Tesi di laurea
La bancarotta fraudolenta documentale
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SOMMARIO: 1. Le teorie sull'offensività della bancarotta – 2. La tutela dell'economia pubblica – 3. L'offesa all'amministrazione della giustizia– 4. La lesione agli interessi patrimoniali dei creditori – 5. La bancarotta come reato plurioffensivo.
1. Le teorie sull'offensività della bancarotta
La definizione del concetto di oggettività giuridica di un reato qual è la bancarotta, e dell'interesse protetto più in generale, è una questione di non poco conto, giacché non si presenta come un problema puramente teorico mostrando, al contrario, rilevanti riflessi pratici in ordine allo studio della fattispecie.
Con oggetto giuridico si intende, anzitutto, il bene protetto da una norma incriminatrice; esso viene tutelato tramite la comminatoria di una sanzione, irrogata in seguito alla lesione del bene cui viene offerta protezione. Alcune voci dottrinali hanno sostenuto, a livello più generale, che all'interesse protetto si può accordare la definizione di condizione della società, in presenza della quale una certa prescrizione normativa trova la propria giustificazione. In conseguenza di ciò, il bene giuridico è “un elemento indispensabile per conoscere il contenuto della norma penale” (note). L'individuazione del bene tutelato, infatti, può essere interessante non solo dal punto di vista sistematico, per verificare cioè l'esistenza nel nostro ordinamento di una risposta normativa alla richiesta di intervento della repressione penale nel diritto dell'impresa, ma anche dal punto di vista interpretativo, al fine di individuare gli interessi tutelati dalle singole figure criminose (note). Con esso si intende un “quid, atto a soddisfare un bisogno umano, che sia protetto dal diritto; donde, appunto, la sua qualificazione” (note).
Altrove si è ribadita, poi, la distinzione tra oggetto formale , col quale deve intendersi il diritto generico dello Stato all'obbedienza dei precetti penali, e oggetto sostanziale , che si distingue, a sua volta, in generico, specifico e sub-specifico. Con il primo di essi si intende l'interesse pubblico a che siano mantenute le condizioni necessarie al vivere comune; con il secondo il bene del soggetto passivo di un determinato gruppo di reati; con il terzo, infine, si intende l'aspetto particolare che il bene dell'oggetto specifico assume in ogni reato del gruppo medesimo (note).
È stato posto in risalto, a dimostrazione di quanto poc'anzi si accennava, come un settore nel quale appare davvero imprescindibile l'individuazione del momento della lesività è quello del diritto penale fallimentare, a causa delle severe sanzioni utilizzate dal legislatore in questa disciplina e dell'assenza, a livello di dato normativo espresso, di limiti temporali idonei a delimitare l'ambito di punibilità delle fattispecie medesime (note).
Quest'affermazione, preliminare allo studio dell'interesse protetto, è sostenuta da più parti in dottrina. Si chiarisce, infatti, che la disciplina penale del fallimento è connotata da un particolare rigore sanzionatorio, che può considerarsi conforme ai principi costituzionali del nostro ordinamento solo a seguito di un corretto inquadramento del concetto di oggettività giuridica, che possa palesare quanto di ragionevole ci sia sotteso a tal severità. Quest'ultima, infatti, risulterà naturalmente proporzionale rispetto all'importanza dei diversi beni oggetto di tutela (note).
A questo riguardo è stato posto in luce come il rapporto di corrispondenza tra l'oggetto giuridico e la tipologia sanzionatoria contrassegna la storia recente del diritto penale (note). Si è palesata la convinzione, infatti, che in seguito alla trasformazione tecnologica della società e all'affermarsi di un nuovo modello di Stato, si è raggiunta una proliferazione degli oggetti di tutela e delle fattispecie criminose; a ciò dovrebbe corrispondere un'adeguata diversificazione degli strumenti sanzionatori, a seconda dell'importanza dei beni protetti. Ci sarebbe dunque la necessità di adottare dei criteri di selezione del penalmente rilevante e di una “politica dei beni giuridici” (note), che si lega al problema della funzione del diritto penale, funzione che incide sulla selezione degli oggetti di tutela.
Tuttavia, nonostante per svariati autori la delimitazione del concetto di oggetto giuridico sia di ausilio allo studio delle fattispecie penali fallimentari, quest'affermazione trova alcune attenuazioni nell'opinione di quanti ritengono che le considerazioni operate sul bene giuridico della bancarotta, se pure facciano luce sulla motivazione di fondo dell'incriminazione dell'istituto in esame, alla fine dei conti non conservano effettiva importanza. Si sostiene, in altre parole, che qualunque sia il bene tutelato dalle norme penali fallimentari, il risultato della loro interpretazione non può mutare alla radice (note). Per far sì che il bene giuridico possa costituire il cardine della sistematica penale, bisogna accogliere la nozione corretta del medesimo. Secondo questa parte di dottrina, il bene giuridico è espressione solitamente utilizzata per indicare lo scopo delle norma: ma “in questa accezione la conoscenza del bene giuridico presuppone che sia già noto il significato della norma e, dunque, già compiuto il processo interpretativo della disposizione”, mentre invece è il bene giuridico ad essere “indispensabile per conoscere il contenuto della norma penale” (note).
Sul fronte opposto, come già evidenziato, si ritiene, viceversa, di dover chiarire, in maniera anticipata rispetto allo studio della bancarotta, che cosa si intenda per interesse protetto di una fattispecie qual è la bancarotta fallimentare, in guisa da comprendere l'incriminazione della medesima ed il perché dell'elaborazione di diverse teorie da parte dei cultori della materia penale fallimentare. Costoro, partendo da presupposti parzialmente differenti, sono pervenuti, per quanto riguarda l'offensività che caratterizza il reato oggetto di studio, ad elaborazioni dogmatiche differenti. D'altronde, “ogni civiltà giuridica ha adottato non solo un proprio regime ed una propria ispirazione, ma anche diverse concezioni tecniche della tutela penale concorsuale” (note).
Voci di rilievo, poi, hanno predicato che il legislatore italiano meglio avrebbe fatto a trasferire le norme penali del fallimento all'interno della sistematica del codice penale, al fine di poter rendere il delitto in esame inquadrabile nella teoria generale del reato (note); di qui il dibattito sull'offensività della bancarotta. È stato infatti messo in luce come una simile affermazione giovò alle indagini di studiosi che tentavano di scoprire in quale titolo del codice penale avrebbe trovato collocazione la bancarotta (note), se mai fosse stata accolta la richiesta di trasferirla nella sistematica penale generale. È ovvio che tali ricerche miravano, in fondo, a scoprire quale fosse il reale interesse protetto dalla fattispecie di bancarotta. In conseguenza di ciò, si diramarono le note teorie sull'offensività della fattispecie.
È stato rilevato, in proposito, che, anche dopo il superamento della concezione storica del fallimento come fatto di per sé punibile (note), il problema dell'individuazione dell'oggetto giuridico ha continuato a ricevere le soluzioni più svariate. La diversità delle conclusioni cui si è pervenuti in dottrina si spiegherebbe con l'evoluzione che la fattispecie di bancarotta ha subito nel corso del tempo e, di conseguenza, con la determinazione, di volta in volta, di una differente ratio incriminatrice delle norme penali sul fallimento. Il passaggio dalla concezione del fallimento come fatto ex se punibile, a quella della incriminabilità, in occasione del fallimento, dei fatti dolosi o colposi posti in essere dal commerciante, rappresenta “un progresso nella sistemazione logico-giuridica e, quindi, nella interpretazione della normativa penale fallimentare, il quale si riflette sulla impostazione e sulla soluzione di problemi diversi, che direttamente investono la struttura della categoria giuridica del reato fallimentare, e, in particolare, sulla impostazione del problema dell'interesse tutelato” (note).
Le principali teorie che sono state sviluppate dalla dottrina sull'oggettività giuridica della bancarotta possono essere classificate essenzialmente in quattro categorie.
Alcune di esse appartengono al filone “pubblicistico”, mentre altre elaborazioni sono di matrice “privatistica” (note). Le teorie pubblicistiche mirano a porre in risalto l'aspetto destabilizzante della bancarotta, evidenziandone talvolta la lesività nei confronti dell'economia pubblica, altre volte l'offesa rispetto alla procedura concorsuale, oppure la capacità della bancarotta a ledere una moltitudine di interessi, ritenendo la medesima appartenente alla categoria dei reati plurioffensivi (note). Nelle diverse concezioni appena enucleate, pertanto, la bancarotta è considerata da parte di alcuni un reato contro l'economia pubblica e da altri un reato contro l'amministrazione della giustizia. Diversi autori, poi, senza distaccarsi totalmente dalla concezione in chiave pubblicistica, preferiscono considerare la bancarotta come un reato plurioffensivo, che lede, cioè, una pluralità di interessi, non ritenendosi sufficiente considerare la bancarotta un reato monooffensivo, data l'esistenza di molteplici interessi in gioco.
Sul lato opposto si colloca la teoria di stampo privatistico, che inserisce la fattispecie nella categoria dei reati che cagionano un danno agli interessi patrimoniali dei creditori. All'interno di questa posizione, poi, si possono ritrovare una serie di sfumature: per alcuni, infatti, l'oggetto giuridico è da ricercarsi nel diritto di garanzia che i creditori posseggono sui beni del debitore; secondo altri, oggetto di protezione è, in via immediata, il diritto di credito vantato dal ceto creditorio; infine, altri ritengono che il bene giuridico sia costituito dal diritto dei creditori alla distribuzione egualitaria dei beni del fallito (note).
2. La tutela dell'economia pubblica
La dottrina ha espresso dei giudizi, sul tema dell'interesse protetto dalla fattispecie di bancarotta, che sono orientati, come già palesato, talvolta in senso privatistico, talaltra in senso pubblicistico.
