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La bancarotta fraudolenta documentale


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CAPITOLO IV: LA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE: PRINCIPI GENERALI

SOMMARIO: 1. Cenni generali e inquadramento della fattispecie all'interno dell'art. 216 l . fall. – 2. La struttura. La bancarotta fraudolenta documentale pre-fallimentare specifica e generale – 3. La bancarotta fraudolenta documentale come species del genus bancarotta fraudolenta o come reato autonomo: contrasti interpretativi – 4. L'interesse protetto dalla fattispecie – 5. Le differenze con la fattispecie di cui all'art. 217, 2° co., l. fall.

1. Cenni generali e inquadramento della fattispecie all'interno dell'art. 216 l . fall.

Prima di procedere ad un esame specifico della figura criminosa della bancarotta fraudolenta documentale, che costituirà l'oggetto principale di studio, pare opportuno porre preliminarmente in evidenza taluni rilievi generali inerenti alla fattispecie medesima, cercando di coglierne anzitutto l'inquadramento all'interno dell'art. 216 della legge fallimentare, che è la norma che contempla l'ipotesi in esame.

Infatti, la disposizione poc'anzi menzionata, prevista dal Regio Decreto n. 267 del 1942, più volte citato, disciplina il delitto di bancarotta fraudolenta.

Questa disposizione, come è stato sottolineato da più parti in dottrina e come risulta, d'altronde, chiaramente dalla lettera della legge, non è una figura unitaria, giacché ricomprende al suo interno varie ipotesi di reato. Esse sono profondamente differenti tra loro, e le differenze scaturiscono già dalla modalità di formulazione della disposizione normativa, che contempla le varie condotte criminose in diversi commi e numeri (note).

Infatti, il primo comma della norma in esame, come noto, suddivide la bancarotta fraudolenta in due ipotesi, e cioè nella bancarotta fraudolenta patrimoniale (o in senso stretto), che comprende la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione dei beni, nonché l'esposizione ed il riconoscimento di passività inesistenti, e nella bancarotta fraudolenta documentale, che consiste invece nella sottrazione, distruzione, falsificazione di libri e scritture contabili, e nella tenuta caotica delle stesse. Questi fatti, come chiarisce la norma medesima al comma successivo, sono sanzionabili anche se commessi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, vale a dire durante la procedura fallimentare (note). Il terzo comma, poi, contempla i casi di bancarotta preferenziale, e punisce il soggetto fallito che esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno di altri (note).

Per quanto appena esposto, è possibile spiegare la ragione per cui alcuni autori si sono posti il problema di chiarire se, in caso di realizzazione di una molteplicità di condotte tra quelle previste dalla norma in esame, la legge debba considerarsi violata una sola volta oppure più volte; in altri termini, se sussistano uno o più reati.

La dottrina suole distinguere, al riguardo, tra disposizioni a più norme e norme a più fattispecie (note). Con la prima espressione si intende la sussistenza di tante norme quanti sono i modelli descritti; ne consegue che, in caso di realizzazione plurima di condotte, sussisteranno più reati. Con la seconda, invece, si considera come sussistente una sola fattispecie criminosa, a prescindere dalla realizzazione di più condotte delittuose.

Parte di dottrina ritiene che la disposizione di cui all'art. 216 l . fall. costituisca una disposizione a più norme, e che la violazione, ad opera del medesimo soggetto, di una molteplicità di queste norme comporti l'integrazione di un concorso di reati (note). In effetti, come si accennava all'inizio, le singole ipotesi previste dalla norma in esame sono molto differenti tra loro, per il diverso interesse tutelato o per la diversa descrizione dell'elemento psicologico. Sarebbero, secondo l'opinione di questa dottrina, più norme la cui inosservanza comporta la realizzazione di distinti reati autonomi.

Per quanto riguarda i singoli comportamenti (note) descritti nelle diverse norme della disposizione dell'art. 216, viceversa, essi integrerebbero la summenzionata categoria della norma a più fattispecie, poiché è indifferente, ai fini della perfezione del reato, che un soggetto, con la medesima azione, ponga in essere l'uno o l'altro di quei fatti, o addirittura più fatti tra quelli previsti dalle norme (note). Quindi, l'imprenditore che abbia, in ipotesi, dissipato parte dei suoi beni e ne abbia nascosto altri, può aver commesso più atti, ma ai fini della descrizione del fatto tipico ai sensi dell'art. 216, I° comma, n. 1, ha realizzato una sola condotta corrispondente al fatto di reato. L'azione penalmente rilevante, che è unica, risulta così dal compimento di più atti (note).

Sintetizzati, così, i rilievi generali sulla struttura della norma che contempla, tra il resto, la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, risulta a questo punto necessario cominciare la trattazione più dettagliata di tale figura criminosa.

L'art. 216, comma 1, n. 2, l . fall. punisce, con la reclusione da tre a dieci anni (note), l'imprenditore commerciale dichiarato fallito che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il secondo comma della medesima disposizione sanziona l'imprenditore fallito che, durante la procedura fallimentare, sottrae, distrugge o falsifica i libri contabili (note). Le norme che riguardano la fattispecie oggetto di studio, tuttavia, non si esauriscono nel disposto dell'art. 216: si tengano presenti i richiami compiuti dall'art. 223 primo comma, che estende le pene previste dall'art. 216 ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali abbiano commesso alcuno dei fatti da esso preveduti, e la stessa pena è applicata all'institore dell'imprenditore commerciale dichiarato fallito, che si è reso colpevole di alcuno di quei fatti (note); infine, si badi all'art. 222, che rende applicabili ai soci illimitatamente responsabili quelle stesse disposizioni (note).

Questa figura costituisce quelli che solitamente vengono denominati ‘reati dei libri'; i buchdelikte della dottrina tedesca (note). Trattasi, in effetti, di una figura criminosa da sempre appartenente alla tradizione della bancarotta, non meno delle ipotesi di bancarotta patrimoniale, creata e studiata in modo particolare dalla stessa dottrina tedesca (note).

Dibattuta è la questione dell'interesse protetto da tale fattispecie, come controversa è anche la questione della sua assimilabilità o meno al genere della bancarotta fraudolenta. Le questioni medesime, come si vedrà più nel dettaglio, si presentano strettamente collegate, poiché dalla risoluzione dell'una dipende la determinazione dell'altra.

Un problema di non scarsa importanza che si pone nello studio della bancarotta fraudolenta documentale, poi, consiste nel chiarire se una condotta di nascondimento, distruzione o falsificazione di scritture contabili possa ritenersi non assoggettabile a sanzione qualora sia imposta dalla necessità di celare la precedente commissione di altri reati. Ci si domanda, in altri termini, se vi sia una qualche relazione tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il principio del nemo tenetur se detegere .

Secondo un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (note), l'obbligo di correttezza e lealtà nella redazione delle scritture contabili non sussisterebbe in capo a un soggetto che abbia violato un simile dovere per occultare la commissione di precedenti reati.

La tesi, come si osserva in dottrina, è stata, in seguito, giustamente abbandonata (note). L'opinione suesposta si basava principalmente sul dettato dell'art. 24 Cost. (note). Infatti, il porre l'accento sul diritto di ognuno a non essere obbligato a fornire prove di reità a proprio carico fissa un limite preciso oltre il quale non è più ragionevole l'aspettativa di lealtà nei confronti del singolo. Ed il fondamento sul quale poggia questa alternativa viene rintracciato nel diritto costituzionale di difesa, che viene pertanto fatto prevalere sull'obbligo di fedeltà all'ordinamento (note).

Ma la norma di cui all'art. 24 Cost. ha una valenza meramente processuale: sarebbe dunque errato attribuirle un qualunque rilievo sostanziale (note). In effetti, è stato sottolineato che la tutela, più generale, del diritto a non fornire dichiarazioni autoincriminanti emerge quando un processo è già iniziato, poiché si estende a un soggetto indiziato, imputato, o ad un testimone; nulla, pertanto, impone di ritenere questo diritto operante in uno stadio anteriore (note).

Inoltre, una simile teoria non teneva conto del fatto che il diritto di difesa “non implica certamente la facoltà di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva, come dimostrato dalla presenza, nel nostro ordinamento, dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p.” (note).

2. La struttura. La bancarotta documentale pre-fallimentare specifica e generale

La disposizione dell'art. 216, I° co., n. 2 prevede due distinte tipologie delittuose: quella dell'imprenditore che ha “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili”; e quella consistente nella tenuta dei libri e delle scritture medesime “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (note). Queste due ipotesi, poi, come visto, si distinguono dalla condotta del fallito che, “durante la procedura fallimentare, sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili”.

La legge, pertanto, opera una distinzione tra la bancarotta documentale pre-fallimentare e la bancarotta documentale post-fallimentare, partizione che si pone in modo netto e deciso in relazione all'evento materiale del reato e all'oggetto del dolo, secondo l'opinione di una parte di dottrina (note).

Da quanto esposto discende che la bancarotta documentale pre-fallimentare è caratterizzata da due ipotesi distinte che devono essere analizzate, secondo il pensiero di taluni Autori, separatamente, e che consistono nella bancarotta documentale specifica e generale (note). In effetti, si sostiene che la configurazione dell'elemento materiale di questo reato è oltremodo discussa in dottrina e che la questione può essere risolta solo riconoscendo che la dizione «bancarotta fraudolenta documentale» indica diverse fattispecie penali, che sono spesso oggetto di confusione e di sovrapposizione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Esse consistono, appunto, nelle due ipotesi summenzionate, che occorre tenere distinte (note).

