logo del sito
Il tuo portale giuridico
Imposta come home page | Aggiungi ai preferiti


Centro Studi Bruner - Mediazione familiare
Cerca nel sito con
<< Torna al gratuito patrocinio

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI AVVOCATI PER IL

GRATUITO PATROCINIO E LA DIFESA DEI NON ABBIENTI

Via A.Riboty n.28–00195 Roma – tel 0639730790 –fax 0639730787

www.anva g .it - e-mail : anvag@tiscali.it

L' A.N.V.A.G ., libera associazione di avvocati e praticanti avvocati, annovera tra i suoi scopi costitutivi la difesa del non abbiente quale tangibile espressione della particolare sensibilità ai principi di solidarietà sociale e morale che ciascuno degli associati trasfonde, giorno dopo giorno, nella professione legale.

La difesa del non abbiente non si esaurisce nelle aule di giustizia.

Accanto alla difesa in termini di assistenza legale (secondo i criteri ed i presupposti dettati dal T.U. n.115/2002 sul patrocino a spese dello Stato) l'A.N.V.A.G. cura con altrettanta dedizione e competenza professionale, nell'ambito dei servizi di informazione, l' attività di consulenza sia processuale che extraprocessuale , come servizio di volontariato prestato al di fuori da ogni riconoscimento da parte dello Stato, che non sia morale o professionale, attuato come consulenza volta anche al fine di informare il cittadino su metodi di risoluzione alternativa al potenziale conflitto.

Anche tale servizio è gratuito per l'utente.

L'obiettivo è quello di guidare chi, per mancata o insufficiente conoscenza del contesto normativo e dei diritti e doveri cui ciascuno è tenuto, nella misura in cui è parte integrante di una comunità sociale e giuridica, rischia quotidianamente di incappare in situazioni intricate.

Attraverso la suddivisione in comitati di settore, ciascuno dei quali composto da avvocati specializzati del settore e da un presidente di comitato, l'A.N.V.A.G. è in grado di assicurare una capillare difesa legale e di consulenza nei più svariati rami del diritto.

I comitati sono elencati sul sito dell'associazione www.anvag/comitatidistudio.it

Come usufruire dei servizi di assistenza giudiziaria e di informazione e consulenza?

A) Assistenza giudiziaria. Inizia dal momento di presentazione della domanda, debitamente compilata su modulo predisposto ai fini della delibera di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, a norma del T.U. n. 115/2002.

B) Servizio di informazione e consulenza in ammissione al beneficio . L'esposizione del caso ovvero del quesito in ordine al quale il richiedente intende usufruire del servizio di consulenza, potrà essere fatto pervenire attraverso i seguenti contatti:

•  via telefono, al num. 06.39730790;

•  via posta ordinaria, indirizzando alla sede: A.N.V.A.G. Via A. Riboty n.28 - 00195 Roma;

•  via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: anvag@tiscali.it.

Il richiedente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere un reddito imponibile annuo non superiore al limite fissato dalla legge in Euro 9.723,84, cumulando i redditi di familiari conviventi, salvo che non vi sia conflitto con gli stessi, e, solo per il procedimento penale, elevando detto limite di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Non indifferente è altresì l'impegno nella collaborazione a riviste e pubblicazioni, al fine di poter esplicare il servizio di consulenza che, unitamente alle attività di informazione , studio , ricerca ed assistenza legale , testimoniano dell'impegno da anni profuso dall'A.N.V.A.G. al servizio dei cittadini.

Il Presidente

Avv. Nicola Ianniello

Abolita l'Infibulazione

di Mario Pavone**

***

Il termine "infibulazione" deriva dal latino "fibula" che significa spilla (1).

Esso definisce una procedura mutilativa nella quale la vagina è parzialmente chiusa approssimativamente all'altezza della metà delle grandi labbra attraverso una sutura che lascia solo un piccolo passaggio per l'urina e il sangue mestruale. La rimozione del clitoride può o non può essere inclusa.

L'infibulazione viene praticata in società a carattere patriarcale, in cui la donna viene considerata un essere inferiore, con una sessualità da reprimere e da condannare: al di là di motivazioni religiose (l'infibulazione  è infatti praticata in società di religione islamica, cattolica, ebraica, politeista e allo stesso tempo condannata in ognuna di esse), la sessualità femminile è vista come un istinto impuro, che deve essere controllato: garantisce la verginità della donna, ne riduce il desiderio sessuale, impedisce la masturbazione.

In questo modo una donna contribuisce a salvaguardare l'onore della famiglia, ne preserva l'integrità. E questa diventa una componente così essenziale della propria vita da far dimenticare il carattere di sevizia proprio dell'infibulazione, come violazione fondamentale dei diritti umani, per trasformarla invece nella discriminante fra onore e disonore, dimenticando così la sofferenza, la privazione della propria naturale sessualità, la naturale condizione di subordinazione che sta alla base di pratiche di questo genere.

La donna a questo punto ritiene naturale vivere privata della propria essenza e "persona", in favore della integrità e dell'onore familiare. Desidera essere infibulata per evitare l'emarginazione, perché la sua vita societaria possa essere uguale a quella delle altre donne, perché possa essere dolorosa come quella delle altre donne.

Nella tradizione le mutilazioni genitali femminili non sono considerate un atto di violenza sul minore, ma un segno di attenzione e cura della famiglia verso la bambina: la donna non escissa è stata una bambina di cui nessuno si è preso cura.

Una donna non infibulata, anche se vergine, difficilmente può trovare marito.(2)

Si tratta,dunque,di una procedura inumana e non rispettosa dell'integrità fisica della donna, simile a quella della circoncisione per l'uomo, a lungo (e tuttora) erroneamente ritenuta, da diverse culture e religioni, una pratica che favorisce l'igiene e la purificazione.

Per contro,ogni caratteristica anatomica dell'uomo e della donna ha una precisa funzionalità. La modifica, specialmente nelle parti genitali è dovuta a visioni culturali repressive e limitative.

Sono almeno 40 i paesi in cui è diffusa la pratica delle mutilazioni sessuali sulle bambine: ogni anno, due milioni di piccole vittime vanno ad aggiungersi ai 130 milioni di donne che vivono col marchio di questa ferita. L'Africa sub-sahariana, da est a ovest, è l'area di maggiore diffusione: Sudan , Somalia e Mali soprattutto, ma anche gran parte dell'Africa occidentale, l' Egitto , le zone meridionali della penisola araba, e più raramente alcune zone dell'Asia sud-orientale.

L'OMS ha distinto le mutilazioni in 4 tipi differenti a seconda della gravità per il soggetto:

  1. Circoncisione o infibulazione as sunnah : si limita alla scrittura della punta del clitoride con fuoriuscita di sette gocce di sangue simboliche
  2. Escissione al uasat : asportazione del clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra
  3. Infibulazione o circoncisione faraonica o sudanese : asportazione del clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra con cauterizzazione , cui segue la cucitura della vulva , lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell' urina e del sangue mestruale.

Nel quarto tipo sono inclusi una serie di interventi di varia natura sui genitali femminili.