Mentre sotto il primo aspetto i vari autori pongono l'accento, seppur con delle diversificazioni, sulla posizione dei creditori come oggetto degno di protezione, sul versante pubblicistico la dottrina si è indirizzata in una duplice direzione, in quanto alcuni individuano l'interesse protetto in beni sostanziali, altri, invece, collocano il medesimo sul piano processuale, convinti che la bancarotta costituisca un reato contro l'amministrazione della giustizia (note).
La tesi secondo la quale la bancarotta lede principalmente l'economia pubblica è stata originariamente introdotta dalla dottrina commercialista (note), per essere in seguito accolta e rielaborata da alcuni cultori della nostra materia (note).
Il principio di fondo di una simile impostazione lo si ritrova nel fatto che l'imprenditore commerciale, soggetto attivo della fattispecie in esame, ricorre con una certa frequenza al credito; in conseguenza di ciò, il dissesto del medesimo possiede una notevole capacità di danno per tutti gli altri soggetti operanti nel mondo economico, al quale interamente è arrecato un pregiudizio.
Questa corrente di pensiero, in altre parole, pone in risalto i riflessi dannosi, in senso lato economici, che derivano alla collettività in seguito all'insolvenza fallimentare (note). I risvolti di natura pubblicistica si sostanziano nelle ripercussioni che il fenomeno dell'insolvenza dell'impresa determina sull'economia nazionale: si pensi agli effetti a catena del dissesto delle grandi imprese su quelle più piccole e alla soppressione dei posti di lavoro (note).
In quest'ordine di idee, il danno arrecato dalla bancarotta sarebbe determinato dal disordine pubblico derivante dalla cessazione dell'attività economica e giuridica dell'azienda, che provoca dei riflessi negativi sulla totalità delle relazioni economiche. L'economia pubblica, infatti, consiste “nell'insieme delle attività economiche che si svolgono nell'ambito della Nazione, fatte oggetto di una considerazione globale, colte nel loro reciproco condizionamento e coordinamento, in quanto confluiscono in un sistema unitario. L'attributo ‘pubblica' esprime la prospettiva di sintesi, e l'interesse eminentemente collettivo che se ne sprigiona” (note).
Questi autori, partendo dal presupposto che i diritti dei creditori siano già tutelati dalla normativa fallimentare, pervengono al risultato di individuare l'oggetto della tutela penale in un interesse sociale al corretto andamento dei rapporti economici (note); il che vale a dire che essi distinguono in maniera drastica la normativa penale in materia di bancarotta -ed il suo oggetto giuridico- dalla normativa civilistica sul fallimento. Mentre quest'ultima è posta a protezione della posizione soggettiva dei creditori, l'oggetto della tutela penale consisterebbe nell'interesse sociale cui poc'anzi si accennava (note).
All'interno di questa medesima posizione dottrinale, poi, è possibile riscontrare differenti sfumature. Diversi autori (note) ricordano che, in primo luogo, il CARRARA, nel noto Programma del corso di diritto criminale , qualificava il reato di bancarotta come lesivo della pubblica fede. Era interesse di tutta la società, non solo di pochi singoli, che fosse mantenuta la fiducia nel commercio, tramite la lealtà reciproca e la correttezza tra operatori economici. Per queste ragioni, le civiltà ritennero necessario punire il delitto di bancarotta, in quanto il credito era, secondo l'Autore, l'obiettivo della pubblica fede (note).
Tuttavia, tra gli autori che comunque ritengono la bancarotta un reato contro la pubblica economia, si fa forza l'opinione che il bene giuridico non può coincidere con la pubblica fede di cui parlava il CARRARA (note). Quest'assunto è motivato col rilievo che l'oggetto di protezione dei reati contro la fede pubblica è il mezzo di prova, il quale non può essere tale se non vi si ripone fiducia; in conseguenza, sarebbe identica cosa affermare che l'interesse protetto è la fiducia che i consociati ripongono nel mezzo probatorio, e che il bene giuridico è il mezzo di prova stesso. Ove si riscontri una simile coincidenza, come, ad esempio, nei reati di falso, si può parlare di reati contro la pubblica fede. Ma nella bancarotta non sussiste una corrispondenza del genere. Non può negarsi che la violazione delle norme penali fallimentari turbi la fiducia riposta nelle relazioni economiche, poiché esse impongono all'imprenditore di attenersi a criteri di correttezza nella gestione dell'impresa; ma il bene protetto sarà piuttosto quello la cui lesione provocherà il venir meno di questa fiducia (note). A ben vedere, infatti, ogni illecito comporta una lesione della fiducia, sicché questo bene non potrebbe caratterizzare in maniera specifica il delitto di bancarotta. Inoltre, nella nostra sistematica penale i delitti contro la fede pubblica sono generalmente punibili a titolo di dolo, mentre per talune ipotesi di bancarotta, come noto, si risponde anche a titolo di colpa; il che mostrerebbe, secondo questa parte di dottrina, che sono state compiute, nell'enucleazione delle ipotesi penali fallimentari, altre considerazioni teleologiche (note).
In seguito a queste premesse metodologiche, il PAGLIARO conclude col classificare la bancarotta tra i reati contro l'economia pubblica; più precisamente, oggetto di tutela delle fattispecie in esame sarebbe l' ordinato esercizio del commercio (note), la cui lesione importerebbe, ad ogni modo, la diminuzione della fiducia nelle relazioni economiche.
In primo luogo, ciò risulterebbe dal fatto che la storia dell'istituto della bancarotta dimostra come lo stesso sia legato a un certo ordine economico che dovrebbe vigere all'interno delle società, sicché nel cogliere il bene giuridico non si può prescindere dalle esigenze che connotano la vita commerciale; in secondo luogo, ove non si considerasse la bancarotta come un reato contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, non sarebbe possibile spiegare perché il soggetto attivo del reato possa essere soltanto l'imprenditore commerciale; infine, bisognerebbe concentrarsi sul fatto che la normativa in questione assegna un ruolo centrale alla dichiarazione di fallimento: per tutelare in maniera efficace l'economia pubblica, cioè, non si dovrebbe arrestare l'attività di un'impresa finché essa è positiva, sebbene essa prosegua con delle irregolarità. Solo la sentenza dichiarativa di fallimento palesa il venire a mancare della funzionalità dell'impresa nell'economia collettiva, il che giustifica, allora, la punizione dei fatti di bancarotta (note).
Si aggiunge, poi, che per ordinato esercizio del commercio non si intende una relazione di conformità tra l'esercizio medesimo e le norme giuridiche che lo regolano, ma una “rispondenza dell'attività commerciale ai principi di una sana economia”. Se così non fosse, infatti, le norme incriminatrici della bancarotta sarebbero disposizioni sanzionatrici di leggi civili, e l'oggetto giuridico non sarebbe quello di cui si sta trattando, ma quello tutelato dalle singole leggi civilistiche (note).
Chi non condivide la tesi appena esposta, oppone una serie di obiezioni. Anzitutto, si sostiene che il concetto di economia pubblica è colpevole di astrattezza ed evanescenza di contenuti, sicché considerarlo come l'interesse protetto dalla fattispecie non semplificherebbe l'esegesi della stessa (note). Sarebbe raro, poi, che la bancarotta arrechi un danno agli interessi economici collettivi (note).
Di contro, il PAGLIARO chiarisce che, affinché sussista la lesione di un bene giuridico, non ha rilevanza il profilo quantitativo, ma solo quello qualitativo dell'offesa e aggiunge, a questo proposito, che i reati contro il patrimonio sussistono anche quando il danno arrecato sia esiguo in proporzione al patrimonio aggredito; in conseguenza di ciò, non sarebbe possibile escludere che la bancarotta sia reato contro l'economia pubblica semplicemente ponendo l'accento sulle dimensioni dell'economia generale (note).
Gli oppositori della teoria, inoltre, asseriscono che la lesione al bene dell'economia pubblica sarebbe arrecata non già dal fatto di bancarotta, quanto piuttosto dall'insolvenza, la quale, come precisato più volte, non è il fatto costitutivo del reato (note). La posizione del PAGLIARO , in altre parole, “confonde tra danno derivante dal fallimento o dall'insolvenza del debitore e danno derivante dalle condotte di bancarotta. La pubblica economia, infatti, non risulta danneggiata dal fatto di bancarotta, il quale, per quanto grave possa essere la condotta posta in essere dall'imprenditore fallito, non avrà mai un'efficacia lesiva tale da danneggiare gli interessi patrimoniali dell'intera collettività” (note). L'economia pubblica, secondo quest'ultima posizione, può invece essere danneggiata dal fallimento o dall'insolvenza del debitore che, non più capace di soddisfare con regolarità le obbligazioni assunte, nuoce agli interessi degli altri operatori del mondo economico. Dal canto suo, il PAGLIARO sostiene che l'offesa a tale bene giuridico è interamente da riportare ai fatti di bancarotta, mentre l'insolvenza non può lederlo, poiché la medesima può presentarsi anche quando la condotta dell'impresa sia stata conforme ai principi di una sana economia (note).
