Tesi di laurea
La bancarotta fraudolenta documentale
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SOMMARIO: 1. La sottrazione dei libri e delle scritture contabili – 2. La condotta di distruzione delle scritture oggetto del reato – 3. Il concetto di falsificazione: falso materiale e falso ideologico – 4. La tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – 5. Le condotte di bancarotta fraudolenta contabile post-fallimentare soggette a sanzione.
1. La sottrazione dei libri e delle scritture contabili
L'art. 216, primo comma, n. 2, come già precisato altrove (nota), incrimina l'imprenditore commerciale, dichiarato fallito, che ha sottratto , distrutto o falsificato , in tutto o in parte, i libri o le altre scritture contabili, o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Le prime tre condotte menzionate, come visto, costituiscono, per parte di dottrina, la fattispecie di bancarotta documentale specifica, che si differenzia, per certi versi (nota), dalla corrispondente ipotesi generale, che consiste nella tenuta ‘caotica' delle scritture contabili.
Ci si propone, ora, di analizzare le singole condotte criminose riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, in modo da addivenire ad una più sicura distinzione tra le stesse, e da individuare più correttamente le situazioni nelle quali ci si trova di fronte ad un imprenditore che pone in essere un comportamento assoggettabile alla pena prevista dalla norma in esame, vale a dire la reclusione da tre a dieci anni.
Parte di dottrina ritiene che, nell'ambito delle diverse condotte descritte dalla norma, può operarsi una distinzione tra manipolazioni contabili che abbiano ad oggetto scritture già predisposte, e falsificazioni contestuali alla redazione della documentazione contabile (nota). Fra le prime rientra, anzitutto, la sottrazione dei libri o delle scritture.
Con tale termine, il legislatore ha inteso riferirsi ad uno spostamento dei libri o delle scritture contabili, i quali vengono rimossi dalla loro sede abituale per essere trasferiti in un luogo differente, di modo che risulti impossibile o difficoltoso il loro rinvenimento (nota). In altri termini, la sottrazione consisterebbe in quella condotta che fa sorgere l'indisponibilità totale o parziale delle scritture contabili (nota). Generalmente si ritiene che essa può essere attuata sia attraverso il nascondimento materiale dei documenti contabili, sia mediante condotte che rendano impossibile la materiale apprensione delle scritture (nota). Vi si annovera, dunque, ogni forma di occultamento; infatti, la sottrazione consiste, a livello generale, nel rendere difficile o addirittura impossibile il rinvenimento delle scritture. Pertanto, è sufficiente che si tratti di una condotta la quale renda ragionevolmente impossibile il ritrovamento del corredo documentale (nota). Alcuni aggiungono, però, a differenza di altra parte di dottrina, che non rileva, quale forma di occultamento, la mera detenzione in un luogo diverso da quello consueto o da quello indicato in sede tributaria (nota). Per contro, e come visto, si asserisce, mediante l'utilizzo di un concetto più ampio, che la sottrazione consiste in ogni manovra diretta ad impedire agli organi fallimentari di venire in possesso dei libri e delle scritture, che vengono rese totalmente o parzialmente indisponibili (nota). Si aggiunge, inoltre, che, gravando sull'imprenditore fallito l'obbligo di depositare le scritture, anche il volontario silenzio (si pensi all'invito alla presentazione della documentazione contabile proveniente da parte degli organi della procedura concorsuale) si risolve in un comportamento censurabile, che rientra nelle ipotesi di sottrazione qui in esame (nota).
La sottrazione ai potenziali controlli della finanza o al controllo dei soci, in fase pre-fallimentare, di eventuale contabilità “nera”, cioè non ufficiale, non può identificarsi con la sottrazione che in questa sede interessa, atteso che la tenuta occulta concretizza una situazione concettualmente distinta dall'occultamento (nota), e posto che il termine di riferimento della sottrazione deve essere individuato negli organi della procedura concorsuale, attraverso i quali riceve tutela l'interesse dei creditori, e non negli organi tributari. Il che risulterebbe anche dalla configurazione dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica che, come meglio si approfondirà in seguito, si concretizza nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (nota). In questo senso, si ritiene che la sottrazione della contabilità nera, onde impedire che venga acquisita dagli organi tributari, non integra l'elemento materiale del reato in esame (nota).
Si è già accennato al fatto che la sottrazione comprende tutte le manovre dirette ad impedire che le scritture cadano nelle mani degli organi fallimentari e, perciò, tanto l'occultamento materiale quanto il trasferimento in luoghi in cui gli organi medesimi non siano in grado di procurasene la disponibilità (nota). È indispensabile, quindi, porre l'accento sul fatto che la sottrazione si concretizza in operazioni che sono poste in essere a danno degli organi della procedura fallimentare, per impedire a costoro di venire in possesso della documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale dell'impresa decotta (nota). Sottrarre significa “togliere a un controllo altrui ” (nota); tale nozione implica, anche linguisticamente, l'idea della clandestinità o della violenza, con ciò intendendo che “il fatto deve avvenire invito domini e con la violazione di un diritto altrui” (nota). In relazione a ciò, si ritiene che, mentre la distruzione costituisce un concetto assoluto, la sottrazione implica un concetto relativo . Essa, infatti, richiede la presenza di un soggetto cui la cosa viene sottratta, e questo soggetto altri non sarebbe che l'organo fallimentare, il quale, nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla legge, deve servirsi dei libri e delle scritture contabili, nonché della documentazione in genere, al fine di raccogliere le prove necessarie ai suoi scopi (nota). Secondo quest'opinione, seppur risalente, infatti, logicamente connesso con la sottrazione (così come con la distruzione) di prove, è il reato di mancata esibizione di prove previsto dall'art. 220 l . fall., che contempla, tra il resto, l'omesso deposito dei bilanci e delle altre scritture contabili. Anche in questo caso, l'interesse processuale offeso è quello della tempestiva acquisizione di prove. Ci si pone il problema, cioè, di stabilire se, in caso di mancato deposito dei bilanci e delle altre scritture, per il fatto che il fallito le ha distrutte, occultate o non le ha tenute, vi sia concorso del reato di cui all'art. 220 con l'ipotesi di bancarotta documentale oppure no. L'opinione ora in esame propende per quest'ultima soluzione, poiché l'adempimento di un obbligo (in specie, quello di deposito delle scritture) si può avere solo nella misura in cui sia possibile adempiere all'obbligo stesso (nota).
Secondo la parte di dottrina che accoglie l'impostazione secondo la quale la sottrazione consisterebbe in un concetto posto in relazione all'attività degli organi fallimentari, si ricaverebbe un logico corollario: il reato di sottrazione delle scritture contabili può essere commesso, come d'altronde risulta dalla stessa lettera della legge e come meglio si vedrà innanzi, sia prima che dopo la dichiarazione giudiziale di fallimento; ma, anche se commesso prima, esso è necessariamente legato allo stato di insolvenza. In mancanza di dissesto, non può certo configurarsi l'organo della procedura concorsuale, che rappresenta il termine in relazione al quale è intesa la condotta di sottrazione (nota).
Secondo una singolare opinione, poi, la bancarotta fraudolenta documentale comprenderebbe anche le ipotesi in cui il soggetto attivo ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (nota). Con il che si intende una “dichiarazione di scienza con la quale si afferma falsamente l'esistenza di passività che sono prive di effettiva sussistenza” (nota). Si afferma, inoltre, che, per quanto concerne la sottrazione, distruzione, falsificazione e tenuta caotica dei libri, trattasi di diverse modalità che può assumere il medesimo comportamento di sottrazione dei libri contabili alla funzione di prova dello stato patrimoniale dell'impresa. Sarebbe quindi superfluo, secondo questo Autore, delineare una distinzione tra i vari aspetti che può assumere questo comportamento: la distinzione, che in questa sede si sta invece operando, sarebbe per giunta impossibile, atteso che la distruzione dovrebbe ritenersi una specie di sottrazione, e, più in generale, tanto la distruzione quanto la falsificazione dovrebbero essere considerate ipotesi esemplificative della sottrazione delle scritture oggetto del reato (nota).
Anche altrove si ritiene che nel concetto di sottrazione possa rientrare anche l'ipotesi della distruzione, la quale costituirebbe, in questo senso, uno dei mezzi atti a conseguire lo scopo di impedire la conoscenza delle scritture contabili agli organi della procedura fallimentare (nota), e che ricorre, come meglio si dirà a breve, quando si sopprimono materialmente i libri e le scritture contabili. In senso contrario, si asserisce che la sottrazione comprende tutte le manovre, diverse dalla distruzione , che siano dirette ad impedire che le scritture cadano nelle mani degli organi fallimentari, giungendo così ad individuare un netto discrimine tra le due modalità comportamentali (nota).
È controverso se siano riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale solo le condotte d'azione o anche quelle di tipo omissivo. Solitamente si afferma che la norma della legge fallimentare, che qui interessa, circoscrive le modalità comportamentali ai fatti di sottrazione, distruzione, falsificazione o dolosa tenuta, e non sarebbe lecito, per l'interprete, estendere l'applicazione di tale norma oltre i casi dalla stessa considerati, non potendosi collocare sullo stesso piano la mancanza e l'esistenza dei libri, e parificare un'azione ad un'omissione, un fare a un non fare, se la legge espressamente non vi prevede. Gli effetti dell'omessa tenuta potranno essere identici, in ipotesi, a quelli della sottrazione; ma la legge considera come fraudolenti solo certi comportamenti, facendo rientrare l'omessa tenuta nell'ipotesi di bancarotta semplice, a meno che non si accerti che lo scopo dell'omissione sia stato proprio quello di recare pregiudizio ai creditori (nota). Autorevole dottrina ha affermato che, a prima vista, certamente la lettera della legge sembra indicare condotte soltanto positive, ma, mentre è chiaro che nessuna condotta omissiva può integrare il sottrarre, il distruggere e il falsificare, una riflessione sulla condotta ‘di chiusura' dovrebbe condurre, come meglio si dirà a breve, a conclusioni differenti al riguardo. Quest'ultima, infatti, ruota attorno al suo risultato, cioè l'impossibilità della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ed anche un'omessa registrazione dovuta può integrare la condotta tipica: il non tenere affatto la contabilità si risolve, in questo senso, in un'ipotesi di tenuta caotica della stessa (nota).
