Codice deontologico degli avvocati
Titolo I -
Principi generali
Articolo 1. Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella
loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Articolo 2. Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni
adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1°
infrazione.
Articolo 3. Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed
alla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica.
Articolo 4. Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite
dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle
norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività. Del pari
l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia,
quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
italiane.
Articolo 5. Doveri di probità, dignità e decoro.
L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di
probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l' immagine della classe forense.
III- L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non
può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Articolo 6. Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I- L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con
mala fede o colpa grave.
Articolo 7. Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
I- Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
Articolo 8. Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
Articolo 9. Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere
il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui
fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza
del mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale.
II- La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia
accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che
cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un
reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato
e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Articolo 10. Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di
conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di
mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che
stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi
patti attinenti a detta attività.
Articolo 11. Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia
richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un
compenso per la prestazione di tale attività.
Articolo 12. Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie
di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della
difesa con altro collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell'incarico.
Articolo 13. Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e
forense.
Articolo 14. Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere.
I - L'avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti
falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne'
utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia
essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il
rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o
richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Articolo 15. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo
carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e
tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente
previdenziale.
Articolo 16. Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del
proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché
queste siano venute meno.
Articolo 17. Informazioni sull’esercizio professionale.
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e
del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di
riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
I -Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta
a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori
e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l'aggiornamento delle
leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del
codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o
di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della
informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell'ordine. Con
riferimento ai siti già esistenti l'avvocato è tenuto a procedere alla
segnalazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli
ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari,
testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite,
in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio
dell'Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
II -Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono
e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del
professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati,
attività didattica, onorificenze, e quant'altro relativo alla persona,
limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie,
orari di apertura);
- l'indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l'utilizzazione della rete Internet e del sito web
per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell'ordine di
appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con
la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per
consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei
corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l'annuncio che la
prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall'articolo 19 del codice deontologico).
III -È consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero
vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Articolo 18. Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni
e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di
riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse
dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa,
che non siano coperte dal segreto di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso,
perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli
di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere
il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti
con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
Articolo 19. Divieto di accaparramento di clientela.
E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni
attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto,
un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo
per la prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per
ottenere difese o incarichi.
Articolo 20. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l'infrazione della regola deontologica.
Articolo 21. Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in
materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in
mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega
che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
Titolo II - Rapporti con i colleghi
Articolo 22. Rapporto di colleganza in genere.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di
informativa del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad
agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della
parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato
informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative
giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per
consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di
urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche
successiva.
III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il
collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto
con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23. Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio
delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o
ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito
le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega
avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del
contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
Articolo 24. Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle
finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A
tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur
potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto
chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da
una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve
adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della
collettività professionale.
Articolo 25. Rapporti con i collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto.
Articolo 26. Rapporti con i praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a
favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
II - L'avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute
nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27. Obbligo di corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o
intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la
corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che
accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un
collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28. Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive
scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale,
consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad
osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di
dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
Articolo 29. Notizie riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del
collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua
persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con
i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi
sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua
condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
Articolo 30. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare
le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo,
ove non adempia la parte assistita.
Articolo 31. Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha
affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi
nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando
non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
Articolo 32. Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33. Sostituzione del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria
nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività
difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le
prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel
mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore
tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34. Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il
compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
Titolo III - Rapporti con la parte assistita
Articolo 35. Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della
parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
Articolo 36. Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel
miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge
e dei principi deontologici.
I - L'avvocato, non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità
del cliente e dell'eventuale suo rappresentante
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi
che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata
alla realizzazione di una operazione illecita.
Articolo 37. Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale
quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non
professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una
parte possa avvantaggiare ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in conroversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
III - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di
avvocati o associazione professionale.
Articolo 38. Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti,
é responsabile dell'adempimento dell'incarico.
Articolo 39. Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice
di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a
proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
Articolo 40. Obbligo di informazione.
L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto
dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio
assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I - Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del
processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità
del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.
Articolo 41. Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del
denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari
ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne
sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42. Restituzione di documenti.
L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte
assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del
mandato quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso
della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Articolo 43. Richiesta di pagamento.
Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del
rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all'attività svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto
formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di
prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
Articolo 44. Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla
parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso
al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento
dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero
quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a
titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte
assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento
espressamente accettata dalla parte assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione 1'
avvocato é tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45. Divieto di patto di quota lite.
E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero
una percentuale rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché
sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato
conseguito.
Articolo 46. Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per
il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al
mandato.
Articolo 47. Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita
un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e'
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale
formalità l'avvocato é esonerato da ogni altra attività, indipendentemente
dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi.
Articolo 48. Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere
particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari
denunce o altre sanzioni, é consentita, quando tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la
controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per
l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio
assistito.
Articolo 49. Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la
situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad
effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Articolo 50. Richiesta di compenso professionale alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare é consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51. Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L'assunzione di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa
quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque
possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione
all'intensità del rapporto clientelare.
Articolo 52. Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni
che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente
al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle
investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle
esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori
privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli
stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento
dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti,
raccomandando il vincolo del segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati
esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli
atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne
faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di
corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone
interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di
provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una
audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle
domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o
collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato,
deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo
della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato
dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni
dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto,
previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità
che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di
persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei
genitori, con facoltà di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo
stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o
disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate
dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare
la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni
possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona
che ha reso informazioni né al suo difensore.
Articolo 53. Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al
rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I - Salvo casi
particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con
il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III -L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e
preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di
terze persone.
Articolo 54. Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Articolo 55. Arbitrato.
L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri
di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità,
l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né
come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti
che possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di
rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente
deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga
richiesto.
II- In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle
parti stesse all'espletamento dell'incarico.
Articolo 56. Rapporto con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei
confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità. della professione.
Articolo 57. Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati,
ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con
correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla
dignità delle funzioni.
Articolo 58. La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone
su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e
inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola
sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora 1' avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare
al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59. Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi.
I - L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
II - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità
o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V - Disposizioni finali.
Articolo 60. Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei
principi generali espressi.
Codice deontologico avvocati