Per quel che riguarda la bancarotta fraudolenta documentale specifica , il suo elemento materiale consiste, come poc'anzi si accennava, nella sottrazione, distruzione o falsificazione della documentazione aziendale. Queste condotte sottraggono, totalmente o parzialmente, le predette scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, poiché con esse l'imprenditore pone in essere azioni materiali che ne provocano l'occultamento, la distruzione oppure la falsificazione del contenuto.

La sottrazione (note) implica un'attività di nascondimento delle scritture, posta in essere per evitare che le stesse finiscano nella disponibilità degli organi fallimentari. Essa può consistere in un nascondimento materiale oppure in un trasferimento delle scritture in un luogo in cui risulti impossibile per gli organi della procedura concorsuale reperirle (note).

La distruzione consiste, invece, in ogni attività che implichi un annullamento, totale o parziale (note), delle scritture contabili, che vengono così “annientate” materialmente assieme al loro contenuto (note).

Col concetto di falsificazione, poi, si intende il falso documentale; vale a dire, una modificazione intenzionale del vero, in relazione alla destinazione del documento. Una simile modificazione del veritiero può essere posta in essere sia tramite la formazione, dal principio, di una scrittura falsa, sia mediante l'alterazione di una scrittura che è già formata. Con ciò si intende che, non avendo il legislatore aggiunto alcuna specificazione al termine «falsificazione», si può concludere nel senso che la falsificazione, rilevante in questa sede, può essere tanto materiale quanto ideologica (note).

È stato sostenuto che, se si giunge ad ammettere che la lesione della garanzia del ceto creditorio costituisce l'evento della bancarotta documentale pre-fallimentare, si ottiene il vantaggio di poter considerare le tre ipotesi specifiche equivalenti tra loro. Diverrebbe vano, in questo senso, cercare di cogliere se una certa fattispecie costituisca, in ipotesi, sottrazione o distruzione, posto che, in quest'ottica, l'utilizzo di un nomen juris , piuttosto che di un altro, non muta la sostanza del reato di bancarotta fraudolenta documentale (note).

Il discorso dell'evento della fattispecie in esame si collega all'altra ipotesi delittuosa da essa contemplata, e che funge da disposizione di chiusura, giacché sanziona le condotte che, non rapportabili a quelle di sottrazione, distruzione e falsificazione, rischierebbero di rimanere prive di sanzione. Il legislatore, tramite questa ipotesi, ha voluto punire i fatti con cui il titolare di un'impresa manometta o alteri intenzionalmente i libri contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (note).

È stato evidenziato, infatti, che la garanzia che l'imprenditore offre ai creditori non è mai assoluta. Egli dà ai medesimi affidamento di tenere correttamente la contabilità, al fine di permettere loro di conoscere che uso è stato fatto dei beni dagli stessi concessi in credito all'imprenditore. Tuttavia, se quest'ultimo contravviene intenzionalmente al dovere di correttezza e probità nella tenuta delle scritture contabili, in modo da non consentire ai creditori di comprendere quale sia stata la sorte dei crediti da loro concessi, l'imprenditore commette il reato di bancarotta fraudolenta documentale generale . Questo delitto, appunto, è un delitto con evento naturalistico, cioè causalmente orientato. Invero, da questa tipologia di bancarotta fraudolenta documentale “deve scaturire una particolare situazione, naturalisticamente accertabile e giuridicamente rilevante: l'impossibilità di ricostruire l'esistenza o le vicende della garanzia”, che costituisce proprio l'evento materiale del reato (note).

Da una simile impostazione discende una serie di conseguenze. Anzitutto, in questa ipotesi, è da ritenersi ammissibile il tentativo, come generalmente accade nei delitti con evento (note). La struttura causale dell'ipotesi in esame spiegherebbe (note), poi, perché questa tipologia di bancarotta possa essere realizzata comunque, cioè, come poc'anzi si accennava, con falsi ideologici o materiali, con falsi su libri obbligatori, prescritti dalla legge, o anche, come si vedrà, su libri facoltativi (note). Affinché il reato possa dirsi perfezionato, infatti, è sufficiente che sia stata resa più difficoltosa l'attività degli organi della procedura fallimentare, non essendo necessario che sia divenuta totalmente impossibile.

Altrove è stato posto l'accento sul fatto che, secondo questo indirizzo, accolto parzialmente in giurisprudenza, nelle prime tre ipotesi dell'art. 216, I° co., n. 2, diversamente da quanto accade nella successiva ipotesi di tenuta caotica delle scritture contabili, il reato si intende integrato a prescindere dall'impossibilità di ricostruire il patrimonio aziendale, atteso che l'evento della non ricostruibilità non è riferito, dal dato normativo, alle ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione, ma solamente all'ipotesi che concerne l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili. Tuttavia, si afferma che, ragionando in questo modo, si giungerebbe all'esito paradossale di punire a titolo di bancarotta fraudolenta documentale il semplice fatto di strappare un foglio, mentre invece bisognerebbe piuttosto tenere ben distinta questa fattispecie dalla bancarotta semplice documentale. Infatti, “l'evento della lesione della garanzia, nella bancarotta patrimoniale, e l'evento della lesione della documentazione di siffatta garanzia, in quella documentale, costituiscono il denominatore comune del genus bancarotta fraudolenta. L'evento della impossibilità di ricostruzione della garanzia si impone, dunque, come criterio discretivo tra la bancarotta fraudolenta e quella semplice”, e non tra la bancarotta fraudolenta documentale specifica e generale (note). In effetti, secondo questo pensiero, se la bancarotta fraudolenta contabile specifica non fosse un reato di evento, al pari della corrispondente fattispecie generale, non si capirebbe come mai l'impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari e della situazione patrimoniale dell'impresa debba valutarsi in relazione all'intera contabilità, anche a quella non ufficiale (note).

Tuttavia, anche in giurisprudenza è stato affermato che nelle prime tre ipotesi previste dall'art. 216, I° co., n. 2, l . fall. il reato si perfeziona indipendentemente dall'impossibilità di ricostruire la contabilità dell'impresa, poiché l'evento della non ricostruibilità non è riferito alle ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione, ma soltanto a quella che concerne l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili (note).

Dottrina e giurisprudenza sono divise anche per quanto concerne l'elemento psicologico della bancarotta documentale specifica e generale. Generalmente si ritiene che la necessità del dolo specifico ( scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto) inerisca alle sole ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione, e non anche all'ipotesi di tenuta caotica dei libri contabili, per la quale si afferma la sufficienza del dolo generico già a livello di dato normativo espresso, anche se non mancano opinioni contrarie (note).

3. La bancarotta fraudolenta documentale come species del genus bancarotta fraudolenta o come reato autonomo: contrasti interpretativi

Una questione dibattuta in dottrina concerne la natura del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La maggior parte degli autori considera la fattispecie in esame come perfettamente riconducibile al delitto di bancarotta fraudolenta, poiché ne costituisce una specie particolare, ma non manca chi tiene a precisare che si tratta piuttosto di una fattispecie autonoma rispetto alle altre forme di bancarotta (note).

Secondo la concezione corrente, in ogni caso, l'insieme delle ipotesi previste dalla disposizione in esame costituisce una forma speciale di bancarotta fraudolenta. Di qui la denominazione di «bancarotta fraudolenta documentale» (note).

Secondo l'autorevole opinione dell' ANTOLISEI , per contro, una simile conclusione non può essere accolta, poiché non considera, come invece dovrebbe, la “speciale finalità” della norma e ne estende ingiustificatamente il significato (note). La figura criminosa in esame non sarebbe, cioè, come generalmente si ritiene, una forma di bancarotta fraudolenta, ma un reato distinto e diverso, che gode di una certa autonomia, sicché non bisognerebbe parlare di bancarotta fraudolenta documentale, ma di «frodi nelle scritture contabili» (note). L'Autore si insinua, in questo modo, nell'indirizzo seguito dalla dottrina germanica, che distingue chiaramente tra la bancarotta fraudolenta e i Buchdelikte (c.d. reati dei libri) (note).

Infatti, la disposizione dell'art. 216, primo comma, numero 2, non farebbe altro che sanzionare il fatto dell'imprenditore che contravviene all'obbligo di tenuta della contabilità in maniera regolare, obbligo che risale alla tradizione storica e che si fonda sul principio per il quale l'attività d'impresa è basata essenzialmente sul credito. L'Autore non nega che il venir meno a simili obblighi rechi un nocumento al ceto creditorio, ma, sopra ogni altra cosa, il legislatore si è preoccupato di “precostituire la prova dello stato patrimoniale dell'imprenditore per l'eventualità del fallimento” (note). Un argomento a sostegno si trarrebbe proprio dalla formula dell'ultima ipotesi contemplata dalla disposizione, cioè la tenuta dei libri in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La figura criminosa in esame godrebbe, poi, secondo questa opinione, di una certa autonomia, poiché essa si distingue dall'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale non solo dal punto di vista dell'oggetto giuridico, ma anche sotto il profilo dell'oggetto materiale, atteso che i libri e le scritture contabili non possono essere considerati alla stregua degli altri beni considerati “dalla bancarotta vera e propria” (note).