2. La condotta di distruzione delle scritture oggetto del reato
La seconda condotta delittuosa presa in considerazione dalla norma in esame consiste nella distruzione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili. Essa consiste nel fatto di porre nel nulla le scritture medesime (nota). È un concetto, pertanto, che non determina il sorgere di difficoltà particolari in relazione al suo significato. Il concetto di distruzione, infatti, comprende ogni attività che annulli, totalmente o solo in parte, i libri contabili, in relazione ai fini probatori cui sono destinati (nota). Al riguardo, si asserisce che, “se non viene cancellata neppure in parte l'efficacia probatoria, perché, in ipotesi, sono andate perdute soltanto le pagine bianche del libro contabile, si potrà essere di fronte allo schema del tentativo (nota) o, in mancanza dell'elemento psicologico del dolo, all'ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217 cpv. l. fall.” (nota).
Per generale consenso, nel concetto rientra non solo l'annullamento materiale (tramite l'utilizzo, in ipotesi, di fuoco, sostanze corrosive e così via), ma anche il fatto di rendere le scritture medesime totalmente inservibili per mezzo di cancellature, abrasioni e simili. In altri termini, la distruzione può avvenire sia con il materiale annientamento dei libri contabili, sia col rendere illeggibili, in altro modo, le scritture medesime (nota). Si pensi, con riferimento a quest'ultimo caso, all'ipotesi di immissione volontaria di un c.d. “virus” all'interno di scritture contabili conservate su supporto informatico: il risultato criminoso è il medesimo, giacché la documentazione aziendale viene resa indecifrabile (nota). Ciò significa che con distruzione non deve intendersi necessariamente una sparizione dalla realtà fenomenica, giacché si ha distruzione quando si riduce a niente la cosa, ossia “la si rende inservibile all'uso cui era destinata”; a corollario di ciò, pare più opportuno intendere il concetto di distruzione in un senso molto più ampio (nota). Infatti, si fa notare come la giurisprudenza abbia affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la distruzione, da parte dell'amministratore, in concorso con altri, della memoria centrale del computer in uso alla società e contenente i dati relativi alla vita societaria (nota).
La distruzione costituisce un'ipotesi “nuova”, prevista cioè espressamente per la prima volta dal legislatore del 1942, mentre nel vecchio codice di commercio essa veniva ricondotta alle ipotesi di sottrazione o di falsificazione (nota). Pertanto, la figura della distruzione dei documenti contabili, intesa come specifica ipotesi di bancarotta, è stata per la prima volta prevista dalla legge fallimentare, mentre in precedenza, sotto l'imperio dell'abrogato codice di commercio, tali fatti erano ricondotti, anche a livello esegetico, alla figura della sottrazione o a quella della falsificazione (nota).
Autorevole dottrina sostiene che, mentre la sottrazione costituisce, come visto, un concetto relativo, nel senso che implica la presenza di un soggetto cui il documento contabile viene sottratto, e che si identifica con l'organo fallimentare, la distruzione costituirebbe, invece, un concetto assoluto (nota). Infatti, in seguito al loro annullamento, le scritture oggetto del delitto in esame non potranno più essere utilizzate da nessuno , mentre con la sottrazione, come poc'anzi si era precisato, l'indisponibilità è relativa agli organi fallimentari (nota). Si è affermato, a riguardo, che la distruzione costituisce un'azione ben più grave della sottrazione, poiché comporta l'eliminazione materiale dei documenti, i quali quindi non saranno più recuperabili né quindi potranno più servire ad alcuno, neppure allo stesso imprenditore (nota). In senso contrario, si è tuttavia asserito che, come il concetto di sottrazione, così quello di distruzione costituisce un concetto relativo, poiché i documenti contabili si distruggono allorquando ci si rappresenti la probabilità di una dichiarazione di fallimento, per impedire che gli stessi siano appresi dagli organi della procedura. Infatti, se uguale è la ratio che ispira le figure criminose della sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture contabili, non si vede come diversi potrebbero essere i limiti temporali entro i quali i fatti medesimi possono essere incriminati (nota). A nulla, poi, varrebbe obiettare che, anche in relazione alla condotta di sottrazione, non risulta imprescindibile il riferimento agli organi del fallimento, potendo essere incriminata la sottrazione attuata allo scopo di impedire l'accertamento in sede tributaria, perché l'imprenditore, dopo la dichiarazione di fallimento, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di un'ispezione tributaria, potrebbe sempre mettere le scritture a disposizione degli organi competenti per la procedura concorsuale (nota).
Si aggiunge che solo le scritture che conservino un attuale interesse documentale possono essere oggetto di distruzione, così come di sottrazione. In quest'ottica, il limite decennale di conservazione delle scritture, previsto dall'art. 2220 c.c., ai fini penali conserva un valore meramente indicativo, atteso che anche le scritture di data più remota potrebbero fornire, in concreto, informazioni utili per la tutela delle ragioni creditorie (nota). Ne consegue che, quando sia stata conservata la contabilità necessaria alla ricostruzione patrimoniale dell'impresa, tale da preservare le ragioni del ceto creditorio, dovrà considerarsi priva di qualsiasi rilevanza la distruzione (o la sottrazione) di documenti più remoti (nota). Si aggiunge, poi, che la distruzione può avere ad oggetto persino scritture falsificate, o comunque tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, a condizione, sempre, che le stesse racchiudano un qualche valore documentale, come tale meritevole di conservazione per la soddisfazione degli interessi dei creditori (nota).
La dottrina rileva, inoltre, come già precisato a proposito della condotta di sottrazione, che, ove si accerti lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la distruzione delle scritture contabili o la loro omessa tenuta vanno considerate ipotesi equivalenti (nota). Si suole affermare, inoltre, che non ricorre la bancarotta fraudolenta per soppressione delle scritture contabili qualora i relativi dati siano stati inseriti in un nastro magnetico elettronico non decodificabile per mancato reperimento della chiave di lettura e qualora dai rimanenti documenti possa dedursi l'inesistenza del delitto (nota). Un orientamento giurisprudenziale è nel senso, però, di escludere la causa di forza maggiore, che escluderebbe la responsabilità, nel furto di un computer contenente tutti i dati della contabilità, e nella irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico, atteso che l'imputato non ha tenuto i libri e le scritture contabili nei quali avrebbe potuto trasferire di volta in volta le risultanze del computer , e che non ha tenuto i dati cartacei che avrebbe dovuto conservare (quali ricevute, contratti, atti provenienti da terzi, e così via) (nota).
3. Il concetto di falsificazione: falso materiale e falso ideologico
La falsificazione costituisce un'ulteriore ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, e, come generalmente si afferma, rappresenta una figura più complessa dal punto di vista concettuale (nota). Autorevole dottrina afferma, infatti, che sorgono notevoli incertezze in ordine all'ipotesi della falsificazione; incertezze alimentate dalla scarsa precisione della formula legislativa (nota). Si ritiene, inoltre, che la ragione per cui si incrimina una simile condotta consista nell'esigenza di agevolare lo svolgimento della procedura concorsuale, sanzionando, appunto, le manipolazioni delle scritture che impediscono o intralciano una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari (nota). In quest'ottica, dunque, il falso previsto dal n. 2 dell'art. 216 l . fall. offenderebbe innanzitutto l'interesse all'ordinato svolgimento della procedura concorsuale (nota), poiché rende più lenta e macchinosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari del fallito da parte dell'amministrazione fallimentare (nota).
In dottrina si definisce il falso documentale come la “volontaria immutazione del vero in relazione alla destinazione e all'idoneità probatoria dell'atto” (nota). Secondo un'insigne definizione, infatti, falsificare significherebbe porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è, vale a dire atta a provocare un giudizio contrario al vero (nota). In questa accezione, che corrisponde all'uso comune della parola, falsifica tanto colui che, in ipotesi, firma col nome di altri, quanto colui che corregga o trasformi la firma apposta da altri (nota): un concetto, dunque, più ampio di quanto a prima vista possa apparire (nota). Tuttavia, si afferma che il falso documentale si distingue dal falso reale, cioè dal falso comune, poiché il documento costituisce piuttosto una realtà riflessa, atteso che esso consiste nella rappresentazione di una res (nota). L'obbligo del vero in senso giuridico penale, infatti, è un obbligo finalisticamente inteso, poiché è posto a garanzia dell'interesse dei terzi a non essere danneggiati (nota).
Si diceva, poc'anzi, dell'ampia portata che connota il concetto di falsificazione. Comunemente si ritiene che nel medesimo rientrino tanto il falso materiale quanto il falso ideologico (nota). Con il primo, si intende un intervento falsificatorio su di un documento originariamente veritiero, mentre la falsificazione ideologica consiste nell'inserimento, ab origine , di un dato falso all'interno del documento. Infatti, atteso che la norma in esame non specifica i contenuti della falsificazione, la mutazione del vero, in relazione alla destinazione e alla idoneità probatoria del documento, può essere attuata sia con la formazione di una scrittura non veritiera, sia con l'alterazione di una scrittura già formata (nota). In altri termini, la falsità può consistere tanto in un difetto di genuinità del documento, o perché formato o alterato da persona diversa da quella che ne appare l'autore o perché alterato successivamente dallo stesso autore, quanto in un difetto di veridicità, allorquando ciò che il documento è indirizzato a provare non risponde a verità (nota). Ai fini dell'integrazione del reato, dunque, hanno rilevanza sia le falsificazioni relative alla formazione delle scritture (che costituiscono falso materiale), sia quelle relative al contenuto delle stesse (che ineriscono, invece, al falso ideologico) (nota). Anche la giurisprudenza sostiene che la procedura concorsuale viene ostacolata non solo dall'esistenza di falsità materiali, ma anche e soprattutto dall'esistenza di falsità ideologiche contenute nelle scritture contabili (nota).