Queste pratiche sono eseguite in età differenti a seconda della tradizione: per esempio nel sud della Nigeria si praticano sulle neonate, in Uganda sulle adolescenti, in Somalia sulle bambine.

Ovviamente, mentre la prima è puramente simbolica e non comporta quasi nessuna conseguenza, le altre e soprattutto la terza ledono gravamente sia la vita sessuale sia la salute delle donne, ed è contro quest'ultima che si adoperano i movimenti per l'emancipazione femminile, soprattutto in Africa .

L'infibulazione faraonica è spesso considerata parte di alcune culture religiose, ma in realtà è frutto di culture sociali maschiliste, e si pratica in società di religione islamica , cattolica , ebraica e politeista . Anche il padre del Kenya moderno, Yomo Keniatta , difese l'infibulazione come una pratica culturale importante. Molti sostengono che tale pratica sia prescritta in alcune ahadith del profeta Maometto che disse ad un operatrice che stava praticando l'intervento ad una bambina, "taglia ma non distruggere", ma non c'è prova di ciò perché l'infibulazione ha origini molto più antiche.

I rapporti sessuali, attraverso questa pratica, vengono impossibilitati fino alla defibulazione, che in queste culture, viene effettuata direttamente dallo sposo prima della consumazione del matrimonio.

Dopo ogni parto viene effettuata una nuova infibulazione per ripristinare la situazione prema trimoniale.La pratica dell'infibulazione faraonica ha lo scopo di conservare e di indicare la verginità al futuro sposo e di rendere la donna una specie di oggetto sessuale incapace di provare piacere nel sesso.

Le conseguenze per la donna sono tragiche, in quanto perde gran parte del piacere sessuale a causa della rimozione del clitoride e i rapporti diventano dolorosi e difficoltosi, spesso insorgono cistiti , ritenzione urinaria e infezioni vaginali (3).

Al momento della "cerimonia" le ragazzine più grandi non devono gridare: sarebbe una prova negativa, farebbero vergognare i loro genitori. "Se piangi non sei degna di tuo padre", cantano le donne del villaggio.

All'uscita le piccole trovano i tam tam ad accoglierle: è una festa. "Se non sei escissa non hai amici, non hai diritto a farti corteggiare da nessun ragazzo, non puoi comportarti da donna".

Sette giorni per rimarginare la ferita, altrimenti si va in ospedale. Se si sopravvive in quella stanzetta buia, lontane da casa, spesso lontane dai genitori, dopo essere state tagliate con un coltellino arrugginito senza nessuna anestesia.

In effetti esistono anche altri tipi di mutilazioni dei genitali femminili presenti in diverse aree culturali: la sunna , più lieve, che incide su una parte soltanto della clitoride, l'escissione , che comporta una clitoridectomia totale.

Recentemente, tra le comunità di immigrati in Europa e Nord America, sono stati segnalati molti casi.
In queste culture non aver subito la mutilazione genitale significa isolamento sociale: i Bambara, una delle etnie del Mali, chiamano "bikaloro" le bambine o donne non infibulate e questo è un gravissimo insulto, che vuol dire esseri privi di ogni maturità.

I casi denunciati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sono tra i 100 e i 130 milioni.

In Somalia l'età normale per un matrimonio è 12-16 anni, circa 10 anni dopo l'infibulazione.

La poligamia è permessa e il divorzio facile da ottenere. Il matrimonio è organizzato dalla famiglia della sposa in cambio di denaro o merci.

Dopo che l'affare è stato concordato, la madre o la sorella dello sposo esaminano la ragazza per constatare se l'infibulazione è intatta (poca importanza viene data all'imene che è difficile da visualizzare).

Il matrimonio è impossibile da consumare a causa della barriera generata chirurgicamente, allora lo sposo o i parenti della sposa allargano l'apertura vaginale con un piccolo coltello così che i rapporti sessuali possano avere luogo. E' responsabilità delle parenti femminili dello sposo di esaminare la sposa poche settimane dopo il matrimonio e, se necessario, allargare l'apertura vaginale.

L'allargamento fatto per la consumazione del matrimonio non è sufficiente per permettere il parto. Perciò, in quel momento, l'infibulazione deve essere ancora allargata.

Questa incombenza è generalmente svolta dalla nonna.Dopo il parto l'infibulazione deve essere ripetuta.

Talvolta si verificano infezioni e emorragie quando l'infibulazione è praticata, ma si tratta di casi abbastanza rari. In certi casi si formano delle cisti.Ritenzioni urinarie sono altre complicazioni che si possono verificare.

In Africa gli stessi uomini di potere stanno attuando delle campagne anti-infibulazione dichiarando che loro non hanno permesso che le loro figlie venissero sottoposte a tale rito barbarico, sperando fare esempio al popolo e di eliminare piano piano questa terribile tradizione sanguinaria.

Fortunatamente, anche nei paesi dove è tradizionalmente più praticata vi sono entità, anche governative, che la combattono, come il Commissariato per la Promozione delle Donne in Mali.
Il problema è stato avvertito anche in Italia specie in alcune comunità di immigrati provenienti dall'Africa.

E' emerso che in Italia vivono alcune decine di migliaia di donne infibulate e, ogni anno, numerose bambine con genitori provenienti soprattutto dai paesi dell'Africa sub-sahariana rischiano di essere sottoposte a questo rituale.

Secondo alcune ricerche effettuate tra le donne immigrate sarebbero oltre 40 mila nel nostro Paese le donne che hanno subito mutilazioni sessuali, e ogni anno almeno 6 mila bambine di eta' compresa fra i 4 e i 12 anni sono sottoposte a questo tipo di violenza.

Per lo più si tratta di immigrate di origine somala e nigeriana e delle loro figlie. Non esiste nella nostra legislazione una norma esplicita che vieti la mutilazione sessuale.

Solo tre paesi in Europa, Regno Unito, Svezia e Norvegia, sino ad oggi avevano vietato specifica mente questa pratica.

In Italia, nei rari casi in cui venivano sporte denunce,per stroncare il fenomeno si applicavano gli articoli 582 e 583 del codice penale, relativi alle lesioni personali.

In conseguenza,il Legislatore italiano è intervenuto con decisione in questa delicata materia abolendo le pratiche di infibulazione con la Legge 09.01.2006 n° 7,( in G.U. del 18.01.2006) recante '' Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ''.

Finalmente,con la nuova Legge il nostro Paese si è dotato di uno strumento indispensabile per contrastare una delle pratiche ancestrali più cruente e nocive per la salute fisica e psichica delle donne e delle bambine che la subiscono.

L'approvazione della legge contro le mutilazioni genitali femminili, al di là delle sanzioni penali, rappre senta,inoltre,l'occasione per far emergere dalla clandestinità una pratica che si sta progressivamente radicando anche in Italia, come in altri paesi occidentali, e di cui pochi conoscono le implicazioni a livello sanitario e sociale.

Le nuove norme hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere pratiche intollerabili che colpiscono bambine e adolescenti, e che violano i fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla integrità fisica.

Con l'entrata in vigore della Legge,chiunque praticherà l'infibulazione sarà punito con la reclusione da 4 a 12 anni,ai sensi del nuovo art.583-bis introdotto nel Codice Penale.