Chi mostra avversione per questa concezione, poi, ritiene di dover escludere che l'economia pubblica costituisca l'oggetto giuridico della bancarotta, poiché esso sarebbe solo un motivo di incriminazione, ma non l'oggetto immediato di tutela (note). Sarebbe diverso il motivo per cui la società sceglie di incriminare determinati reati, dal modo in cui si persegue questo fine proteggendo direttamente l'interesse specifico, ma solo in via mediata interessi di carattere più generale (note). I sostenitori di questa posizione non negano che la visuale macroeconomica, che fa valere l'interesse generale ad un corretto costume nell'esercizio delle attività commerciali e che si sofferma sulla diffusività degli effetti dannosi, abbia un riscontro nell'ordinamento positivo; la bancarotta è infatti costruita come reato proprio dell'imprenditore commerciale, che necessita continuamente del ricorso al credito; pertanto, il credito in generale si trova in pericolo, ed è proprio tale credito che tiene in vita il sistema economico. Tuttavia, gli interessi della pubblica economia resterebbero piuttosto all'orizzonte, in quanto coinvolti in via eventuale, poiché “la perturbazione macroeconomica, quando si riscontra, non è che l'ulteriore ripercussione del sacrificio inflitto ai creditori”, sacrificio tutelato invece in via immediata (note).
3. L'offesa all'amministrazione della giustizia
Nel solco delle teorie che ricostruiscono la tematica dell'oggettività giuridica della bancarotta in chiave pubblicistica, si collocano anche quelle elaborazioni dottrinali che considerano la bancarotta un reato contro l'amministrazione della giustizia ponendo, cioè, a fondamento della repressione penale della fattispecie in esame la tutela della procedura fallimentare (note).
L'idea della bancarotta come reato lesivo degli interessi processuali è patrocinata da una dottrina risalente (note), la quale parte dalla premessa che il diritto dei creditori alla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, che, nella concezione prevalente, costituirebbe l'interesse protetto dalla bancarotta, necessita di un chiarimento. Invero, bisognerebbe distinguere tra diritto di credito e diritto di garanzia; con il primo, intendendosi il diritto di stampo privatistico che interessa i creditori, e con il secondo un diritto pubblico, a carattere processuale, che si rivolge, invece, al giudice. Quest'ultimo si risolve nella c.d. azione ; questo diritto del creditore di natura processuale trova, come corrispettivo, la responsabilità del debitore in ordine alla garanzia: il fatto di bancarotta costituirebbe, in ultima analisi, la sottrazione del debitore ad una sua responsabilità. In altri termini, mentre il diritto di credito connota un rapporto giuridico sostanziale, quello di garanzia caratterizza un rapporto di tipo processuale. Ciò basterebbe, secondo l'opinione di questa autorevole dottrina, a qualificare la bancarotta come reato contro l'amministrazione della giustizia. Infatti, “anche i rapporti processuali, come tutti gli altri, in quanto sacrificano determinati interessi, corrono dei rischi, contro i quali è necessaria o quanto meno opportuna l'entrata in scena del diritto penale” (note). Rischi che, naturalmente, subiscono un aggravio quando l'imprenditore si trova in stato di dissesto (note). L'esigenza di una tutela della procedura concorsuale, poi, balzerebbe in luce laddove si consideri che, ad esempio, la sottrazione di beni da parte dell'imprenditore è una condotta che sottrae all'organo giudiziario i mezzi che gli occorrono per rendere effettiva la protezione della garanzia dei creditori. In conseguenza di ciò, si sostiene che i poteri del giudice si affievoliscono se mancano i beni su cui gli stessi debbono essere esercitati, potendosi pertanto concludere che la bancarotta procura danno non tanto ai diritti del ceto creditorio, quanto piuttosto alla potestà dell'ufficio giudiziario; invero, i beni risultano necessari al processo esecutivo, così come le prove al processo di cognizione (note).
Tra i precursori della tesi che è al momento oggetto di analisi rientra senza dubbio il NUVOLONE (note), secondo il quale i reati fallimentari tendono a frustrare le finalità perseguite dalla legge fallimentare (note). L'oggetto giuridico, secondo l'Autore, sarebbe da ravvisare “nell'interesse processuale all'attuazione dei fini delle procedure concorsuali, consistenti nella ripartizione di tutto l'attivo secondo i criteri della par condicio : in altre parole, è il processo esecutivo concorsuale ” (note).
La tutela penale, secondo questa concezione, andrebbe riferita al diritto di credito non dal punto di vista del singolo creditore, ma “dal punto di vista dell'interesse pubblicistico al massimo soddisfacimento di tutti i creditori, secondo i criteri della par condicio ” (note). Pertanto, dovendo i creditori essere considerati non individualmente, ma come massa , che è il presupposto concorsuale ove trovano il loro fondamento le norme incriminatrici, il bene giuridico che subisce un nocumento in via immediata sarebbe un interesse di stampo pubblicistico e processuale (note). La sua analisi prende le mosse da quel diritto di garanzia che l'art. 2740 c.c. assicura al creditore sui beni del debitore. Tale diritto, osservato sotto il profilo processuale, è un diritto di garanzia dei creditori che non sussiste prima dell'inadempimento; di conseguenza, acquisterebbe importanza proprio e soltanto in occasione dell'inadempimento medesimo, ponendosi alla base della procedura concorsuale, e rendendo la bancarotta un delitto che tutela solo in via mediata il diritto di garanzia dei creditori, e in via diretta, invece, il processo fallimentare (note). Di qui un importante corollario: l'interesse processuale può essere certamente leso solo quando si verifichi il presupposto oggettivo del fallimento, e cioè lo stato di insolvenza. Il che sta a significare che non esiste un vincolo sui beni del soggetto passivo dei rapporti obbligatori. Solo in conseguenza dell'inadempimento sorgerà il diritto per i creditori di soddisfarsi sui beni del debitore, e con la sentenza dichiarativa di fallimento sorgerà allora un vincolo processuale (note). La sentenza dichiarativa è infatti per l'Autore una condizione intrinseca, che partecipa dell' iter criminis e che attualizza l'interesse protetto; essa imprime ai fatti incriminati una particolare qualificazione giuridica, sicché non si possono considerare lesivi di un interesse patrimoniale, ma processuale (note).
Questa tesi aveva fatto sorgere dei dubbi specialmente con riguardo alle ipotesi pre-fallimentari. Il più delle volte, infatti, la realizzazione delle condotte di bancarotta avviene prima della dichiarazione di fallimento, poiché risulta maggiormente agevole per il debitore, che è il soggetto che meglio conosce la propria situazione economica e patrimoniale, occultare, ad esempio, i propri beni. Ci si è domandati, pertanto, come fosse possibile mettere in pericolo un bene giuridico inesistente al momento della realizzazione della condotta, poiché, nelle ipotesi perfezionate in un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento, è ovvio e naturale che la procedura concorsuale non ha ancora avuto inizio.
Autorevole dottrina (note), osservando che, secondo la tesi suesposta, le norme incriminatrici considerano in ogni caso i creditori come massa (note), e che senza un simile presupposto non potrebbe concepirsi un vincolo processuale sui beni del debitore, obietta che, se ciò può sicuramente ammettersi per le ipotesi di bancarotta post-fallimentare, altrettanto non può farsi per le fattispecie pre-fallimentari. Infatti, “la formazione della massa dei creditori è senza alcun dubbio subordinata all'apertura della procedura concorsuale e nulla, proprio nulla autorizza a ravvisarla prima di tale momento, e cioè prima che i creditori siano giuridicamente unificati” (note). La tesi del NUVOLONE porterebbe, in ultima analisi, al grave risultato di affermare che per poter sanzionare i fatti di bancarotta precedenti al fallimento sarebbe indispensabile che al momento dell'estrinsecazione della condotta si sia verificato il presupposto dello stato di insolvenza (note). Ma proprio questo sarebbe il punto debole della costruzione: non si può tollerare che i fatti commessi prima di cadere in stato di insolvenza non siano soggetti a sanzione. Tale teoria sarebbe, in altri termini, incapace di colpire quegli atti che, anziché conseguire all'insolvenza ne rappresentano proprio la causa, come, ad esempio, la distrazione di beni in un “fallimento preordinato” (note).
La teoria, pertanto, può essere accolta esclusivamente per quel che riguarda le fattispecie post-fallimentari (note).
Altra parte di dottrina ha asserito che la critica dell' ANTOLISEI non si giustifica, specie perché i fatti di bancarotta che hanno cagionato l'insolvenza sono puniti se esiste una specifica normativa (si pensi all'art. 223 l . fall.) che incrimini i fatti che, per aver cagionato l'insolvenza medesima, non possono che essere stati commessi prima dell'insorgere della stessa. Né si ritiene che il NUVOLONE abbia mai sostenuto il contrario (note). Egli infatti ha affermato che se la causazione dell'insolvenza non è punita dal legislatore è inutile affermare che dovrebbe costituire reato; inoltre, sarebbe difficile pensare ad un imprenditore che provochi volontariamente la propria insolvenza (note).
Il NUVOLONE , dal canto suo, tramite una fictio juris , elaborò il concetto di ‘ zona di rischio penale' , al fine di determinare quando sussista l'offesa all'interesse tutelato (note). All'interno di questa zona di rischio la procedura concorsuale non esiste ancora, ma l'amministrazione della giustizia potrebbe essere messa in pericolo, poiché il comportamento è stato realizzato non lontano dalla dichiarazione di fallimento, e ha impedito ugualmente e in via mediata ai creditori di soddisfarsi (note). È importante, infatti, determinare il limite temporale per la sussistenza di un reato, poiché il senso di giustizia impedisce di punire un imprenditore che ha perduto gran parte del proprio patrimonio in un periodo molto lontano dalla dichiarazione di fallimento (note).
Più di recente la tesi che considera la bancarotta come reato contro l'amministrazione della giustizia è stata accolta da altra parte di dottrina (note).