Si rileva, sul punto, che la norma fa un richiamo al verbo falsificare quale concetto di genere, senza le distinzioni espresse che si trovano nei reati di falso regolati dal codice penale (nota), e che, pertanto, anche il falso ideologico è una condotta idonea a ledere l'interesse dei creditori alla efficacia probatoria e alla veridicità delle scritture contabili (nota). Una tale soluzione sarebbe ineccepibile, allorquando si consideri la vera ragione della punibilità del falso in generale, che consiste nel pericolo dell'inganno e della frode, i quali possono perpetrarsi sia mediante il falso materiale che mediante il falso ideologico (nota). Infatti, non vi sarebbe dubbio che possono considerarsi quali falsità tanto le une quanto le altre, e non vi sarebbe ragione alcuna di ritenere che la legge abbia considerato soltanto le falsità materiali, atteso che sono proprio le falsità ideologiche quelle che si verificano più di frequente, giacché i libri e le scritture che vengono mostrati agli organi fallimentari provengono dall'imprenditore e sono perciò autentici (nota). In effetti, il caso più assiduo di falsificazione è quello della “intenzionale sostituzione di una documentazione artefatta a quella originaria, vale a dire di libri e scritture mendaci predisposte ad hoc , e cioè in previsione del fallimento, con lo scopo di confondere le carte” (nota). Il falso ideologico costituirebbe, cioè, un tipo di falso più subdolo e più difficile da smascherare, quindi maggiormente pericoloso e dannoso per una corretta ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari. Secondo un'autorevole opinione dottrinale, il concetto di falso ideologico rientrerebbe, infatti, nel più ampio concetto di tenuta dei libri e delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione suddetta. Ecco perché dovrebbe ritenersi priva di rilevanza ogni questione concernente la riconducibilità o meno del falso ideologico alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Se anche la falsità concernesse solo la falsità materiale, il falso ideologico rientrerebbe comunque nel delitto in esame (nota).
Il quesito che concerne la possibilità di considerare come rilevanti, ai fini dell'integrazione del reato in esame, anche le falsità ideologiche, è sorto, tra gli Autori, in considerazione dei dubbi promananti dalla formulazione dell'art. 485 c.p. (nota). La norma non distingue esplicitamente tra falsità materiale e falsità ideologica, a differenza di quanto accade in relazione agli atti pubblici contemplati dal medesimo codice (nota). Si afferma, in ogni caso, che la formazione di una scrittura privata falsa, può concretarsi sia in un documento non genuino e non veritiero, sia in un documento genuino ma non veritiero (nota). Infatti, atteso che il vero motivo per cui si punisce il falso consiste nel pericolo dell'inganno e della frode, e posto che entrambi possono essere perpetrati sia con una falsità materiale che con una falsità ideologica, entrambe rientrerebbero nella portata dell'art. 485 c.p.; una volta stabilito, peraltro, che, in relazione alle scritture private, rileva anche un falso ideologico, non si vede ragione per concludere diversamente con riguardo alle ipotesi penali fallimentari (nota). La conclusione cui si perviene, cioè, in relazione al falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p., non ha ragione di essere modificata con riferimento al delitto in esame, poiché questo “ha ad oggetto quelle particolari scritture private che, per la posizione e la funzione loro riconosciute dall'ordinamento giuridico, ben potrebbero definirsi, con una terminologia mutuata dal Carnelutti, documenti quasi pubblici ” (nota).
Secondo un'opinione autorevole, peraltro, il falso documentale nasce in funzione della prova: una funzione, cioè, processuale; se ne dedurrebbe che il falso documentale costituisce sempre un falso ideologico (nota).
Si ravvisano, quindi, opinioni parzialmente difformi da quanto suesposto. Si ritiene che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta venga in considerazione solo la falsità che abbia una componente ideologica, “intesa cioè a fornire un'immagine distorta della realtà aziendale. Le falsità puramente materiali (ricostruzioni o correzioni a posteriori), rivolte invece a rendere la contabilità aderente alla realtà documentata, danno luogo a una mera irregolarità rilevante ai sensi dell'art. 217 l . fall.” (nota).
Parte di dottrina ritiene che dalle falsificazioni in esame vadano escluse quelle che consistono nell'esposizione o nel riconoscimento di passività inesistenti, poiché trattasi di ipotesi specificamente previste dal n. 1 dell'art. 216 e che “determinano, più in chiave di patrimonialità che in chiave di documentalità, una diminuzione meramente fittizia del patrimonio del fallito” (nota). Deve trattarsi, dunque, di falsificazioni che tendono esclusivamente a non rendere possibile l'esatta ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Invece l'esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti determinano una diminuzione fittizia del patrimonio, diversamente dalle manipolazioni delle scritture, che tendono, come poc'anzi precisato, esclusivamente ad impedire la giusta conoscenza della situazione patrimoniale dell'impresa (nota).
4. La tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
L'ultima ipotesi prevista dall'art. 216, primo comma, numero 2, che costituisce l'ipotesi di bancarotta documentale generale, contempla i casi di tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, o, secondo una terminologia talvolta utilizzata in dottrina, di tenuta ‘caotica' dei libri contabili, la quale costituisce un'innovazione della vigente legge fallimentare (nota). Secondo un'opinione dottrinale, e come è ovvio, la condotta ora in esame costituisce l'unica ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale realizzabile contestualmente alla tenuta e predisposizione della contabilità (nota). Per “tenuta” si intendono, invero, le modalità, di fatto e contabili, con cui i libri e le scritture sono redatti e conservati dall'imprenditore, individuale o societario (nota). Trattasi, inoltre, di una disposizione ‘di chiusura', la quale punisce quei comportamenti che, non essendo specificamente rapportabili alle ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione, rischierebbero di rimanere prive di sanzione (nota). Si impedisce, cioè, che sfuggano alla sanzione talune attività antidoverose dell'imprenditore difficilmente sussumibili nelle tipiche figure criminose appena esaminate (nota).
Con tale ipotesi, assai ricorrente nella prassi giudiziaria (nota), il legislatore ha voluto sanzionare ogni fatto con il quale l'imprenditore abbia manomesso, alterato, mutato i propri documenti contabili, o ne abbia creati di nuovi al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento dei suoi affari. Essa si concreta in tutti quegli artifici contabili che possono essere usati per impedire il rilevamento della consistenza patrimoniale in base alle scritture contabili (nota). Tale irregolare tenuta della contabilità, cioè, è predisposta per occultare l'illecita destinazione data alle attività aziendali, giacché gran parte delle omesse registrazioni contabili si riferiscono alle operazioni di diminuzione fraudolenta del patrimonio dell'impresa (nota). Nella fattispecie in esame rientrerebbe, dunque, qualsivoglia attività indirizzata a rendere impossibile la predetta ricostruzione (nota). Autorevole dottrina, tuttavia, sostiene che non è necessario che, in seguito al concretizzarsi della condotta disdicevole, la menzionata ricostruzione risulti totalmente impossibile: è sufficiente, infatti, che il fatto importi per gli organi fallimentari un rilevante dispendio di tempo e di lavoro e non consenta accertamenti sicuri (nota). In questo senso, altra parte di dottrina ha asserito, in linea con quanto si sostiene a proposito delle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, che, poiché solo in occasione del fallimento si rende necessaria la ricostruzione del patrimonio e dell'attività dell'imprenditore, non può negarsi una correlazione tra condotta criminosa e stato di insolvenza, giacché la realizzazione del fatto è concepibile solo allorché l'imprenditore versi in stato di dissesto (nota). In altri termini, il soggetto di riferimento al quale è resa impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale del fallito è la curatela fallimentare; ne consegue che la predetta impossibilità va valutata “alla luce delle competenze tecniche e delle esigenze pratiche che di regola assistono chi riveste tale qualifica” (nota). La violazione in esame, infatti, sussiste solo in relazione a comportamenti che producano una serie di lacune all'interno della documentazione aziendale, tali da non consentirne neppure una ricostruzione approssimativa da parte degli organi competenti (nota). Secondo un'opinione autorevole l'ipotesi in commento costituisce piuttosto un falso globale , i cui singoli elementi possono essere falsi materiali o falsi ideologici, e il cui risultato non è tanto quello di dare un quadro riassuntivo erroneo, quanto di non permettere alcun quadro riassuntivo (nota).
Si osserva, a proposito, che la garanzia che l'imprenditore offre ai suoi creditori non è mai assoluta. Tuttavia, egli dà ai medesimi affidamento di tenere correttamente la contabilità, al fine di permettere loro di conoscere che uso è stato fatto dei beni dagli stessi concessi in credito all'imprenditore. Qualora questi contravvenga intenzionalmente al dovere di correttezza e probità nella tenuta delle scritture contabili, in maniera tale da non consentire ai creditori di comprendere quale sia stata la sorte dei crediti da loro concessi, l'imprenditore commette il reato di bancarotta fraudolenta documentale generale (nota).