La pena verrà aumentata di un terzo se la mutilazione verrà compiuta su una minorenne nonché in tutti i casi in cui viene eseguita per fini di lucro.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.

Le disposizioni si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Agli operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) che praticheranno l'infibulazione sara' interdetto l'esercizio della professione.

Infatti, in base all'art. 583-ter che introduce la pena accessoria.” La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comuni cazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

Altre sanzioni sono previste per l'Ente nella cui struttura è commesso il delitto introdotto dall'art.583-bis per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1,si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo".

Il testo varato dal Parlamento prevede inoltre la promozione di campagne di informazione rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate tali pratiche al fine di diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona e il divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile ed ''allo scopo di modificare le motivazioni culturali, etniche e religiose che sono alla base delle pratiche'' vietate.

Lo stesso ministero della Salute, ancora d'intesa con quelli dell'Istruzione, dovra' poi emanare linee-guida per la formazione di figure professionali che operino nelle comunita' nelle quali sono in uso queste pratiche e per realizzare una ''adeguata politica di interventi'' sia per la prevenzione sia per la riabilitazione delle donne e delle bambine gia' sottoposte alle mutilazioni.

Verrà istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

#autore#

**Presidente ANIMI

NOTE:

(1) v. su Benessere.com,rubrica Sessuologia

(2) v. kore.it/infibulazione

(3) v. vikipedia.org/infibulazione


Vai all' articolo di commento


LEGGE 9 gennaio 2006, n.7

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

(G.U. n. 14 del 18-1-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2.
(Attivita' di promozione e coordinamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3.
(Campagne informative)

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita', d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia' sottoposte a tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)

1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".
2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:
"dallo straniero" e, al secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".

Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta' minore.

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l 'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l 'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l 'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Il momento consumativo del reato di cessione di sostanze stupefacenti: a fronte di nuovi orientamenti e nuovi dubbi una proposta per superare le incertezze

Con la 7 dicembre 2005, n. 44621 i Supremi Giudici, nel confermare una pronunzia della Corte d'Appello di Milano, hanno ritenuto necessario – una volta di più – ribadire il principio della non necessarietà della traditio dell'illecito compendio, in relazione all'ipotesi di cessione e correlativo acquisto di sostanze stupefacenti.

La consegna del bene è stata, pertanto, ritenuta un post-factum non punibile, atteso che, come ribadito sia dalla Corte territoriale, che da quella Suprema, il perfezionamento dell'illecito in presenza di un accordo di volontà convergenti su un oggetto e su una causa volta a volta determinati, in relazione alla cui qualificazione in termini di consenso contrattualmente vincolante nessuna funzione costitutiva della fattispecie gioca la consegna della cosa.

Non discutibile e pacifica, pertanto, è, per i giudici di legittimità, l'anticipazione del momento consumativo del reato, correlato ad un fine indubbio che sarebbe quello di esercitare la funzione di tutela della salute pubblica.

Tale scopo, già ad avviso dei giudici di merito, verrebbe assolto tramite “la previsione di una rilevanza penale, a titolo di reato consumato, di situazioni normalmente idonee a venire in considerazione in termini di tentativo" ed era "indicativa di tale ratio la previsione di una serie di fattispecie, quali la messa in vendita e l'offerta, ravvisabili anche senza un rapporto materiale tra l'agente e la sostanza stupefacente”.

Ciò che, però, maggiormente rileva, nella fattispecie, è che, però, la Corte di Cassazione va ben oltre l'impostazione ermeneutica propria della Corte d'Appello, la quale aveva ancorato il proprio convincimento alla salda cima data dal criterio consensualistico.

A parere dei giudici di secondo grado, infatti, "l'estensione alla fattispecie della cessione degli stupefacenti del principio consensualistico, di cui all'art. 1376 c.c., non rappresenta un'incongruenza di carattere sistematico, apparendo, invece, unico approccio ermeneutico conforme alla ratio punitiva alla base della normativa di cui nella presente sede deve rendersi applicazione".

I giudici supremi, infatti, sostengono che l'esegeta e l'interprete non si debba fermare alla mera riproduzione e trasposizione in sede penale degli effetti dell'istituto di diritto civile di cui all'art. 1376 c.c., perché, l'orientamento secondo il quale il reato di acquisto di sostanza stupefacente si consuma nel momento in cui interviene l'accordo tra le parti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo, deriva proprio dalla sistematica dell'art. 73 comma 1 dpr 309/90, che affianca all'ipotesi dell'acquisto la condotta della detenzione.

Viene, pertanto, parzialmente abbandonata la linea di ispirazione, in tema di punibilità, cui tutta giurisprudenza si è conformata negli ultimi anni, per tentare di trovare una soluzione di maggiore spessore penalistico alla vexata quaestio.

Questa presa di posizione viene, quindi, giustificata come adesiva ad una precedente pronunzia di legittimità (VI Sezione della Corte di Cassazione del 2 luglio 2002, P.M./Gjinarari e altri n.30135 in Guida al Diritto, 2003, 14, 93) e, al contempo, mira a confutare l'opposta (e minoritaria) corrente di pensiero di cui si fece portavoce significativamente la sentenza della Sez. I, 1 giugno 1998, n.10460 Ceman (in Cass. Pen., 1999, 711, nota di AMATO).

Tornando, quindi, alla sentenza in commento, va segnalato come il Supremo Collegio, per legittimare la parziale, ma importantissima decisione, di addivenire all'abbandono della teoria meramente consensualistica, assume, in via preliminare, che possono essere fondati taluni rilievi mossi alla stessa.

In special modo, il Supremo Collegio, ammette la fondatezza e pertinenza dell'osservazione, secondo la quale la funzione del diritto civile è quella di definire e a regolamentare i rapporti giuridici dallo stesso ritenuti meritevoli di protezione in quanto leciti.

Sfugge, quindi, a forme di tutela e protezione legislativa ogni negozio giuridico che abbia una causa illecita o che sia stipulato in frode alla legge o per motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (artt. 1418 c.c., comma 2, artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.).

Appare, pertanto, evidente che se tali sono le premesse da cui muovere, non è revocabile in dubbio il fatto che la cessione di sostanze stupefacenti, al di fuori dell'autorizzazione di cui all'art. 17 dpr 309/90, non possa giovarsi di una interpretazione analogica di un istituto di diritto civile, ancorchè in bonam partem, posto che si verte in un contesto di patente contrarietà ad una norma imperativa, che rende anche sul piano civilistico nullo in radice il negozio di cessione.

Addirittura, si deve sottolineare come la declaratoria di nullità dell'illecito contratto, non sia (né possa essere) il tetto massimo dell'intervento sanzionatorio, posto che, invece, è pacifico che l'antigiuridicità dell'azione determina la sua rilevanza e punibilità sul piano penale.

Il criterio in base al quale, quindi, l'acquistare stupefacenti appare condotta svincolata del tutto dalla fase materiale della traditio, riposerebbe nella distinzione che si rinviene, comparando la detenzione e l'acquisto medesimo.