L'oggetto giuridico scaturirebbe, in primo luogo, dal topos normativo in cui si collocano le norme incriminatrici delle fattispecie fallimentari, che si trovano in una legge che disciplina, a livello generale, la procedura concorsuale. Di conseguenza, vi sarebbe un legame, voluto dallo stesso legislatore, tra i reati fallimentari e la procedura concorsuale, dal quale non si può prescindere nell'individuazione dell'oggetto giuridico. In subordine, tutte le tesi avanzate in dottrina, in realtà, considerano gli interessi tutelati dalle norme della procedura esecutiva concorsuale (note). Secondo questa concezione, sarebbe lo stesso codice penale ad elevare, nel libro II, titolo III (note), il processo a bene degno di tutela attraverso la normativa penale, per cui nemmeno il fallimento può considerarsi un semplice strumento per il raggiungimento di finalità diverse (note).
L'Autore, infine, respinge le summenzionate critiche dell' ANTOLISEI a questa concezione, poiché, se è vero che il momento consumativo del reato coincide con la pronuncia della dichiarazione di fallimento, ciò vale a dire che le ipotesi pre-fallimentari non ledono il bene protetto, ma si tramutano in illeciti penali solo dopo il provvedimento giurisdizionale (note).
4. La lesione agli interessi patrimoniali dei creditori
Secondo la concezione prevalente la bancarotta rientrerebbe nel novero dei reati patrimoniali. Tale tesi si sviluppa attorno al nucleo delle teorie privatistiche che ravvisano l'oggetto di protezione immediata negli interessi patrimoniali dei creditori (note).
All'interno della medesima posizione è possibile riconoscere una congerie di sfumature (note). Alcuni, infatti, individuano l'oggetto giuridico nel diritto di garanzia che i creditori hanno sul patrimonio del debitore, specie in rapporto al principio di responsabilità patrimoniale che la legge fa gravare sul debitore ex art. 2740 c.c. (note); altri nel diritto dei creditori all'egualitaria distribuzione dei beni dell'imprenditore fallito (note); altri, infine, nel più generale diritto di credito vantato dai soggetti che hanno avuto legami commerciali con il debitore (note). A fronte di queste lievi differenziazioni, comunque, gli autori palesano una certa omogeneità nell'argomentare che l'incriminazione delle ipotesi penali fallimentari sia legata alle conseguenze economiche subite dal ceto creditorio (note).
A questo filone appartengono, in primis , i cultori del diritto penale. La concezione patrimoniale è stata patrocinata, tra gli altri, dal CONTI (note), secondo il quale, dal momento che la bancarotta trova la propria origine storica nel concetto romanistico di furtum , e che pertanto essa venne alla luce come reato contro il patrimonio dei creditori, è naturale che la dottrina tradizionale l'abbia catalogata in questo modo e che un simile atteggiamento abbia influito sull'attuale dottrina maggioritaria (note) oltre che, come si vedrà, anche sull'impostazione giurisprudenziale prevalente. Un simile assunto si desumerebbe da quella che è la stessa struttura del dato normativo, il quale si pone come scopo quello di perseguire ed incriminare gli atti di illecita disposizione di beni, la distruzione, la falsificazione o la caotica tenuta dei libri di commercio, atti che, appunto, possono ledere gli interessi economici dei soggetti titolari del credito (note). Viene posto l'accento, poi, sul fatto che, a livello di contabilità e di redazione del bilancio, i crediti vengono generalmente computati tra le attività patrimoniali ; pertanto “l'affievolirsi o l'accrescersi delle loro concrete possibilità di esazione si ripercuote in una diminuzione o aumento di tali attività”. La difesa del diritto di credito coinciderebbe pertanto con la difesa del patrimonio di chi ne è il titolare (note).
Altra parte della dottrina riconosce altresì che il legislatore, nel dettare le disposizioni normative in materia penale fallimentare, abbia considerato prima di tutto gli interessi dei creditori (note). La procedura concorsuale si propone, in altri termini, di evitare le conseguenze dannose dell'insolvenza per i portatori del credito, cercando di distribuire il danno in maniera egualitaria e di garantire il massimo soddisfacimento del credito nei limiti del possibile, considerato che la situazione di dissesto consentirà assai raramente il saldo totale dei debiti in precedenza contratti. Si sostiene, in linea di principio, che il concetto di garanzia patrimoniale si trovi enucleato anzitutto nell'art. 2740 c.c., dalla lettera del quale risulta che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, il che sta a significare che l'imprenditore non può disporre liberamente del proprio patrimonio vanificando le garanzie su cui i creditori possono fare affidamento, e che, pertanto, assumono un ruolo di primo piano nell'individuazione dell'oggetto giuridico della bancarotta (note).
Sul fronte opposto si colloca la posizione di coloro che, invece, ritengono che la disposizione di cui all'art. 2740 c.c. (note) non abbia rilevanza in questa sede, poiché essa ritiene il debitore responsabile non nel momento in cui egli assume l'obbligazione, ma nel momento in cui non tiene fede alla stessa (note): conseguentemente l'imprenditore, prima della procedura concorsuale, essendo in pieno possesso dei propri beni ne può disporre liberamente, a prescindere dall'esistenza di obbligazioni alla cui garanzia quei beni risultano vincolati (note). Solo al sopraggiungere della dichiarazione di fallimento quegli stessi comportamenti potranno essere valutati dal giudice penale come illeciti penali (note).
Un altro punto su cui si è soffermata la dottrina che fa propria la concezione patrimonialista è quello attinente alla problematica della qualificazione della bancarotta come reato di danno o piuttosto di pericolo (note). Alcuni autori preferiscono ritenere che si tratti talvolta di un reato di pericolo –nei casi in cui si prescinde dalla presenza dell'insolvenza al momento del realizzarsi dei fatti di bancarotta- talvolta di un reato di danno –quando la causazione o l'aggravamento del dissesto intesi come evento sono richiesti dal legislatore, come accade nell'art. 223, 2° co., n. 2- (note). Altrove si è sottolineato come il livello della sanzione prevista per la bancarotta fraudolenta confermi piuttosto l'esigenza di un'offensività concreta e mal si concili con la formula del reato di pericolo presunto (note).
È stato inoltre affermato che l'individuazione di un'oggettività giuridica di stampo privatistico legittima a porsi un interrogativo: se, cioè, vi siano dei rapporti tra il delitto di bancarotta e la scriminante del consenso dell'avente diritto, enucleata, come noto, all'art. 50 c.p. (note). Si è soliti rispondere che, per quanto riguarda la bancarotta preferenziale, ben potrà presentarsi il caso dei creditori che acconsentano a che uno di loro venga privilegiato; ma, per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta in senso stretto, bisognerebbe distinguere a seconda che si ritenga che la tutela patrimoniale sia concessa ai creditori intesi come massa (note) o considerati individualmente (note). Nel primo caso sarebbe da escludere l'operatività della scriminante, al contrario di ciò che dovrebbe invece accadere nell'altro caso (note). È stato da altre parti rilevato che, essendo uno degli interessi tutelati dalla bancarotta la pubblica economia, non può mai trovare applicazione la scriminante in esame. Infatti “poiché nessuno ha la disponibilità dell'interesse al regolare svolgimento della pubblica economia, che è interesse manifestamente sociale, nessuno può lecitamente consentire alla sua lesione […]. Del resto, nessuno dei reati qui considerati è perseguibile a querela di parte” (note).
La tesi secondo la quale la bancarotta è un reato che offende gli interessi patrimoniali dei creditori è accolta in maniera quasi unanime dalla giurisprudenza. Infatti si è asserito che, se in dottrina la tematica dell'oggettività giuridica delle ipotesi penali fallimentari è oggetto di animate discussioni, la giurisprudenza non ha spinto a fondo l'indagine sull'argomento, se non in via incidentale e poco frequente (note). Dagli orientamenti, anche più risalenti, che si possono reperire, infatti, balza in luce il fatto che la giurisprudenza sia sostanzialmente uniforme nell'aderire alla tesi patrimonialistica. È stato rilevato che “l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione si concreta nel dolo generico, essendo il fine particolare di recare pregiudizio ai creditori richiesto solo per le ipotesi della esposizione o del riconoscimento di passività inesistenti. Tuttavia, poiché l'interesse tutelato è di natura patrimoniale e concerne la conservazione a favore dei creditori della garanzia dei loro crediti, l'agente deve rappresentarsi che dalla sua condotta possa derivare danno alle ragioni dei creditori ” (note). Come è possibile notare, la sentenza ha occasione di affrontare l'argomento solo a livello di obiter dictum , considerato che la questione principale che la sentenza ha a suo tempo affrontato concerne l'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta.
Ancor più di recente (note) la Cassazione ha rilevato che il reato di bancarotta sussiste se l'attività dell'agente ha provocato un danno economico perché si verifica una lesione del diritto di garanzia dei creditori . Secondo la Corte, questa sarebbe una scelta del legislatore, coerente con un sistema che impone al debitore l'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) e che “valorizza la correttezza dei rapporti commerciali come componente che contribuisce a determinare il benessere dell'economia pubblica” (note). Anche questa sentenza, pertanto, ravvisa come degna di tutela la posizione soggettiva dei creditori e il loro specifico interesse alla conservazione dell'integrità della garanzia.
Ricerche dottrinali hanno messo in rilievo come collegamenti con la tesi patrimonialista possano ravvisarsi anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (note), ove si è talora affermato che (a proposito della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, 2° co., n. 1, l . fall. -in riferimento all'art. 3 Cost.- nella parte in cui estende ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammesse alla procedura di amministrazione controllata (note), gli artt. 223 e 224, anche nel caso in cui all'amministrazione stessa non sia seguita la declaratoria dello stato di insolvenza), “l'estensione è preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa, costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento ” (note).