Tale delitto, secondo un pensiero autorevole, è un delitto con evento naturalistico , ossia causalmente orientato (nota). In effetti, da questa tipologia di bancarotta documentale “deve scaturire una particolare situazione, naturalisticamente accertabile e giuridicamente rilevante”, che consiste proprio nell'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale dell'impresa e il movimento degli affari: in tale impossibilità si ravvisa, dunque, l'evento materiale dell'ipotesi criminosa in commento (nota). Di conseguenza, sarebbe da ritenersi ammissibile il tentativo, come generalmente accade nei delitti con evento (nota). In quest'ottica dunque, nelle prime tre ipotesi di cui all'art. 216, I° co., n. 2, diversamente da quanto accade nella successiva ipotesi di tenuta caotica delle scritture contabili, il reato si intende integrato a prescindere dall'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale dell'impresa, atteso che l'evento della non ricostruibilità non è riferito, a livello di dato normativo, alle ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione, ma esclusivamente alla disposizione di chiusura ora in analisi (nota). In senso contrario, si ritiene che, così ragionando, si perverrebbe all'esito assurdo di sanzionare, in ipotesi, a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, il semplice fatto di strappare un foglio, mentre bisognerebbe distinguere l'ipotesi fraudolenta da quella semplice. L'evento della lesione della garanzia, nella bancarotta patrimoniale, e l'evento della lesione della documentazione di siffatta garanzia, in quella documentale, costituiscono infatti il comune denominatore del reato di bancarotta fraudolenta (nota). Pertanto, l'evento della impossibilità di ricostruzione della garanzia s'imporrebbe come linea di discrimine tra la bancarotta fraudolenta e la bancarotta semplice, e non tra la bancarotta fraudolenta documentale specifica e generale (nota). È stato infatti precisato che, anche a condotte come la distruzione o la sottrazione segue sicuramente un effetto ulteriore, che è quello della scomparsa dei libri e delle scritture contabili, intesa come una modificazione del mondo esterno imputabile alla condotta criminosa del soggetto agente (nota).
Controversa risulta la questione riguardante la possibilità di ravvisare tale ipotesi delittuosa anche nel caso in cui la contabilità sia stata completamente omessa. Ovviamente, la mancata tenuta della contabilità costituisce una condotta idonea a produrre i medesimi risultati negativi della caotica gestione dei dati economici e finanziari dell'impresa. Tuttavia, l'opinione dominante è nel senso di escludere la rilevanza dell'omessa tenuta della contabilità, poiché una simile previsione sarebbe preclusa dalla disposizione di cui all'art. 217, co. 2, l . fall., che sanziona proprio quest'ipotesi (nota). Il che desterebbe delle perplessità in dottrina, posto che la mancata tenuta delle scritture contabili costituisce una figura della medesima gravità degli altri fatti di bancarotta fraudolenta; tuttavia, essa viene punita soltanto quale caso di bancarotta semplice (nota). Non può quindi ritenersi che la mancata tenuta delle scritture sia compresa nella previsione legislativa ora in esame. Sarebbe insufficiente, però, far ricorso all'argomento dell'elemento psicologico, che si atteggia diversamente nell'una e nell'altra ipotesi, poiché, ad essere diversa, sarebbe anche la ratio che ispira le due norme. La condotta di tenuta in esame intende punire l'imprenditore che, manomettendo, alterando o modificando i libri contabili, rende impossibile la ricostruzione del suo patrimonio o del movimento dei suoi affari. Essendo necessario che l'imprenditore versi in stato di dissesto per concepire la realizzazione di un simile fatto, si spiega allora l'esclusione, dalla previsione normativa, della mancata tenuta dei libri contabili; se questa può rendere impossibile la predetta ricostruzione, nella generalità dei casi non costituirà il prodotto di un disegno criminoso volto a conseguire questo scopo (nota). Anche la giurisprudenza è solita ritenere che il fatto meramente omissivo della mancata tenuta della contabilità interna integra gli estremi della bancarotta semplice e non quelli della bancarotta fraudolenta documentale, a meno che non risulti che lo scopo dell'omissione sia stato proprio quello di recare pregiudizio ai creditori (nota). Per contro, si è sostenuto che l'espediente più semplice per impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è rappresentato proprio dall'omessa tenuta di qualunque contabilità (nota). In questo senso, si afferma che lo scopo di impedire la ricostruzione patrimoniale può certo essere perseguito anche omettendo registrazioni contabili, con l'effetto di alterare il risultato complessivo della documentazione (nota).
Da quanto appena esposto deriverebbe che, diversamente da quanto accade per le prime tre ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale specifica, ove il reato sussiste anche se l'azione non consegue il suo scopo perché i dati reali sono ricavabili da altre scritture, nell'ipotesi in esame lo stesso è escluso se alle lacune contabili possa ovviarsi attraverso altri elementi documentali, anche non ufficiali, ritenendosi rilevante la possibilità di operare aliunde una ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (nota). L'esistenza del reato, cioè, è esclusa quando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari possa essere attuata con il ricorso alla contabilità ufficiosa e a documenti o dati provenienti dal fallito (nota); si aggiunge, però, che non deve ritenersi esclusa per il semplice fatto che le irregolarità della gestione siano state comunque scoperte, giacché l'interesse dei creditori all'ostensibilità del patrimonio e l'interesse alla veridicità e alla efficacia probatoria delle scritture contabili sono stati comunque lesi (nota).
5. Le condotte di bancarotta fraudolenta contabile post-fallimentare soggette a sanzione
L'art. 216 della legge fallimentare, al suo secondo comma, applica la stessa pena di cui al primo comma all'imprenditore che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili . La disposizione costituisce un'innovazione rispetto al passato, poiché il codice di commercio del 1882 non prevedeva un'estensione della normativa penale fallimentare ai fatti di bancarotta commessi dopo la dichiarazione di fallimento: per definire quei fatti, la dottrina dell'epoca era solita ricorrere alla terminologia utilizzata dal CARRARA , che denominava, autorevolmente, i fatti summenzionati “scroccherie in occasione del fallimento” (nota). Si finiva per ritenere che, per i fatti commessi dopo la declaratoria fallimentare, si dovesse parlare non di bancarotta fraudolenta, bensì di furto o di appropriazione indebita. Successivamente, in dottrina, è stato fatto notare come una simile soluzione dovesse considerarsi erronea, atteso che, con l'instaurazione della procedura concorsuale, il fallito perde solo l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, ma ne resta proprietario, non potendo quindi commettere furto sui medesimi (nota).
Dalla lettera della legge, poi, balza in evidenza la circostanza per la quale la condotta di tenuta caotica delle scritture contabili, poc'anzi delineata, concreta esclusivamente una reato pre-fallimentare, e non anche un reato post-fallimentare. La norma summenzionata, infatti, esclude che possa realizzarsi la bancarotta fraudolenta documentale generale durante la procedura fallimentare.
La dottrina osserva come la Relazione ministeriale al R.D. 267 del 1942 avesse motivato una simile opzione legislativa con la circostanza per la quale la sottrazione, la distruzione e la falsificazione dei libri, le uniche condotte tipiche considerate dalla disposizione ora in commento, qualora vengano realizzate dopo la declaratoria giudiziale di insolvenza, non possono che mirare ad impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (nota). Potrebbe, a riguardo, ipotizzarsi il caso dell'imprenditore che, dopo essere stato dichiarato fallito, e una volta consegnati i libri e i documenti contabili, li sottragga per renderli non idonei alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; o si pensi al caso dell'imprenditore che, una volta dichiarato fallito, prima di consegnare agli organi dell'Amministrazione fallimentare i libri e le altre scritture contabili, li renda, ancora, inidonei alla predetta ricostruzione. In questi casi, i quali concretizzano dei reati post-fallimentari, non potrà certo considerarsi integrata l'ipotesi criminosa della tenuta caotica dei libri predetti, bensì le ipotesi, rispettivamente, della sottrazione e della falsificazione (nota).
Una simile spiegazione, però, secondo un'opinione autorevole, non coglierebbe nel segno. La ragione dell'omessa configurabilità, in ambito post-fallimentare, della tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili, andrebbe piuttosto rinvenuta in un fondamentale argomento logico, oltre che giuridico: in relazione a quest'ipotesi criminosa, cioè, non è configurabile un reato post-fallimentare per l'ovvio motivo che, una volta dichiarato il fallimento, l'imprenditore non ha più l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, e, dunque, non tiene più la contabilità (nota). Ciò è perfettamente logico, non essendo concepibile che si possa tenere una caotica contabilità da parte di un soggetto fallito (nota). Pertanto, qualunque manomissione è già bancarotta fraudolenta documentale, senza necessità di rendere non ricostruibile la garanzia (nota). Si aggiunge, a proposito, che al momento del fallimento la garanzia dei creditori si identifica con il patrimonio del fallito, ed è per questo che, come meglio si vedrà analizzando l'elemento psicologico del reato oggetto di studio, la bancarotta documentale post-fallimentare non richiede, per parte di dottrina (nota), per la propria integrazione, l'intenzione di ledere gli interessi dei creditori, non facendo, infatti, alcun cenno al dolo specifico. Invero, la bancarotta documentale post-fallimentare avviene su documenti che spettano di diritto alla curatela, e non è necessario accertare in concreto il pregiudizio dei creditori. È per questo motivo che risulta necessario distinguere tra bancarotta fraudolenta documentale pre-fallimentare e post-fallimentare. La prima, si concreta nell'ipotesi generale e nell'ipotesi specifica; dal momento del fallimento, invece, la lesione dei creditori è implicita nel fallimento medesimo, e non è più rilevante distinguere tra ipotesi generale e ipotesi specifica (nota).
Ciò premesso, è bene precisare anche altre peculiarità connotanti la fattispecie di cui all'art. 216, secondo comma, summenzionata, e che concernono più da vicino le condotte tipiche ivi previste. In dottrina si ritiene che sia irrilevante che le scritture contabili, sottratte, distrutte o falsificate dopo l'avvio della procedura fallimentare siano antecedenti od eventualmente successive all'inizio della procedura (nota).
