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Codice civile e condominio:
Capo II Del condominio negli edifici |
Art. 1119. INDIVISIBILITA`
1. Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere piu` incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120. INNOVAZIONI
1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso piu` comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita` o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121.
INNOVAZIONI GRAVOSE O VOLUTTUARIE
1. Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che
non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
2. Se l'utilizzazione separata non e` possibile, l'innovazione non
e` consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e
di manutenzione dell'opera.
Art. 1122. OPERE SULLE PARTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA` COMUNE
1. Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprieta`, non puo` eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle
parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprieta` di ciascuno, salvo diversa convenzione.
2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che
ciascuno puo` farne.
3. Qualora un edificio abbia piu` scale, cortili, lastrici solari,
opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero
fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico
del gruppo di condomini che ne trae utilita`.
Art. 1124.
MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE SCALE
1. Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi
piani a cui servono. La spesa relativa e` ripartita tra essi, per
meta` in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e
per l'altra meta` in misura proporzionale all'altezza di ciascun
piano dal suolo.
2. Al fine del concorso nella meta` della spesa, che e` ripartita in
ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi
morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprieta` comune.
Art. 1125.
MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DEI SOFFITTI, DELLE VOLTE E DEI SOLAI
1. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei
due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e
la decorazione del soffitto.
Art. 1126.
LASTRICI SOLARI DI USO ESCLUSIVO
1. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non e`
comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127.
COSTRUZIONE SOPRA L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO
1. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo` elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facolta` spetta a chi e` proprietario esclusivo
del lastrico solare.
2. La sopraelevazione non e` ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
3. I condomini possono altresi` opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero
diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
4. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennita` pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli
e` inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o
parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128.
PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'EDIFICIO
1. Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti
i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini puo` richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato
diversamente convenuto.
2. Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei
condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio, e ciascuno e` tenuto a concorrervi in proporzione dei
suoi diritti sulle parti stesse.
3. L'indennita` corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni e` destinata alla ricostruzione di queste.
4. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio e` tenuto a cedere agli altri condomini i suoi
diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprieta`, secondo la
stima che ne sara` fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129.
NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE
1. Quando i condomini sono piu` di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina e` fatta
dall'autorita` giudiziaria, su ricorso di uno o piu` condomini.
2. L'amministratore dura in carica un anno e puo` essere revocato in
ogni tempo dall'assemblea.
3. Puo` altresi` essere revocato dall'autorita` giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il
conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarita`.
4. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130.
ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRATORE
1. L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare
l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell'edificio.
2. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131.
RAPPRESENTANZA
1. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente
o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei
partecipanti e puo` agire in giudizio sia contro i condomini sia
contro i terzi.
2. Puo` essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorita` amministrativa che si riferiscono allo
stesso oggetto.
3. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che
esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e` tenuto a
darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
4. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo` essere
revocato ed e` tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132.
DISSENSO DEI CONDOMINI RISPETTO ALLE LITI
1. Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere
una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, puo` separare la propria
responsabilita` in ordine alle conseguenze della lite per il caso di
soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da
quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
2. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio` che
abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
3. Se l'esito della lite e` stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio e` tenuto a
concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133.
PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AMMINISTRATORE
1. I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi
poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e` ammesso ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all'autorita` giudiziaria nei casi e nel
termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134.
SPESE FATTE DAL CONDOMINO
1. Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art. 1135.
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI
1. Oltre a quanto e` stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e alla eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
2. L'amministratore non puo` ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136.
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA` DELLE DELIBERAZIONI
1. L'assemblea e` regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta` del
valore dell'edificio.
3. Se l'assemblea non puo` deliberare per mancanza di numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo
a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima; la deliberazione e` valida se riporta un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonche` le deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entita` devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste
dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
6. L'assemblea non puo` deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione.
7. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Art. 1137.
IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente puo` fare ricorso
all'autorita` giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorita` stessa.
3. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i
dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
1. Quando in un edificio il numero dei condomini e` superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese,
secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino,
nonche` le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle
relative all'amministrazione.
2. Ciascun condomino puo` prendere l'iniziativa per la formazione
del regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente.
3. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso puo`
essere impugnato a norma dell'art. 1107.
4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i
diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle
disposizioni degli art. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
Art. 1139.
RINVIO ALLE NORME SULLA COMUNIONE
1. Per quanto non e` espressamente previsto da questo capo si
osservano le norme sulla comunione in generale.