In concreto, i giudici di legittimità, partendo da un dato logico-lessicale (con la previsione di detenzione e di acquisto parrebbe evidente che il legislatore ha inteso individuare due momenti ontologicamente e naturalisticamente tra loro differenti d indipendenti, diversamente tale distinzione non avrebbe giustificazione di sorta), concludono che l'acquisto – per mantenere una minima autonomia - va considerato come comportamento propedeutico alla detenzione.

Questa condizione di subalternità della condotta di acquistare rispetto a quella di detenere farebbe sì che alla condotta reputata minusvalente (l'acquisto) si possano applicare, proprio in quanto tale, i dettami ed i caratteri distintivi di quella prevalente.

Secondo la Suprema Corte , quindi, essendo la detenzione, null'altro che una signoria di fatto sulla sostanza, atteggiamento che non implica il necessario possesso materiale della stessa, anche l'acquisto deve prescindere dal rapporto fisico con il compendio.

Deriva, pertanto, da quanto esposto, che, a parere dei giudici di legittimità, l'acquisizione, intesa come momento necessario ed insostituibile affinchè lo stupefacente entri effettivamente nella sfera giuridica del soggetto compratore, è ineluttabilmente destinata a perdere la propria indipendenza, in virtù di una progressività di natura fattuale, la quale provoca l'immediata ed irreversibile la mutazione dell'acquisto in detenzione, fattispecie quest'ultima che per la sua ampiezza concettuale tende, poi, ad assorbire la prima.

La Corte , quindi, circoscrive la fase dell'acquisto perfetto (penalmente rilevante) solamente alla preparazione, al raggiungimento ed alla conclusione dell'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, escludendo da tale limitato novero ogni altra condotta successiva.

La traditio ed il sinallagmatico pagamento del prezzo, secondo la sentenza in commento, sarebbero elementi necessariamente propri della detenzione.

L'impostazione così formulata non convince e va criticata.

In primo luogo, dovendo fare riferimento ed uso corretto dei termini, che il legislatore ha adottato, dobbiamo indubbiamente conferire un significato giuridico preciso alle parole detenzione e possesso .

Or bene, per possesso s'intende un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività che corrisponde all'esercizio di un diritto di proprietà od altro diritto reale.

La detenzione, invece , è null'altro che un rapporto di fatto con la cosa, che non legittima l'esercizio dei poteri riconosciuti al possessore.

Tali definizioni, squisitamente civilistiche, riverberano effetti anche in campo penalistico, anche se devono subire una modesta modifica per meglio attagliarsi alla struttura del reato.

Il possesso, infatti, in tale contesto, presuppone il potere di disporre autonomamente del bene, situazione che conferisce legittimità all'agente, il quale opera al di fuori della sfera di controllo di altri che sia titolare di un diritto reale sul bene o di un potere rilevante giuridicamente superiore .

La detenzione, invece, rimane in un rapporto puramente di fatto con la cosa, che non sfugge la vigilanza del possessore.

Deriva, pertanto, da ciò che laddove il legislatore ha utilizzato il termine “ detenzione ” ha indubbiamente inteso, in tal modo, descrivere una situazione di possesso materiale della sostanza, cioè una condizione nella quale può, anche mancare l'animus detinendi (cioè il potere di disporre del bene), ma non può mancare il contatto fisico con il compendio illecito.

Non è, infatti, casuale che il temporaneo custode di un compendio illecito, che appartenga a terzi, risponda della propria condotta, a prescindere dalla possibilità effettiva di esercitare diritti sul bene.

Non è, inoltre, casuale che il testo dell'art. 73 comma 1 (ante riforma portata dal dl. 6927) non preveda il possesso della droga 1, utilizzando, per converso, fra gli altri, il termine detenzione.

Consegue, pertanto, la considerazione che la norma disegna in modo casistico e preciso tutta una serie di condotte tra loro alternative ed autonome.

Non vi può, quindi, essere timore di enclavi di non punibilità, posto che tutte le ipotesi illecite, che si possano formulare sono coperte da una previsione di legge.

In particolar modo, quindi, si deve rilevare che, per quanto concerne la cessione, la vendita, la messa in vendita e l'offerta in vendita, si può tranquillamente affermare che si tratta di condotte tra loro successive, nell'ambito di una progressione criminosa.

Vale a dire, pertanto, che la scansione temporale (se le condotte si dovessero protrarre nell'arco di un periodo di tempo) viene ad essere coperta, di volta in volta, da condotte finalizzate alla cessione, le quali appaiono tutte punibili.

Da questo contesto normativo e non da altri ed apodittici elementi, si ricava la non configurabilità del tentativo di cessione,.

Va, infatti, rilevato che il reato di offerta in vendita attiene indubitabilmente ad una fase costitutiva il negozio illecito; si tratta di condotta che appare di natura preliminare e preparatoria al collocamento sul mercato dello stupefacente.

La messa in vendita, invece, differisce dalla condotta precedentemente tratteggiata, in quanto fotografa il momento in cui il soggetto che disponga effettivamente dello stupefacente da corso all'attività di vendita (o cessione) strictu sensu.

Se, quindi, il momento perfezionativo dell'illecito in parola va focalizzato nell'atto di offrire, o di mettere in vendita, lo stupefacente, posto che la unilateralità della condotta in questione esclude che sia necessario l'accordo sull'oggetto o sul corrispettivo (anche se vi è in dottrina chi esclude che la offerta gratuita non sia punibile) 2 e men che meno la consegna del compendio, ecco che tale condotta diviene fungibile rispetto all'ipotesi del tentativo di cessione.

Vale a dire che, considerando la cessione di sostanze stupefacenti un reato connotato da carattere della realità, intesa come necessario passaggio materiale del bene da un soggetto all'altro, l'offerta o la messa in vendita (condotta che copre un momento ulteriormente successivo all'offerta), ove seguite dall'accordo con l'acquirente e dalla consegna del bene, perfezioneranno il delitto di cessione di sostanze stupefacenti, venendo in essa ultima assorbite, diversamente manterranno la loro indipendenza ed autonomia.

La cessione di sostanze stupefacenti (quale traslazione e trasferimento materiale dell'illecito compendio) deve, quindi, essere posta come condotta principale e conclusiva di un iter criminoso, che, solo se interrotto in una fase anteriore della sua progressione, può permettere il richiamo a previsioni di carattere residuale e complementare (messa ed offerta in vendita).

Sul piano pratico, i riflessi di simile impostazione sono concretamente apprezzabili sotto il profilo del diritto processuale, in ordine all'adempimento dell'onere della prova, nonché in ordine alla valutazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 c.p.p. .

Va, pertanto, sottolineato che, su tali premesse, in relazione all'offerta in vendita si deve ritenere che permarrebbe il principio del dovere dell'accusa di dimostrare l'effettiva e concreta disponibilità giuridica e fattuale dello stupefacente in capo all'agente, non potendosi ricomprendere in siffatto concetto l'astratta possibilità futura (ed eventuale) di acquisto di droga da parte del singolo.