Dopo la dichiarazione di fallimento, all'obbligo di tenuta subentra l'obbligo di deposito delle scritture contabili presso la cancelleria del tribunale, e costituiscono bancarotta fraudolenta tutte le manipolazioni intese ad impedire l'utilizzazione delle scritture da parte degli organi della procedura, o a trarre in inganno i medesimi mediante scritture falsificate (nota). Per quel che riguarda le singole condotte previste dalla norma ora in esame, autorevole dottrina asserisce, anzitutto, che la sottrazione può realizzarsi anche prima che le scritture siano depositate o materialmente apprese dal fallimento. Tuttavia, l'esistenza del poc'anzi menzionato obbligo di consegna comporta un allargamento del concetto di sottrazione. La semplice inottemperanza integra l'ipotesi di cui all'art. 220 l . fall., con riferimento, però, alla contabilità conservata presso la sede dell'impresa, agevolmente reperibile dagli organi fallimentari. Per ciò che concerne la contabilità occulta, viceversa inaccessibile agli organi medesimi, il discorso muta nell'ipotesi post-fallimentare. Si era detto che, anteriormente al fallimento, la tenuta di una contabilità occulta, secondo un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, non equivale a sottrazione. Invece, a fallimento dichiarato, il fallito che ometta non solo di esibire, bensì anche di indicare l'esistenza e la collocazione della contabilità commette un fatto di sottrazione, poiché ne impedisce l'apprensione da parte dell'Amministrazione fallimentare. Nell'ipotesi post-fallimentare, dunque, può aversi condotta di sottrazione anche in mancanza di un materiale spostamento delle scritture contabili (nota). Per quanto riguarda l'ipotesi della falsificazione in ambito post-fallimentare, poi, essa può, anche in questo caso, consistere sia nell'alterazione di scritture esistenti, sia nella redazione di scritture che non rispondono alla reale situazione economica dell'impresa. Con l'avvertenza, però, che, secondo questa opinione, il delitto in esame non può prescindere da una componente di falsità ideologica; pertanto, non integrano il reato le correzioni, le aggiunte o i rifacimenti che mirano, successivamente, a rendere la contabilità conforme alla realtà dei fatti (nota). Dopo la dichiarazione di fallimento, dunque, la sottrazione (e anche la distruzione), ancor più che in sede pre-fallimentare, privano il curatore di utili strumenti di indagine, e così anche la falsificazione implica il rischio di una distorsione del lavoro di costruzione della situazione patrimoniale.
D'altra parte, è stato viceversa affermato che l'ipotesi di cui all'art. 216, secondo comma, non dà origine ad un reato distinto, poiché ha un valore puramente estensivo , lasciando del tutto inalterate le figure criminose in precedenza delineate dalla legge (nota). Tutto quanto detto a proposito delle condotte tenute in sede pre-fallimentare, quindi, dovrebbe valere anche per i fatti commessi dopo l'inizio della procedura concorsuale, anche se, come visto, alcune ipotesi non possono verificarsi dopo la dichiarazione di fallimento.
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Note:
(nota) Cfr. Cap. IV, dove erano stati presi in esame i principi generali che regolano la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
Per i dettagli, si veda Cap. IV, par. 2.
(nota) Così SANTORIELLO, I reati di bancarotta , Torino, 2000, p. 108. Nello stesso senso, PEDRAZZI, in Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito , in Commentario Scialoja-Branca , Bologna-Roma, 1995, p. 96.
(nota) SANTORIELLO, op. loc. cit. Cfr. anche PEDRAZZI, in Aa.Vv., Manuale di diritto penale dell'impresa , Bologna, 2003, p. 140.
(nota) In questo senso, GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali , Milano, 1991, p. 321. Trattasi, in altri termini, di tutte quelle manovre tese a determinare l'indisponibilità, totale o anche solo parziale, delle scritture, in modo che esse non possano assolvere agli scopi che la legge, prescrivendone la tenuta, ha inteso perseguire. Così, infatti, COCCO, Nota introduttiva agli artt. 216- 237 l . fall ., Commentario breve alle leggi penali complementari , Padova, 2003, p. 907.
(nota) Cfr., tra gli altri, CASAROLI, in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare , Padova, 1991, p. 440. Nello stesso senso, DI MISCIO, La bancarotta , Milano, 1960, p. 63, secondo cui, appunto, lo scopo di impedire la conoscenza delle scritture agli organi fallimentari può ottenersi sia nascondendole, sia adoperando qualunque altro mezzo idoneo al raggiungimento di tale finalità. In giurisprudenza, si veda Cass., 29 marzo 1963, in Arch. Pen ., 1964, II, p. 372; si veda anche COLACCI, I reati fallimentari nella giurisprudenza , Padova, 1970, p. 110.
(nota) Cfr. BRICCHETTI, in Bricchetti-Targetti, Bancarotta e reati societari , Milano, 2003, p. 89. Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 109, secondo cui tanto la sottrazione quanto la distruzione dei libri contabili devono avere ad oggetto scritture idonee ad accrescere i dati cognitivi della curatela fallimentare circa il patrimonio dell'imprenditore e la vita dell'impresa decotta. Tale considerazione deve guidare l'interprete nell'individuazione delle condotte effettivamente rilevanti per la norma penale, dovendosi prestare attenzione solo ai comportamenti aventi ad oggetto libri e scritture contabili in grado di fornire significative indicazioni agli organi della procedura. Cfr., inoltre, DE SIMONE, in Carletti, I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali , Torino, 1990, p. 64, secondo cui la sottrazione può concretarsi tanto nell'occultamento materiale, quanto nel trasferimento delle scritture in luoghi in cui gli organi del fallimento non possano averne disponibilità, come, ad esempio, all'estero. In quest'ultimo senso, anche CONTI, I reati fallimentari , Torino, 1991, p. 175. Cfr., poi, CARRERI , I reati di bancarotta , Milano, 1993, p. 123.
BRICCHETTI, op. loc. cit.
(nota) Cfr. anche PERINI-DAWAN, La bancarotta fraudolenta , Padova, 2001, p. 214.
(nota) Così BRICCHETTI, op. loc. cit.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. loc. cit.; nello stesso senso, PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 96. Contra , PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare , Milano, 1993, p. 966, secondo cui la sottrazione è un'azione chiaramente parificabile all'occultamento, però, nella bancarotta patrimoniale.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. loc. cit. Così PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 97, secondo cui la sottrazione che rileva sarebbe, dunque, quella attuata in vista del fallimento. Per le diverse opinioni circa l'interesse protetto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, si veda Cap. IV, par. 3. Cfr. anche PUNZO, Il delitto di bancarotta , Torino, 1953, p. 159, secondo il quale sottrarre significa togliere al controllo altrui e quindi comprende anche il nascondere; tuttavia, è un concetto più ampio, poiché può ben sottrarsi senza nascondere, come nel caso in cui la sottrazione sia il mezzo per procedere alla falsificazione della contabilità ovvero alla distruzione della stessa.
(nota) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 108. Nello stesso senso, COCCO, Nota introduttiva , cit., p. 907.
(nota) In questo senso si veda, tra gli altri, ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari. I reati fallimentari , Milano, 2001, p. 80. Nello stesso senso, PEDRAZZI, op. cit., p. 97.
(nota) In questo senso, ad esempio, SANTORIELLO, op. loc. cit., e DI MISCIO, op. loc. cit.
(nota) Cfr. COCCO, Nota introduttiva , op. loc. cit.
(nota) Così, testualmente, PUNZO, Il delitto , cit., p. 159. Tuttavia, per quanto si dirà subito nel testo, si veda l'opinione dissenziente di questo Autore, infra , nota 20.
(nota) Il pensiero appartiene a NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali , Milano, 1955, p. 260; id., Reati in materia di fallimento , in Enc. Dir ., vol. XVI, Milano, 1967, p. 487. Si ricordi, infatti, come già palesato altrove, che l'Autore ritiene che le ipotesi di bancarotta documentale siano poste dalla legge a tutela degli interessi alla conservazione e alla veridicità della prova. Nello stesso senso, LA MONICA, I reati fallimentari , Milano, 1999, p. 345, secondo cui, appunto, come per la distrazione di beni, la sottrazione di documenti contabili esprime un concetto di relazione , ed il termine di riferimento è rappresentato dagli organi dell'amministrazione fallimentare.
(nota) NUVOLONE, op. cit. , p. 261.
(nota) Così LA MONICA, op. loc. cit. Contra , PUNZO, op. loc. cit., al quale sembrerebbe inutile pretendere, per l'esistenza del reato, il concorso di un elemento, logicamente non richiesto dalla legge, quale l'imminenza del fallimento, in quanto “non può aversi sottrazione, in senso filologico e giuridico, senza che, obiettivamente e subiettivamente, l'atto sia illecito e presuntivamente non voluto da chi ha diritto di opporvisi”. Secondo l'Autore, ogni disputa a riguardo potrebbe essere messa a tacere dal fatto che la legge richieda la presenza del dolo specifico, di cui si dirà.
(nota) PAGLIARO, Il delitto di bancarotta , Palermo, 1957, p. 107. Cfr. anche NUVOLONE, Reati in materia di , in op. cit., p. 487.
(nota) Testualmente PAGLIARO, op. cit., p. 111, il quale aggiunge che non si richiede alcuna forma particolare, potendosi trattare di dichiarazioni verbali, di false scritture e così via.
(nota)Ibidem , p. 112; contraria è, come visto, la dottrina maggioritaria.
(nota) Così DI MISCIO, op. loc. cit. e CONTI, op. cit., p. 175.
(nota) In questo senso, ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 80. Contra , come visto, DI MISCIO, op. loc. cit., e PAGLIARO, op. loc. cit. Cfr. anche DI AMATO, Diritto penale dell'impresa , Milano, 2003, p. 209, secondo il quale “si verifica sottrazione quando le scritture contabili, pur non essendo distrutte , sono tolte alla disponibilità degli organi fallimentari”. Anche CONTI, op. cit., p. 175, ritiene che la distruzione costituisca una modalità di specie della sottrazione.
(nota) Cass., 28 marzo 1953, in COLACCI, op. cit., p. 111. Così anche, più di recente, Cass. Sez. V, 27 agosto 1992, in Giur. Fall ., a cura di PAJARDI, Padova, 1992, p. 174. Nello stesso senso, DI AMATO, op. cit., p. 209, secondo cui sarebbe penalmente irrilevante una condotta meramente omissiva. Cfr., poi, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 215, che riassumono un orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità secondo il quale la condotta di omessa tenuta della contabilità assume la connotazione della bancarotta fraudolenta documentale e non quella della bancarotta semplice qualora sia qualificata dallo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, poiché è il fatto meramente omissivo della mancata tenuta della contabilità interna che integra gli estremi della bancarotta semplice, anziché di quelli dell'ipotesi fraudolenta. Cfr., infatti, Cass., Sez. V, 25 giugno 1992, in Riv. trim. dir. pen. ec ., 1993, p. 1356, secondo cui “il fatto meramente omissivo della mancata tenuta della contabilità interna integra gli estremi della bancarotta semplice e non quelli della bancarotta fraudolenta documentale, a meno che non risulti accertato che scopo dell'omissione sia stato proprio quello di recare pregiudizio ai creditori ”. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 14 aprile 1999, n. 10364, in Cass. Pen. , 2001, p. 658.