Considerare la fattispecie in esame come una figura autonoma non esclude, peraltro, che la medesima possieda stretti collegamenti con la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Essa, in verità, costituisce una figura complementare che serve da ausilio all'altra al fine di una più efficace tutela dei portatori del credito. Le alterazioni delle scritture contabili, in altri termini, sono sanzionate poiché agevolano l'agente nell'occultamento delle irregolarità che egli ha commesso o intende commettere (note).

In posizione intermedia, si colloca il GIULIANI BALESTRINO , secondo il quale la distinzione tra reati sui libri e reati sui beni ha certamente un proprio fondamento. Tuttavia, una simile separazione non dovrebbe essere “eccessivamente sottolineata” (note). In effetti, la stessa legge fallimentare dimostra l'evanescenza di tale distinzione, giacché tra le ipotesi di bancarotta essa contempla la falsa esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, la quale consiste in una falsificazione ideologica che normalmente avviene sui libri e sulle scritture contabili, e ciò a riprova del fatto che non si dovrebbe evidenziare a dismisura la distinzione tra le due fattispecie incriminatrici (note). D'altronde, risulterebbe difficile pensare ad un imprenditore che ponga in essere, in ipotesi, un occultamento di beni e che il medesimo non si rifletta sulla redazione delle scritture contabili (note). In senso contrario, però, è stato asserito che il n. 2 dell'art. 216 non comprende i casi in cui il patrimonio viene fittiziamente diminuito, mediante l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti. “Tali ipotesi fanno parte della figura criminosa in precedenza delineata dalla legge, e non è possibile che la seconda le consideri di nuovo sotto il profilo della falsificazione delle scritture contabili” (note).

L'esigenza di prescindere, invece, da una netta separazione tra bancarotta documentale e patrimoniale balzerebbe evidente, secondo l'opinione del GIULIANI BALESTRINO , anche ponendosi da un altro punto di vista. Si dice (note) che la bancarotta documentale avviene sui libri e, viceversa, che la bancarotta patrimoniale ha ad oggetto materiale i beni (note). Ma secondo il GIULIANI BALESTRINO anche i libri contabili sono dei beni, “poiché svolgono una precisa funzione economica e fanno variare il valore di certi beni economici” (note).

A corollario di ciò, si ammette che l'affinità tra la bancarotta documentale e la bancarotta patrimoniale risulta in maniera netta. Infatti, la bancarotta patrimoniale è caratterizzata da un evento naturalistico, che consiste nella diminuzione dei beni spettanti ai creditori: in altri termini, la lesione della garanzia creditoria in senso patrimoniale. Anche la bancarotta fraudolenta documentale risulta connotata da un evento naturalistico che è analogo, sebbene differente, e cioè la lesione dell'interesse alla ricostruzione documentale della vita dell'impresa (note).

A sostegno dell'assunto secondo il quale la bancarotta fraudolenta documentale rappresenterebbe una specie rapportabile al genere della bancarotta fraudolenta, si ammette altresì che il bene giuridico tutelato da tale fattispecie attiene ai diritti e agli interessi dei creditori (note), che è proprio il bene tutelato dalla figura di bancarotta patrimoniale, almeno secondo questo indirizzo (note), il che indicherebbe una certa affinità tra le due fattispecie (note). “Né può essere trascurato il fatto, fondamentale ai fini della collocazione sistematica della figura analizzata, che occorre attendere il fallimento per perseguire questo reato. Risulta, dunque, pienamente giustificata la collocazione sistematica di tale fattispecie nella norma dell'art. 216 l . fall.” (note).

Un'opinione singolare in dottrina, che si colloca tuttavia in una posizione di accoglimento della tesi che reputa vi siano delle affinità tra la figura in esame e la bancarotta patrimoniale, asserisce che nella bancarotta fraudolenta documentale dovrebbe ravvisarsi “un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale a consumazione anticipata (note). Infatti, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori identifica la volontà tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale con quella della bancarotta fraudolenta documentale, che può pertanto intendersi solo con il fine di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori. E a ciò non varrebbe obiettare che l'art. 216, al numero 2, pone come finalità alternativa a quella di recare pregiudizio ai creditori lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, poiché se fossero sanzionate tutte le manomissioni delle scritture contabili, poste in essere per perseguire un qualsiasi ingiusto profitto, si giungerebbe ad un'assurda sproporzione penale tra fatti differenti, oltre che a ricondurre alla bancarotta fraudolenta un fatto che non concerne la sottrazione di beni alla garanzia dei creditori. Il legislatore, in altre parole, avrebbe incluso nella disposizione normativa anche lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto poiché, se avesse considerato solo il fine di recare pregiudizio ai creditori, si sarebbe giunti a negare la sussistenza del reato ove l'ipotesi di manomissione delle scritture contabili fosse stata una conseguenza meramente accessoria dell'operare dell'agente, da lui non direttamente voluta, ma alla quale avesse acconsentito. Se, dunque, si perviene alla conclusione secondo la quale l'elemento soggettivo tipico della bancarotta fraudolenta documentale coincide con quello della bancarotta fraudolenta patrimoniale, e a quella secondo la quale il reato è consumato con la semplice attuazione parziale di questo volere (vale a dire attraverso l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti, la sottrazione, distruzione o falsificazione di libri o scritture contabili o la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), la bancarotta deve considerarsi come un'ipotesi a consumazione anticipata del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (note).

In conclusione, la dottrina risulta profondamente divisa tra coloro che intendono il reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 l . fall. una specie particolare di bancarotta, denominata bancarotta fraudolenta documentale, e coloro che invece propugnano la tesi dell'autonomia del reato in esame, rispetto alle altre forme di bancarotta.

4. L'interesse protetto dalla fattispecie

Dalla risoluzione, in un modo o nell'altro, della questione di cui si è detto nel paragrafo precedente, dipende anche la soluzione della problematica concernente l'interesse protetto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (note).

Parte di dottrina, come visto, considera la bancarotta fraudolenta documentale una forma autonoma di reato, poiché la norma che la contempla è caratterizzata da una speciale finalità. La vera ratio della disposizione sarebbe, infatti, esclusivamente quella di sanzionare penalmente la violazione degli obblighi che sono imposti agli imprenditori per la tenuta e la conservazione dei libri contabili. Il fine sarebbe quello di tutelare l'interesse dei creditori alla ostensibilità , vale a dire alla conoscenza, del patrimonio e del movimento degli affari dell'imprenditore, dal momento che la professione del commercio si fonda, per una buona parte, sul credito (note). In ultima analisi, l'oggetto giuridico del reato in esame è da ravvisarsi, secondo questa prima opinione, nell'interesse dei creditori alla ostensibilità del patrimonio del debitore, destinato a soddisfare le loro ragioni. Tale interesse raggiunge il suo apice nel momento in cui l'impresa fallisce, poiché allora le scritture contabili diventano lo strumento imprescindibile per realizzare la garanzia prestata dal patrimonio aziendale, atteso che le stesse fungono da strumento di individuazione dei beni dell'impresa; in conseguenza di ciò, lo scopo principale della norma sarebbe quello di “precostituire la prova dello stato patrimoniale dell'imprenditore per l'eventualità del fallimento” (note). La disposizione tende, dunque, ad impedire quei comportamenti che rendono impossibile, o perlomeno assai difficile, agli organi del fallimento, la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (note).

Pertanto, essendo la figura criminosa in esame dotata di una certa autonomia rispetto a quella della bancarotta fraudolenta, almeno secondo questo indirizzo, risulterebbe diverso e specifico anche il suo oggetto giuridico.

La tesi che considera l'oggetto giuridico della fattispecie in esame quello dell'interesse dei creditori all'ostensibilità del patrimonio è accolta anche altrove in dottrina. Si afferma, infatti, che accanto alla bancarotta patrimoniale in senso stretto, ma in chiara posizione di autonomia, stanno le ipotesi di sottrazione, distruzione, falsificazione o fraudolenta tenuta dei libri, volte a proteggere l'interesse all'ostensibilità del patrimonio, attraverso la tutela dell'integrità delle scritture contabili, che costituiscono il mezzo tipico per la ricostruzione del patrimonio medesimo. Qui non si tratterebbe, in altre parole, di tutelare direttamente l'integrità del patrimonio quale oggetto della garanzia creditoria, ma di farlo conoscere, affinché i creditori possano soddisfare le proprie ragioni su di esso e il debitore trovi maggiori difficoltà ad ostacolare un simile soddisfacimento (note). Ovviamente, di riflesso, verranno offesi anche gli interessi dei creditori, ma la violazione degli obblighi imposti all'imprenditore sulla tenuta e conservazione dei libri di commercio impedisce principalmente un'esatta “investigazione” sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, il che arrecherebbe, in ultima analisi, un grave danno ai creditori.

Si ritiene infatti di dover precisare che ciò che conta non è l'ostensibilità del patrimonio intesa in senso assoluto , bensì quella particolare ostensibilità che trova ragione nel fallimento e la causa ultima nella protezione dei creditori. La norma, cioè, non avrebbe il solo scopo di dissuadere il reo dall'alterare le scritture contabili, ma avrebbe anche lo scopo di facilitare l'acquisizione del patrimonio oggetto della garanzia per i creditori, garanzia che può certamente trarre vantaggio dalla presenza di documenti contabili integri e veritieri (note).

