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Articolo del 27/05/2008 | Autore Avv. Alessandro Amaolo | Altri articoli dell'autore |
Stupefacenti e sostanze psicotrope: i controlli e le ispezioni, di cui all’art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
All’interno del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’articolo 103 attribuisce alla polizia giudiziaria degli ulteriori ed incisivi poteri di controllo, di ispezione e di perquisizione. In estrema sintesi, si deve rilevare che i controlli e le ispezioni di cui al comma due del predetto articolo si esplicano nel fermo dei mezzi di trasporto e/o dei bagagli, così come nell’osservazione immediata e diretta, da parte degli operanti, degli effetti personali ivi rinvenuti, per scoprire l’eventuale presenza di droga. Inoltre, alle operazione possono procedere sia gli ufficiali di polizia giudiziaria che gli agenti; questi ultimi devono immediatamente consegnare brevi manu alla persona oppure alle persone interessate una copia del verbali che hanno redatto durante le predette operazioni di ispezione e di controllo.
Il terzo comma dell’art. 103 D.P.R. n. 309/90 legittima la polizia giudiziaria a svolgere una perquisizione allorquando questa si renda indispensabile e necessaria ai fini della repressione del traffico di stupefacenti e che, quindi, sussista il fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Più in dettaglio, nelle predette ipotesi devono essere sussistenti dei motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato territorialmente competente.
Tuttavia, l’attività di polizia giudiziaria disciplinata dall’art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti non concreta una formale perquisizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 352 c.p.p., in quanto si differenzia(1) da quest’ultima sia per la natura e la qualità dell’intervento (definito legislativamente di controllo ed ispezione) che per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l’ispezione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri che vengono attribuiti alla polizia giudiziaria dal predetto art. 103 D.P.R. n. 309/90 sono finalizzati anche ad un’attività di carattere preventivo(2), oltre che repressivo, ed hanno per oggetto un ambito maggiore (in tal senso si veda Cass. pen., sezione VI, sentenza 4 giugno 1996, n. 5547, Cassazione Penale, sezione IV, sentenza 5 gennaio 2006, n. 150 e Cassazione Penale, sezione IV, sentenza 24 gennaio 2007, n. 2517).
In conclusione, per completezza espositiva, si osserva che in relazione all’argomento in oggetto la Suprema Corte ha affermato che: “In materia di ispezione personale, l’accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso all’interno del corpo umano”. La predetta massima giurisprudenziale, Cassazione Penale, sezione IV, sentenza 17 febbraio 2006, n. 6284 si riferisce ad un caso in cui la Suprema Corte ha ritenuto come del tutto legittimo l’accertamento radiografico disposto coattivamente dal personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, sotto previa autorizzazione del Pubblico Ministero, durante l’espletamento dei controlli previsti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 D.P.R. n. 309 del 1990.
Si riporta in allegato il testo dell’art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 103. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1). (Controlli ed ispezioni). 1. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli artt. 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.
(2) In materia di stupefacenti, mentre l’ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall’art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo subordinati solo alla sussistenza del “fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope”. In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l’esito negativo di una perquisizione personale, sussistendo il fondato motivo che il soggetto detenga all’interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, ad esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all’accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l’avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico, mediante la somministrazione di lassativi), ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto. Cassazione penale, sezione VI, sentenza 22 settembre 2005, n. 33988
Avv. Alessandro Amaolo
Avvocato www.avvocatoamaolo.com |
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