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Correttivi al D. LGS. n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro.

07/06/2010 Autore : Mazzaraco Mariagrazia Altri articoli dell'autore

In materia di sicurezza sul lavoro - D. Lgs. n. 626/94 sono state apportate modifiche correttive al D. Lgs. n. 81/2008 attinenti le sanzioni penali a carico di dirigenti, datori di lavoro ed operatori impiegati nel settore “sicurezza sul lavoro”.

In primis si è proceduto con il ridurre la portata sanzionatoria delle pene detentive e pecuniarie comminate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Per meglio comprendere in che modo il correttivo abbia trovato giusta applicazione sarebbe opportuno confrontare quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94, dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito alle sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni alle disposizioni generali di cui all'art. 55 novellato.

Il nuovo testo di legge prevede, a titolo di sanzione, una contravvenzione punita con l'arresto da 3 a 6 mesi (si parlava nel vecchio disposto di arresto da 4 a 8 mesi) ed una pena pecuniaria nella specie dell'ammenda da €. 2.500 ad €. 6.400 a fronte del margine originario da €. 5.000 ad €. 15.000 certamente di meno del D. Lgs. n. 81/2008 ma di circa il 30% in più di quanto, per la violazione descritta, il D. Lgs. n. 626/94 sanzionava il trasgressore.

Un discorso a parte merita la fattispecie sanzionatoria punibile con la pena dell'arresto da un minimo di 4 ad un massimo di 8 mesi. Anche se la pena detentiva prevista è l'arresto, agendo in sede amministrativa non potrà utilizzarsi la procedura della “prescrizione obbligatoria” del “reato” come da D. Lgs. n. 758/94.

Si potrà invocare l'art. 302 per cui il giudice potrà sostituire la pena detentiva irrogata (non superiore ai 12 mesi) con una ammenda non inferiore ad €. 2.000 a condizione che vengano rimosse le fonti di rischio e le conseguenze dannose del danno che non dovranno concludersi con un infortunio grave (superiore ai 4 giorni) o mortale.

Ugualmente per le attività in materia di edilizia (titolo IV) che vedono più imprese coinvolte e massimo 200 lavoratori impiegati per non più di 200 giorni. Correttivi riguardano anche l'art. 14 specie nel caso in cui il datore di lavoro non dia attuazione al provvedimento sospensivo imposto dall'organo di vigilanza. Il comportamento omissivo è punibile con l'arresto fino a 6 mesi se la sospensione è addebitabile a gravità accertate e reiterate violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro: in questo caso il reato non è estinguibile con la “prescrizione obbligatoria” ma si potrà adire al giudice per definire il procedimento ai sensi del citato art. 302; da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da €. 2.500 ad €. 6.400 se la sospensione è causata da assunzioni irregolari”.


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