Per quanto, invece, concerne il reato di messa in vendita, fermo il richiamato principio del raggiungimento della prova della disponibilità, della droga destinata alla vendita (o cessione), da parte del soggetto-agente, tale condotta assumerebbe, invece, rilievo quale regola di copertura di quelle situazioni che giustificherebbero ipoteticamente il ricorso al tentativo.

Vale a dire, che la messa in vendita potrebbe trovare una propria seria ed effettiva ragione di sussistenza giuridica, in tutti quei casi in cui si sia raggiunta la rigorosa prova che il cedente dispone di stupefacente, che stia per vendere (anzi che la vendita è in itinere), ma che il reato di cessione non si sia perfezionato per qualsivoglia motivo, in quanto l'evento traditio non si è concretata.

Il soggetto agente avrebbe, così, “messo in vendita” la sostanza, ma la vendita non si è affatto concretizzata ed è stata, in pratica, solo tentata.

Correlativamente, l'unica seria possibilità di applicazione dell'istituto del tentativo punibile potrebbe essere indirizzata nei confronti dell'acquirente che non ha ricevuto materialmente lo stupefacente che intendeva comprare.

Si tratterebbe, quindi, di un tentato acquisto.

In altri termini, l'acquirente avrebbe posto in essere tutti quegli atti ritenuti idonei ed indirizzati non equivocamente alla assunzione del possesso e della detenzione dello stupefacente, non riuscendo, però, in tale intento per ragioni indipendenti dalla di lui volontà.

A tale visione, ricostruttiva la fattispecie in oggetto, non si potrà certo opporre la sussistenza di un vizio di irragionevolezza per disuguaglianza del trattamento tra soggetti imputati e violazione dell'art. 3 Cost..

Va, infatti, osservato che la condotta di acquisto per quanto speculare, non è certo identica o sovrapponibile a quella di cessione o vendita.

Quest'ultima, infatti, è indubbiamente dotata di maggiore offensività e pericolosità rispetto all'acquisto propriamente detto.

La cessione, infatti, concretizza una condotta che è strumento di diffusione dello stupefacente nella società, cioè il comportamento-reato per antonomasia, in quanto il cedere, al di fuori della previsione dell'art. 17, a qualsiasi titolo integra sempre e solo una previsione di reato punibile.

L'acquisto, invece, pur potendo assurgere ad aspetti penalmente rilevanti, può trovare (e trova spesso) causali del tutto differenti dalla vendita (si pensi all'acquisto per uso personale di un quantitativo non modesto, od all'acquisto per uso collettivo o codetenzione).

Consegue, pertanto, l'osservazione che non necessariamente tale condotta assume riflesso di illecito penale in senso stretto, comportando l'inizio dell'azione penale e l'inflizione di una pena a seguito di condanna, potendo, invece, rientrare in ambito di mero illecito amministrativo.

Per tali profili e caratteri, l'acquisto deve, quindi, essere posto in una posizione gradata e di minore pericolosità rispetto alla cessione

Ulteriore e ben diverso discorso si dovrebbe svolgere per la condotta di cessione che si sia perfezionata e divenga penalmente rilevante.

Essa dovrebbe, a parere, di chi scrive venire sanzionata dall'ordinamento penale, solo quando il passaggio materiale del bene da un soggetto all'altro avvenga effettivamente e non virtualmente (come accade ora in molteplici casi).

La consegna non dovrebbe degradare, quindi, ad un post-factum non punibile, ma, per converso, dovrebbe ritornare il vero elemento di centralità antigiuridica della fattispecie specifica.

Pur dovendo riconoscere che il bene tutelato dalla norma è la salute collettiva e che, per tale motivo, va sanzionata la messa in pericolo della stessa, non può accettarsi lo stravolgimento interpretativo operato nei confronti di una condotta specifica che, da punibile in funzione della sua effettiva materialità, è divenuta punibile esclusivamente sotto il profilo formale.

Anzi, proprio il fatto che la tutela della salute è fine informatore della legge in esame e delle sue norme penali, appare necessario contrastare una messa in pericolo concreta (e non meramente teorica) di tale bene giuridico.

Vale a dire che non può proseguirsi nell'apprezzamento di situazioni di pericolo astratto, come avviene, invece, con l'anticipazione del momento di punizione delle condotte descritte dall'art. 73.

A contrario, si deve osservare, invece, che all'indicato scopo, maggior profitto può trarsi, laddove si possa intervenire, togliendo dal mercato non solo personaggi che delinquino, quanto piuttosto (soprattutto) quantitativi di stupefacenti, sì da fare crollare l'offerta illecita.

D'altronde, va sottolineato che con la possibilità di considerare perfezionata la condotta di cessione, anche in assenza di consegna materiale, si sono create vere e proprie “praterie probatorie”, che vengono percorse spesso e volentieri da dichiaranti senza scrupoli, i quali operando riferimenti generici (se non addirittura di pura fantasia) assumono veste di prova vivente inconfutabile.

Né si può dire, in proposito, che il prudente apprezzamento del giudice abbia potuto in questi anni ovviare ad accuse menzognere avanzate spesso da personaggi in cerca di benefici processuali e personali.

Attesa, quindi la estrema delicatezza del problema è, quindi, auspicabile un ripensamento della tematica, anche se la sentenza che si annota non pare proprio essere orientata in tale direzione.

Nella specifica pronunzia della Suprema Corte, non convince, quindi, l'osservazione, in base alla quale la previsione della punibilità delle condotte di messa ed offerta in vendita, da parte dell'art. 73/1° dpr 309/90 sarebbe argomento decisivo al fine di negare sia la valenza e l'importanza della acquisizione concreta dello stupefacente.

Va, infatti, ribadito, che l'anticipazione temporale della soglia di punibilità della condotta si risolve in una mera presunzione di colpevolezza svincolata da un accertamento concreto della sussistenza effettiva dell'illecito.

La condotta punibile di cessione (e correlativa di acquisto) implica, invece, come non ci si stancherà di sostenere, una preliminare verifica probatoria rigorosa e sicura che il soggetto venditore abbia la effettiva disponibilità della sostanza oggetto del negozio di alienazione.

Ciò che, poi, maggiormente lascia perplessi è, però, l'affermazione che l'anticipazione del momento perfezionativo il reato, trarrebbe propria giustificazione e motivazione dal fatto che il legislatore avrebbe previsto nel corpo dell'art. 73 comma 1, la punibilità delle condotte di messa in vendita ed offerta di sostanze stupefacenti, la quale postulerebbe, diversamente da quanto precedentemente esposto, la semplice dichiarazione di intenti dell'agente.

Importa, inoltre, rilevare che la sentenza, in prosieguo, nel ribadire che la fonte della teoria consensualistica si dovrebbe rinvenire nel collegamento naturalistico e giuridico che intercorre fra vendita (e cessione), da un lato e offerta e messa in vendita, dall'altro, coprendo tali comportamenti fasi tra loro intimamente connesse concettualmente e temporalmente, finisce, poi, contraddittoriamente nell'assimilare le stesse in un unicum, “.. negando che l'elemento distintivo della messa in vendita o dell'offerta sia costituito dall'assenza di disponibilità immediata della droga, dovendo, invece, farsi rientrare in tali fattispecie anche le condotte, quali la vendita e la cessione, caratterizzate dall'immediata ed effettiva disponibilità dello stupefacente..”.