Chi identifica il bene tutelato negli interessi patrimoniali dei creditori, peraltro, non esclude che anche altri beni ricevano una tutela dalla repressione penale della bancarotta. Un simile assunto discenderebbe dalla intrinseca complessità del fenomeno fallimentare e dall'esistenza di molteplici punti di vista dai quali esso può essere osservato, ponendo attenzione ora ad un aspetto, ora ad un altro (note). Il che introduce il discorso sulla concezione di coloro che ritengono che la bancarotta debba essere qualificata come un reato che offende una molteplicità di interessi in gioco.
5. La bancarotta come reato plurioffensivo
Come si era accennato poc'anzi, i sostenitori della concezione patrimonialista dei reati fallimentari concedono un certo spazio anche alle altre teorie, propugnate in dottrina, sul tema dell'oggettività giuridica.
Infatti, l'autorevole dottrina che maggiormente propugna la teoria della plurioffensività della bancarotta non manca di precisare che la legge protegge, in prima linea , gli interessi patrimoniali dei creditori (note). Questi sarebbero gli interessi che sono lesi dai reati oggetto di questo studio in via immediata, e ciò risulterebbe anche dall'esame della loro struttura. Tuttavia, accanto alla conservazione della garanzia del patrimonio dei creditori, si deve tener conto degli altri interessi in gioco, che sono tutelati dalle singole fattispecie criminose. L'Autore ravvisa tali ulteriori interessi nell'ostensibilità del patrimonio e del movimento degli affari, che è strumentale alla realizzazione piena della garanzia patrimoniale, e che viene messa in pericolo dalle ipotesi di bancarotta documentale; nel trattamento paritario dei creditori in caso di dissesto, vale a dire nel principio della par condicio creditorum , che è bene giuridico tutelato dalla bancarotta preferenziale; e nell'interesse dei creditori ad essere soddisfatti nella misura maggiore e nel minor tempo possibile (note). Si aggiunga poi la lesione all'amministrazione della giustizia nelle sole ipotesi, però, post-fallimentari (note).
Quanto sopra esposto proverebbe che le altre teorie sull'offensività della bancarotta peccano di una visione parziale e semplicistica del problema (note). Considerando il bene giuridico in via unilaterale, infatti, si rischia di non tenere conto dei riflessi negativi che gli illeciti penali fallimentari possono determinare sull'economia pubblica, che non costituisce un semplice interesse generico, bensì un interesse specifico e concreto di grande rilevanza nell'epoca moderna, ove l'interesse collettivo prevale sempre più sul singolo individuo (note).
Le tesi tradizionali poco sopra esaminate rivelerebbero un “difetto comune costituito dall'erronea impostazione dell'oggetto dell'indagine, che ha come punto di riferimento la figura generica del reato di bancarotta, e alla cui base sta il falso quanto antico dogma della concezione unitaria della bancarotta” (note).
La bancarotta rientrerebbe, pertanto, nel novero dei reati plurioffensivi (note). Questa opinione si pone l'intento di conciliare le opposte teorie suesposte e di superare il loro divario.
Si afferma infatti che i reati previsti dalla legge fallimentare sono lesivi di una “pluralità di interessi giuridicamente rilevanti” (note), e che balza in luce la “differenza con i reati societari, caratterizzati da una monooffensività raccordata alla tutela patrimoniale” (note).
Era stato già precisato che i sostenitori della concezione patrimoniale della bancarotta non mancano di riconoscere importanza anche ad altri interessi come quelli della pubblica economia e dell'amministrazione della giustizia: costoro, però, ritengono che simili interessi sono difesi dalle norme incriminatrici, ma in modo indiretto e con minore immediatezza (note).
Sennonché, i più fermi oppositori della teoria del reato plurioffensivo affermano che concludere che una norma tutela più beni giuridici e che per il perfezionarsi della fattispecie è sufficiente che si arrechi lesione ad uno soltanto di tali beni, equivale a confessare di non essere riusciti nello scopo di individuare il reale bene giuridico della fattispecie, “altrimenti, ogni violazione della norma non comportante la lesione di detto bene dovrebbe risolversi nella disapplicazione della norma stessa per mancanza di offensività della condotta”. Semmai bisognerebbe ammettere che i reati sono necessariamente, e non solo eventualmente plurioffensivi, nel senso della imprescindibilità dell'offesa a più beni giuridici (note).
Tra gli avversari della concezione plurioffensiva, c'è chi riconosce tuttavia anche i meriti di una simile impostazione. Quest'ultima, infatti, sarebbe pienamente convincente laddove pone in risalto quante conseguenze dannose possono provocare le condotte di bancarotta. Basti richiamare i dati storici, per rendersi conto che i passati fallimenti di rilevanti dimensioni hanno danneggiato una pluralità di soggetti e di interessi. Inoltre, si deve porre l'accento sul rigore sanzionatorio cui il legislatore ha scelto di sottoporre tali comportamenti criminosi: il che si spiegherebbe soltanto con la grossa potenzialità lesiva delle fattispecie in esame. Ma , anzitutto, la capacità rovinosa dei fatti di bancarotta, più che rapportarsi alla condotta di reato, dovrebbe rapportarsi al fallimento e allo stato di dissesto dell'imprenditore che, non tenendo fede alla obbligazioni assunte, ha coinvolto una congerie di interessi; in secondo luogo, come precisato anche altrove, anche ove si ammetta che la bancarotta crei danno ad una pluralità di beni, ciò non significa che questi ultimi si debbano identificare con l'interesse protetto in via immediata dalla fattispecie, poiché piuttosto si tratterà di beni tutelati in modo riflesso e strumentale (note).
Da quanto esposto, appare evidente ciò che all'inizio si era detto: il rigore punitivo che connota la fattispecie di bancarotta, oggetto del nostro studio, si giustifica con la nocività diffusa che può scaturire da simili comportamenti, sia che si ritenga che determinati beni siano protetti in via immediata, sia che si ritenga il contrario. Anche in quest'ultimo caso è chiara, infatti, la potenzialità nociva dei fatti di bancarotta, sebbene indiretta e mediata.
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(note) Così testualmente PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale , Milano, 2003, p. 80.
(note) COCCO, in Palazzo - Paliero, Commentario breve alle leggi penali complementari , Padova, 2003, p. 858; cfr. anche MANGANO, Disciplina penale del fallimento , Milano, 2003, p. 11-12, secondo cui la nozione di bene giuridico è utile per l'interpretazione della norma e per uno studio sistematico della parte speciale che preveda una divisione dei reati in categorie; nello stesso senso, SCALERA, La bancarotta fallimentare , Milano, 2001, p. 16, secondo il quale il concetto di bene tutelato svolge un ruolo di primo piano nell'indagine interpretativa e sistematica nel campo penale, al fine di poter cogliere, ad esempio, attraverso l'essenza dell'incriminazione, la struttura che connota la fattispecie di bancarotta.
(note) DI MISCIO, La bancarotta , Milano, 1960, p. 21.
(note) Cfr., per queste informazioni, PUNZO, Il delitto di bancarotta , Torino, 1953, p. 24-25, il quale riferisce che la suddetta distinzione appartiene al Rocco; cfr. anche DI MISCIO, op. loc. cit., il quale con oggetto formale intende, appunto, il diritto generico dello Stato all'osservanza dei precetti penali e con oggetto sostanziale l'oggetto specifico che ha qualsiasi reato, cioè quello che la norma, con la minaccia della pena, mira a tutelare da possibili aggressioni: “Così, a volta a volta, sarà la vita, o l'onore, o il patrimonio, in relazione ad ogni singola figura di reato; non essendovi dubbio che per il nostro ramo del diritto hanno rilevanza non soltanto i beni materiali, bensì anche i valori morali o ideali, come taluni di quelli ora accennati. Ne consegue che la nozione di oggetto giuridico rappresenta una valida base per la classificazione stessa dei reati”.
(note) Cfr. PROSDOCIMI, Tutela del credito e tutela dell'impresa nella bancarotta pre-fallimentare , in Riv. trim. dir. pen. ec. , 1999, p. 132. L'Autore più avanti aggiunge che, esistendo un rapporto causale tra operazioni economicamente pregiudizievoli, anche lontane nel tempo, e insolvenza, quest'ultima può offrire, sul piano oggettivo, uno spunto per escludere la rilevanza di operazioni che non abbiano offeso i creditori, mentre, sul piano soggettivo, l'insolvenza circoscrive nel tempo la punibilità, nel senso di dover ritenere punibili solo i fatti sorretti dalla previsione e volizione dell'evento.
(note) Cfr. SANTORIELLO, I reati di bancarotta , Torino, 2000, p. 5. Cfr., a questo proposito, anche PERINI - DAWAN, La bancarotta fraudolenta , Padova, 2001, p. 3.
(note) Cfr., amplius , PALAZZO, Bene giuridico e tipi di sanzioni , in Indice pen. , 1992, p. 209 ss. Il bene giuridico consisterebbe in quel sostrato preesistente alla fattispecie criminosa aggredito dalla realizzazione della stessa.
(note)Ibidem . L'Autore insiste sul rapporto di adeguatezza che deve sussistere tra bene protetto e sanzione, in base al noto principio di proporzionalità e a quello di congruenza tra le caratteristiche della fattispecie e il tipo di sanzione. Bisognerebbe, in altri termini, valutare in via preliminare l'adeguatezza dei rapporti tra la risposta sanzionatoria e il bene giuridico tutelato.
(note) Cfr. PAGLIARO, Problemi attuali del diritto penale fallimentare , in Riv. trim. dir. pen. ec. , 1988, p. 520; Id., Riflessioni sulla riforma dei reati fallimentari , in Riv. trim. dir. pen. ec ., 1989, p. 854: “ciò che veramente importa, a proposito dei reati fallimentari, non è tanto il bene giuridico, quanto l'equilibrio da trovare tra l'esigenza di punire senz'altro i fatti di bancarotta e la opportunità giuridica di non provocare l'insolvenza dell'impresa attraverso l'intervento penale”, tesi che sarà motivata tra breve.