In dottrina, il PEDRAZZI parla di una “tutela unidirezionale che differisce dalla versatilità offensiva del comune falso documentale”, il cui oggetto varia a seconda dei contenuti documentali. Anche secondo tale Autore, dunque, la norma, come più volte precisato, non tutela l'interesse generico dei creditori alla conservazione del patrimonio, ma l'interesse specifico dei medesimi alla conoscenza del patrimonio che ne costituisce la garanzia (note). La disposizione in esame mira in via esclusiva ad impedire i comportamenti che ledono un simile interesse. Un interesse di ordine conoscitivo, anche se strumentale al soddisfacimento patrimoniale. La legge provvede, in questo senso, ad una protezione “avanzata” della garanzia patrimoniale (note).

Sul versante opposto, viceversa, si ritiene che lo scopo della norma in esame sia quello di sanzionare le falsità documentali che tendono ad arrecare pregiudizio ai creditori. Questa sarebbe, dunque, la finalità principale della norma, al contrario di quanto ritiene chi accoglie la tesi poc'anzi esposta.

Gli Autori che considerano la netta distinzione tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella documentale esageratamente sottolineata da parte di seppur autorevole dottrina, ritengono, infatti, che la figura criminosa in esame rechi direttamente un pregiudizio ai creditori. I libri e le scritture contabili sarebbero mezzi di tutela dei creditori in quanto, consentendo di ricostruire le vicende del patrimonio e del movimento degli affari, costituirebbero una speciale garanzia documentale, che farebbe da pendant alla garanzia patrimoniale offerta dai beni dell'imprenditore; essi avrebbero, cioè, una funzione strumentale di difesa della garanzia patrimoniale, specialmente perché, in genere, le predette manomissioni contabili sono dirette ad occultare la commissione di fatti di bancarotta patrimoniale (note).

Una simile circostanza sarebbe posta in evidenza anche dall'art. 240 l . fall., che permette ai creditori di costituirsi parte civile a determinate condizioni. Infatti, se la bancarotta documentale non offendesse l'interesse dei creditori, un simile disposto non sarebbe comprensibile, atteso che un soggetto suole costituirsi parte civile solo nel caso in cui il reato lo riguardi. Inoltre, non si spiegherebbe nemmeno l'esigenza di attendere la dichiarazione di fallimento per perseguire tali reati. Per un terzo soggetto, subire un reato di falso da un imprenditore solvibile o meno è la stessa cosa. Di conseguenza, si deve riconoscere che la bancarotta documentale offende gli interessi dei creditori (note).

Un argomento a sostegno di un simile assunto può trarsi anche, secondo quest'indirizzo, dal confronto tra la bancarotta documentale pre-fallimentare e quella post-fallimentare. La prima, infatti, incrimina il fatto del soggetto fallito che abbia agito con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, mentre la seconda punisce l'imprenditore che, durante la procedura fallimentare, sottrae, distrugge, falsifica le scritture contabili a prescindere da ogni intenzione di danneggiare i creditori , e ciò perché quest'ultima offende in ogni caso gli interessi dei creditori, i quali, al momento del fallimento, hanno sempre il diritto di conoscere la situazione patrimoniale del fallito, “dato che il patrimonio e la garanzia coincidono, dal momento in cui sorge pericolo di insolvenza” (note).

Un orientamento giurisprudenziale, viceversa, sostiene che la ratio della repressione del reato di bancarotta fraudolenta documentale postula piuttosto una concezione sociale dell'impresa, perché i libri e le scritture contabili non costituiscono soltanto un fatto interno dell'impresa, ma sono destinati anche a tutelare i terzi che con l'impresa vengono a contatto (note).

Secondo la concezione del NUVOLONE, invece, la bancarotta documentale sanziona l'obbligo della conservazione e della veridicità dei libri contabili, obbligo che sarebbe imposto per assicurare la realizzazione delle finalità della procedura concorsuale, cioè la massima soddisfazione dei creditori in base alla regola della par condicio (note). Correlativamente alla statuizione dell'obbligo, per l'imprenditore, di tenere le scritture contabili, e delle norme intese ad attribuire loro il valore di prove, la legge ha perciò dettato alcune norme la cui osservanza dovrebbe garantire la corrispondenza tra la rappresentazione documentale e la realtà dei fatti. Tali disposizioni attengono alla forma della scrittura, la cui violazione dà luogo ad un vizio di irregolarità; il rispetto della forma, infatti, persegue il suddetto scopo di garantire la veridicità del contenuto. Si pensi agli artt. 2215 c.c., che enunciano i criteri legali di redazione delle scritture (note).

Si precisa inoltre che anche questi reati, in quanto considerati dall'Autore come reati contro l'amministrazione della giustizia, hanno per presupposto quanto meno lo stato di insolvenza (note).

Anche in giurisprudenza si ritrova un orientamento secondo il quale la ratio della norma in esame è quella di agevolare lo svolgimento della procedura concorsuale, sanzionando le manomissioni delle scritture che impediscono o intralciano una facile ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (note).

Una voce dottrinale, tuttavia, asserisce che la giurisprudenza di legittimità, anche più risalente, è costante nell'affermare che la norma di cui all'art. 216, n. 2, l . fall. tutela l'interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio dell'imprenditore destinato a soddisfare le loro ragioni (note).

 

5. Le differenze con la fattispecie di cui all'art. 217, 2° co., l. fall.

L'articolo 217 (note), secondo comma, della legge fallimentare, dispone che si applichi la pena della reclusione da sei mesi a due anni al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto durata inferiore, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare e incompleta.

Trattasi della c.d. fattispecie di bancarotta semplice documentale. Ai fini di una più attenta analisi della figura criminosa che costituisce l'oggetto principale di studio, cioè la bancarotta fraudolenta documentale, ci si propone, tra l'altro, di cogliere le più evidenti diversità strutturali tra le due fattispecie.

Non manca, in dottrina, chi afferma che l'ipotesi delittuosa in esame presenta forti analogie con il delitto di cui all'art. 217, comma 2, R.D. n. 267 del 1942, e che la similitudine tra le due fattispecie rende necessario, per poter giungere ad una differenziazione, porre l'accento sull'elemento soggettivo, che nel reato di bancarotta fraudolenta documentale presenta un'intensità maggiore (note).

La dottrina, tuttavia, quasi unanimemente, asserisce che le due fattispecie si differenziano anche sotto il profilo dell'oggetto materiale (note). Infatti, l'art. 217 parla di libri e scritture contabili “prescritti dalla legge”. Il che sta a significare che l'oggetto materiale della bancarotta semplice documentale è costituito soltanto dai libri obbligatori, previsti dalla legge agli artt. 2214 ss. c.c. (note)Nella bancarotta fraudolenta documentale, viceversa, i libri che costituiscono l'oggetto materiale del reato non sono solo i libri obbligatori, ma anche quelli facoltativi; vale a dire, tutti i libri necessari alla ricostruzione della garanzia dei creditori. Il che si dedurrebbe anche dalla lettera della legge, che richiede, in via generale, il fine della possibilità di ricostruire la situazione patrimoniale e il movimento degli affari dell'imprenditore. In quest'ultima ipotesi, pertanto, l'oggetto materiale comprende ogni elemento concretamente utile ai creditori per la ricostruzione documentale delle vicende della garanzia patrimoniale.

È stato precisato, comunque, con riguardo all'ipotesi semplice, che dall'art. 2214 c.c. risulta che prescritti dalla legge non sono solo il libro giornale e il libro degli inventari (libri, come noto, assolutamente obbligatori), ma anche le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (vale a dire, le scritture relativamente obbligatorie). Con ciò si inquadrerebbe più correttamente l'oggetto materiale della bancarotta semplice documentale (note). Anche in giurisprudenza è stato affermato, come poc'anzi accennato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, a differenza della bancarotta semplice, ove si può tenere conto esclusivamente dei libri e delle scritture prescritti dalla legge, rilevano anche le scritture contabili facoltative, sicché nell'ipotesi di cui all'art. 216, primo comma, numero 2, della legge fallimentare, si deve escludere la sussistenza del reato se sia comunque possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa, magari facendo ricorso ad una documentazione non ufficiale (note).

È stato sottolineato che, a differenza dell'art. 216, l'art. 217 pone due limiti all'incriminazione: il primo, concerne appunto l'espresso riferimento ai libri e alle scritture contabili previste dalla legge; il secondo riguarda il riferimento temporale al periodo che precede di tre anni la dichiarazione di fallimento, o, in caso di minor durata dell'impresa, a tutto il periodo dell'attività stessa. Riguardo a questo limite temporale, è stato posto in dubbio se, in caso di trasformazione della società o di trasferimento a titolo particolare dell'azienda, si debba fare riferimento al triennio o al giorno dell'acquisto, per quel che riguarda la responsabilità del successore (note). Parte di dottrina ha optato per la seconda soluzione, argomentando che il principio della personalità delle responsabilità penale, costituzionalizzato nel nostro ordinamento, vieta che il successore possa essere chiamato a rispondere delle irregolarità commesse dal suo predecessore (note).