Ancor più incoerente con le premesse svolte è, inoltre, l'affermazione secondo la quale l'agente, con la vendita o con la cessione, non seguite da traditio, ha sicuramente messo sicuramente in commercio lo stupefacente (si pensi agli artt. 474, 516 e 517 c.p.) “….ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a venderlo o a cederlo e non riuscendo nell'intento per una qualsivoglia ragione, come si verifica in tutti i casi di tentativo, il quale, peraltro, per la vendita a per la cessione di droga, non è - giova ripeterlo - configurabile in quanto tale, data la anticipazione della soglia di punibilità con la previsione delle fattispecie di messa in vendita e di offerta….”.

In buona sostanza, una corretta esegesi filologica del testo della sentenza in commento, induce a ritenere che la stessa, pur abbandonando, anche con sicuro coraggio, quel criticabile ed improprio profilo squisitamente civilistico, cui sino ad oggi ci si è informati per sancire il momento consumativo il reato, non trovi aliunde (e proprio nel testo dell'art. 73) sufficienti e plausibili elementi per sostenere il principio consensualistico.

La stessa assimilazione tout-court di condotte tra loro differenti (come si è avuto modo di dimostrare) sul piano gnoseologico e giuridico (attese premesse e caratteri differenti) non pare di facile comprensione, anche in forza del fatto che i prodromi del ragionamento della Suprema Corte si erano concretati, invece, nel senso di dare significato di autonomia alle singole condotte.

Non si può, infatti, dimenticare quanto sostenuto in relazione al pericolo di assorbimento dell'acquisto da parte della detenzione e della necessità di dare pieno significato al primo comportamento; osservazioni queste diametralmente opposte alle ultime considerate.

In conclusione, pare di potersi affermare che la circostanza che la Suprema Corte abbia ricusato i profili civilistici della teoria consensualistica, per porre, invece, alla base della stessa, differenti motivazioni che risulterebbero dal testo dell'art. 73 deve indurre a ritenere che, pur nell'apparente immobilismo interpretativo dei giudici di legittimità sul punto specifico, qualcosa si stia muovendo e che si debba giungere nel più breve tempo possibile proprio ad un ripensamento giurisprudenziale del momento di perfezionamento del reato di cessione (o vendita), nonché del ruolo che debbano rivestire, nell'economia processuale, tutte quelle condotte ad esso connesse.

 

 

Cass. pen., Sez. IV, 7 dicembre 2005, n. 44621

Svolgimento del processo

1 - La corte di appello di Milano, con sentenza dell'11 aprile 2002, confermava la sentenza del 9 luglio 2001 del tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di G.C.O., condannandola alle pene di legge, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, in quanto, in concorso con G.U., T.E. e M.J., aveva illecitamente acquistato, a fini di spaccio, da H.E. grammi 1345 di cocaina, con l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6,: in Milano il 25 marzo 2000.

2 - La Corte territoriale, nel confermare la sentenza, respingeva la tesi, già prospettata dinanzi al tribunale, secondo la quale, essendo mancata, nella specie, la traditio dello stupefacente - per l'intervento, prima che avvenisse la consegna della droga, delle Forze dell'ordine, che si erano appostate nei pressi a seguito di quanto appreso dall'ascolto di telefonate intercettate - doveva ritenersi il reato di tentato acquisto e non il reato di acquisto di stupefacente.

La Corte di merito , premesso che, sul punto, "il giudice di primo grado aveva compiutamente ad esaurientemente dato conto del proprio orientamento, conforme al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, come riconosciuto, con indubbia lealtà intellettuale, dalla stessa difesa", osservava che non poteva mettersi in dubbio che la volontà del legislatore, nel formulare il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, fosse stata quella di "anticipare" la soglia della punibilità in materia di circolazione degli stupefacenti, quella, cioè, di tutelare la salute pubblica "attraverso la previsione di penale rilevanza, a titolo di reato consumato, di situazioni normalmente idonee a venire in considerazione in termini di tentativo" ed era "indicativa di tale ratio la previsione di una serie di fattispecie, quali la messa in vendita e l'offerta, ravvisabili anche senza un rapporto materiale tra l'agente e la sostanza stupefacente".

"Nè poteva dubitarsi " - aggiungeva la Corte della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore - e, quindi, della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'identico trattamento sanzionatorio riservato a fattispecie ontologicamente diverse, quali l'acquisto con traditio e l'acquisto senza traditio - " dal momento che il legislatore aveva tenuto conto di un principio di esperienza secondo il quale la semplice circolazione della droga, attuata in vista di una fornitura a destinatario determinato secondo un accordo già delineato nel suo contenuto essenziale, è idonea ad attentare alla salute della collettività ancor prima che lo stupefacente sia pervenuto nelle inani del cessionario finale attraverso una traditio materiale".

" Nè" - aggiungeva la corte - "l'estensione alla fattispecie della cessione degli stupefacenti del principio consensualistico, di cui all'art. 1376 c.c., rappresenta un'incongruenza di carattere sistematico, apparendo, invece, unico approccio ermeneutico conforme alla ratio punitiva alla base della normativa di cui nella presente sede deve rendersi applicazione", non potendo negarsi che "l'illiceità, dal punto civilistico, di un contratto di vendita avente ad oggetto la droga non oblitera il dato di partenza secondo il quale ci si trova in presenza di un accordo di volontà convergenti su un oggetto e su una causa volta a volta determinati, in relazione alla cui qualificazione in termini di consenso contrattualmente vincolante nessuna funzione costitutiva della fattispecie gioca la consegna della cosa ".

La Corte rilevava, poi, che, " in relazione alla fattispecie di cui è processo, era fuori discussione la compiutezza del pactum sceleris intervenuto tra il venditore della sostanza drogante e la Burlando , in una con i suoi complici, ché quella determinata quantità di cocaina sequestrata all'H. era ormai gravata da un vincolo di destinazione a favore dei suoi destinatari residenti in Italia, talmente concreto e immodificabile da indurre l'H. a sobbarcarsi i rischi, molteplici, concreti, di un trasporto, non breve, dall'Albania ".

3 - Il difensore ricorre per Cassazione con due motivi.

1 - Denuncia, con il primo, "errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed art. 56 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)".

Deduce che " l'errare in cui incorre la corte di appello è di ritenere che le altre fattispecie di pericolo, diverse ovviamente dalla detenzione della sostanza stupefacente, quali l'offerta e la messa in vendita, siano completamente svincolate da un rapporto materiale tra l'agente e la sostanza stupefacente", senza, quindi, tenere in alcun conto che la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 1995, Frantone, ha affermato che, affinché sussista il delitto di offerta o messa in vendita è necessario che l'agente "abbia l'effettiva disponibilità della sostanza, essendo questo il naturale presupposto dell'offerta in vendita" e che, "in caso contrario, sarebbe violato il principio di legalità sancito dall'art. 1 c.p. e quello di offensività che la norma sottende ".