(nota) Così PAGLIARO, Problemi attuali, cit., p. 531. Secondo l'Autore, cioè, sarebbe conforme alla fattispecie legale soltanto il volere che sia diretto o consenta la sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni creditorie. Egli conclude, pertanto, nel senso che la volontà tipica può attuarsi anche nella forma dell'omissione. Cfr., infatti, GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 318 ss, secondo cui l'omissione sarebbe più grave della mera irregolarità, e dunque non potrebbe ricondursi alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, punita con pena meno severa. L'Autore insiste, poi, sul concetto di garanzia documentale.
(nota) Così, tra gli altri, GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta, cit., p. 321.
(nota) Cfr. ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 80. Nello stesso senso, COCCO, Nota introduttiva , cit., p. 908.
(nota) Per la parte di dottrina che lo ritiene ipotizzabile nel delitto di bancarotta. La questione è controversa, e verrà analizzata successivamente, con riguardo alle forme di manifestazione del reato.
(nota) Così, letteralmente, CONTI, op. cit., p. 175, nota 64. L'Autore, come visto (cfr. supra , nota 25), ritiene che la distruzione delle scritture contabili costituisca una specie di sottrazione. Si veda, a proposito, SANTORIELLO, op. cit., p. 108, secondo cui l'esame della condotta di distruzione si innesterebbe sui dati già predisposti per l'analisi della condotta di sottrazione. In questo senso, anche DE SIMONE, in Carletti, op. cit., p. 64, anche per quanto detto nel testo.
(nota) Cfr. ANTOLISEI, op. loc. cit., e GIULIANI BALESTRINO, op. loc. cit. Così anche BRICCHETTI, in Bricchetti-Targetti, op. cit., p. 88, CASAROLI, in Maffei Alberti, Commentario , cit., p. 440, e COLACCI, op. cit., p. 110.
(nota) Cfr. PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 97, secondo cui la distruzione può consistere vuoi nella eliminazione del supporto, cartaceo o non, vuoi nella semplice cancellazione dello scritto o della registrazione.
(nota) Così PUNZO, op. cit., p. 159. Ne deriva che si ha distruzione “non solo quando i documenti siano bruciati, gettati in mare, ecc.., ma, altresì, quando siano resi illeggibili mediante cancellazioni, abrasioni, asportazioni parziali, ecc..”.
(nota) L'orientamento è riassunto da BRICCHETTI, op. cit., p. 89.
(nota) Cfr. PUNZO, op. loc. cit.; l'informazione è riportata anche da COCCO, Nota introduttiva , cit., p. 908, e da DE SIMONE, in op. loc. cit.
(nota) Così LA MONICA, I reati , cit., p. 346.
(nota) Così NUVOLONE, Il diritto penale, cit., p. 260.
(nota) Cfr. COCCO, op. cit., p. 908.
(nota) In questo senso, PAJARDI, Manuale , cit., p. 966.
(nota) Cfr. LA MONICA, op. cit., p. 345. Affinché la distruzione dei documenti contabili concretizzi il reato di bancarotta, perciò, è indispensabile la sussistenza dello stato di insolvenza.
(nota)Ibidem , p. 346.
(nota) Cfr. PEDRAZZI, op. loc. cit., il quale precisa che bisognerà guardare caso per caso, posto che la ricostruzione degli interessi dei creditori non dovrà risalire necessariamente tanto indietro nel tempo. Il problema della rilevanza delle scritture decennali sarà affrontato più nel dettaglio quando si tratterà dell'oggetto materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Cfr., al momento, anche SANTORIELLO, op. cit., p. 109, secondo il quale sarebbe invece improbabile che documenti così risalenti possano conservare un attuale interesse conoscitivo.
(nota) PEDRAZZI, op. loc. cit. Si precisa che, infatti, anche l'offensività della bancarotta documentale deve essere verificabile al tempo della dichiarazione di fallimento. Il problema è inoltre aggirato dalla presenza, a livello normativo, del dolo specifico, che preclude un'eccessiva dilatazione del “falso contabile per soppressione”.
(nota) PEDRAZZI, op. cit., p. 98.
(nota) Così BRICCHETTI, op. cit., p. 88. Cfr. anche DE SIMONE, op. cit., p. 65, il quale rende noto, in ogni caso, che esiste anche un altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale, come visto anche a proposito della sottrazione dei libri contabili, l'esistenza di tale reato richiede una condotta positiva di frode e non può dunque consistere in una mera condotta omissiva.
(nota) Cfr. BRICCHETTI, op. loc. cit., che riassume un orientamento giurisprudenziale in questo senso.
(nota) Cass., sez. V, 18 aprile 1995, in Riv. trim. dir. pen. ec ., 1995, p. 1424.
(nota) Cfr., tra gli altri, LA MONICA, op. cit., p. 347. Cfr. anche PUNZO, op. cit., p. 159, il quale asserisce che un più approfondito esame merita l'ipotesi della falsificazione, il cui studio si riallaccia alla materia del falso, una delle più complesse della parte speciale del diritto penale.
(nota) Il pensiero è di ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 80.
(nota) Così BRICCHETTI, Bancarotta , in op. cit., p. 90. L'impossibilità della suddetta ricostruzione, come si vedrà, scaturisce, però, per altra parte di dottrina, esclusivamente dall'ipotesi di tenuta caotica delle scritture contabili.
(nota) NUVOLONE, op. cit., p. 268. Nello stesso senso, LA MONICA, op. loc. cit. Il Nuvolone, come si ricorderà, ritiene che il reato di bancarotta, a livello più generale, costituisca un reato contro l'amministrazione della giustizia. Cfr. anche PERINI-DAWAN, op. cit., p. 218.
(nota) LA MONICA, op. loc. cit., il quale precisa che, come per la sottrazione e la distruzione, anche per il falso nei libri e nelle scritture contabili assume rilievo lo stato di insolvenza, che rappresenta, quindi, un presupposto indefettibile del reato. Essendo comune la ratio di queste tre ipotesi, non può negarsi che il minimo comune denominatore, quale presupposto per la sussistenza del reato, debba ravvisarsi proprio nella costanza dello stato di dissesto. Con il falso si vuole infatti impedire che gli organi dell'amministrazione fallimentare possano leggere i documenti contabili. E ciò è ipotizzabile solo quando l'imprenditore versi in stato di decozione. Nello stesso senso, NUVOLONE, op. cit., p. 279. Cfr. anche DI MISCIO, op. cit., p. 63. Cfr. anche PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 99.
(nota) Testualmente PERINI-DAWAN, op. cit., p. 216-217.
(nota) La definizione, che risale all'Antolisei, è riportata, letteralmente, dal PUNZO, op. cit., p. 160. Il falso consiste, dunque, in una modificazione della situazione di fatto attuata per ingenerare nei terzi il convincimento che la situazione così artificialmente creata sia quella originaria. Così NUVOLONE, op. cit., p. 264. Questo falso, comunque, denominato dall'Autore falso reale, si distinguerebbe dal falso documentale, come tra poco nel testo.
(nota) Così PUNZO, op. loc. cit.
(nota) E come meglio si dirà a breve, con riguardo specifico al falso documentale.
(nota) NUVOLONE, op. cit., p. 264. E' per questo motivo che, per l'Autore, il documento costituisce un mezzo di prova della realtà, ed è spesso precostituito proprio a questo scopo. Il concetto di falso ideologico, infatti, di cui diremo, secondo l'Autore, riposa sul concetto di strumentalità del documento, e tutte le volte che un documento può essere usato come prova di un fatto distinto dal documento è concepibile un falso ideologico.
(nota)Ibidem , p. 266.
(nota) Cfr., per tutti, SANTORIELLO, op. cit., p. 109, il quale aggiunge, però, che la falsificazione materiale deve comunque dar vita ad una falsità ideologica, poiché l'alterazione di una contabilità già formata è punibile solo se tende a dare una rappresentazione infedele dei fatti aziendali. Per una chiarificazione dei due concetti, si veda subito nel testo.
(nota) Così PERINI-DAWAN, op. cit., p. 217.
(nota) Cfr. PUNZO, op. cit., p. 160. Cfr. anche COCCO, Nota introduttiva , cit., p. 908, secondo cui si ha falso materiale quando il documento ha un difetto di genuinità in quanto è stato formato da persona diversa da quella che appare o è stato alterato dall'autore. Si ha, invece, falso ideologico, quando ciò che il documento è destinato a provare non corrisponde a verità.
(nota) Cfr. BRICCHETTI, op. cit., p. 90; in giurisprudenza, si veda, ex multis , Cass., Sez. V, 18 febbraio 1992, in Cass. Pen ., 1993, p. 1559, secondo cui può qualificarsi come falsificazione anche la formazione ex novo di libri e scritture contabili false. A questo proposito, si noti il SANTORIELLO, op. loc. cit., secondo cui il falso, in questo caso, “non può consistere nella semplice retrodatazione delle scritture – salvi i rari casi in cui la determinazione del momento di formazione dell'atto risulti effettivamente rilevante per la sussistenza del reato – occorrendo anche la mendace esposizione di contenuti attinenti alle vicende aziendali”. In quest'ultimo senso, PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 98, secondo cui la falsificazione può anche realizzarsi attraverso la ricostruzione a posteriori di una contabilità mancante. A questo riguardo, la mera tardività o retrodatazione costituisce soltanto irregolarità, poiché, come si dirà, secondo l'Autore, la fattispecie presuppone solo una falsità di contenuti, attinente ai fatti aziendali documentati.