Un'altra differenza, sottolineata in dottrina e in giurisprudenza, intercorrente tra l'ipotesi documentale fraudolenta e quella semplice, consisterebbe poi nel fatto che la bancarotta fraudolenta documentale è un reato di danno, mentre la corrispondente ipotesi semplice costituisce piuttosto un reato di pericolo presunto (note). Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, è irrilevante se la ricostruzione del patrimonio possa ugualmente effettuarsi anche aliunde. Essendo un reato di pericolo, che prescinde dall'effettiva lesione del bene tutelato, ne ricorrono gli estremi anche nel caso in cui la ricostruzione dell'attività economica dell'impresa sia deducibile dalla documentazione contabile o da altri documenti (note). In altri termini, il delitto di bancarotta semplice previsto dall'art. 217, cpv., l. fall., “è reato di mero pericolo, poiché il legislatore ha ritenuto che anche le irregolarità di carattere formale rendono inattendibile la contabilità aziendale, pur se questa consenta la ricostruzione della vita economica dell'azienda” (note). Si aggiunge che, mentre l'ipotesi di cui all'art. 217 attiene quasi esclusivamente all'osservanza delle formalità prescritte per la tenuta delle scritture contabili (ad esempio, numerazione, vidimazione e così via), l'art. 216 si riferisce piuttosto al contenuto sostanziale delle scritture (note).

Il contrario accade nella bancarotta fraudolenta documentale ove, secondo l'opinione dominante, il reato non sussiste se la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari possa essere compiuta anche con il ricorso, ad esempio, alla contabilità ufficiosa.

Il discorso si ricollega a quello dell'elemento psicologico della bancarotta semplice documentale, e alle differenze che intercorrono, sotto questo profilo, tra questa ipotesi e l'ipotesi documentale fraudolenta.

In effetti, autorevole dottrina ha asserito che il criterio fondamentale di distinzione tra la bancarotta documentale semplice e fraudolenta sta nell'elemento soggettivo, e cioè nel fatto che “in un caso, l'impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è una conseguenza eventuale, ma non voluta, di un'omissione; mentre, nell'altro caso (cioè nella bancarotta fraudolenta), è una conseguenza necessaria di un mezzo preordinato a questo fine” (note). L'ipotesi fraudolenta richiederebbe cioè, già a livello normativo, la presenza dell'elemento psicologico del dolo specifico (note).

La questione risulta abbastanza controversa, dal momento che la dottrina e la giurisprudenza sono schierate in modo decisamente contrastante per quel che riguarda la natura dell'elemento psicologico della bancarotta semplice documentale (note).

L'orientamento abbastanza consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte sostiene che ad integrare l'elemento soggettivo della bancarotta semplice documentale è sufficiente la colpa. Pertanto, in questa prospettiva, l'elemento psicologico delle due ipotesi si distinguerebbe nettamente. In quest'ottica, il reato di bancarotta semplice documentale si configura sia che l'agente, consapevole dell'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture, con coscienza e volontà ometta di tenerli, sia che ometta di tenerli per ignoranza delle prescrizioni di legge (note). Si è sostenuto che “il reato di bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa, e, pertanto, è irrilevante che l'agente si sia mantenuto estraneo all'amministrazione dell'azienda, in quanto in ogni caso è obbligato ad esercitare un controllo sulla regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili, ancorché affidata a terzi specializzati” (note).

In dottrina, viceversa, si ammette che la bancarotta semplice documentale sia punibile a titolo di dolo (note). Se si ammette, infatti, che la fattispecie costituisca un illecito di pericolo presunto, punibile a titolo di colpa, ci si pone in contrasto con il disposto dell'art. 42, cpv., c.p., secondo il quale «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge». Ora, secondo questa opinione, non essendovi dubbio che la bancarotta documentale semplice sia un delitto, e non essendovi, nell'art. 217, alcun riferimento normativo alla punibilità di codesti fatti a titolo di colpa, bisognerebbe ritenere che il criterio di imputazione di tale reato sia costituito dal dolo, quanto meno dal dolo eventuale, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale sarebbe necessario il dolo specifico (note).

Anche altrove in dottrina si è affermato che è fuor di dubbio che nell'ipotesi di bancarotta semplice documentale si risponda a titolo di dolo generico, poiché una responsabilità alternativa a titolo di colpa si può ammettere “solo a condizione di riconoscere che le prescrizioni civili richiamate dalla norma incriminatrice (art. 2214 ss. c.c.), nell'imporre la tenuta regolare e completa delle scritture obbligatorie, istituiscono un obbligo di diligenza contabile, la cui violazione anche colposa sia conseguentemente ricompresa nel precetto penale” (note).

In ogni caso, anche per la dottrina maggioritaria, al fine giungere ad una vera e propria distinzione tra la bancarotta fraudolenta documentale e la corrispondente ipotesi semplice, è dato imprescindibile di dover porre l'accento sull'elemento psicologico, che nell'ipotesi fraudolenta “presenta un'intensità davvero maggiore” (note). Il dolo nella bancarotta semplice documentale consiste nella volontà di non tenere (o tenere irregolarmente) i libri prescritti dalla legge. Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale consiste invece nella volontà di rendere impossibile o particolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mediante una condotta che si esplica su qualsiasi documento contabile utile alla ricostruzione medesima (note).

Sotto il profilo dell'oggettività giuridica, invece, le due fattispecie si presentano sostanzialmente affini: infatti, chi, ad esempio, reputa che la bancarotta fraudolenta contabile rientri nella categoria dei reati posti a tutela della conservazione e della veridicità dei libri di commercio, altrettanto ritiene per la corrispondente ipotesi semplice (note); allo stesso modo, chi considera in maniera primaria gli interessi della procedura concorsuale nell'ipotesi fraudolenta, ravviserà l'oggetto giuridico della bancarotta semplice nell'interesse della procedura fallimentare ad una rapida e agevole ricostruzione della situazione patrimoniale del fallito (note).

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Note

(note) Cfr. SANTORIELLO, I reati di bancarotta , Torino, 2000, p. 45. Nel medesimo senso, COCCO, Nota introduttiva agli artt. 216- 237 , in Palazzo-Paliero, Commentario breve alle leggi penali complementari , Padova, 2003, p. 884. Cfr. anche ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari , Milano, 2001, p. 55.

(note) La norma prevede, cioè, sia le ipotesi di bancarotta pre-fallimentare che quelle di bancarotta post-fallimentare, anche se, come meglio si vedrà analizzando le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, non tutte sono sanzionabili a titolo di reato post-fallimentare.

(note) Anche in questo caso la legge prevede l'ipotesi post-fallimentare.

(note) Cfr. COCCO, Nota introduttiva , op. loc. cit.

(note) Questa l'opinione di COCCO, op. ult. cit., p. 885, secondo cui un simile concorso di reati è previsto dall'art. 219 l . fall., anche se la questione della concezione (unitaria o pluralistica) della bancarotta aggravata è controversa al riguardo e verrà approfondita quando si tratterà delle forme di manifestazione del reato. Contra , infatti, ANTOLISEI, op. cit., p. 146 ss., che sostiene, come meglio si vedrà, la tesi della c.d. unitarietà del reato, altrimenti non avrebbe senso parlare di circostanza aggravante . Il principio dell'unitarietà della bancarotta esclude, pertanto, che possa sorgere il problema del concorso tra le fattispecie in esame, dovendosi parlare , piuttosto, come risulta dalla stessa lettera della legge, di circostanza aggravante, anziché di concorso di reati . La questione sarà approfondita infra , cap. IX, Sez. III, par. 2.

(note) Quali, per quanto riguarda ad esempio il I° comma della disposizione, la distrazione, l'occultamento, la dissimulazione e così via.

(note) Cfr. COCCO, op. loc. ult. cit., secondo il quale, dunque, nell'art. 216 si individuano tre diverse figure criminose, ognuna delle quali è descritta come una norma a più fattispecie. Il che significa che se un soggetto, in ipotesi, e come nel testo, pone in essere, allo stesso tempo, una condotta di distrazione, occultamento e dissipazione, sarà sempre punibile per un solo fatto di bancarotta fraudolenta. Cfr. anche PUNZO, Il delitto di bancarotta , Torino, 1953, p. 251 ss., secondo cui i comportamenti previsti dall'art. 216 si realizzano con il compimento di più atti, unificati in una sola condotta con rilevanza penale.

(note) In questo senso, GOLDONI, Pluralità dei fatti di bancarotta e struttura dei reati fallimentari , in Riv. trim. dir. pen. ec. , 1999, p. 659 ss, che parla di “fattispecie alternative che compongono una norma mista”, ma con riguardo all'applicabilità dell'art. 219, 2° comma, n. 1 alle fattispecie in esame, e che si tratterà ampiamente in seguito. Cfr. anche GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali , Milano, 1991, p. 474 ss., che accoglie la concezione unitaria del reato. Cfr., però, in senso contrario, Antolisei. Si veda meglio, al riguardo, nota 5.

(note) La medesima pena si applica all'imprenditore che abbia commesso fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ad avviso di alcuni tale pena sarebbe eccessiva e tal severità deriverebbe da quella rigida tradizione storica di cui si è parlato, e da cui la legge vigente non riesce a liberarsi totalmente. Così PUNZO, op. cit., p. 261. Sono previste, poi, dalla medesima disposizione, le pene accessorie, per la durata (massima) di dieci anni, dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Così, infatti, dispone il quarto comma dell'art. 216.

