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Articolo del 10/07/2008 | Autore Avv. Alessandro Amaolo | Altri articoli dell'autore |
Delitti contro il sentimento religioso: l’occultamento di cadavere, di cui all’art. 412 c.p.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 412 codice penale viene punito “chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri”. In sintesi, occultare significa nascondere temporaneamente ed in modo tale da garantire il ritrovamento del cadavere.
Preciso, inoltre, che per “cadavere” si deve intendere un corpo umano che ha ricevuto l’irreversibile compromissione delle funzioni vitali.
Il trattamento sanzionatorio previsto per questa fattispecie incriminatrice è quello della reclusione fino a 3 anni.
La sopraccitata fattispecie incriminatrice, quanto all’elemento materiale, consiste in un occultamento del cadavere ossia in un nascondimento temporaneo, che sia cioè tale da rendere certo il ritrovamento o la restituzione del cadavere dopo un non lungo tempo.
Perché sussista il reato di occultamento, ai sensi dell’art. 412 codice penale, non è necessario che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento. (Cassazione Penale, sezione VI, sentenza 17 marzo 1987, n. 3235)
L’elemento psicologico di questo reato è il dolo(1) generico che deve essere inteso come una volontà libera e cosciente di cagionare l’occultamento, con la consapevolezza di agire antigiuridicamente. Inoltre, aggiungo che restano indifferenti gli scopi per il quale il fatto è commesso.
Si tratta di un reato di evento, in quanto si perfeziona con la verificazione dell’evento dannoso ed a forma libera, perché può essere commesso con qualsiasi azione idonea al raggiungimento dello scopo. Inoltre, il reato di “occultamento di cadavere” ha natura plurioffensiva, poiché tutela non solo il comune sentimento di pietà verso i defunti ma anche beni ed interessi privatistici, non escluso il diritto di disporre del cadavere, che spetta al congiunto o all’erede, anche se legittimario, del defunto, come correlativo del dovere di dargli conveniente destinazione.
Il delitto di occultamento di cadavere(2) ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica, in conseguenza dell’azione del colpevole, un evento costituente occultamento.
Al reato de quo è anche applicabile la circostanza attenuante del ravvedimento operoso prevista dalla seconda parte dell’art. 62, n. 6, c.p., che ha natura soggettiva. Tuttavia, a mio avviso, tale circostanza è ravvisabile solo se l’azione è determinata da motivi interni e non è influenzata da fattori come l’arresto, il fermo e lo stato di detenzione.
Per completezza espositiva, restano da analizzare gli aspetti procedurali del reato de quo. L’autorità giudiziaria competente è il Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.) e si tratta di un reato procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.). Inoltre, l’arresto non è consentito (art. 381 c.p.p.) mentre, invece, il fermo di indiziato di delitto è consentito (art. 384 c.p.p.); le misure cautelari personali interdittive (art. 287 c.p.p.) e coercitive (art. 280 c.p.p.) non sono consentite.
Infine, in riferimento ai rapporti con altri(3) reati, si può affermare che il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l’occultamento definitivo costituisce il più grave reato di soppressione di cadavere, previsto e punito dall’articolo 411 codice penale. Infatti, mentre nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato deliberatamente in modo che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato e non occorrono particolari accorgimenti nel nascondimento, nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 16 febbraio 2005, n. 5772)
(2) Perché possa integrarsi il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita ma occorre solo che essa sia intenzionalmente diretta a realizzare l’occultamento del cadavere; perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall’art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l’occultamento. Cassazione Penale, sezione V, sentenza 10 dicembe 1993, n. 11327
(3) In tema di occultamento e soppressione di cadavere, il profilo caratterizzante del reato previsto dall’art. 412 c.p. è la precarietà del nascondimento, mentre la natura definitiva dello stesso integra gli estremi del delitto di cui all’art. 411 c.p. Cassazione penale, sezione I, sentenza 23 aprile 2004, n. 19068
Il reato di cui all’art. 411 c.p. (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si differenzia dal reato di cui all’art. 412 c.p. (occultamento di cadavere) in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato. Cassazione penale, sezione III, sentenza 17 giugno 2004, n. 27290
Avv. Alessandro Amaolo
Avvocato www.avvocatoamaolo.com |
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