"Del pari" - prosegue il ricorrente - "il mero accordo per l'acquisto di sostanza stupefacente, non seguito dalla sua consegna, costituisce soltanto una possibilità astratta di circolazione dello stupefacente e, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, non può, da solo, essere lesivo dell'interesse protetto", sicché "non può non concludersi che, in ossequio al principio di offensività, si ha la consumazione del reato di acquisto di stupefacenti nel momento in cui avviene la consegna dello stupefacente dal venditore all'acquirente".

" D'altro canto - si aggiunge - se il legislatore ha inteso tutelare la salute pubblica reprimendo la diffusione e la circolazione della droga, l'interprete deve valutare in concreto come incidono i comportamenti delittuosi in relazione alla lesione del bene giuridicamente protetto e proprio in relazione al pericolo concreto derivante dalla diffusione e messa in circolazione della droga non si può razionalmente sostenere che l'acquisto a cui non segua la consegna materiale della res illecita sia equivalente all'ipotesi in cui, invece, la consegna sia avvenuta, perché in un caso la droga viene sottratta alla circolazione e, quindi, non si realizza il pericolo di un'ulteriore diffusione della sostanza, mentre nel secondo caso il pericolo di un'ulteriore diffusione esiste concretamente ".

"Nè può richiamarsi - precisa il ricorrente - il principio consensualistico, di cui all'art. 1376 c.c., quale unico approccio ermeneutico conforme alla ratio punitiva par ritenere, in questa ipotesi, - acquisto senza traditio - la consumazione del reato di acquisto di stupefacenti".

"Infatti, l'orientamento giurisprudenziale che fa leva su tale principio per ritenere la consumazione del reato non considera che, come ha posto in evidenza Cass., 1 giugno 1998, Cerman ed altri, il diritto civile è finalizzato a definire e regolamentare i rapporti giuridici dallo stesso ritenuti meritevoli di protezione in quanto leciti, tanto che esclude qualsiasi efficacia di tutti quei negozi giuridici che abbiano una causa illecita o che siano stipulati in frode alla legge o per motivi illeciti comuni ad entrambi, il che, a ben vedere, è l'esatto contrario di quanto accade nei casi di vendita di stupefacenti, essendo questa talmente non voluta dalla legge da essere non solo resa civilisticamente nulla sulla base delle disposizioni dell'art. 1418 c.p., comma 2, artt. 1343, 1544 e 1345 c.p., ma addirittura sanzionata penalmente in caso di comunque avvenuta trasferimento della proprietà dello stupefacente, donde la conclusione, che il momento consumativo del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, non potendosi ricorrere agli istituti civilistici, va individuato non nell'accordo delle parti, ma nella traditio dello stupefacente e nella corresponsione del prezzo".

2 - Denuncia, con il secondo motivo, "eccezione di incostituzionalità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per violazione del principio di ragionevolezza sancito nell'art. 3 Cost., nella parte in cui l'anzidetto art. 73 citato, comma 1, prevede, secondo l'interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza della corte di cassazione, l'ipotesi di reato consumato e non di reato tentato nel caso in cui all'accordo delle parti non segua da parte del venditore, materiale detentore, la consegna all'acquirente della sostanza stupefacente oggetto della vendita".

Il ricorrente, con i motivi nuovi, ex art. 585 c.p.p., comma 4, denuncia "mancata concessione dell'attenuante ad effetto speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deducendo che, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in questione, il giudice deve considerare e valutare anche la incensuratezza/personalità dell'imputato, rientrando l'incensuratezza tra le circostanze dell'azione per il rilievo che diverso è l'allarme sociale che dal fatto deriva se a commetterlo è chi ha precedenti specifici e chi, invece, non ne ha, incidendo la maggiore o minore capacità a delinquere del reo sull'entità del fatto e sulla sua qualificazione normativa" e " la Orlando , che ha avuto un ruolo del tutto marginale, è assolutamente incensurata".

Motivi della decisione

1 - Il primo motivo è infondato.

1 - Il richiamo del principio consensualistico, di cui all'art. 1376 c.c., sul quale si fonda la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dalla sentenza impugnata - la giurisprudenza, assolutamente prevalente, che ritiene che il reato di acquisto di sostanze stupefacenti si consumi momento dell'accordo delle parti in ordine alla quantità e alla qualità dello stupefacente e al prezzo, dovendosi prescindere dalla traditio, dalla consegna della cosa - si presta, indubbiamente, ai rilievi, che si leggono nel ricorso, dal ricorrente mutuati, come si è visto, da una nota sentenza della Corte di Cassazione.

E', invero, innegabile che, come afferma Cass., 1 giugno 1998, C . ed altri, "il diritto civile sia finalizzato a definire e a regolamentare i rapporti giuridici dallo stesso ritenuti meritevoli di protezione in quanto leciti; tanto che esclude qualsiasi efficacia di tutti quei negozi giuridici che abbiano una causa illecita o che siano stipulati in frode alla legge o per motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (artt. 1418 c.c., comma 2, artt. 1343, 1344 e 1345 c.c.) il che, a ben vedere, è l'esatto contrario di quanto accade nei casi di vendita di stupefacenti per motivi non terapeutici, essendo questa vendita talmente non voluta dalla legge da essere non solo resa civilisticamente nulla sulla base delle anzidette disposizioni, ma addirittura sanzionata penalmente in caso di comunque avvenuto trasferimento della proprietà dello stupefacente".

Ebbene, se ciò è esatto, non ne consegue, però, come ritiene la sentenza appena citata, che "il momento consumativo del reato di acquisto di stupefacente deve essere individuato non nell'accordo delle parti, ma nella traditio e nella corresponsione del prezzo", e ciò perché, al di là del ricorso al principio consensualistico, quale disciplinato dall'art. 1376 c.c., è lo stesso legislatore che, elencando, nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, le condotte, soggette alla sanzione penale, nelle quali ravvisa la "produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope", esige si ritenga che il reato di acquisto di sostanza stupefacente si consuma prescindendo dalla consegna della res, si consuma, cioè, nel momento in cui interviene l'accordo tra le parti sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo .

Il collegio, dunque, condivide l'affermazione, propria di una voce della dottrina, che, riesaminando la questione alla luce della sentenza della 6 sezione della Corte di Cassazione del 2 luglio 2002, P.M./G. ed altri - sentenza, come si può agevolmente notare, emessa, in distinto processo, nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato contestato alla Orlando e nella quale era stata sollevata la medesima questione, ha sottolineato, dopo essersi soffermata sulle fattispecie di messa in vendita, di offerta, di vendita, di cessione di stupefacente e sulla fattispecie di tentativo di vendita e di cessione, ritenendo il tentativo non configurabile, che anche per il momento consumativo della condotta di acquisto di sostanze stupefacenti occorre prescindere da ogni considerazione sull'applicabilità o meno delle nozioni e dei principi civilistici, dovendo ricercarsi la soluzione, ancora una volta come per le fattispecie dianzi richiamate, nel testo del D.P.R. n. 309 del 1990,art. 73, costruito in termini onnicomprensivi, testo nel quale si prevede, accanto alla condotta dell'acquisto, quella della detenzione".