(note) Non è prevista, come si avrà modo di precisare meglio, la tenuta caotica delle scritture tra le ipotesi post-fallimentari. È naturale, infatti, che, in seguito alla dichiarazione di fallimento e all'apertura della procedura concorsuale, il soggetto, spossessato dei suoi beni e cessata l'attività, non tenga più le scritture contabili previste dalla legge.

(note) Così, infatti, l'art. 227 l . fall.

(note) Cfr., per tutti, BRICCHETTI, in Bricchetti-Targetti, Bancarotta e reati societari , Milano, 2003, p. 41. E' bene anticipare che, come meglio si vedrà nel prosieguo di questo lavoro, l'art. 222 richiama solo i soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e di s.a.s., lasciando fuori i soci delle s.a.p.a., creando dei difetti di coordinamento con l'art. 147 l . fall.

(note) Così LA MONICA, I reati fallimentari , Milano, 1999, p. 339.

(note) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 103. Si ritrovano, comunque, precedenti storici nella legislazione francese più risalente, analizzata a suo tempo (cap. 1). Così, infatti, PUNZO, op. cit., p. 10 ss., ed in specie p. 156, con riferimento però alle sole ipotesi di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri, poiché l'ipotesi di tenuta caotica degli stessi è ipotesi che è stata prevista per la prima volta dalla legge fallimentare del 1942.

(note) Cfr., ad esempio, Cass., Sez. I, 14 marzo 1989, in Cass. Pen ., 1990, p. 1786.

(note) Così SANTORIELLO, op. cit., p. 105. Cfr., infatti, più di recente, Cass., Sez. V, 22 gennaio 1992, in Cass. Pen ., 1992, p. 2199, nota di Carreri, secondo cui “sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche se le violazione e le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare l'effetto scriminante del diritto di difesa (artt. 51 c. p. e 24 Cost.), cioè il fatto di avere commesso il reato per evitare l'incriminazione per altri reati ( nemo tenetur se detegere )”.

(note) Il cui secondo comma dispone che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

(note) Cfr. ZANOTTI, Nemo tenetur se detegere: profili sostanziali , in Riv. it. dir. proc. pen ., 1989, p. 176, il quale comunque tratta dell'argomento a proposito delle false comunicazioni sociali.

(note) Cfr. SANTORIELLO, op. loc. cit., ma anche ZANOTTI, op. cit., p. 176-177, secondo il quale nonostante il significato che si attribuisce al precetto costituzionale risulti di particolare ampiezza, nessuna affermazione di principio può superare in maniera esplicita l'originaria dimensione endoprocessuale in cui il diritto di difesa storicamente si colloca.

(note) Così ZANOTTI, op. loc. ult. cit.

(note) Così testualmente SANTORIELLO, op. loc. cit. La norma menzionata nel testo prescrive, infatti, un aggravio di pena per chi ha commesso un reato per eseguirne od occultarne un altro. Cfr., a tal proposito, anche ZANOTTI, op. ult. cit., p. 179 ss. Concorde con la tesi più recente è anche il PEDRAZZI, in Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito , in Commentario Scialoja-Branca , a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1995, p. 91, il quale aggiunge che le scritture contabili non costituiscono forma di autodenunzia o confessione, dal momento che l'obbligo di tenuta è parte integrante dello statuto dell'imprenditore commerciale. La loro utilizzazione processuale è consequenziale ed eventuale, legata all'apertura delle procedure concorsuali.

(note) Che costituisce, per così dire, la condotta di chiusura. Una delle caratteristiche della legge fallimentare, infatti, è l'utilizzo frequente, al suo interno, del sistema casistico. Le fattispecie sono scritte in una forma ‘iper-vincolata', poiché sono connotate da un'elencazione minuziosa di condotte, che ha indotto il legislatore a inserire in simili elenchi una condotta di ‘chiusura' o ‘a forma libera', in guisa da potervi ricomprendere tutto ciò che non era specificamente rapportabile alle condotte indicate in maniera esplicita nella norma.

(note) Così, infatti, PERINI-DAWAN, La bancarotta fraudolenta , Padova, 2001, p. 213. Cfr., tuttavia, Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 1023, secondo cui anche l'elemento psicologico del reato di bancarotta documentale post-fallimentare si identifica nel dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori mediante sottrazione, distruzione o falsificazione di libri o scritture. La questione dell'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale verrà approfondita in seguito.

(note) Cfr. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 315. La distinzione risale proprio a quest'illustre studioso; nello stesso senso, PERINI-DAWAN, op. loc. cit.

(note) Questo il pensiero di GIULIANI BALESTRINO, op. loc. cit., il quale precisa che nell'ipotesi generale i creditori non sono in grado di rendersi conto dei loro diritti e dei relativi pregiudizi; poiché non si riesce ad individuare l'esistenza di beni che costituiscono la garanzia dei creditori; nell'ipotesi specifica , viceversa, sussiste un reato sui libri molto differente, dal momento che, attraverso operazioni di sottrazione, distruzione e falsificazione, si provoca una lesione alla garanzia dei creditori. Contra , PERINI-DAWAN, op. loc. cit., secondo cui queste due distinte tipologie delittuose sono accomunate dalla medesima idoneità della condotta, nelle sue varie esteriorizzazioni, ad incidere sulla funzione di ricostruzione e di prova dei libri contabili.

(note) Si farà in questa sede qualche cenno sulle singole condotte sanzionabili, rimandando i dettagli ad opportuna e successiva sede.

(note) Cfr., tra gli altri, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 214, e BRICCHETTI, in op. cit., p. 89.

(note) Ad esempio, mediante sostanze corrosive, abrasioni o cancellature.

(note) Così, ad esempio, BRICCHETTI, op. ult. cit., p. 88.

(note) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 216; nel medesimo senso, tra gli altri, GIULIANI BALESTRINO; op. cit., p. 321. In giurisprudenza, ex multis , Cass., Sez. V, 18 febbraio 1992, in Cass. Pen . 1993, p. 1559.

(note) Cfr. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 320.

(note) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 220. In definitiva, rientra nella fattispecie in esame qualsivoglia attività teleologicamente orientata a rendere infattibile la predetta ricostruzione.

(note) Così, testualmente, GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 316; contra , come più in là nel testo, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 219. Cfr. COCCO, Nota introduttiva, cit., p. 904, il quale afferma che le condotte sanzionate si presentano come alternative : “mentre l'ipotesi dell'ultima parte del n. 2 è integrata dall'evento dell'impossibilità della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa, per l'integrazione delle fattispecie previste nella prima parte del n. 2 è sufficiente che le condotte specifiche ivi descritte incidano sulla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari al momento dell'apertura delle procedure concorsuali, senza che ne determinino la inintelligibilità”.

(note) Cfr. GIULIANI BALESTRINO, op. loc. cit. Si ponga mente al caso in cui un imprenditore dà ordine di rendere completamente illeggibili tutte le scritture aziendali ma il suo contabile non esegue l'ordine; oppure al caso in cui un imprenditore, dopo aver iniziato a falsificare le scritture, decida di sua spontanea iniziativa di ricostruire la situazione patrimoniale.

(note) Struttura che, pertanto, la distingue dall'ipotesi di bancarotta documentale pre-fallimentare specifica.

(note) In questo modo, se un incendio distrugge i libri prescritti dalla legge, ma nell'abitazione dell'imprenditore si trovino appunti sufficienti alla ricostruzione patrimoniale dell'impresa, la tutela penale si sposterà allora dalle scritture usuali a quelle facoltative e informali, poiché il legislatore, secondo questa opinione, mira a proteggere l'interesse dei creditori in sé e non una particolare forma di regolarità contabile. Così, infatti, GIULIANI-BALESTRINO, op. cit., p. 317; Id., ma più ampiamente, La contabilità non ufficiale e il reato di bancarotta , in Giur. comm ., 1978, p. 859 ss., nota a Cass., Sez. V, 25 febbraio 1977, alla quale si rinvia a quando si tratterà nel dettaglio dell'oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale.

(note) Questa l'opinione di PERINI - DAWAN, op. cit., p. 219. Cfr., infatti, supra , nota 25. Cfr. ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 80 ss., secondo cui la non ricostruibilità della consistenza del patrimonio del fallito costituisce l'evento anche della figura di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili, dal momento che l'ipotesi riassume gli elementi soggettivi e oggettivi comuni a tutte le figure delittuose previste nella disposizione. In conseguenza, non sussistono gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale se risulta possibile ricostruire aliunde la contabilità dell'impresa.

(note) Proprio ciò su cui si era soffermato il Giuliani Balestrino, ma in relazione alla sola ipotesi di tenuta caotica della contabilità.

(note) Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, in Riv. trim. dir. pen. ec ., 1995, p. 1023, nota di GOTTI, il quale sostiene che una simile affermazione ha come logica conseguenza la riconduzione della figura di bancarotta specifica alla categoria dei reati di pericolo presunto, che rende punibile le condotte a prescindere dall'effettiva lesione del bene protetto.

