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06/11/2009
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Autore :
Avv. Antonella Pedone |
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R.C.A.: puo’ la compagnia di assicurazione rifiutarsi di esibire gli atti relativi ad un sinistro?
Rispondiamo alla domanda del Sig. G. il quale, in qualità di danneggiato in un sinistro tra veicoli, ha richiesto alla Compagnia di assicurazione l’esibizione della perizia medico-legale a lui stesso relativa. La Compagnia ha rifiutato di esibire la perizia.
Il Sig. G. ci chiede se sia legittimo questo rifiuto.
Riteniamo che il comportamento dell’Assicurazione sia illegittimo in quanto la normativa in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, riconosce ai contraenti, agli assicurati ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
In particolare si può chiedere la visione ed il rilascio di copia dei seguenti atti contenuti nel fascicolo di sinistro:
Va precisato che il diritto di accesso può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante mentre è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, a meno che la loro conoscenza non sia necessaria per difendere interessi giuridici del richiedente.
Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile.
In caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, vale quanto detto nel n. 6) per le perizie medico legali, ossia l’accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili.
Come si esercita il diritto di accesso?
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
L’Assicurazione deve rispondere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Cosa succede se l’Assicurazione rifiuta ingiustificatamente l’accesso o non risponde entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta?
In questo caso il richiedente può, nei successivi sessanta giorni, inoltrare reclamo all'ISVAP che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti dell’Assicurazione entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.
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