(note) Così PAGLIARO, Principi di diritto penale, op. cit ., pp. 80-81; id., Il delitto di bancarotta , Palermo, 1957, p. 6 ss., ove si afferma, appunto, che il bene giuridico non è un quid che è ma che deve essere : si tratterebbe, cioè, di un risultato dell'interpretazione di scopo. “Solo lo scopo che esprime il perché ideologico, la ragion d'essere della norma, può costituire il bene giuridico, a differenza degli scopi accessori, dai quali dipende solo il concreto atteggiarsi della norma, il «come» di essa. Da questa concezione giuridica del bene tutelato segue che dove vi sia una violazione della norma, vi è sempre una lesione del bene tutelato. Se il bene giuridico è un momento dello scopo della norma, la lesione dello scopo include in sé, per necessità concettuale, la lesione di esso”. Cfr. anche SCALERA, op. cit., p. 15, il quale afferma che l'oggetto giuridico del reato è fondamentale per l'interpretazione della norma in esame.
(note) PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare , Milano, 1993, p. 933.
(note) Cfr. CONTI, Il diritto penale dell'impresa , in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia , diretto da Galgano, Padova, 2001, p. 518.
(note) Cfr. CARNELUTTI, Appunti sulla natura della bancarotta , in Riv. Dir. Proc. , 1957, p. 1. Cfr., a riguardo, MACCAGNO BENESSIA, Fallimento (reati fallimentari) , in Enc. Giur. Trecc ., Roma, 1989, vol. XIII, p. 2.
(note) Si rimanda, per i dettagli, al capitolo precedente.
(note) Così, testualmente, LA MONICA, I reati fallimentari , Milano, 1999, p. 196.
(note) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 4 ss.
(note) Cfr., tra gli altri, per questa classificazione, PERINI-DAWAN, op. loc. ult. cit .
(note) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 6. Per una sintesi delle diverse teorie sull'offensività della bancarotta, si veda anche COCCO, in PALAZZO – PALIERO, Commentario , cit., p. 849 ss.
(note) Cfr., tra gli altri, SCALERA, op. cit., p. 16-17.
(note) Così SANTORIELLO, op. cit., p. 9.
(note) Tra costoro, come meglio si vedrà, PAGLIARO, Il delitto , cit., p. 32 ss.
(note) Cfr. SCALERA, op. cit., p. 17.
(note) Cfr. MACCAGNO BENESSIA, Fallimento , in op. cit., p. 2, la quale sostiene, peraltro, che le dispute sull'oggetto giuridico sono più apparenti che reali, poiché non vertenti sulla individuazione dell'interesse in sé, quanto piuttosto sulla sua ricollegabilità a questa o quella categoria del codice penale. Si veda, al riguardo, anche nota 13.
(note) La definizione è data da PEDRAZZI, Economia pubblica (delitti contro la), in Enc. Dir. , vol. XIV, Milano, 1965, p. 279. Così intesa l'economia pubblica sarebbe, appunto, l'oggetto di una tutela globale, postulata dall'interesse collettivo al buon funzionamento del sistema economico nazionale.
(note) Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi complementari , Milano, 2001, p. 22.
(note) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 10.
(note) Cfr., ad esempio, ANTOLISEI, op. loc. cit.; PUNZO, op. cit., p. 25, e COCCO, in Commentario , cit., p. 855.
(note) Cfr., per una sintesi del pensiero del Carrara, PUNZO, op. loc. cit.
(note) Così, infatti, PAGLIARO, op. ult. cit., p. 29.
(note) Il pensiero appartiene a PAGLIARO, op. cit., p. 30, il quale aggiunge che anche le norme che vietano l'omicidio o il furto, se violate, fanno venir meno la fiducia nei rapporti sociali; ma oggetto di tutela è quell'interesse la cui lesione sconvolge la fiducia in quei rapporti.
(note)Ibidem . Cfr. anche LA MONICA , I reati fallimentari , Milano, 1999, p. 211, secondo il quale, appunto, la pubblica fede non può essere considerato come un bene giuridico suscettibile di tutela, poiché il bene giuridico consiste in un quid autonomo che può ricevere delle qualificazioni, ma non ridursi esso stesso ad una qualificazione; così anche NUVOLONE, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali , Milano, 1955, p. 33, secondo cui la fede pubblica non è un bene giuridico ma “un effetto che deriva da un atto e, quindi, un comportamento di terzi verso quell'atto”.
(note) PAGLIARO, op. cit., p. 32 ss.
(note)Ibidem , p. 34. La tesi suesposta è condivisa appieno da MANGANO, Disciplina , cit., p. 17 ss. L'Autore prosegue oltre e sostiene che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice in esame sia, in ultima analisi, l'impresa stessa, poiché i beni, il lavoro e i soggetti sono parti di questo complesso unitario inteso come attività di produzione, e le disposizioni penali sulla bancarotta considerano dei comportamenti che sono realizzati all'interno dell'impresa. Id., Impresa e bene giuridico nei reati fallimentari, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, p. 415 ss.; cfr. PROSDOCIMI, Tutela del credito , cit., p. 131 ss.
(note) PAGLIARO, op. cit., p. 37.
(note) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 10.
(note) Cfr. SCALERA, op. cit., p. 19, secondo il quale il turbamento della pubblica economia conseguente alla bancarotta è spesso inesistente o minimo, cosicché la sua repressione indiscriminata costituirebbe un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo. Cfr. anche PERINI - DAWAN, op. cit., p. 6.
(note) PAGLIARO, op. cit., p. 38, Contra , SCALERA, op. loc. cit. Quest'ultimo Autore sostiene che la tesi del Pagliaro pecca di una contraddizione, poiché la funzione della dichiarazione di fallimento proverebbe semmai la rilevanza pubblicistica non già del fatto di bancarotta, bensì quella soltanto delle sue ripercussioni esteriori tra i vari soggetti.
(note) Cfr. SCALERA, op. loc.cit.
(note) Così testualmente SANTORIELLO, op. cit., p. 10-11. Si veda anche LA MONICA, op. cit., p. 211, il quale spiega che la teoria che classifica i reati fallimentari tra i delitti contro l'economia pubblica si presenta come “una diretta filiazione della più antica ed ormai definitivamente superata concezione del fallimento inteso, per se ipsum , come reato, ed identificato, quindi, alla bancarotta”; Id., Aspetti penali , in Diritto fallimentare , coordinato da Lo Cascio, Milano, 1996, p. 1081.
(note) PAGLIARO, op. cit., p. 38.
(note) Cfr. CONTI, Fallimento (reati in materia di) in Dig. Disc. Pen ., vol. V, Torino, 1991, p. 14. Nel medesimo senso, PEDRAZZI, Scritti di diritto penale dell'economia, in Diritto penale , vol. IV, Milano, 2003, p. 428; Id., Economia pubblica (delitti contro la) , voce cit., p. 278.
(note) CONTI, op. loc. cit.; nella specie, l'Autore, che, come si dirà, accoglie la concezione patrimonialistica del reato in esame, asserisce che, “tutelando i creditori, si protegge anche l'interesse sociale alla regolarità dei rapporti commerciali, ma questo viene in secondo piano. E se l'evento giuridico va inteso come l'offesa del bene immediatamente protetto, non v'è dubbio che tale non può ritenersi la pubblica economia”; in questo senso, anche LA MONICA, op. cit., p. 212; contra , come visto ampiamente, PAGLIARO, op. cit., p. 32 ss., il quale ritiene che una simile opinione potrebbe essere condivisa solo laddove si poggi su un concetto di pubblica economia lato ed indeterminato; ma per l'Autore la bancarotta rientrerebbe nei reati contro l'ordinato esercizio del commercio, e non nel più vasto ambito dei delitti contro l'economia, l'industria e il commercio; il concetto era già stato delineato nel testo.
(note) PEDRAZZI, in Aa.Vv., Manuale di diritto dell'impresa , Bologna, 2003, p, 103; cfr. anche COCCO, in Commentario , cit., p. 855.
(note) Tra gli oppositori a tale teoria, PEDRAZZI, in Aa.Vv., op. cit., p. 104, secondo il quale, pur essendoci un fondo di verità, dal momento che i fatti di bancarotta ostacolano il buon andamento delle procedure concorsuali, essi comunque le ostacolano nelle concrete possibilità di riuscita, impedendo, cioè, il soddisfacimento massimo dei creditori. Non si è, in altri termini, in presenza di una tutela della funzione giurisdizionale in sé considerata, ma il bene protetto oggetto di immediata tutela consiste piuttosto nell'interesse patrimoniale dei creditori.
(note) CARNELUTTI, Appunti sulla natura della bancarotta , in Riv. Dir. Proc ., 1957, p. 1 ss. Contra , PAGLIARO, Il delitto , cit., p. 24, secondo il quale la tutela penale del processo postula come presupposto minimo per la sua funzionalità la sussistenza di un valido rapporto processuale cui si riferisce l'interesse protetto con la norma penale; in conseguenza, solo la mancanza di un presupposto processuale può escludere la sussistenza del reato. Ma, nel caso della bancarotta, affinché il reato sussista si richiede la dichiarazione di fallimento, e il reato è escluso per effetto della revoca della medesima. Nella sostanza, per il Pagliaro, oggetto della tutela sono gli interessi alla garanzia dei quali è preordinato il processo, e con ciò si esclude la possibilità di considerare la fattispecie un reato contro gli interessi della giustizia.
(note)Ibidem , p. 2. Cfr., sull'argomento, SCALERA, La bancarotta , cit., p. 24-25.