(nota) Cass. Sez. V, 3 aprile 1992, in Giur. Fall ., 1992, a cura di Pajardi, p. 165. Cfr., in dottrina, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 218. Nello stesso senso, DI AMATO, op. cit., secondo cui si ha falsificazione sia quando le scritture contabili sono materialmente alterate, sia quando nelle stesse sono esposti fatti non veri.
(nota) Si veda infra , nota 71 e 73.
(nota) Cfr. CARRERI, I reati , cit., p. 124.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 218. Cfr. COCCO, op. loc. cit., secondo il quale, atteso che l'incriminazione tutela l'efficacia probatoria e la veridicità delle scritture contabili, sono rilevanti tutte le modalità di alterazione idonee a tale scopo. L'Autore aggiunge, infatti, che tra le modalità di falsificazione rientrano la formazione ex novo di una scrittura non veritiera, ma anche l'alterazione di una scrittura già esistente, ad esempio con l'aggiunta di dati falsi, cancellazione di dati veri, aumento dell'attivo, diminuzione del passivo, valutazioni non vere e così via. Anche l'adozione di criteri scorretti nella redazione della documentazione attiene alla condotta materiale della bancarotta documentale.
(nota) Cfr. ANTOLISEI, op. cit., p.80.
(nota) Testualmente ANTOLISEI, op. cit., p. 81.
(nota) Questo il pensiero di PAGLIARO, Il delitto , cit., p. 113. Nello stesso senso, CONTI, I reati , cit., p. 176. Così anche PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 98.
(nota)Falsità in scrittura privata : “Chiunque, al fine di procurare a sé od altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma , in tutto o in parte, una scrittura privata falsa , o altera una scrittura privata vera , è punito[…]. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata ”. Si veda subito nel testo.
(nota) Cfr., infatti, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 217.
(nota) Cfr. LA MONICA, op. cit., p. 348, il quale aggiunge che, mentre per le scritture private è stata dettata un'unica disposizione, in relazione agli atti pubblici il legislatore ha dettato distinte disposizioni per quanto concerne il falso materiale e il falso ideologico, ma ciò non può consentire di negare che, con riferimento alle scritture private, venga in rilievo anche il falso ideologico . Cfr., sull'art. 485, anche NUVOLONE, op. cit., p. 270 ss.
(nota) Così LA MONICA, op. loc. cit. In senso parzialmente difforme, PUNZO, op. loc.cit., il quale afferma che la falsità ideologica acquista importanza solo in riferimento agli atti pubblici, e non anche alle scritture private. Si finisce nel credere nella non punibilità del falso ideologico vero e proprio, poiché, a livello normativo, il legislatore parrebbe aver deciso in questo senso. La questione non riguarderebbe, secondo quest'opinione, la punibilità o meno di tale falsità a titolo di reato di falso in scrittura privata, bensì la sua rilevanza o meno quale elemento costitutivo del reato di bancarotta. La ragione del diverso trattamento fatto alla falsità ideologica, a seconda che la stessa sia posta in essere in un atto pubblico o in una scrittura privata, deriverebbe dal fatto che mentre l'autore dell'atto pubblico ha il dovere di essere veritiero, quello della scrittura privata non sarebbe gravato di un analogo onere, giacché tale forma di documento non è destinata a dare la garanzia e la prova di una sincerità intrinseca. Il che significherebbe che la tutela penale, in ordine alle scritture private, è limitata alla genuinità del documento, non estendendosi, come accade per gli atti pubblici, alla veridicità del medesimo. Sennonché, il discorso non ha nulla a che vedere con il delitto di bancarotta, il quale non è posto a tutela della fede pubblica, bensì a tutela dell'egualitaria distribuzione dei beni del fallito, che potrebbe essere resa più difficoltosa dalla inesatta esposizione dello stato dell'impresa risultante da false annotazioni nei documenti. Non dovrebbe farsi, perciò, alcun collegamento, come invece fa il La Monica, tra le norme del codice penale e quelle della legge fallimentare. Dunque, nelle ipotesi penali fallimentari è giustamente punito tanto il falso materiale quanto il falso ideologico. Una distinzione, per il Punzo, sarebbe infondata, poiché l'offesa al bene protetto è uguale nell'uno e nell'altro caso.
Si noti il DI AMATO, op. cit., p. 209, secondo cui la falsificazione integra un falso materiale o ideologico in scrittura privata. In quest'ultimo senso, PAJARDI, Manuale , cit., p. 966.
(nota) Testualmente DE SIMONE, in Carletti, op. cit., p. 66. Cfr. anche LA MONICA, op. loc. cit. Contra , come visto, PUNZO, op. loc. cit. e nota precedente.
(nota) NUVOLONE, op. cit., p. 265.
(nota) Così PEDRAZZI, in Aa.Vv., op. cit., p. 141; id., Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 98.
(nota) Testualmente BRICCHETTI, op. cit., p. 90. Nello stesso senso, ANTOLISEI, op. cit., p. 80. L'Autore, come visto (Cap. IV), ritiene che la bancarotta fraudolenta documentale costituisca un'ipotesi distinta e autonoma rispetto all'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sicché in essa non rientrerebbero le ipotesi di cui al n. 1 l . fall., proprio in quanto già previste nell'ipotesi regolata in precedenza dalla norma. Contra , NUVOLONE, op. cit., p. 281 ss, secondo cui anche l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti può commettersi attraverso la creazione di false scritture, ed anche in questo caso l'imprenditore si trova di fronte all'eventualità del fallimento.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 218. Nello stesso senso, CASAROLI, in Maffei Alberti, Commentario , cit., p. 440, e COCCO, op. cit., p. 908.
(nota) Così, PUNZO, op. cit., p. 169. L'Autore ritiene che quest'ipotesi di bancarotta costituisca una forma di irregolare tenuta dei libri esattamente come le precedenti, ma è bene riservarle una trattazione separata a causa delle differenze che ineriscono, come meglio si vedrà nei capitoli successivi, all'elemento psicologico.
(nota) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 110. Cfr. CONTI, I reati , cit., p. 176, secondo cui la tenuta dei libri si concreta nelle modalità di fatto e contabili con cui le scritture sono redatte e conservate dall'imprenditore, come subito nel testo.
(nota) In tal senso, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 221. Si veda anche nota precedente.
(nota) Come già si era avuto modo di precisare altrove (cfr. Cap. IV del presente lavoro), una delle caratteristiche della legge fallimentare consiste nell'utilizzo frequente, al suo interno, del sistema casistico. Le fattispecie sono scritte in una forma ‘iper-vincolata', poiché sono connotate da un'elencazione minuziosa di condotte, che ha indotto il legislatore a inserire in simili elenchi una condotta di ‘chiusura' o ‘a forma libera', in guisa da potervi ricomprendere tutto ciò che non era specificamente rapportabile alle condotte indicate in maniera esplicita nella norma. In questo caso, dunque, il legislatore ha inteso racchiudere nella condotta di chiusura ogni modalità comportamentale che impedisca al lettore di ricostruire l'effettività del quantum di patrimonio attivo sul quale i creditori potrebbero rifarsi.
(nota) Cfr., tra gli altri, LA MONICA, op. cit., p. 349. Nello stesso senso, BRICCHETTI, in op. cit., p. 91. Questa, inoltre, sarebbe proprio la ragione per cui parte di dottrina denomina questa ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale come “generale”, contrapponendola a quella “specifica”, che si concreta nelle figure della sottrazione, distruzione e falsificazione.
(nota) Così BRICCHETTI, in op. cit., p. 90; è frequente, infatti, che le scritture siano state redatte in maniera così incompleta e frammentaria da non consentire, né in sede fallimentare, né in sede processuale penale, una sia pure approssimativa ricostruzione del movimento degli affari. Id., Reati fallimentari . Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali, in Riv. it. dir. proc. pen ., 1994, p. 268.
(nota) Così DI AMATO, op. cit., p. 210.
(nota) Così BRICCHETTI, op. cit., p. 91.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 220. Gli Autori aggiungono che la ricostruzione del movimento degli affari non interessa soltanto ai creditori per la ricostruzione del patrimonio del debitore insolvente, ma si rivela necessaria anche ai fini di un sindacato sulla gestione e sulla eventuale individuazione di responsabilità penali del fallito o di altri soggetti.
(nota) L'interesse protetto, infatti, sarà leso anche i questo caso. Così ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 81. Infatti, secondo l'Autore, sfuggono al reato le manipolazioni contabili che vengono integralmente riparate prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Così COCCO, op. cit., p. 909. Nello stesso senso di cui sopra, GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 317, in specie, p. 321; BRICCHETTI, op. loc. cit., e PAGLIARO, op. cit., p. 114; Id., Problemi attuali del diritto penale fallimentare , in Riv. trim. dir. pen. ec ., 1988, p. 530. Cfr., poi, CONTI, op. cit., p. 178, secondo cui la norma intende far riferimento a normali criteri di indagine, senza che vi incidano le difficoltà contabili, frequenti anche in caso di regolare tenuta delle scritture.
(nota) LA MONICA, op. cit., p. 350.
(nota) Testualmente, SANTORIELLO, op. cit., p. 110. Nello stesso senso, PUNZO, op. cit., p. 170. Cfr. anche PEDRAZZI, in Aa.Vv., op. cit., p. 142, secondo cui anche tale condotta ha come ideali destinatari gli organi della procedura fallimentare cui la predetta ricostruzione compete.
(nota) SANTORIELLO, op. loc. cit. Si aggiunge, inoltre, che tale modalità di tenuta della documentazione può dipendere anche dalle decisioni di un professionista esterno all'impresa, a ciò incaricato dall'imprenditore. In questo caso, potrebbe ben ravvisarsi un'ipotesi di concorso con l'imprenditore, che non esonera quest'ultimo dalle sue responsabilità, qualora il terzo abbia agito sulla base delle sue indicazioni. Per i dettagli sul concorso nella bancarotta, si veda Sez. IV del Cap. V del presente lavoro.