(note) Cfr., per tutti, BRICCHETTI, Reati fallimentari. Nozioni fondamentali e orientamenti giurisprudenziali , in Riv. it. dir. proc. pen ., 1994, p. 267. La questione, che risulta essere ben più complessa, sarà approfondita quando si tratterà dell'elemento psicologico del reato in maniera specifica.

(note) Cfr., per una sintesi dei diversi orientamenti, CARRERI, I reati di bancarotta , Milano, 1993, p. 118 ss.

(note) Tale denominazione risale già al NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali , Milano, 1955, p. 248 ss. Così infatti affermano PERINI-DAWAN, op. cit., p. 208, nota 1.

(note) ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 75. La concezione che propende per l'autonomia della figura di reato in esame è accolta anche da COCCO, Nota introduttiva , in op. cit., p. 902 ss.

(note) Cfr., a riguardo, anche CONTI, Fallimento (reati in materia di), in Dig. Disc. Pen ., vol. V, Torino, 1991, p. 24, secondo il quale, in tutte le legislazioni, le frodi sui libri sono represse accanto alla cosiddetta bancarotta patrimoniale. Tuttavia, la denominazione di bancarotta, con riguardo a questo reato, sarebbe impropria, e questo per la specifica finalità della norma.

(note) Così infatti PERINI-DAWAN, op. loc. ult. cit., i quali rendono noto che questa distinzione fu accolta a suo tempo già dal Delitala, che riteneva il delitto di bancarotta un reato di danno e il Buchdelikt un reato di pericolo; inoltre, egli riteneva che la bancarotta esplicitasse un dovere generale del debitore di non disporre dei propri beni in danno dei creditori, mentre nel buchdelikt fosse punita piuttosto la violazione di un obbligo specifico del commerciante, che è quello della tenuta della contabilità.

(note) Testualmente ANTOLISEI, op. loc. cit. Infatti, la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisce un esame attento, da parte dei creditori, della consistenza del patrimonio e del movimento degli affari del soggetto fallito, rischiando, in tal guisa, di esporre i portatori del credito a innumerevoli perdite. L'interesse che la norma protegge, dunque, e come meglio si vedrà, consiste nel diritto dei creditori alla conoscenza della situazione patrimoniale dell'imprenditore.

(note) ANTOLISEI, op. cit., p. 77. Invero, le scritture contabili non sono indirizzate al riparto tra i creditori, ma la loro funzione è puramente strumentale . Secondo l'Autore le frodi nelle scritture contabili si distinguerebbero dalla bancarotta fraudolenta anche sotto il profilo dell'elemento psicologico. Infatti, l'agente, in quest'ipotesi, non mira in modo diretto a diminuire il proprio patrimonio per danneggiare le garanzie creditorie, ma solo ad ostacolare la ricostruzione patrimoniale, occultando le irregolarità commesse nella redazione delle scritture, per ottenere un lucro in danno di chi vanta nei suoi confronti un diritto di credito.

(note) Cfr. ANTOLISEI, op. cit., p. 78. Nello stesso senso, CONTI, I reati fallimentari , Torino, 1991, p. 179.

(note) Cfr. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta , cit., p. 309.

(note)Ibidem ; nello stesso senso, NUVOLONE, op. cit., p. 281 ss., che include, tra le disposizioni normative che concernono il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche quella dell'esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Tuttavia, a differenza del Giuliani Balestrino, egli sostiene che si tratti di un tipo di falso ideologico che non cade sui libri predetti, ma che si realizza attraverso la predisposizione di falsi atti o false dichiarazioni, poste in essere per sottrarre alla procedura concorsuale una certa parte dei beni. Egli, comunque, accoglie la tesi che riconduce la figura in esame a quella della bancarotta fraudolenta in generale. Id., Reati in materia di fallimento , in Enc. Dir ., vol. XVI, Milano, 1967, p. 487. Cfr., poi, PAGLIARO, Riflessioni sulla riforma dei reati fallimentari , in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, p. 859.

(note) Cfr. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 310. Infatti, il nascondimento materiale importa che le scritture non rechino traccia dei beni nascosti: esse, di conseguenza, risulteranno incomplete e, pertanto, irregolari.

(note) Testualmente l'ANTOLISEI, op. cit., p. 76.

(note) E il Giuliani Balestrino, peraltro, non nega la validità, sul piano logico, di una simile affermazione.

(note) Cfr., infatti, ANTOLISEI, op. loc. cit., secondo cui, come visto, i libri non debbono considerarsi dei beni, per le ragioni sopra esposte. Cfr. a riguardo nota 47.

(note) Testualmente, GIULIANI BALESTRINO, op. loc. ult. cit. Egli fa l'esempio dell'avviamento. In mancanza dei libri e delle scritture contabili è difficile determinare la clientela di una società, e l'avviamento, come noto, costituisce un valore importante. Per cui, la contrapposizione tra le due figure andrebbe accolta con cautela.

(note) Così GIULIANI BALESTRINO, La contabilità non ufficiale, cit., p. 875. Cfr., in questo senso, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 210.

(note) Come meglio si dirà nel paragrafo successivo, infatti, la questione dell'autonomia o meno, rispetto alla bancarotta fraudolenta, della bancarotta contabile, si riflette sull'individuazione dell'interesse protetto dalla medesima. In altre parole, dottrina e giurisprudenza determinano il bene giuridico in maniera differente poiché ritengono che diversa sia la natura della figura criminosa stessa.

(note) Si rimanda al capitolo secondo per qualunque approfondimento sulle diverse teorie sull'offensività della bancarotta.

(note)Contra , come visto, ANTOLISEI, op. cit., p. 75, secondo cui l'unica finalità delle norma sarebbe di precostituire la prova dello stato patrimoniale dell'imprenditore per l'eventualità del fallimento.

(note) L'argomento letterale è riassunto da PERINI-DAWAN, op. loc. ult. cit. Secondo l'Antolisei, invece, non rileverebbe il fatto che il legislatore non abbia attribuito alla figura criminosa uno speciale nomen juris , inquadrandola nell'art. 216, rubricato “bancarotta fraudolenta”. Cfr., infatti, op. cit., p. 77.

(note) PAGLIARO, Il delitto di bancarotta , Palermo, 1957, p. 107 ss.

(note) Cfr. PAGLIARO, op. ult. cit., p. 110. Non si tratterebbe, invece, di delitto tentato, specie perché la conseguenza giuridica tipica del delitto tentato è quella di determinare a carico dell'agente una sanzione di minore gravità rispetto a quella adottata per il corrispondente delitto consumato. Invece, la pena stabilita per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è perfettamente identica a quella disposta per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (come visto, la reclusione da tre a dieci anni). “Il rapporto tra i due reati, pertanto, non è quello che sussiste tra ipotesi tentata e ipotesi consumata, bensì quel rapporto di equivalenza normativa tra fatto iniziato e fatto compiuto, che i riscontra nei delitti a consumazione anticipata”.

(note) Come era già stato precisato altrove. Cfr. supra , nota 57. Si veda, in questo senso, COCCO, Nota introduttiva , cit., p. 902.

(note)Contra , GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta , cit., p. 314, secondo il quale, se così fosse, si tratterebbe di un reato documentale non soltanto autonomo, ma anche estraneo alla bancarotta.

(note) Questo il pensiero dell'ANTOLISEI, op. cit., p. 75 ss., come già esplicitato altrove. Cfr., infatti, supra , p. 85 ss. Che questa sia la finalità della norma si desumerebbe, come già palesato altrove, dalla formula dell'ultima parte dell'art. 216, n. 2.

(note) Cfr. DE SIMONE, in I reati nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali , a cura di Carletti, Torino, 1990, p. 61.

(note) Cfr. CONTI, Fallimento , in Dig. Pen ., voce cit., p. 23 e, in particolar modo, 24. Egli, pertanto, considera la fattispecie in esame un reato autonomo, al pari dell'Antolisei. In giurisprudenza, si veda Cass., Sez. V, 22 gennaio 1992, in Cass. Pen ., 1992, p. 2199, secondo cui “il reato di bancarotta fraudolenta documentale non è escluso qualora l'imprenditore fallito fornisca indicazioni sulle vicende contabili di cui non è stata possibile la ricostruzione, perché l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile”.

(note) Cfr. CONTI, I reati , cit., p. 179. Condivide la tesi che individua l'interesse protetto nell'interesse dei creditori all'ostensibilità del patrimonio dei creditori, COCCO, Nota introduttiva , cit., p. 903. Nello stesso senso anche PERINI –DAWAN, op. cit., p. 209 ss.

(note)Contra , SANTORIELLO, op. cit., p. 104.

(note) PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , in op. cit., p. 92-93. D'altronde anche l'Antolisei, come si ricorderà, sostiene che l'autonomia della figura in esame non esclude il suo ruolo di complementarietà, nel senso che essa è destinata ad integrare la tutela offerta dalla bancarotta patrimoniale, per una più efficace tutela dei creditori. Cfr. in op. cit., p. 78.

(note) Cfr. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 311.

(note) Questo il pensiero di GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 312-313. Cfr. PERINI-DAWAN, p. 209, i quali comunque giungono alla conclusione che la ratio della figura criminosa in esame è rappresentata dall'interesse particolare che i creditori hanno alla conoscenza del patrimonio finalizzato a soddisfare le loro ragioni; anche se, per questi Autori, l'uso, fatto in dottrina, del termine “ostensibilità” sarebbe improprio, dal momento che l'interesse dei creditori non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una loro documentazione contabile giuridicamente utile. Si pensi all'obbligo dell'imprenditore di depositare, contestualmente alla pronuncia della dichiarazione di fallimento, i bilanci e le scritture contabili. Questi hanno una funzione strumentale; pertanto costituiscono l'oggetto materiale del reato. Cfr. anche Cass., 22 gennaio 1992, cit.

