvalenze dei beni strumentali iscrivibili nella voce A5 del conto economico.

Particolare attenzione deve essere posta all'eventuale adeguamento agli studi di settore operato dal contribuente.

Anche in questo caso, infatti, occorre distinguere gli effetti per i soggetti IRES da quelli per i soggetti IRPEF, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile IRAP.

L'adeguamento agli studi di settore:

- non rileva per le società di capitali;

- rileva, invece, per le società di persone e gli imprenditori individuali ai fini della base imponibile IRAP, ma non conta nella determinazione del "fatturato" per il calcolo del diritto annuale, il quale dovrà essere scomputato dai ricavi indicati in dichiarazione IRAP.

Nel caso in cui il soggetto IRPEF abbia optato per il regime ordinario delle società di capitali, l'adeguamento agli studi di settore non rileva ai fini del calcolo del diritto annuale.

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

Società non operative

Le società non operative, poi, non devono tener conto dei ricavi minimi, indicati nella sezione IV del quadro IS della dichiarazione IRAP, per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di diritto annuale, bensì di quelli effettivamente realizzati.

Contribuenti minimi

I contribuenti che hanno aderito al regime dei "minimi", introdotto dall'art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), se sono iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono assumere i ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, dell'art. 85 del TUIR, ossia:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio

è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Se nel corso dell'anno si è verificata una trasformazione tra forme societarie, di cui una

appartenente alla sezione ordinaria e l'altra alla sezione speciale, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto per il 2010, rileva la natura giuridica all'1 gennaio 2010.

Unità locale

Per ogni unità locale deve essere versato alla Camera di Commercio, dove è ubicata l'unità stessa, un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede, fino a un massimo di Euro 200.

Per le unità locali di aziende che hanno sede in una delle province che hanno deliberato la maggiorazione di cui si dirà oltre, il 20% per l'unità locale va calcolato sul diritto dovuto per la sede principale al netto dell'eventuale maggiorazione deliberata dalla corrispondente Camera di Commercio.

Una volta ottenuto il valore per l'unità locale, questo sarà maggiorato in base a quanto deliberato dalla Camera di Commercio competente.

Anche il valore massimo di Euro 200 va incrementato della maggiorazione deliberata dalla Provincia.

Per le unità locali di imprese con sede principale all'estero l'importo dovuto è pari ad Euro 110, più l'eventuale maggiorazione se deliberata dalla Provincia in cui è ubicata l'unità locale.

Soggetti iscritti nel registro delle imprese in corso d'anno.

Le imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel 2010, il diritto alla Camera di Commercio deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

- Per i soggetti iscritti dall'1.01.2010 al 19.05.2010, il versamento del diritto annuale dovuto doveva essere effettuato nelle misure individuate per il 2009. Tali soggetti sono tenuti, entro il 16.06.2010, a conguagliare quanto versato se questo risulta inferiore ai nuovi importi ovvero ad utilizzare l'eccedenza in compensazione se quanto già versato risulta superiore ai nuovi importi;

- Per i soggetti iscritti successivamente al 20.05.2010, il versamento dovuto è il seguente:

- per i soggetti iscritti nella sezione speciale nelle misure fisse sopra indicate; - per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria nella misura fissa di Euro 200.

Ulteriore maggiorazione applicabile

L'art. 18 della Legge n. 580/93 consente alle CCIAA di aumentare l'importo base del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Per comodità Vi indichiamo dove potete trovare l'elenco riepilogativo delle CCIAA che hanno

applicato una maggiorazione:

http://www.camcom.gov.it/dirittoannuale/allegati/maggiorazioni_2010.pdf

La maggiorazione deve essere applicata dopo aver determinato l'importo dovuto.

Per fare un esempio si supponga un'impresa iscritta nella sezione ordinaria di Ravenna (maggiorazione del 10%) che ha conseguito nel 2009 un fatturato ai fini IRAP di Euro 655.000.

Il diritto annuale per il 2010 è così determinato:

fino a € 500.000 - Euro 255

da € 500.000 a € 650.000 (Euro 155.000 x 0,010%) = Euro 15,50

Totale Euro 270,50

maggiorazione (Euro 270,50*10%) Euro 27,05

Totale Euro 243,45

arrotondato Euro 243.

Termini di pagamento

Il termine di pagamento è il medesimo del pagamento delle imposte derivanti da UNICO 2010, che nella maggioranza dei casi è il 16 giugno 2010.

E' possibile pagare al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese nel 2010, il diritto alla Camera di Commercio deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio coincide con il termine di versamento delle imposte sul reddito ed è quindi un termine variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio sociale.

Modalità di pagamento

Il pagamento del diritto annuale non è rateizzabile. E' comunque compensabile.

Il modello F24 va compilato nella sezione "ICI ed altri tributi locali" indicando

- nel campo"Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della CCIAA, - nel campo "codice tributo" il codice 3850 e nell'anno di riferimento l'anno 2010.

In caso di unità locale in provincia diversa da quella della sede, nel Modello F24 dovranno essere compilate due righe.

Una per il diritto riferito alla sede con indicazione della provincia della sede, una per il diritto riferito all'unità locale con indicazione della provincia in cui è ubicata l'unità locale.

Sanzioni in caso di tardivo od omesso versamento

Il versamento viene considerato tardivo se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e viene considerato omesso se effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.

La sanzione per il versamento tardivo è pari al 10% di quanto dovuto, mentre quella per l'omesso versamento va dal 30% al 100% del diritto dovuto.

E' possibile sanare l'irregolarità entro 1 anno dall'omissione con il ravvedimento operoso, versando il diritto annuale dovuto, gli interessi pari all'1% annuo e la sanzione ridotta pari all'3,75% del diritto dovuto, in caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza, pari al 6% in caso di versamento oltre i 30 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza originaria.

I codici tributo in caso di ravvedimento operoso sono:

3851 - interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale; 3852 - sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale.

Con la Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che non possono essere compensate con crediti relativi a tributi / contributi le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per il ravvedimento operoso del diritto annuale.


Rag. Angelo Saitta
Consulente del Lavoro

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