|
Articolo del 28/05/2008 | Autore Avv. Alessandro Amaolo | Altri articoli dell'autore |
Regio Decreto 28 ottobre 1940 n. 1443: la competenza per valore e per materia del Giudice di Pace, di cui all’articolo 7 del codice di procedura civile
In via del tutto preliminare si deve rilevare che le disposizioni normative in tema di competenza per valore e per materia del Giudice di Pace sono state inserite dal legislatore all’interno del Libro I, Titolo I, Capo I (Del giudice), Sezione I (Della giurisdizione e della competenza in generale) del codice di procedura civile e più precisamente nell’articolo 7 del predetto codice.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’articolo 7 c.p.c. il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Inoltre, il secondo comma del predetto articolo precisa che il Giudice di Pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 15.493,71.
Infine, l’ultimo comma del sopraccitato articolo afferma, inoltre, che, a prescindere dal valore della controversia, il Giudice di Pace è competente per le seguenti cause:
□ per le cause relative ad apposizione di termini (art. 951 codice civile) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. In sintesi, al Giudice di Pace è stata conferita dal legislatore la competenza senza limiti di valore per le cause, tra proprietari confinanti, relative (oltre che all’apposizione di termini) all’osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, ovvero per la materia che è disciplinata dall’articolo 892 codice civile sul piano sostanziale.
□ per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case(1). In sostanza, il legislatore ha fatto rientrare nella competenza del Giudice di Pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell’esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, con l’esclusione di tutte quelle in cui venga contestato, in tutto oppure in parte, il diritto di comproprietà di uno dei condomini o sia radicalmente negato un diritto vantato sulla cosa comune (art. 1117 c.c.).
□ per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (art. 844 codice civile) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Si deve rilevare, inoltre, che l’articolo 98 d.lgs n. 507/1999, introducendo l’art. 22bis nella legge n. 689/1981, ha attribuito al Giudice di Pace anche la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, ad eccezione di alcuni settori riservati alla competenza per materia del Tribunale. (esempio: tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, tutela dell’ambiente dall’inquinamento etc..). Più in particolare, il Tribunale è competente per le violazioni punite con una sanzione pecuniaria superiore, nel massimo, ad € 15.493,71, nonché quando, essendo la violazione punita con pena pecuniaria proporzionale senza la previsione di un limite massimo, sia stata applicata una sanzione superiore ad € 15.493,71. In tema di opposizione a sanzioni amministrative si deve rilevare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22-bis, comma 1, legge n. 689 del 1981, la competenza del Giudice di Pace in primo grado è di ordine generale secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civile, sentenza 14 luglio 2005, n. 14923). Tuttavia, si deve precisare che sono fatte salve le eccezioni tassativamente previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo in favore del Tribunale e dal comma 4 in favore della Corte d’appello, del Tar e delle Commissioni Tributarie.
In conclusione, proprio sulla base di tutte le precedenti considerazioni, si deve affermare che la giurisdizione civile del Giudice di Pace è tutt’altro che “minore” rispetto a quella del Tribunale. Più in particolare si tratta di una giurisdizione civile connotata da forti peculiarità ed anche di estrema importanza per la società civile e per gli interessi generali dello Stato.
Per completezza espositiva, si riporta in allegato l’articolo 22bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689:
Articolo 22(2)bis. (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
(2) L’articolo è stato inserito dal decreto legislativo del 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 98) – Depenalizzazione dei reati minori.
Avv. Alessandro Amaolo
Avvocato www.avvocatoamaolo.com |
^ Vai all' inizio |
Articoli correlati |
Articoli su Overlex per l'argomento: civile procedura |
» Tutti gli articoli su overlex in tema di civile procedura
Siti di interesse per l'argomento: civile procedura |