(note) Perciò il fallimento costituirebbe il fulcro della tutela penale; il che spiegherebbe l'esistenza del nesso tra bancarotta e fallimento.
(note) CARNELUTTI, op. cit., p. 3. Contra , SCALERA, op. cit., p. 26.
(note)Il diritto penale del fallimento , cit., p. 18 ss. Id., Fallimento ( reati ), in Enc. Dir ., vol. XVI, Milano, 1967, p. 478; cfr. LA MONICA, I reati fallimentari , cit., p. 223, secondo il quale mentre per il Carnelutti tutela del processo esecutivo concorsuale vuol dire tutela del potere giurisdizionale attraverso la conservazione di quei beni sui quali il potere stesso si esercita, per Nuvolone si intende tutela dello scopo cui è intesa la procedura, come tra poco nel testo. L'Autore, peraltro, condivide la tesi del Nuvolone: cfr., infatti, p. 225.
(note) Cioè, ad esempio, la ricostruzione documentale del patrimonio o del movimento degli affari, la conservazione dei beni dell'imprenditore e la loro distribuzione ai creditori secondo il principio della par condicio .
(note) Così testualmente, in Il diritto penale del fallimento , cit., p. 27.
(note) NUVOLONE, op. ult. cit., p. 24.
(note)Ibidem , p. 25, ove si aggiunge che ciò non impedisce che siano offesi anche gli interessi patrimoniali, poiché è ovvio che l'interesse processuale rappresenti naturalmente lo schermo protettivo di un bene sostanziale.
(note)Ibidem , 23 ss.; in specie, p. 30. Cfr., sull'argomento, anche PERINI – DAWAN, op. cit., p. 7. si veda, per una critica, anche SCALERA, op. cit., p. 22.
(note) Cfr. anche LA MONICA, op. cit., p. 222. In effetti, la ‘zona di rischio penale' per l'imprenditore, di cui si dirà, incomincia solo a partire dal momento in cui lo stato di insolvenza si verifica.
(note) NUVOLONE, op. cit., p. 25-26.
(note) ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 25.
(note) Cfr., infatti, NUVOLONE, op. cit., p. 26-27.
(note) ANTOLISEI, op. loc. cit.
(note) NUVOLONE, op. cit., p. 30.
(note) Così ANTOLISEI, op. cit., p. 25; nel medesimo senso, CONTI, Fallimento , in Dig . Pen ., voce cit., p. 14. NUVOLONE ha ribattuto che “una simile obiezione non ha pregio: l'illecito pre-fallimentare nasce come illecito condizionato al verificarsi del fallimento che, pertanto, costituisce il fondamento della punibilità”, così in Fallimento , in Enc. Dir ., voce cit., p. 478.
(note) ANTOLISEI, op. cit., p. 26. L'Autore aggiunge “a condizione che si riconosca che i fatti di bancarotta post–fallimentari offendano anche altri interessi”; Antolisei infatti, come si dirà, sostiene la tesi secondo la quale la bancarotta sarebbe, piuttosto, un reato plurioffensivo. Cfr. LA MONICA , Aspetti penali , in Il fallimento , cit., p. 1085, secondo cui, nonostante le acute critiche rivolte dall'Antolisei al Nuvolone, è possibile constatare una coincidenza di conclusioni. Infatti per l'Antolisei, se deve assolutamente escludersi l'esistenza di un'offesa agli interessi dell'amministrazione della giustizia nei fatti di bancarotta pre-fallimentari, tale offesa è possibile ravvisarla, invece, nei fatti di bancarotta successivi alla dichiarazione di fallimento; Id., I reati fallimentari , cit., p. 224.
(note) Così LA MONICA, op. ult. cit., p. 229. Si veda NUVOLONE, op. cit., p. 31.
(note) NUVOLONE, op. loc. ult. cit.
(note) Cfr. SCALERA, op. cit., p. 27. La tesi di NUVOLONE, secondo l'Autore, oltre a risolversi in questo espediente concettuale, non troverebbe riscontro nemmeno nell'ordinamento positivo, ove i creditori non sono considerati come massa, ma uti singuli .
(note) Cfr. NUVOLONE, op. ult. cit., p. 23 ed, in specie, p. 28-29, il quale, da parte sua, sostiene appunto che “evidentemente, la legge non vuole paralizzare l'attività dell'impresa con una serie di incriminazioni incondizionate, che prescindono dalla vera essenza dell'illecito tipico del debitore; ma, pur subordinando l'inadempimento alla punibilità, crea una zona di rischio penale per garantire nei limiti del possibile, con la minaccia di una eventuale sanzione penale, i creditori dal pericolo dell'inadempimento”. Per l'Autore, come già abbiamo evidenziato, il diritto di garanzia dei creditori sul patrimonio del debitore sussiste solo in caso di inadempimento. L'oggetto dei reati pre-fallimentari, pertanto, non è il diritto di garanzia dei creditori. Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 17 ss., secondo cui la zona di rischio penale costituirebbe un falso problema, in quanto, laddove le operazioni compiute dall'imprenditore interessino solo la parte di patrimonio che eccede la garanzia dei creditori, l'esclusione della punibilità non deriva dal fatto che egli si trovava fuori dalla zona di rischio ma dal fatto che egli si trovava in epoca anteriore al sorgere dello stato di insolvenza. Il criterio, cioè, sarebbe quantitativo e non temporale.
(note) Il pensiero appartiene a LA MONICA, op. ult. cit., p. 230 che, come visto, respinge le critiche dell'Antolisei per accogliere la tesi del Nuvolone. Cfr. NUVOLONE, op. cit., p. 28.
(note) Cfr. SANTORIELLO, I reati di bancarotta , cit., p. 13 ss: Id ., I creditori sono persone offese nei procedimenti per reati di bancarotta fallimentare? , in Dir. Pen. e Proc ., 1999, p. 1292 ss.
(note) Si pensi alla tutela dei creditori e all'esigenza di impedire il diffondersi degli effetti nocivi, che sono istanze cui cerca di porre rimedio l'istituto del fallimento e delle procedure concorsuali esecutive in generale: così SANTORIELLO, I reati , cit., p. 13, che quindi condivide appieno la tesi del NUVOLONE: cfr., infatti, ivi , p. 14.
(note) Intitolato, appunto, “Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia”.
(note) Cfr. SANTORIELLO, op. loc. ult. cit., che aggiunge che una conferma di quanto detto si può rinvenire nel fatto che le norme penali in esame si applicano quale che sia la procedura concorsuale in corso, come ad esempio, la liquidazione coatta amministrativa.
(note) SANTORIELLO, op. cit., p. 15.
(note) Lo stesso Nuvolone, d'altronde, riconosceva che alla base della teoria della bancarotta si collocava il diritto di garanzia dei creditori, ma al riguardo mosse l'obiezione secondo la quale tale diritto non può sussistere prima dell'inadempimento, il che lo spinse ad orientare le sue ricerche in senso processualistico. Cfr., a riguardo, PERINI-DAWAN, op. cit., p. 13. Contra, SANTORIELLO, I creditori , in op. cit., p. 1292 ss.
(note) Cfr. supra , p. 26, ed anche con riferimento alla tesi che individua il bene protetto nella tutela dell'economia pubblica. Cfr., infatti, p. 28.
(note) Cfr. PEDRAZZI, Reati commessi dal fallito , in Pedrazzi-Sgubbi, Commentario Scialoja-Branca , Legge fallimentare , a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1995, p. 3 ss.
(note) Cfr. PUNZO, Il delitto , cit., p. 24 ss., secondo il quale il fatto di bancarotta assume rilevanza penale se commesso in costanza di stato di dissesto: “mentre infatti i creditori del commerciante non insolvente non hanno alcun diritto di conferimento da parte del debitore di tutti i suoi beni, l'istituto del fallimento, previsto per i soli imprenditori in stato di dissesto, trova il suo fondamento nel diritto alla distribuzione equa dei beni. Sicché il reato di bancarotta lede il bene giuridico costituito dal diritto dei creditori del commerciante in stato di dissesto all'egualitaria distribuzione di tutto il suo patrimonio”; cfr. sul punto PROSDOCIMI, Tutela del credito, op. cit., p. 136.
(note) Cfr. PROSDOCIMI, op. cit., p. 138, secondo cui la tutela del credito sarebbe predominante, mentre le ragioni dell'impresa acquisterebbero rilievo solo in via mediata. Contra , MANGANO, Impresa e bene giuridico , in op. cit., p. 415 ss.
(note) Cfr. SANTORIELLO, I reati , cit., p. 6-7. Contro la tesi patrimonialista si pone il PAGLIARO, op. cit., p. 12 ss., secondo il quale, appunto, vi sono ipotesi di bancarotta che non tutelano alcun diritto di credito, come la bancarotta documentale; inoltre, la violazione del diritto di credito non sarebbe requisito necessario per le ipotesi di bancarotta, poiché l'illecito penale può sussistere anche in assenza di un illecito civile. Si aggiunge, il fatto che solo l'imprenditore possa essere soggetto attivo del reato porterebbe ad escludere la concezione patrimoniale, poiché se le medesime condotte fossero poste in essere da soggetti che tali non sono, il reato sarebbe escluso anche se fossero lesi gli interessi patrimoniali dei creditori.
(note)Fallimento (reati in materia di), in Dig. Pen ., voce cit., p. 15; Id., Il diritto penale dell'impresa , in Trattato , a cura di Galgano, cit., p. 525 ss. La concezione patrimoniale è accolta anche da GIULIANI-BALESTRINO, La bancarotta e gli altri reati concorsuali , Milano, 1991, p. 185 ss.
(note) CONTI, op. loc. cit.