(nota) NUVOLONE, op. cit., p. 294. Id., Reati in materia di , cit., p. 487. Nello stesso senso, PEDRAZZI, in Aa.Vv., op. cit., p. 142, secondo cui, appunto, “l'ottica della fattispecie è globale: è la contabilità nel suo complesso che non consente neppure una ricostruzione approssimativa”.
(nota) Così GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta , cit., p. 316.
(nota) Cfr. DI AMATO, op. loc. cit., secondo il quale si è in presenza di un reato di danno riferito al contenuto sostanziale delle scritture, a differenza della bancarotta semplice documentale che, come visto, è un reato di pericolo presunto. In questo senso, anche D'ORAZIO, I reati fallimentari: bancarotta semplice e fraudolenta , in Giur. Merito , 2000, p. 780.
(nota) Questo il pensiero del GIULIANI BALESTRINO, op. loc. cit. L'Autore, infatti, ritiene che l'evento della bancarotta documentale in genere, così come quello della bancarotta patrimoniale è rappresentato dalla lesione della garanzia del patrimonio, è costituito dalla lesione alla garanzia della documentazione del patrimonio. Nel primo caso si tratterebbe di una garanzia patrimoniale, mentre nel secondo di una garanzia documentale. L'evento naturalistico, nel caso della bancarotta patrimoniale, non sarebbe la diminuzione del patrimonio, bensì quella della garanzia, e per lo stesso motivo l'evento naturalistico della bancarotta documentale è la lesione dell'interesse alla prova delle vicende dei beni costituenti garanzia. Se l'interesse patrimoniale dei creditori si limita alla garanzia e non a tutto il patrimonio, corollario inevitabile è che l'interesse documentale dei creditori riguarda soltanto la prova della garanzia e non del patrimonio. Ne consegue che non è doveroso indicare nei libri contabili le vicende relative ai beni superflui rispetto alla tutela degli interessi dei creditori. Se così non fosse, nessun documento potrebbe mai essere distrutto dall'imprenditore e l'impresa diverrebbe un archivio, piuttosto che una fonte di reddito. In questo senso, ivi , p. 318-319.
Si noti, poi, il PUNZO, op. cit., p. 171, secondo il quale, appunto, la suddetta impossibilità costituisce l'evento del reato. Trattasi, però, di un “evento di pericolo”, in quanto il bene protetto può anche non essere leso, essendo sufficiente che sia minacciato di lesione.
(nota) GIULIANI BALESTRINO, op. loc. cit. Si riporta, a riguardo, l'esempio di un imprenditore che dà ordine di rendere completamente illeggibili tutte le scritture aziendali ma il suo contabile non esegue l'ordine, e quello di un imprenditore che, dopo aver iniziato a falsificare le scritture, decide di sua spontanea iniziativa di ricostruire la situazione patrimoniale. Nello stesso senso, PUNZO, op. cit., p. 172. Contra , PAGLIARO, op. cit., p. 111, secondo cui una conseguenza giuridica del delitto tentato consiste nel determinare a carico dell'agente una sanzione di minor gravità, rispetto a quella che sarebbe stata adottata per il corrispondente delitto consumato. Invece, alla bancarotta fraudolenta documentale si applica la stessa pena prevista per l'ipotesi patrimoniale. Per l'Autore, come visto in precedenza, trattasi piuttosto di un delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a consumazione anticipata.
(nota) In questo senso, Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, in Cass. Pen ., 1996, p. 938.
(nota) Si veda, a riguardo, nota 96. L'evento inteso come lesione della garanzia è riconducibile altresì al pensiero del Giuliani Balestrino.
(nota) Cfr., PERINI-DAWAN, op. cit., p. 219. Contra , in giurisprudenza, e come visto, Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, cit., secondo la quale, nelle prime tre ipotesi previste dalla prima parte dell'art. 216, al numero 2, il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, poiché l'evento della non ricostruibilità non è riferito alle ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione, ma soltanto a quella che concerne l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili.
(nota) Così SANTORIELLO, op. cit., p. 112. Inoltre, non ogni alterazione dei dati contabili implica una violazione della norma in esame, giacché rilevano solo le condotte che producono un'offesa al bene protetto. In questo senso, potrebbe allora sostenersi che il reato in parola si perfezioni con la sola esposizione a pericolo dell'interesse protetto.
(nota) Cfr., ad esempio, SANTORIELLO, op. cit., p. 111.
(nota) Cfr., tra gli altri, PUNZO, op. cit., p. 170. Nel medesimo senso, LA MONICA, op. cit., p. 349.
(nota) Per quanto appena detto nel testo, si veda LA MONICA, op. cit., p. 350-351. La questione era già stata in parte affrontata a proposito della condotta di sottrazione dei libri (cfr. supra , par. 1).
(nota) Cfr., ex multis , Cass., Sez. V, 25 giugno 1992, in Cass. Pen ., 1994, p. 740, cit.
(nota) In questo senso, BRICCHETTI, op. cit., p. 94, e sentenze ivi citate. Nel medesimo senso, PAGLIARO, op. loc. cit.; PEDRAZZI, Reati commessi , cit., p. 99, e CARRERI, op. cit., p. 125. Contra , NUVOLONE, op. cit., p. 292.
(nota) CONTI, op. cit., p. 178.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 221, i quali riportano un orientamento giurisprudenziale in questo senso. Cfr. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 317: si supponga che un incendio distrugga i documenti contabili prescritti dalla legge, ma che nell'abitazione dell'imprenditore restino appunti sufficienti a ricostruire la contabilità dell'azienda. In tal caso la tutela penale si sposta alle scritture informali e facoltative, poiché il legislatore tutela l'interesse dei creditori in sé e per sé e non una forma particolare di regolarità contabile. La questione concernente i rapporti tra la contabilità non ufficiale e il reato di bancarotta documentale sarà approfondita quando si tratterà dell'oggetto materiale del reato in esame.
(nota) Cfr. DI AMATO, op. loc. cit. In giurisprudenza, Cass., 25 febbraio 1997, in Giur. comm. , 1978, p. 859. D'altronde, come precisato all'inizio, la ricostruzione patrimoniale non deve essere stata resa impossibile, ma anche solo particolarmente difficile; si è così ritenuta l'insussistenza del reato perché alle lacune contabili si è potuto ovviare attraverso altri elementi documentali anche non ufficiali. Cfr., infatti, BRICCHETTI, op. loc. cit. In specie, p. 92, ove si approfondisce un orientamento giurisprudenziale conforme a un tale indirizzo.
(nota) Cfr. Cass., Sez. V, 12 marzo 1971, riportata da BRICCHETTI, op. cit., p. 93. Si afferma anche che, laddove vi sia stata la necessità di acquisire presso terzi la documentazione, ciò costituirebbe riprova che la tenuta dei libri contabili era tale da non rendere possibile la più volte citata ricostruzione patrimoniale. Così anche COCCO, op. loc. cit., secondo cui, appunto, il reato non sussiste se la ricostruzione è possibile facendo ricorso alla documentazione anche non ufficiale dell'impresa, ma non può escludersi se si deve far riferimento alla documentazione esterna . Così anche CONTI, op. cit., p. 178.
(nota) L'informazione è riportata da PERINI-DAWAN, op. cit., p. 229, e da LA MONICA, op. cit., p. 352.
(nota) Così LA MONICA, op. cit., p. 352.
(nota) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 220. Anche in LA MONICA, op. cit., p. 351. Gli Autori, come subito nel testo, non condividono un simile assunto.
(nota) Gli esempi sono riportatati dal LA MONICA, op. cit., p. 351, nota 105.
(nota) Cfr. LA MONICA, op. cit., p. 351; cfr. anche PERINI-DAWAN, op. cit., p. 221. In senso conforme, si veda anche NUVOLONE, Il diritto penale , cit., p. 205. La dichiarazione di fallimento comporta, infatti, profonde modificazioni nella sfera giuridica dell'imprenditore insolvente, che derivano soprattutto dalla nuova destinazione che le legge imprime al patrimonio del fallito, ormai indirizzato, in termini preminenti, al soddisfacimento dei creditori. Tra gli effetti del fallimento rispetto al debitore fallito, rientrano, appunto, gli effetti di natura patrimoniale, che consistono nello spossessamento fallimentare, il quale toglie al fallito l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni. Così CAVALLI, Gli effetti del fallimento per il debitore , in La riforma della legge fallimentare , a cura di Ambrosini, Bologna, 2006, p. 87 ss.
(nota) In senso conforme, anche PUNZO, op. cit., p. 170. Cfr. PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , op. cit., p. 113, il quale precisa che, dopo la dichiarazione di fallimento, all'obbligo di tenuta subentra l'obbligo di deposito presso la cancelleria del tribunale, e costituiscono, perciò, bancarotta fraudolenta, le manipolazioni intese ad impedire l'utilizzazione delle scritture da parte degli organi della procedura, o a trarre in inganno i medesimi mediante scritture falsificate.
(nota) Così PERINI-DAWAN, op. loc. cit.
(nota) Anche se, come meglio si vedrà, la questione risulta essere più complessa. In senso parzialmente difforme, infatti, si veda ANTOLISEI, op. cit., p. 94.
(nota) È stato riassunto il pensiero di GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 326-327.
(nota) Così PERINI-DAWAN, op. cit., p. 229, i quali pongono l'accento sull'ipotesi di esercizio provvisorio dell'azienda. Si vedrà più innanzi, quando si tratterà dell'elemento psicologico del reato in esame ( infra , Cap. VIII), che controversa risulta anche la questione concernente l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale post-fallimentare, che, per parte di dottrina, diverge da quello della bancarotta pre-fallimentare. La questione sarà approfondita in seguito.
(nota) PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 113.
(nota) Così PEDRAZZI, op. cit., p. 114.
(nota)Ibidem . Cfr., anche CASAROLI, in op. cit., p. 441.
(nota) In questo senso, ANTOLISEI, op. cit., p. 93.