"La detenzione - si prosegue - non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va intesa come disponibilità di fatto di questa ed, evidentemente, la condotta di acquisto, per conservare un autonomo spazio applicativo, non può che riguardare quelle situazioni, prodromiche alla detenzione, in cui il soggetto acquirente non ha ancora materialmente o di fatto acquisito la disponibilità della sostanza".

"Ne discende - si precisa - che, per ritenere l'acquisto consumato è sufficiente, ma necessario, l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la traditio e la corresponsione del prezzo".

"Sufficiente, perché, appunto, con la traditio - ed eventualmente il pagamento del prezzo – la condotta ravvisabile sarebbe quella della detenzione, non a caso costruita come onnicomprensiva e residuale; necessario, perché, in difetto di un accordo nei termini suesposti, - accordo incontestabilmente avvenuto nella fattispecie, come si evince dalla relativa affermazione, a suo tempo testualmente citata, che si lecite a pag. 11 della sentenza impugnata - potrebbe discutersi semmai della applicabilità della fattispecie tentata, non ostandovi le obiezioni concettuali relative alle condotte di vendita e di cessione".

Una volta, quindi, intervenuta la traditio, corredata magari dalla corresponsione del prezzo, non si pone più un problema di qualificabilità del fatto come acquisto, vertendosi, pacificamente, in ipotesi di detenzione illecita che assorbe la minore condotta di acquisto.

2 - Può, a questo punto, obiettarsi che, se si ritiene che il reato di acquisto di sostanza stupefacenti si perfeziona - si consuma - nel momento in cui interviene l'accordo tra venditore e acquirente sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo, prescindendo dalla traditio, resta, però, il problema della condotta del venditore, al quale, se non consegnasse lo stupefacente, potrebbe essere contestato il reato di tentata vendita, con la conseguenza che l'accordo, se non perfezionato con la traditio potrebbe dare vita a due fattispecie, di reato tentato per il venditore e di reato consumato per l'acquirente, in relazione alle quali non si comprenderebbe davvero perché mai la semplice diversità di ruoli, in un rapporto sinallagmatico sostanzialmente paritario, dovrebbe produrre, sul piano della rilevanza penale, conseguenze così disomogenee.

Ma, l'obiezione in questione è agevolmente superabile se si riflette che, per la citata voce della dottrina, il tentativo di vendita o di cessione di stupefacente non è, a ragione, - lo si è già accennato- configurabile, avendo il legislatore, nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, anticipato, quanto alla vendita e alla cessione di sostanze stupefacente, la soglia della punibilità con la previsione delle condotte di messa in vendita e di offerta, che, sicuramente antecedenti alla vendita e alla cessione, si connotano, diversamente dalla vendita e dalla cessione, per la non avvenuta "dazione" e, secondo la giurisprudenza, per la non "immediata disponibilità" della droga, essendo sufficiente la semplice "dichiarazione dell'agente" purché realizzabile e non priva di serietà.

In questo contesto di anticipazione della soglia di punibilità ricavare uno spazio por il tentativo di vendita e di cessione di stupefacente sarebbe, pertanto, concettualmente impossibile anzitutto e, in secondo luogo, senz'altro irragionevole, che sarebbero punite con la pena, meno severa, prevista per il reato tentato condotte - la vendita a la cessione - che, presupponendo la immediata disponibilità dello stupefacente, dovrebbero essere ritenute più gravi della messa in vendita o della offerta, per le quali, secondo la giurisprudenza prevalente, non è richiesta la disponibilità immediata dello stupefacente e, ciò nonostante, sono costruite come fattispecie di reato consumato e sanzionato con le relative pene.

La citata dottrina aggiunge, a questo punto, - e la puntualizzazione non può non essere, anch'essa, condivisa - che, non essendo configurabile il tentativo di vendita o di cessione di stupefacente, per poter ricondurre queste fattispecie - le quali, altrimenti, resterebbero impunite - nell'ambito della "messa in vendita o dell'offerta" deve negarsi che l'elemento distintivo della messa in vendita o dell'offerta sia costituito dall'assenza di disponibilità immediata della droga, dovendo, invece, farsi rientrare in tali fattispecie anche le condotte, quali la vendita e la cessione, caratterizzate dall'immediata ed effettiva disponibilità dello stupefacente.

Stupefacente che l'agente ha, con la vendita o con la cessione, non seguite da traditio, "messo sicuramente in commercio" (si pensi agli artt. 474, 516 e 517 c.p.) ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a venderlo o a cederlo e non riuscendo nell'intento per una qualsivoglia ragione", come si verifica in tutti i casi di tentativo, il quale, peraltro, par la vendita a per la cessione di droga, non è - giova ripeterlo - configurabile in quanto tale, data la anticipazione della soglia di punibilità con la previsione delle fattispecie di messa in vendita e di offerta.

2 - Da tutto ciò emerge anche la mani festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale, essendo innegabile la ragionevolezza del legislatore sia allorché, per i delicatissimi interessi che vuole tutelare, quali, tra tutti, la salute e la vita delle persone, specialmente dei giovani, anticipa, nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, la soglia della punibilità prevedendo, oltre le condotte di vendita e di cessione, le condotte di messa in vendita e di offerta e rendendo, così, non configurabile il tentativo di vendita e di cessione di droga, sia allorché, prevedendo la condotta di detenzione - che assorbe la minore condotta di acquisto - manifesta il suo giudizio di disvalore nei confronti di quest'ultima condotta rendendola punibile nel momento dell'accordo tra venditore ed acquirente prescindendo dalla traditio.

3 - Il motivo nuovo è inammissibile, essendo giurisprudenza delle SS.UU. che "i motivi nuovi a sostegno della impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per Cassazione in materia cautelare - art. 311 c.p.p., comma 4, - ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità - art. 611 c.p.p., comma 1, - devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (SS.UU., 20 aprile 1998, n. 4683, rv. 210259) e è certo sia che la questione della attenuante ad effetto speciale, di cui al .P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, costituisca un punto della decisione, sia che questo punto non sia stato enunciato nell'originario atto di gravame, così come non lo era stato nell'originario atto di appello.

4 - Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato; la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, dichiarando manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Si reputa utile nonostante l'intervenuta modifica in fieri riprodurre il testo del previgente art. 73 comma 1, posto che, comunque, anche il nuovo testo non modifica sostanzialmente i termini del problema

1.  CHIUNQUE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COLTIVA, PRODUCE, FABBRICA, ESTRAE, RAFFINA, VENDE, OFFRE O METTE IN VENDITA, CEDE O RICEVE A QUALSIASI TITOLO, DISTRIBUISCE, COMMERCIA, ACQUISTA, TRASPORTA, ESPORTA, IMPORTA, PROCURA AD ALTRI, INVIA, PASSA O SPEDISCE IN TRANSITO, CONSEGNA PER QUALUNQUE SCOPO O COMUNQUE ILLECITAMENTE DETIENE, FUORI DALLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 75 E 76, SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE DI CUI ALLE TABELLE I E III PREVISTE DALL'ARTICOLO 14, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA OTTO A VENTI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE CINQUANTA MILIONI A LIRE CINQUECENTO MILIONI.

 

V. PISA 1995c; 1060