(note)Ibidem . L'Autore aggiunge che, pur non potendosi escludere che la legge mira non tanto alla tutela degli interessi dei creditori uti singuli , ma come massa, non si può cancellare il carattere patrimoniale di tale interesse e convertirlo, come aveva fatto il Nuvolone, in un bene di stampo pubblicistico e processuale. Egli ritiene che in prima linea permangano in ogni caso i tornaconti economici dei portatori di credito, anche se, in via meramente mediata , le norme tutelano anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica. Nel senso della bancarotta che arreca un pregiudizio ai creditori intesi come massa, si veda PROSDOCIMI, op. cit., p. 135. Contra , LA MONICA, op. cit., p. 196 ss.
(note) CONTI, voce del Dig. Pen ., cit., p. 15.
(note) Cfr., tra gli altri, PAJARDI, Manuale , cit., p. 933.
(note) Cfr. PEDRAZZI, in Aa.Vv., Manuale , cit., p. 101-102. L'imprenditore, infatti, secondo l'opinione dell'Autore, non commette reato se non adempie a tempo debito, laddove ne abbia comunque la possibilità; risponde di bancarotta se si comporta in maniera tale da frustrare il diritto dei creditori di potersi soddisfare sul suo patrimonio. Secondo questa concezione, anche il principio della par condicio creditorum , enucleato all'art. 2741 c.c., dimostrerebbe il ruolo di primo piano posseduto dalla posizione soggettiva dei creditori, e così anche l'incriminazione delle violazioni degli obblighi di documentazione contabile, poiché la funzione della contabilità è, come appare dalla lettera delle legge, di “rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”, (anche se l'interesse dei creditori, nelle ipotesi documentali è strumentale al loro soddisfacimento patrimoniale). Cfr. anche LANZI, La tutela penale del credito , cit., p. 215 ed, in specie, 220.
(note) Cfr., per questa posizione, anche p. 26, nota 18.
(note) Cfr. SANTORIELLO, op. cit., p. 8; così anche LA MONICA, I reati , cit., p. 199. Contra , PROSDOCIMI, op. cit., p. 136: “sotto il profilo concettuale danno criminale e danno civile vanno tenuti distinti, ma, nei reati di carattere patrimoniale le due aree appaiono in genere ampiamente sovrapposte ed intrecciate tra loro”.
(note)Contra PEDRAZZI, Scritti , in Dir. Pen ., op. cit., p. 424, secondo il quale il paradosso sarebbe soltanto apparente, giacché il patrimonio del debitore è complessivamente vincolato a garanzia dei creditori.
(note) Cfr. SANTORIELLO, op. loc. ult. cit.; Id., I creditori , in Dir. Pen. e Proc ., cit., p. 1293. Infatti, secondo l'Autore, il reato di bancarotta sussiste anche quando nessun danno abbiano subito i creditori, come nei casi in cui il fallimento si sia chiuso in attivo; ed è frequente l'ipotesi in cui la condotta non danneggi i creditori, perché, ad esempio, alcuni tra essi non si sono insinuati nel fallimento e quindi, pur danneggiati dall'inadempimento, non potrebbero partecipare al riparto dell'attivo: per loro è quindi irrilevante il fatto di bancarotta. Per il Santoriello, come evidente, i creditori non possono considerarsi le persone offese dai reati di bancarotta, poiché la tutela penale si affianca piuttosto al fallimento, per garantire la genuinità della procedura concorsuale e la realizzazione dei suoi obiettivi. Cfr., per questa tesi, anche supra , p. 37. Contra , GIULIANI-BALESTRINO, op. loc. cit.
(note) Cfr. CONTI, Il diritto penale dell'impresa , in Trattato , cit., p. 528; si veda anche MANGANO, Il danno nella bancarotta , in Riv. trim. dir. pen. ec. , 1990, p. 625 ss.
(note) Cfr. CONTI, op. loc. ult. cit. Cfr. MANGANO, op. loc. ult. cit., per il quale i reati di bancarotta non possono essere considerati reati di pericolo, “perché questi richiedono che l'evento pericoloso sia probabile, con conseguente svolgimento di un'indagine che invece non è necessaria nella bancarotta”. È bene ricordare che oggi, in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 61/2002, anche l'art. 223 n. 1 contempla una figura criminosa con evento di dissesto.
(note) Cfr. PEDRAZZI, in Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito , cit., p. 11 ss. nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 5 giugno 2003, in Cass. Pen ., 2005, p. 1359.
(note) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 24-25.
(note) In questo senso, PEDRAZZI, op. ult. cit., p. 426. Così anche Cass., 18 novembre 1987, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1990, p. 625, secondo la quale i soggetti passivi del reato sono i creditori al tempo della dichiarazione di fallimento.
(note) Così, seppur non aderisca a questa tesi, PAGLIARO, op. cit., p. 20, secondo il quale nei reati contro il patrimonio l'interesse leso deve appartenere ad un soggetto passivo ben determinato. In questo senso anche MANGANO, Disciplina , cit., p. 15 il quale sostiene che, se la bancarotta fosse un reato contro il patrimonio, l'interesse leso dovrebbe appartenere ad un soggetto predeterminato; invece nella bancarotta pre-fallimentare può avvenire che al tempo del fatto i creditori vengano tutti soddisfatti; d'altra parte i titolari dell'interesse leso non sono neppure i creditori al tempo del fallimento, dato che l'illecito, secondo l'Autore, si è consumato al tempo in cui si è realizzata l'azione.
(note) Cfr. PERINI-DAWAN, op. cit., p. 25.
(note) Così testualmente DI AMATO, Diritto penale dell'impresa , Milano, 2003, p. 197. cfr., infatti, PERINI-DAWAN, op. loc. cit., secondo cui un simile interrogativo non ha ragione di porsi per chi non aderisce alla tesi patrimonialistica.
(note) PERINI-DAWAN, op. cit., p. 22.
(note) Cass., Sez. V, 20 marzo 1987, in Cass. Pen ., 1988, II, p. 1543. Nel medesimo senso e sempre a livello meramente incidentale, Cass., Sez. V, 26 febbraio 1986, in Cass. Pen ., 1987, II, p. 1827: “[…] Pertanto, l'elemento psicologico del reato è provato dalla coscienza e dalla volontà di vulnerare l'interesse patrimoniale dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti ”. Cfr. anche Cass., Sez. V, 22 aprile 1998, in Cass. Pen ., 1999, I, p. 651.
(note) Cass., Sez. V, 5 giugno 2003, in Cass. Pen ., 2005, p. 1359.
(note) Anche in dottrina, come si vedrà, chi pone al centro dell'indagine la posizione patrimoniale dei creditori, tuttavia considera che sullo sfondo trovino tutela anche altri interessi, come quello dell'economia pubblica.
(note) Così PERINI, op. cit., p. 23.
(note) Istituto oggi espunto dall'attuale assetto normativo. Il titolo IV del R.D. 267 del 1942 è infatti stato abrogato dal d. lgs. 5/2006.
(note) Corte cost., ord. 18 maggio 1989, n. 268, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1989, p. 551.
(note) Cfr., tra gli altri, SCALERA, op. cit., p. 40.
(note) ANTOLISEI, Leggi complementari , cit., p. 26.
(note)Ibidem , p. 27. L'Autore aggiunge che quest'ultimo interesse è solitamente tralasciato negli studi giuridici, sebbene abbia una certa importanza.
(note) Come già si vide a suo tempo. Si veda, infatti, supra , p. 35; cfr. anche ANTOLISEI, op. cit., p. 29.
(note) Cfr. ANTOLISEI, op. cit., p. 27.
(note)Ibidem , p. 28.
(note) Così COCCO, in Palazzo-Paliero, Commentario , cit., p. 857. secondo l'Autore si tratterebbe di fattispecie costruite come autonome dal legislatore, ognuna delle quali però posta a tutela di interessi specifici, come visto già nel testo.
(note) La tesi è condivisa da DI MISCIO, La bancarotta , Milano, 1960, p. 22, secondo il quale, appunto, il delitto di bancarotta lede sia il patrimonio (per il danno patrimoniale cagionato, in taluni casi, ai creditori), sia la pubblica economia e la fede pubblica (per le finalità pubbliche che l'istituto del fallimento si propone di tutelare), sia l'amministrazione della giustizia.
(note) DI AMATO, op. cit., p. 197, che accoglie la concezione plurioffensiva.
(note)Ibidem . L'Autore spiega che la differenza si spiegherebbe con le diversità culturali del legislatore del 1942 e di quello del 2002.
(note) Cfr., ad esempio, PEDRAZZI, in Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito , cit., p. 8, e in Aa.Vv., Manuale , op. cit., p. 104, ove si afferma che “l'obiettivo costante e imprescindibile dei fatti di bancarotta è l'interesse patrimoniale dei creditori: non è pensabile bancarotta se non in pregiudizio ai creditori. Gli interessi di altro tipo permangono in secondo piano, poiché non essenziali alla caratterizzazione del reato”; cfr. anche CONTI, in Trattato , a cura di Galgano, cit., p. 527, e SCALERA, op. cit., p. 42.
(note) PERINI-DAWAN, op. cit., p. 12- 13, in cui si finisce per accogliere la concezione patrimonialistica. Nel medesimo senso, la critica proviene da SCALERA, op. cit., p. 41, secondo cui, appunto, la tesi dell'Antolisei sembrerebbe il tentativo di eludere il rigore del quesito posto a riguardo dell'interesse protetto. Si cadrebbe nell'equivoco di confondere il motivo della tutela con l'interesse tutelato, l'oggetto immediato del reato con quello mediato.
(note) Cfr., per quanto esposto, SANTORIELLO, op. cit., p. 11-12; nel medesimo senso, LA MONICA, I reati , cit., p. 215 ss.