(note) Così, testualmente, GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 313.

(note) Cass., Sez. V, 25 settembre 1986, in Cass. Pen ., 1988, p. 524.

(note) La ratio si insinuerebbe, cioè, nell'oggettività giuridica della bancarotta in generale, che per l'Autore consiste nella tutela dell'amministrazione della giustizia. Si veda, a tal proposito, capitolo 2, paragrafo 3.

(note) Cfr. NUVOLONE, Reati in materia di fallimento , voce cit., p. 486; Id., Il diritto penale del fallimento , cit., p. 248 ss. In specie, p. 255. La tesi è accolta da LA MONICA, I reati , cit., p. 340 ss, secondo il quale, appunto, il falso previsto dal n. 2 dell'art. 216 offende innanzitutto l'interesse all'ordinato svolgimento della procedura concorsuale. Cfr., nel medesimo senso, SANTORIELLO, op. cit., p. 104. Cfr. anche DI AMATO, Diritto penale dell'impresa , Milano, 2003, p. 208-209, secondo il quale l'interesse tutelato in modo prevalente dalla norma è quello rivolto a consentire un'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito, mediante le scritture contabili. In effetti, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio mediante le scritture contabili provoca un ritardo nella procedura concorsuale, e un danno che si riverbera sulla posizione dei creditori.

(note) Cfr., però, DE SIMONE, in Carletti, op. cit., p. 62, il quale afferma che anche per i fatti commessi sui libri prima della declaratoria di fallimento si ripropone la necessità di fissarne in qualche modo i limiti cronologici di rilevanza penale; e a tal proposito si contrappone chi, come il Nuvolone, considera penalmente rilevanti solo i comportamenti realizzati in stato di insolvenza, a chi invece “opta per una delimitazione in chiave soggettiva della zona di rischio penale”.

(note) Cass., Sez. V, 18 febbraio 1992, in Cass. Pen ., 1993, p. 1559. Nello stesso senso, Cass., Sez. V, 3 aprile 1992, in Giur. Fall ., a cura di Pajardi, 1992, p. 165. Cfr. anche D'ORAZIO, I reati fallimentari: bancarotta semplice e fraudolenta , in Giur. Merito , 2000, p. 780, ove si sostiene che la previsione del reato in esame non mira solo a scongiurare la commissione di reati nell'ambito dell'impresa, in quanto la regolare tenuta della contabilità rende molto più difficoltosa la realizzazione di condotte criminose, ma mira anche ad agevolare lo svolgimento della procedura concorsuale . Infatti l'impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito ed il movimento degli affari mediante le scritture contabili determina inevitabilmente un ritardo nella procedura fallimentare con un danno per i creditori del fallito.

(note) Così CARRERI, op. cit., p. 121; cfr., infatti, ex multis , Cass., Sez. V, 25 febbraio 1977, in Giur. Comm., 1978, p. 859, nota di Giuliani Balestrino.

(note) Si rammenti che l'art. 217 contempla le ipotesi di bancarotta semplice, con le quali si punisce l'imprenditore commerciale dichiarato fallito che abbia commesso determinati fatti, ma «fuori dei casi previsti dall'articolo precedente»: la clausola di sussidiarietà espressa dimostra che la bancarotta semplice, punita con una pena meno grave, costituisce una “derubricazione” dell'ipotesi fraudolenta.

(note) SANTORIELLO, op. cit., p. 106.

(note) Cfr., infatti, PERINI-DAWAN, cit., p. 224.

(note) Cfr., per tutti, GIULIANI BALESTRINO, op. cit., p. 337 ss.

(note) Cfr. FERRATO, Su alcuni aspetti della bancarotta semplice documentale , in Riv. Pen ., 1984, p. 561.

(note) Cass., Sez. V, 25 luglio 1991, in Giur. Fall ., a cura di Pajardi, 1991, p. 141.

(note) Cfr. PAJARDI (a cura di), Codice del fallimento , Milano, 1997, p. 1338-1339.

(note) Cfr. CONTI, I reati , cit., p. 259.

(note) Cfr., ad esempio, D'ORAZIO, op. cit., p. 783.

(note)Ibidem , p. 784. Nel medesimo senso, Cass., Sez. V, 27 giugno 1984, in Cass. Pen ., 1985, p. 2333, secondo cui il delitto di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori per legge, non può ritenersi escluso dall'eventuale possibilità di ricostruire la contabilità aziendale attraverso documenti informali o diversi da quelli prescritti, perché la legge non ammette equipollenti alle scritture e ai registri regolamentari. Cfr. anche FERRATO, op. cit., p. 561.

(note) Così Cass., Sez. V, 24 novembre1993, in Riv trim. dir. pen. ec ., 1994, p. 1155, la quale precisa che, infatti, l'omessa vidimazione annuale dei libri contabili permette di alterare l'effettiva successione temporale delle operazioni economiche e di occultare operazioni dannose per i creditori. Un orientamento isolato e risalente, tuttavia, aveva ritenuto di non dover accogliere l'indirizzo della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: cfr. Pret. Lanciano, 10 maggio 1977, n. 176, in Riv. Pen ., 1978, p. 306, nota di Didone, secondo cui non ricorre il reato di bancarotta semplice documentale quando sia possibile ricostruire la situazione patrimoniale dell'imprenditore. Cfr. anche BRICCHETTI, Reati fallimentari: nozioni, cit., p. 269.

(note) Così, infatti, D'ORAZIO, op. cit., p. 784.

(note) Così testualmente NUVOLONE, Il diritto penale , cit., p. 249.

(note) Cfr., ad esempio, D'ORAZIO, in op. cit., p. 784. Cfr. ANTONIONI, Frode fiscale o bancarotta documentale? , in Arch. Pen ., 1964, p. 195, il quale asserisce che proprio un argomento a favore della tesi che conclude per la necessità del dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale può ravvisarsi nel rapporto esistente tra bancarotta documentale e bancarotta semplice per omessa, irregolare ed incompleta tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge. Infatti il criterio distintivo tra le due ipotesi consiste soltanto nella sussistenza, nell'ipotesi fraudolenta, del fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, che invece non è richiesto per la sussistenza della bancarotta semplice documentale.

(note) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 244 ss.

(note) Così BRICCHETTI, op. ult. cit., p. 270. Cfr. Cass., Sez. V, 9 novembre 1995, in Il fall ., 1996, p. 777, nota di La Monica.

(note) Così, ex multis , Cass., Sez. V, 27 giugno 1984, in Cass. Pen ., 1985, p. 2333. Si tratta della c.d. culpa in eligendo o in vigilando .

(note) Cfr., tra gli altri, MACCAGNO BENESSIA, Fallimento (reati fallimentari) , in Enc. Giur. Trecc ., vol. XIII, Roma, 1989, p. 10, secondo la quale, quanto alla bancarotta semplice documentale, non sembra dubbia la sufficienza del dolo generico, mentre immotivata sarebbe la tesi della giurisprudenza che ne vorrebbe la punibilità anche a titolo di colpa. Dovrebbe quindi ammettersi, per l'Autrice, ad escludere il reato, la rilevanza dell'errore circa l'obbligo di tenuta dei libri.

(note) Cfr. DIDONE, Bancarotta semplice documentale e concezione realistica dell'illecito , in Riv. Pen ., 1978, nota a Pret. Lanciano, 10 maggio 1977, n. 176, cit., della quale condivide la tesi. Nello stesso senso, CONTI, Fallimento , voce cit., p. 29. Conclude per la tesi del dolo, anche PUNZO, Il delitto, cit., p. 237, e così SANTORIELLO, op. cit., p. 245.

(note) PEDRAZZI, in Aa.Vv., Manuale di diritto penale dell'impresa , Bologna, 2003, p. 147. Cfr., in senso contrario, ANTONIONI, op. loc. cit., il quale asserisce che sostenere che la bancarotta semplice è colposa perché altrimenti non si potrebbe distinguere dalla bancarotta fraudolenta documentale, “non tanto sarebbe inesatto, quanto un vano parlare giacché si perverrebbe ad una conclusione partendo da una premessa ancora da dimostrare”.

(note) SANTORIELLO, op. cit., p. 106. In questo, perciò, consisterebbe il dato discretivo tra le due fattispecie.

(note) Così PERINI-DAWAN, op. cit. p. 222.

(note) Così, infatti, NUVOLONE, Il diritto penale , cit., p. 248 ss.

(note) Cfr., infatti, SANTORIELLO, op. cit., p. 104, 238 e, per la bancarotta in generale, p. 13. Si noti la singolare opinione del DIDONE, op. cit., p. 307, che ravvisa l'interesse della bancarotta semplice documentale piuttosto nel proporzionale soddisfacimento dei creditori sul patrimonio del fallito, poiché, una volta compromesso il principio della par condicio creditorum , l'irregolarità nella tenuta dei registri è sufficiente ad integrare gli estremi del reato.